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Quale normativa nazionale si applica?

Gibilterra
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Le norme sul conflitto di leggi in vigore a Gibilterra, riguardanti la legge applicabile, derivano in particolare dai regolamenti dell'UE direttamente applicabili. Per la materia civile e commerciale detti regolamenti sono: il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II). Il Contracts (Applicable Law) Act 1990 (legge del 1990 in materia di contratti), che ha dato applicazione alla Convenzione di Roma del 1980 rimane il testo pertinente per i contratti sottoscritti prima del 17 dicembre 2009 (il regolamento Roma I si applica ai contratti sottoscritti in o a partire da quella data). Il regolamento si applica ai casi in cui i danni sono stati arrecati dopo l'11 gennaio 2009. Le norme tradizionali di common law restano applicabili al reato di diffamazione e per il diritto in materia di successioni e di proprietà. Per esempio, il Contracts (Applicable Law) Act dà attuazione alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Per il diritto di famiglia, fatte salve alcune eccezioni, le norme sulla legge applicabile derivano in genere dalla common law. Per le questioni in materia di famiglia si applica solitamente la legge in vigore a Gibilterra, fatte salve talune eccezioni previste dalla common law (ad esempio, in relazione alla nullità del matrimonio) o dalla statute law (legislazione scritta) (ad esempio, in materia di obbligazioni alimentari, a norma del Maintenance Orders Act (legge sulle ordinanze in materia di alimenti) e del Maintenance Orders (Reciprocal Enforcement) Act [legge sulle ordinanze in materia di alimenti (esecuzione reciproca)]. Per le questioni riguardanti la responsabilità genitoriale e la tutela dei minori disciplinate dal regolamento (UE) n. 2201/2003 e dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996, sono le norme del 2011 in materia di procedimenti familiari (relativamente alla Convenzione dell'Aia del 1996) e l'articolo 15 della Convenzione del 1996 a contenere rispettivamente le norme riguardanti la legge applicabile. In altri termini, in questi ambiti si applica la legge di Gibilterra, salvo limitate eccezioni.

Le norme sul conflitto di leggi a Gibilterra hanno sia fonti legali che di diritto comune (giurisprudenza), e l'equilibrio tra ciascuna di esse varia in ogni campo del diritto. Ad esempio, la scelta della legge in ambito contrattuale è ora dominata dalla Contracts (Applicable Law) Ordinance [ordinanza sui contratti (legge applicabile)]. A sua volta, si può osservare che alcune di queste disposizioni danno esecuzione agli accordi internazionali (tali accordi, diversi dalla legislazione dell'UE con effetto diretto, richiedono che una legge entri in vigore nel Regno Unito e, per estensione, a Gibilterra). Ad esempio, la Contracts (Applicable Law) Ordinance dà esecuzione alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie, estesa a Gibilterra nel 1964.

Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, estesa a Gibilterra nel 1994 (sostituita dal regolamento Roma I in relazione ai contratti sottoscritti a partire dal 17 dicembre 2009).

Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, estesa a Gibilterra nel 1989.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Non sono state stipulate convenzioni bilaterali contenenti disposizioni in materia di scelta della legge di cui il Regno Unito è parte.

È tuttavia opportuno notare che, sebbene la Convenzione di Roma del 1980 e la Convenzione dell'Aia consentano a uno Stato di applicare un determinato sistema in materia di scelta di legge ai conflitti "interni" – ad esempio i conflitti di leggi di Inghilterra e Galles da un lato e Scozia dall'altro – il Regno Unito ha scelto di non avvalersi di tale possibilità. Le norme della Convenzione di Roma (per quanto riguarda i contratti sottoscritti prima del 17 dicembre 2009) e della Convenzione dell'Aia si applicano pertanto ai conflitti tra le diverse giurisdizioni del Regno Unito così come ai conflitti internazionali.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

In genere le norme sul conflitto di leggi si applicano soltanto se almeno una delle parti ritenga debbano essere applicate. Qualora nessuna delle parti ne faccia richiesta oppure laddove non vi siano prove soddisfacenti sul contenuto della legge straniera, di norma il giudice applica alla questione la legge di Gibilterra. Riguardando aspetti in materia di prove e procedura, tale disposizione non è influenzata dai regolamenti dell'UE, dalla Convenzione di Roma del 1980, ecc.

2.2 Rinvio

I regolamenti dell'UE escludono l'applicazione della dottrina del rinvio nei casi disciplinati dalle norme dell'UE in materia di scelta della legge. Questa interpretazione è risultata prevalente anche nell'ambito del Contracts (Applicable Law) Act. Pertanto, se la normativa di Gibilterra riguardante la scelta della legge in un caso di illecito per negligenza fa riferimento al diritto francese, sarà applicato il diritto nazionale francese anche se un organo giurisdizionale francese avrebbe applicato la legge di un altro paese. Una delle giustificazioni addotte per il rifiuto del rinvio in questi ambiti è che l'applicazione del rinvio comporterebbe uno sconvolgimento delle complesse regole previste dalle normative nazionali.

Attualmente il ruolo del rinvio nei restanti settori del diritto è in qualche misura limitato e in alcuni casi non è del tutto chiaro. Si può affermare che il rinvio si applica nei casi riguardanti terreni siti all'estero, per i quali la legge di Gibilterra prevede l'applicazione della lex rei sitae. In tali casi vige la volontà pragmatica di applicare la stessa legge dell'organo giurisdizionale che ha competenza nella zona in cui si trova il bene, in modo da garantire che ogni decisione emessa da un organo giurisdizionale di Gibilterra riguardante il bene abbia maggiori probabilità di essere efficace. Lo storico delle decisione degli organi giurisdizionali di primo grado per quanto concerne i beni mobili materiali situati all'estero dimostra che il riferimento alla lex rei sitae esclude il rinvio.

In materia di famiglia, vi sono alcuni casi di giurisprudenza che stabiliscono che la dottrina del rinvio può applicarsi in talune circostanze.

È tuttavia opportuno notare che, in molti casi, dimostrare il contenuto delle norme straniere riguardanti la scelta della legge è una procedura costosa e di frequente le parti scelgono di non sostenere la loro domanda (cfr. 2.1 sopra). L'applicazione del rinvio è stata oggetto di un intenso dibattito accademico. L'opinione che ha prevalso nelle disposizioni in materia di conflitti di legge è di respingere il rinvio. Pertanto, se la normativa di Gibilterra riguardante la scelta della legge in un caso di illecito per negligenza fa riferimento al diritto francese, sarà applicato il diritto nazionale francese anche se un organo giurisdizionale francese avrebbe applicato la legge di un altro paese. Una delle giustificazioni addotte per il rifiuto del rinvio in questi ambiti è che l'applicazione del rinvio comporterebbe uno sconvolgimento delle complesse regole previste dalle normative nazionali.

Tuttavia, il rinvio sembra applicarsi in caso di successione a beni mobili e immobili, e di eventuali trasferimenti di tali beni in generale, quando le norme sulla scelta della legge di Gibilterra hanno fatto riferimento alla legge del domicilio o alla legge del luogo in cui l'immobile era situato, e nei casi di diritto di famiglia (che fa riferimento alla legge del domicilio). In tali casi vige la volontà pragmatica di applicare la stessa legge dell'organo giurisdizionale che ha competenza nella zona in cui si trova il bene, in modo da garantire che ogni decisione emessa da un organo giurisdizionale di Gibilterra riguardante il bene abbia maggiori probabilità di essere efficace. È tuttavia opportuno notare che, in molti casi, dimostrare il contenuto delle norme straniere riguardanti la scelta della legge è una procedura costosa e di frequente le parti scelgono di non sostenere la loro domanda (cfr. 2.1 sopra).

2.3 Modifica del criterio di collegamento

La modifica del criterio di collegamento viene affrontata specificando in ogni norma riguardante la scelta della legge, il momento pertinente in cui viene individuato il criterio di collegamento. Ad esempio, nel caso del trasferimento di beni mobili, la legge applicabile pertinente è quella che si applica nel luogo in cui si trova il bene mobile in questione al momento del trasferimento, quando si presume che la legge in questione abbia inciso sul titolo di proprietà di quel bene mobile.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

In base alle norme tradizionali, gli organi giurisdizionali di Gibilterra possono respingere l'applicazione di una legge straniera qualora sia contraria all'ordine pubblico di Gibilterra. La soglia è tuttavia molto elevata: ad esempio, laddove comporti un risultato "completamente estraneo ai requisiti fondamentali di giustizia secondo l'amministrazione degli organi giurisdizionali di Gibilterra". La nozione di ordine pubblico a Gibilterra è influenzata dagli obblighi internazionali del Regno Unito, in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Le violazioni dei diritti umani sono un esempio ben noto di eccezione all'ordine pubblico, mentre un altro è rappresentato dai casi in cui si verifica una "palese violazione delle norme di diritto internazionale di carattere imperativo" (ad esempio, l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq nel 1990).

Inoltre sia il regolamento Roma I che il regolamento Roma II prevedono ora l'applicazione delle norme cogenti prevalenti del foro, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto. In genere tali norme rientrano negli ambiti riguardanti i consumatori e il lavoro o nella legislazione che integra una convenzione internazionale.

2.5 Accertamento della legge straniera

Il contenuto di una legge straniera deve essere dimostrato al pari di un fatto. Per tale ragione, spetta alla parti dimostrare il contenuto della legge straniera, cosa che i giudici non possono fare direttamente. In caso di conflitto tra le prove addotte dalle parti, il giudice può valutare la credibilità dei periti ed è autorizzato a esaminare le prove inconfutabili (ad esempio, le leggi e la giurisprudenza straniera), in particolare qualora siano redatte in inglese e applichino nozioni consuete per un giudice di Gibilterra.

Il contenuto di una legge straniera è solitamente dimostrato mediante perizie. Non è sufficiente presentare all'organo giurisdizionale il testo di una legge straniera, di un caso di giurisprudenza straniera o di un'autorità straniera. Le perizie in materia di legge straniera possono essere presentate da chiunque abbia "un'opportuna qualifica per farlo, in virtù delle proprie conoscenze o competenze", indipendentemente dal fatto che possa agire o meno in qualità di professionista legale nella giurisdizione pertinente. Ciononostante, è normale che i periti siano accademici o professionisti nella giurisdizione in questione. Se il contenuto della legge straniera è stato determinato in un precedente caso di Gibilterra o inglese, tale caso può essere addotto quale prova del contenuto della legge straniera e si presume che il contenuto della legge straniera sia lo stesso stabilito in quel caso, salvo prova contraria.

L'onere della prova è a carico della parte che si avvale della legge straniera. Se la legge straniera non è dimostrata in modo soddisfacente, la regola generale prevede che si applichi la legge di Gibilterra. Tuttavia, nei casi in cui non vi sia motivo di ritenere che la legge straniera sia in qualche modo simile a quella di Gibilterra (ad esempio, una normativa fiscale di un'altra giurisdizione europea), la causa può essere respinta.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

In tutti i casi riguardanti le obbligazioni contrattuali e che comportano una scelta di legge, è direttamente applicabile il regolamento Roma I. Le norme sulla scelta della legge applicabile previste dal regolamento Roma I possono applicarsi anche ai casi che la legge interna di Gibilterra non riconoscerebbe inerenti alla sfera contrattuale (ad esempio, quando l'accordo non prevede un corrispettivo, come nel caso dei contratti di donazione).

Le questioni procedurali sono determinate dalla lex fori (legge del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria investita del caso). Pertanto, la valutazione dell'entità del danno (ma non le voci di danno) e i mezzi di prova sono regolamentati dalla lex fori. I termini di prescrizione sono sostanziali e pertanto, per le obbligazioni contrattuali, sono determinati dalla legge applicabile ai sensi del regolamento. Le norme sostanziali primarie sono le seguenti.

Nei casi in cui le parti abbiano scelto espressamente la legge applicabile oppure laddove questa sia dimostrabile con ragionevole certezza, si applica tale legge. La scelta della legge può essere dimostrata con ragionevole certezza quando il contratto è redatto in un forma standard nota per essere disciplinata da una legge specifica (ad esempio una polizza assicurativa marittima Lloyd's) o alla luce di precedenti accordi tra le parti. La stipula di una convenzione sul foro competente è spesso sufficiente per dedurre che la legge di quel foro era destinata a essere scelta, ma non sempre è così. Nel caso delle clausole compromissorie, laddove vengano specificati i criteri di selezione degli arbitri sarà più facile dedurre qual è la scelta della legge. Tuttavia, se gli arbitri vengono individuati con riferimento a un organismo internazionale, è molto meno probabile che la scelta sia stata dimostrata con ragionevole certezza.

La libertà di scelta è limitata sotto diversi aspetti. In primo luogo, nei contratti conclusi dai consumatori e nei contratti di lavoro, la scelta della legge non vale a privare il consumatore o il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme cogenti previste dalla legge che sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta espressa. In secondo luogo, qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano connessi a un determinato paese, la scelta di una legge differente non può pregiudicare le norme cogenti di quel paese di applicazione. Esistono altresì norme di tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti di assicurazione. In aggiunta, in caso di disaccordo sull'efficacia della scelta – ad esempio, un'accusa di costrizione – la questione dell'efficacia della scelta è determinata in base alla legge che si presume applicabile (ossia la legge che regolerebbe il contratto se la scelta fosse valida), a meno che non sia "irragionevole" (nel qual caso, può essere applicata la legge della residenza abituale della parte che sostiene di non aver dato il proprio consenso).

In mancanza di scelta esplicita della legge o qualora questa non sia dimostrabile con ragionevole certezza, il regolamento Roma I prevede norme specifiche, a seconda del tipo di contratto. Tuttavia, nel caso in cui le norme si rivelino inefficaci, si applica in genere la legge della residenza abituale della parte del contratto che fornisce la prestazione caratteristica. Non sempre semplice da identificare, detta parte è di norma quella che non procede al pagamento del bene o del servizio (ad esempio, il venditore di un prodotto, il prestatore in una operazione bancaria, il garante in un contratto di garanzia). È possibile opporsi a tale presunzione per scegliere un paese con cui il contratto presenta un collegamento più stretto.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Per quanto riguarda le obbligazioni extracontrattuali, nella maggior parte dei casi si applica il Regolamento Roma II. L'Act si applica soltanto alle questioni riguardanti gli illeciti non disciplinati dal regolamento. La diffamazione continua a essere disciplinata dalla common law (cfr. di seguito). Anche i termini di prescrizione sono determinati dalla legge applicabile.

Ai sensi del regolamento Roma II la regola generale è quella di applicare la legge del luogo in cui si è verificato il danno. Norme specifiche determinano la legge applicabile ad alcuni tipi di obbligazioni extracontrattuali, tra cui la responsabilità per prodotti difettosi, la concorrenza sleale, i danni all'ambiente e le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Il regolamento consente inoltre alle parti di scegliere la legge applicabile in determinate circostanze. Tale disposizione tuttavia non può essere utilizzata per evitare l'applicazione delle norme cogenti del diritto dell'UE o nazionale. È opportuno notare che la valutazione del danno è effettuata ai sensi della legge applicabile.

Come osservato in precedenza, la diffamazione (tra cui la calunnia con discredito di titoli o beni di proprietà, il reato di falso, nonché ogni altra azione di diritto straniero "corrispondente o comunque della stessa natura di [tale] azione") rimane disciplinata dalla common law. In tali casi, si applica la "regola della doppia azione legale": un illecito è perseguibile a Gibilterra solo se è civilmente perseguibile a norma della legge straniera della giurisdizione in cui è stato commesso (di solito la pubblicazione) e sarebbe perseguibile civilmente secondo la legge di Gibilterra se fosse stato commesso a Gibilterra. Tale norma è stata mantenuta in seguito a pressioni delle organizzazioni dei media, che temevano l'applicazione di leggi straniere oppressive. Esiste tuttavia un'eccezione a questa norma: se un altro paese presenta un collegamento più significativo con l'evento che ha dato origine all'illecito e con le parti si applica invece la legge di tale giurisdizione. È opportuno osservare che questo ambito è particolarmente controverso.

Per quanto riguarda l'amministrazione dei trust, la legge applicabile è determinata dal Trustees Act (legge sugli amministratori fiduciari), che dà esecuzione alla Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ai trust. In base a tale normativa, la legge applicabile è quella scelta dal costituente oppure, in mancanza di scelta, la legge con la quale il trust presenta il collegamento più stretto. Detta legge determina la validità, l'istituzione, gli effetti e l'amministrazione del trust.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Alla nascita, il domicilio di una persona (domicilio di origine) è lo stesso del padre al momento della nascita, se il figlio è legittimo. Se il figlio è illegittimo o se, al momento della nascita, il padre è deceduto, il domicilio del figlio è quello della madre. Tale norma continua ad applicarsi fino al compimento del 16° anno di età (nel senso in cui il domicilio del figlio cambia in funzione di quello del padre o della madre).

Per i soggetti di età superiore a 16 anni, continua a valere il domicilio d'origine, a meno che questi non eleggano il proprio domicilio altrove. Per eleggere domicilio, occorre avere la residenza effettiva nel luogo della giurisdizione competente e volervi risiedere a tempo indeterminato o permanente. Se uno di questi elementi cessa di esistere, il domicilio di elezione non è più valido e si applica il domicilio di origine.

Il domicilio della moglie non è più stabilito in riferimento a quello del marito, ma considerato in modo indipendente.

La capacità di assumere particolari obblighi (ad esempio, di sottoscrivere un contratto, di fare testamento, di sposarsi) è determinata da norme specifiche a ciascun ambito ed è esaminata nelle relative sezioni.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

Le questioni relative alla responsabilità genitoriale e alla protezione dei minori sono generalmente determinate dalla legge di Gibilterra, fatte salve limitate eccezioni come quelle (discusse sopra) applicabili alle questioni della Convenzione dell'Aia del 1996 e a quelle che rientrano nel regolamento Bruxelles IIa. Anche le questioni in materia di legittimità e di adozione sono generalmente determinate dalla legge inglese, fatte salve alcune eccezioni.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

La validità formale di un matrimonio è in genere regolamentata dalla legge del luogo di celebrazione del matrimonio, fatte salve alcune eccezioni.

La capacità delle persone di contrarre matrimonio è solitamente determinata dal domicilio dell'interessato nel momento immediatamente precedente il matrimonio. La legge del domicilio disciplina questioni quali il consenso delle parti, i requisiti di età e le persone all'interno del nucleo familiare allargato che non possono sposarsi. Nel caso particolare dell'età, nessun matrimonio è valido se una delle due parti, domiciliate a Gibilterra, aveva meno di 16 anni al momento della celebrazione. Tuttavia, il matrimonio può essere contratto se prima dell'evento viene richiesta una speciale licenza di matrimonio.

In materia di divorzio o separazione, in genere si applica la legge di Gibilterra, fatte salve limitate eccezioni.

Per quanto riguarda le obbligazioni alimentari, si applica generalmente la legge di Gibilterra, fatte salve alcune eccezioni.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Il "regime patrimoniale tra coniugi" non è una nozione generalmente nota nella common law. Per quanto concerne le disposizioni finanziarie in materia di divorzio, di separazione o nullità del matrimonio oppure di obbligazioni alimentari, gli organi giurisdizionali di Gibilterra applicano generalmente la legge di Gibilterra o la giurisprudenza di Inghilterra e Galles ove possibile, fatte salve limitate eccezioni.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

In caso di successione intestata (ossia, in assenza di testamento), alla successione di beni mobili si applica la legge del domicilio del testatore al momento del decesso, mentre a quella dei beni immobili si applica la legge della giurisdizione in cui si trova il bene (lex rei sitae).

Nei casi in cui sia stato lasciato un testamento (successione testamentaria), la capacità del testatore di lasciare in eredità beni mobili è determinata dalla legge del domicilio del testatore alla data del testamento. Un legatario potrà ricevere beni mobili qualora abbia la capacità stabilità dalla legge del proprio domicilio o da quella del domicilio del testatore. Non esiste un fondamento specifico sulla posizione dei beni immobili, ma il risultato più probabile è che si applichi la lex rei sitae, che determinerebbe probabilmente anche la capacità del legatario di ricevere in eredità i beni immobili.

Ai sensi del Wills Act 2009 (legge del 2009 sui testamenti), un testamento è formalmente valido (ad esempio, presenza del numero corretto di testimoni) se è conforme a una delle seguenti leggi: la legge del luogo in cui è stato eseguito (ad esempio, di norma il luogo in cui è firmato dinanzi ai testimoni) al momento dell'esecuzione, la legge del domicilio, della residenza abituale o della cittadinanza del testatore al momento dell'esecuzione del testamento oppure la legge del domicilio, della residenza abituale o della cittadinanza del testatore al momento del decesso. Un testamento è formalmente valido anche per il passaggio di proprietà di un bene immobile, se conforme al diritto interno della giurisdizione in cui è situato il bene (escludendo quindi l'applicazione del rinvio, benché si tratti di beni immobili).

Un testamento di beni mobili è materialmente valido (ad esempio, limitazioni all'importo che è possibile lasciare in virtù di un testamento) se è conforme alla legge del domicilio del testatore al momento del decesso. Un testamento di beni immobili è materialmente valido se è conforme alla legge della giurisdizione in cui è situato l'immobile; in altri termini, indipendentemente dal sistema giuridico interno, si applica la lex rei sitae.

Un testamento è interpretato dalla legge intesa dal testatore, che si presume essere la legge del suo domicilio alla data del testamento. Questa presunzione è una norma prima facie che può essere sostituita dalla prova che il testatore ha manifestamente inteso e voluto che il suo testamento fosse interpretato in base a un altro sistema giuridico. Per quanto concerne i beni immobili, potrebbe essere applicata un'ulteriore limitazione, in base alla quale se gli interessi derivanti da tale interpretazione non sono consentiti o riconosciuti dalla lex rei sitae, questa ultima prevale.

La validità di una presunta revoca di un testamento è determinata dalla legge del domicilio del testatore al momento della presunta revoca (è opportuno notare che secondo il diritto nazionale di Gibilterra, se applicabile, il matrimonio revoca un testamento, a meno che non si dimostri che il testamento sia stato redatto espressamente in previsione del matrimonio). Tuttavia, nel caso in cui si presuma che la revoca sia stata determinata da un testamento successivo (in contrapposizione, ad esempio, alla distruzione del testamento), il fatto che il secondo testamento revochi quello precedente è determinato in virtù delle leggi applicabili alla validità formale del secondo testamento. Se non è chiaro se un primo testamento venga revocato da un secondo testamento, la questione dell'interpretazione sarà determinata dalla legge prevista dal testatore, che si presume essere la legge del domicilio alla data del secondo testamento.

3.8 Proprietà immobiliare

Il diritto distingue tra beni mobili e immobili e, indipendentemente dal tipo di bene, si applica la legge del luogo in cui si trova il bene.

Per i beni immobili, la legge applicabile è quella del luogo in cui è sito il bene e si ricorre alla norma del rinvio. Ciò vale per tutte le questioni riguardanti la cessione del bene e i relativi contratti, ivi comprese le questioni sulla capacità, sulle formalità e sulla validità materiale. È opportuno segnalare che esiste naturalmente una distinzione tra il trasferimento di un terreno o di altri beni immobili da un lato e il contratto che disciplina i diritti e le responsabilità delle parti di tale trasferimento dall'altro – quest'ultimo è disciplinato da norme sulla legge applicabile distinte (in particolare, dal regolamento Roma I).

Per le questioni in materia di proprietà (in contrapposizione a quelle contrattuali) riguardanti il trasferimento di beni mobili materiali, in generale la legge applicabile è quella del luogo in cui era situato il bene al verificarsi dell'evento che si presume abbia influito sul titolo di proprietà. Non è chiaro se in situazioni di tale fattispecie il rinvio sia applicabile. Dagli effetti complessivi delle decisioni di primo grado degli organi giurisdizionali di Gibilterra si evince che non lo sia. Un titolo di proprietà su un bene materiale acquisito in conformità a questa norma generale è considerato valido a Gibilterra se il bene mobile viene in seguito rimosso dal paese in cui si trovava al momento dell'acquisizione del titolo di proprietà, a meno che e fino a quando detto titolo non venga trasferito con l'acquisizione di un nuovo titolo in conformità alla legge del paese in cui il bene è stato trasferito. Una specifica eccezione alla norma generale sui beni mobili materiali riguarda i casi in cui il bene è in transito e il luogo della giurisdizione competente non è noto alle parti o provvisorio. Un trasferimento valido ai sensi della legge applicabile del trasferimento ha efficacia a Gibilterra.

In caso di cessione di beni mobili immateriali, quando il rapporto tra cedente e cessionario è contrattuale (come nel caso della maggior parte dei debiti) e la questione riguarda solo la validità e l'effetto della cessione stessa, si applica il regolamento Roma I.

È opportuno osservare che le norme sulla scelta della legge applicabile alla cessione e al trasferimento di beni immateriali sono difficili da riassumere e non esiste un'unica norma sulla scelta della legge applicabile, in particolare perché la categoria dei beni immateriali include una gamma molto ampia di diritti, non tutti di origine contrattuale. Per i beni mobili immateriali si raccomanda di avvalersi di una consulenza specialistica.

3.9 Insolvenza

Il Regno Unito, e per estensione Gibilterra, prende parte al regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza, che stabilisce le norme pertinenti per le procedure che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore e la designazione di un curatore, laddove il centro degli interessi principali del debitore sia in uno Stato membro dell'UE (eccetto la Danimarca). Se hanno competenza gli organi giurisdizionali di Gibilterra (ossia qualora il centro degli interessi principali del debitore sia a Gibilterra, ritenuta pertanto essere il luogo in cui si trova la sede legale), si applica la legge di Gibilterra.

Nei casi non disciplinati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 si applica la legge di Gibilterra quando ha competenza un organo giurisdizionale di Gibilterra (ossia qualora la società sia registrata a Gibilterra oppure vi siano persone a Gibilterra che hanno diritto a beneficiare della procedura di liquidazione e non sussistano validi motivi per rifiutare la competenza).

Ultimo aggiornamento: 08/06/2021

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