Quale normativa nazionale si applica?

Germania
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Tra il 2007 e il 2 016 l'UE ha codificato tramite regolamenti le norme in materia di conflitto di leggi di importanti settori del diritto privato [in particolare il regolamento (CE) n. 593/2008 ("regolamento Roma I"), il regolamento (CE) n. 864/2007 (il "regolamento Roma II") e il regolamento (UE) n. 650/2012 (il "regolamento sulla successione dell'UE")]. Per una panoramica, fare riferimento alla guida "Cooperazione giudiziaria in materia civile nell'Unione europea" (https://e-justice.europa.eu/content_ejn_s_publications-287-en.do). Di conseguenza, l'ambito di applicazione delle norme nazionali tedesche in materia di conflitto di leggi è diventato sempre più ristretto.

La principale fonte di norme nazionali tedesche in materia di conflitto di leggi (o di diritto internazionale privato) è la legge introduttiva al codice civile (EGBGB), in particolare gli articoli da 3 a 48. Ai sensi dell'articolo 3 dell'EGBGB le norme in materia di conflitto di leggi sancite dalla normativa dell'UE e dalle convenzioni internazionali hanno priorità rispetto alle disposizioni dell'EGBGB nei loro campi di applicazione.

Anche il diritto tedesco contiene norme in materia di conflitto di leggi distribuite in altri atti al di fuori dell'EGBGB, come ad esempio nell'Insolvenzordnung (InsO, legge sulle procedure concorsuali).

Nei contesti che non sono disciplinati dalla legislazione, ad esempio nel diritto societario internazionale, la legge applicabile è determinata dagli organi giurisdizionali.

Le osservazioni di cui al punto 2 sono essenzialmente limitate alle norme nazionali tedesche in materia di conflitto di leggi.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Un elenco di tutte le convenzioni multilaterali sottoscritte e ratificate dalla Germania è riportato nell'Elenco B della Bundesgesetzblatt (Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania) (ordini online tramite https://www.bgbl.de/). Le convenzioni internazionali multilaterali elencate includono convenzioni contenenti norme unificate in materia di conflitto di leggi.

Le convenzioni multilaterali di questo tipo sono spesso promosse da organizzazioni internazionali. Particolare menzione merita la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (www.hcch.net https://www.hcch.net/de/home/), di cui la Germania è membro da lungo tempo.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Delle singole disposizioni in materia di conflitto di leggi possono essere contenute anche nelle convenzioni bilaterali. Un elenco di tali convenzioni tra la Germania e altri Stati è riportato nell'Elenco B della Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania (cfr. il punto 1.2).

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Le questioni relative al conflitto di leggi non sorgono soltanto nelle controversie dinnanzi ai giudici. I partner commerciali che si trovano in Stati diversi hanno la necessità di sapere quale legge disciplini il contratto tra loro, indipendentemente da qualsiasi futura controversia giuridica. Infatti, tale legge determina i loro diritti e obblighi. Gli automobilisti che in vacanza viaggiano verso altri Stati devono sapere ai sensi di quale legge essi siano responsabili qualora provochino un incidente della circolazione stradale in detto paese. Tale legge determina la natura e l'entità dell'eventuale risarcimento.

Qualora i fatti di una controversia presentino qualche collegamento con la legge di un altro Stato, un organo giurisdizionale tedesco chiamato a giudicare il caso determinerà quale sia la legge da applicarsi facendo riferimento alle norme tedesche in materia di conflitto di leggi. I giudici tedeschi devono conoscere le norme tedesche in materia di conflitto‑ di legge e devono applicarle indipendentemente dal fatto che una parte presenti un'istanza in tal senso.

2.2 Rinvio

Qualora ai sensi delle norme tedesche in materia di conflitto di leggi sia applicabile la legge di un altro Stato, ma la legge di detto Stato a sua volta rimandi alla legge di un ulteriore Stato, il diritto tedesco accetta solitamente l'ulteriore riferimento ai sensi dell'articolo 4, primo comma, prima frase, dell'EGBGB, fatte salve le disposizioni specifiche contenute in atti giuridici dell'UE o in convenzioni internazionali. Qualora la legge straniera rinvii nuovamente alla legge tedesca, si applicano le disposizioni sostanziali tedesche (articolo 4, primo comma, seconda frase, dell'EGBGB).

Qualora le norme tedesche in materia di conflitto di leggi consentano alle parti di scegliere il sistema giuridico applicabile, l'articolo 4, secondo comma, dell'EGBGB precisa che questa scelta si riferisce soltanto alle disposizioni sostanziali.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Una variazione nella legge applicabile in una situazione nella quale i fatti in questione sono ancora aperti al cambiamento è un fenomeno familiare per il diritto tedesco. In linea di principio, ad esempio, i diritti reali vengono valutati in conformità con la legge in vigore nel luogo di ubicazione dei beni, il che significa che se l'ubicazione di un dato bene varia, esso può essere soggetto alla disciplina di un sistema giuridico diverso.

Una variazione del criterio di collegamento è accettata anche in altri settori del diritto, un esempio è dato da una variazione della cittadinanza.

Tuttavia, non è possibile attuare alcuna modifica della legge applicabile qualora le norme in materia di conflitto di leggi stabiliscano un momento specifico per il collegamento. Ad esempio, per determinare la legge che disciplina una successione, il criterio di collegamento nel caso di persone decedute a partire dal 17 agosto 2015 sarà costituito dal luogo di residenza abituale del testatore al momento del suo decesso (cfr. 3.7 qui di seguito).

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

L'articolo 6 dell'EGBGB formula la riserva tedesca relativa all'ordine pubblico, la quale stabilisce che una disposizione di una legge straniera non vada applicata laddove la sua applicazione sia palesemente incompatibile con i principi fondamentali del diritto tedesco. In questo contesto, il concetto di "principi fondamentali" indica i principi basilari di giustizia. In generale, ciò si riferisce a gravi violazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla costituzione tedesca. Ai fini dell'applicabilità della riserva di ordine pubblico è altresì importante che i fatti del caso di specie presentino un collegamento nazionale; soltanto in questo caso verrà coinvolto il sistema giuridico tedesco. Anche in questo caso si deve dare la priorità a eventuali norme speciali, in particolare a quelle stabilite dagli strumenti giuridici dell'UE che hanno rango prioritario (cfr., ad esempio, l'articolo 21 del regolamento Roma I, l'articolo 26 del regolamento Roma II e l'articolo 35 del regolamento sulla successione dell'UE). Un'ulteriore eccezione all'applicazione delle norme in materia di conflitto di leggi si applica nel caso di disposizioni obbligatorie prevalenti. In forza di una disposizione obbligatoria prevalente, le norme nazionali sono applicate obbligatoriamente, in quanto il rispetto di tali disposizioni è considerato fondamentale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, in particolare della sua organizzazione politica, sociale o economica. Le disposizioni obbligatorie assumono la massima importanza in questioni concernenti gli obblighi contrattuali e non contrattuali. Norme speciali in materia sono stabilite dagli strumenti giuridici dell'UE che hanno natura prioritaria (cfr. in particolare l'articolo 9 del regolamento Roma I, che contiene una definizione giuridica, e l'articolo 16 del regolamento Roma II) e dalle convenzioni internazionali.

2.5 Accertamento della legge straniera

Gli organi giurisdizionali tedeschi non devono soltanto applicare le norme in materia di conflitto di leggi di propria iniziativa, bensì, ai sensi dell'articolo 293 del Zivilprozessordnung (ZPO, codice di procedura civile), essi sono tenuti altresì a determinare la sostanza della legge straniera applicabile, in seguito a debita considerazione. Ciò non si limita alla lettura della normativa straniera: l'organo giurisdizionale deve prendere in considerazione il trattamento di detta normativa nella dottrina e nella giurisprudenza. L'organo giurisdizionale deve mettersi in una posizione tale da consentirgli di applicare la legge straniera esattamente nel modo in cui la applicherebbe un organo giurisdizionale nel paese interessato.

Al fine di determinare la sostanza della legge straniera gli organi giurisdizionali possono utilizzare qualsiasi fonte di riferimento a loro disposizione.

  • Una fonte di informazione, per gli Stati aderenti, è data dalla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto straniero, firmata a Londra il 7 giugno 1968. La richiesta deve essere trasmessa, attraverso l'organo ricevente/mittente competente, all'ufficio competente dello Stato estero in questione.
  • Anziché ricorrere a una richiesta di informazioni giuridiche ai sensi della convenzione europea di Londra, l'organo giurisdizionale può altresì ottenere un parere legale da un esperto, a condizione che detto esperto possieda anche conoscenze in merito all'applicazione pratica della legge straniera.
  • Per domande dirette, in determinate circostanze, al fine di stabilire la sostanza della legge straniera possono essere sufficienti anche le informazioni ottenute dal punto di contatto della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale o tramite la ricerca autonoma svolta dall'organo giurisdizionale.

Gli organi giurisdizionali possono inoltre invitare le parti a fornire collaborazione in merito alla prova della legge straniera, ma non sono vincolati dalle memorie presentate dalle stesse. Di conseguenza, gli organi giurisdizionali possono sfruttare qualsiasi fonte di riferimento, di propria iniziativa, senza essere vincolati dalle prove presentate dalle parti.

In casi eccezionali nell'ambito dei quali, nonostante la dovuta diligenza impiegata, non sia possibile stabilire il contenuto della legge straniera, in alternativa si deve applicare la legge tedesca.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

I contratti di vendita internazionali sono soggetti innanzitutto alla convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci che si applica automaticamente tra imprese appartenenti a uno qualsiasi del gran numero di Stati contraenti, laddove le parti coinvolte in detti contratti non abbiano optato in maniera sufficientemente chiara per la rinuncia all'applicazione di detta convenzione sui contratti di vendita.

Per tutti gli altri contratti di natura obbligatoria stipulati dal 17 dicembre 2009, la questione della legge applicabile è determinata in linea di principio conformemente al regolamento Roma I, purché il contratto non esuli eccezionalmente dal campo di applicazione di tale regolamento, ad esempio nel caso dei contratti che riguardano soltanto diritti reali. Inoltre, sono applicabili anche gli articoli da 46b a 46d dell'EGBGB.

Fino al 17 dicembre 2009 si applicava la vecchia versione degli articoli 27 e seguenti dell'EGBGB. Tale versione era basata sulla convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. È stata abrogata con effetto a partire dal 17 dicembre 2009, tuttavia si applica ancora ai contratti stipulati prima di tale data.

Per alcuni contratti assicurativi conclusi prima del 17 dicembre 2009, gli articoli da 7 a 14 della Einführungsgesetz zum Versicherungsvertragsgesetz (EGVVG, legge introduttiva alla legge sulle assicurazioni), nella versione in vigore fino al 16 dicembre 2009, contengono norme speciali in materia di conflitto di leggi.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Dall'11 gennaio 2009, la scelta del sistema giuridico applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è solitamente determinata ai sensi del regolamento Roma II, in combinato disposto con l'articolo 46a dell'EGBGB.

Nei casi non contemplati dal regolamento quali, ad esempio, le violazioni del Persönlichkeitsrecht (diritto della personalità), la legge tedesca prevede norme specifiche in materia di conflitto di leggi per determinare la legge di quale paese si applichi; queste norme sono stabilite dagli articoli da 38 a 42 dell'EGBGB.

L'articolo 38 dell'EGBGB stabilisce le norme sulla legge da applicare in relazione a diversi tipi di controversie basate su un arricchimento senza causa.

Ai sensi dell'articolo 39 dell'EGBGB le controversie giuridiche derivanti da atti compiuti senza la debita autorità in relazione agli affari di un'altra persona sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui è stato effettuato l'atto. Alla liquidazione di un debito dovuto da un'altra persona si applica una norma speciale.

In linea di principio, ai sensi dell'articolo 40 dell'EGBGB, le azioni per il risarcimento di danni derivanti da un atto illecito sono disciplinate dalla legge del luogo nel quale è stato commesso l'atto illecito (Recht des Handlungsorts); la parte lesa può scegliere in alternativa la legge del luogo in cui si è verificato l'illecito (Recht des Schadenseintritts).

L'articolo 42 dell'EGBGB prevede che le parti possano scegliere in ogni caso la legge applicabile a un rapporto extracontrattuale in seguito all'evento che ha dato origine allo stesso.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 41 dell'EGBGB, il sistema giuridico applicabile può essere sostituito da un sistema giuridico che, a causa di circostanze particolari, abbia un collegamento sostanzialmente più stretto rispetto ai fatti del caso.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Ai sensi delle norme tedesche in materia di conflitto di leggi, le questioni giuridiche sollevate dallo status giuridico personale di una persona fisica sono disciplinate dal sistema giuridico del paese del quale l'interessato è cittadino (Heimatrecht). Ciò si applica in linea di principio ai nomi (per informazioni dettagliate cfr. l'articolo 10 dell'EGBGB) e alla questione relativa al fatto che una persona fisica goda o meno della capacità di agire e della capacità di stipulare contratti (articolo 7 dell'EGBGB).

Qualora una persona abbia più di una cittadinanza (Mehrstaater), l'articolo 5, primo comma, prima frase, dell'EGBGB, stabilisce che è necessario fare riferimento alla "cittadinanza effettiva", ossia alla cittadinanza dello Stato con il quale la persona avente più cittadinanze presenta il collegamento più stretto. Se, tuttavia, una persona che ha più cittadinanze ha anche la cittadinanza tedesca, l'articolo 5, primo comma, seconda frase, dell'EGBGB, prevede che si applichi soltanto la cittadinanza tedesca.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

Ai sensi dell'articolo 19 dell'EGBGB, la filiazione è soggetta innanzitutto alla legge dello Stato nel quale il figlio risiede abitualmente. Nel rapporto con ciascun genitore, la filiazione può essere determinata anche dalla legge dello Stato della cittadinanza di tale genitore. Infine, qualora la madre sia coniugata, anche lo stato civile della stessa (Ehewirkungsstatut) al momento della nascita (articolo 14 dell'EGBGB) può acquisire importanza in materia di determinazione della filiazione. Ai figli nati prima del 1° luglio 1998 si applicano norme diverse.

Ai sensi dell'articolo 20 dell'EGBGB, le contestazioni della filiazione sono disciplinate in generale dal sistema giuridico che determina la filiazione e, laddove una contestazione sia presentata da un figlio, dalla legge applicabile nel luogo in cui tale figlio risiede abitualmente.

3.4.2 Adozione

Dal 31 marzo 2020 l'adozione di un minore in Germania è soggetta al diritto tedesco. Essa è altrimenti disciplinata dalla legge dello Stato in cui l'adottato ha la residenza abituale al momento dell'adozione (nuova versione dell'articolo 22, primo comma, dell'EGBGB). Le procedure di adozione concluse prima del 31 marzo 2020 sono soggette al diritto internazionale privato precedentemente applicabile, ossia l'adozione è disciplinata dalla legge dello Stato di cui l'adottante era cittadino al momento dell'adozione (vecchia versione dell'articolo 22, primo comma, prima frase, dell'EGBGB). L'adozione da parte di uno o di entrambi i coniugi è soggetta alla legge che disciplina gli effetti generali del matrimonio (vecchia versione dell'articolo 22, primo comma, seconda frase, dell'EGBGB).

Il riconoscimento e l'instaurazione della efficacia di adozioni straniere sono disciplinati nella Gesetz über Wirkungen der Annahme als Kind nach ausländischem Recht (legge sugli effetti dell'adozione di un minore ai sensi della legge straniera) (Adoptionswirkungsgesetz, AdWirkG, legge sull'efficacia dell'adozione).

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

Le seguenti osservazioni si applicano solo ai matrimoni tra persone di sesso diverso. Si veda il punto 3.5.2 per i matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Ai sensi dell'articolo 13 dell'EGBGB, le condizioni che consentono la celebrazione di un matrimonio sono solitamente disciplinate dalla legge dello Stato del quale la persona che intende sposarsi è cittadina. In via eccezionale, in circostanze particolari, si può invece applicare la legge tedesca.

In Germania si può contrarre un matrimonio soltanto alla presenza di un ufficiale dello stato civile oppure, eccezionalmente, di una persona appositamente autorizzata da uno Stato estero (articolo 13, quarto comma, seconda frase, dell'EGBGB).

Se gli effetti generali del matrimonio non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (regolamento UE sui regimi patrimoniali tra coniugi), essi sono soggetti alla legge scelta dai coniugi (articolo 14, primo comma, dell'EGBGB).

3.5.2 Convivenza e unioni civili

I matrimoni tra persone dello stesso sesso e le eingetragene Lebenspartnershchaften (unioni di fatto registrate) sono disciplinate dall'articolo 17b dell'EGBGB. Ai sensi di tale articolo, la costituzione e lo scioglimento di un'unione registrata, nonché tutti gli effetti generali che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (regolamento UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate), sono disciplinati dalla legge del paese di registrazione dell'unione (articolo 17b, primo comma, prima frase, dell'EGBGB). Lo stesso vale per analogia se i coniugi sono dello stesso sesso o se almeno uno dei coniugi non è né di sesso femminile né di sesso maschile (articolo 17b, quarto comma, prima frase, dell'EGBGB). Dal 1º ottobre 2017 non è più possibile costituire un'unione registrata in Germania [articolo 3, terzo comma, della legge che istituisce il diritto di matrimonio per le coppie dello stesso sesso (Eheöffnungsgesetz)] e l'articolo 17b, primo comma, prima frase, dell'EGBGB, in relazione alla costituzione di un'unione registrata, è pertanto un caso estremamente raro di norma tedesca sul conflitto di leggi riguardante un rapporto giuridico che può sorgere solo all'estero.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Dal 21 giugno 2012 la legge applicabile al divorzio viene determinata in base al regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ("regolamento Roma III"). Il regolamento si applica anche se in base alle disposizioni della legge applicabile si tratta della legge di uno Stato che non partecipa alla cooperazione rafforzata (articolo 4 del regolamento). Anche il divorzio e la separazione legale sono disciplinati dal regolamento Roma III in caso di matrimoni tra persone di sesso diverso (articolo 17b, quarto comma, prima frase, dell'EGBGB).

In aggiunta sono applicabili anche gli articoli 17 e 17a dell'EGBGB.

In Germania un divorzio può essere decretato soltanto da un organo giurisdizionale (articolo 17, terzo comma, dell'EGBGB).

Ai sensi dell'articolo 17, quarto comma, dell'EGBGB, la legge applicabile alla condivisione di diritti pensionistici è disciplinata dalla legge applicabile al divorzio. In talune circostanze nelle quali la condivisione di diritti pensionistici non è riconosciuta dalla legge straniera, la stessa verrà attuata in via alternativa in conformità con la legge tedesca, qualora le parti lo richiedano.

L'usufrutto di un'abitazione coniugale e di oggetti domestici che si trovano in Germania è disciplinato dal diritto sostanziale tedesco (articolo 17a dell'EGBGB).

3.5.4 Obbligazioni alimentari

La questione relativa a quale legge sia applicabile alle richieste di alimenti tra parenti o tra coniugi è determinata dal 18 giugno 2011 dal protocollo dell'Aia relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari del 23 novembre 2007. Ai sensi dell'articolo 2 di detto protocollo, quest'ultimo ha un'applicazione universale, vale a dire anche se la legge da applicare ai sensi delle sue disposizioni è quella di uno Stato non contraente. Le norme tedesche dell'EGBGB che erano in vigore fino a quel momento a tale riguardo sono state pertanto abrogate.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Gli effetti patrimoniali di un matrimonio sono disciplinati dal regolamento UE sui regimi patrimoniali tra coniugi. Ciò vale anche per i matrimoni tra persone dello stesso sesso (articolo 17, quarto comma, seconda frase, dell'EGBGB). Il regolamento UE sui regimi patrimoniali tra coniugi dà priorità all'autonomia delle parti: i futuri coniugi possono scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale (articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE sui regimi patrimoniali tra coniugi). In mancanza di un accordo tra le parti, il criterio di collegamento è il luogo di residenza dei coniugi o, in alternativa, la loro cittadinanza o lo Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto (cfr. articolo 26 del regolamento UE sui regimi patrimoniali tra coniugi).

A causa della sua data di applicazione (30 gennaio 2019), il regolamento UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate non si applica alle unioni registrate in Germania, in quanto dal 1º ottobre 2017 non è stato possibile stipulare un'unione registrata ai sensi del diritto tedesco (cfr. punto 3.5.2). Ai sensi del regolamento UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate, la scelta delle parti è il principale criterio di collegamento (articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate). In mancanza di un accordo a scelta delle parti, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate è quella dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita (articolo 26, paragrafo 1, del regolamento UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate).

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Nel caso in cui il decesso si verifichi a partire dal 17 agosto 2015 in poi, le norme applicabili previste dal regolamento sulla successione dell'UE si applicano in maniera prioritaria. Ai sensi di tale regolamento, l'ultimo luogo di residenza abituale del testatore è il criterio di collegamento fondamentale per la legge applicabile alla successione. Le successioni antecedenti il 17 agosto 2015 sono disciplinate dalla legge del paese di cui il testatore era cittadino al momento del decesso, conformemente alla precedente versione dell'articolo 25 dell'EGBGB (la nuova versione dell'articolo 25 dell'EGBGB dichiara applicabile per analogia il regolamento sulla successione dell'UE). Era possibile optare per la legge tedesca in relazione a beni immobili situati in Germania.

Per le successioni successive al 17 agosto 2015, i requisiti formali per le disposizioni patrimoniali mortis causa sono disciplinati dalla nuova versione dell'articolo 26 dell'EGBGB, che, per le disposizioni testamentarie, prevede essenzialmente l'applicazione diretta della convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, alla quale la Germania, in quanto Stato contraente, è soggetta dal 1965 (paragrafo 1) e, per quanto riguarda la forma di altre disposizioni patrimoniali mortis causa, fa riferimento all'articolo 27 del regolamento sulla successione dell'UE (paragrafo 2). Le successioni anteriori al 17 agosto 2015 sono soggette alla vecchia versione dell'articolo 26 dell'EGBGB, che ha ripreso le principali disposizioni sul conflitto di leggi della convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie. Una disposizione è valida per quanto riguarda la forma se soddisfa i requisiti di un ordinamento giuridico con il quale ha un collegamento, ad esempio in virtù della nazionalità, della residenza abituale del testatore o del luogo in cui è stato redatto il testamento.

3.8 Proprietà immobiliare

A norma dell'articolo 43 dell'EGBGB, i diritti reali sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale si trovano i beni. Tale legge locale disciplina, ad esempio, il campo di applicazione dei diritti di proprietà e il modo in cui i beni possono essere trasferiti o gravati con un onere o un pegno.

L'articolo 45 dell'EGBGB prevede un criterio di collegamento speciale per i mezzi di trasporto.

L'articolo 43, secondo comma, dell'EGBGB prevede una norma speciale per il trasferimento di beni da uno Stato all'altro.

Infine, le emissioni provenienti dalla terra vengono trattate separatamente in conformità con l'articolo 44 dell'EGBGB.

In senso stretto non vi è alcuna scelta della legge per quanto riguarda i diritti reali. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 46 dell'EGBGB, è possibile derogare alla legge determinata dal riferimento ai predetti criteri di collegamento qualora le circostanze mostrino un collegamento sostanzialmente più stretto nei confronti della legge di un altro Stato.

3.9 Insolvenza

Oltre alle norme in materia di conflitto di leggi ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/848 del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, contenente norme che disciplinano i rapporti tra gli Stati membri, l'articolo 335 della legge sulle procedure concorsuali prevede, in relazione a paesi terzi, che in linea di principio le procedure di insolvenza e i loro effetti siano soggetti alla legge dello Stato nel quale sono stati avviati i procedimenti giudiziari corrispondenti. Gli articoli 336 e seguenti della legge sulle procedure concorsuali definiscono criteri di collegamento speciali per gli aspetti specifici del diritto fallimentare internazionale che possono derogare a tale principio (ad esempio, occupazione, compensazione e annullabilità delle transazioni nelle procedure di insolvenza).

Ultimo aggiornamento: 17/04/2023

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