Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2024.

Come avviare un'azione legale

Gibilterra
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Devo necessariamente rivolgermi ad un’autorità giudiziaria o esiste un’alternativa?

Agire in giudizio dovrebbe essere un'ipotesi estrema. Prima di procedere in tal senso è auspicabile valutare altri modi per risolvere una questione. Ad esempio se qualcuno è creditore di una somma di denaro può scrivere una lettera al debitore indicando l'importo dovuto, per che cosa è dovuto e cosa è stato fatto per recuperare quanto dovuto. È possibile includere un avvertimento indicando che in caso di mancato pagamento entro la data indicata si adiranno le vie giuidiziarie.

Laddove non sia possibile comporre la situazione in alcun altro modo, si può decidere di promuovere un'azione. Se la controparte decide di difendersi, può procedere secondo tre scenari. La Corte suprema (competente per le controversie di modesta entità) costituisce un sistema per la gestione di controversie di modesta entità (di norma con valore pari a 10 000 GBP o inferiore) in maniera rapida, economica e facile da utilizzare. Per le controversie di maggiore entità, la Corte Suprema prevede due altri iter. L'iter rapido viene adottato di norma per le controversie nelle quali l'importo in questione è superiore a 10 000 GBP ma non superiore a 15 000 GBP, nelle quali è necessaria soltanto una divulgazione limitata di documenti al convenuto e nelle quali è necessario un periodo di tempo non superiore a circa 30 settimane per prepararsi a un processo. Tutte le altre controversie rientrano nell'applicazione dell'iter multiplo.

La maggioranza delle parti (persone coinvolte in azioni giudiziarie) che agisce per conto proprio sceglie di avviare i procedimenti per dirimere le controversie di modesta entità.

Sebbene possano fornire assistenza nel decidere quale sia il modo migliore per risolvere una controversia, le informazioni che seguono forniranno soltanto un'idea generale di ciò che potrebbe accadere. Non spiegano tutte le norme, i costi e le procedure dell'azione in giudizio che possono riguardare i diversi tipi di domande in modi diversi. Occorre altresì ricordare che anche in caso di vittoria l'organo giurisdizionale non può garantire l'effettivo ottenimento delle somme dovute.

2 Ci sono termini da rispettare per introdurre un’azione in giudizio?

Vi sono termini entro i quali è necessario proporre un'azione. Il termine generale di prescrizione è di sei anni da una data pertinente, ad esempio la data di violazione di un contratto o la data in cui è stato subito un danno o talvolta la data in cui è stato scoperto un danno. Altri termini includono un anno per i casi di diffamazione o tre anni per la negligenza clinica e per le lesioni personali. I termini di prescrizione sono riportati nella legge sulla prescrizione del 1960. La questione dei termini può essere chiarita con un avvocato o rivolgendosi all'Ufficio di consulenza ai cittadini.

3 Dovrei rivolgermi alle autorità giudiziarie in questo Stato membro?

Esistono norme specifiche nella normativa UE che stabiliscono in quale Stato membro vada promossa un'azione. Maggiori informazioni sono disponibili visitando la pagina "Competenza giurisdizionale".

4 In caso affermativo, a quale giudice in particolare mi devo rivolgere in questo Stato membro in funzione del mio domicilio e di quello dell'altra parte o di altri aspetti della mia domanda?

A Gibilterra vi è soltanto un palazzo di giustizia. L'Ufficio dei servizi giudiziari di Gibilterra è sito in 277 Main Street, Gibilterra.

5 A quale giudice mi devo rivolgere all'interno di questo Stato membro in funzione della natura della mia pretesa e in funzione dell'importo della controversia ?

A Gibilterra vi è soltanto un palazzo di giustizia. L'Ufficio dei servizi giudiziari di Gibilterra è sito in 277 Main Street, Gibilterra.

6 Posso adire l’autorità giudiziaria da solo oppure devo passare per un intermediario, quale un avvocato?

Una persona non è tenuta a richiedere la consulenza o la rappresentanza da parte di un avvocato. Una persona che si autorappresenta può presentare qualsiasi domanda personalmente. Spetta alla persona interessata decidere in un senso o nell'altro.

7 Per avviare l’azione in giudizio, a chi devo rivolgermi: al banco del ricevimento, alla cancelleria giudiziaria o a qualche altra amministrazione?

È possibile promuovere o avviare un'azione presso la Corte suprema di Gibilterra, 277 Main Street, Gibilterra.

La cancelleria della Corte suprema è aperta dalle 9:30 alle 16:00, dal lunedì al giovedì, e dalle 9:30 e alle 15:45, il venerdì (durante i mesi estivi si applicano orari di apertura più brevi). Vi è un banco di ricevimento per il pubblico presso il quale il personale giudiziario può ricevere gli atti e fornire informazioni sulle procedure giudiziarie. Il personale giudiziario non può fornire consulenza legale. (Potrebbero essere in grado di dire se è possibile presentare domanda di patrocinio a spese dello Stato.)

8 In che lingua posso formulare la mia domanda? Posso presentarla oralmente o devo presentarla necessariamente per iscritto? Posso farlo per fax o per posta elettronica?

Le domande vanno formulate per iscritto in lingua inglese e i procedimenti giudiziari si svolgono in lingua inglese, con l'aiuto di interpreti se necessario. Di norma una domanda va consegnata di persona presso la cancelleria della Corte suprema di Gibilterra.

9 Esistono dei moduli per introdurre un’azione in giudizio o, se non esistono, che cosa si deve fare per agire in giudizio? Quali sono gli elementi che il fascicolo deve obbligatoriamente contenere?

In generale per introdurre un'azione in giudizio è necessario compilare un modulo di domanda (modulo N1). Il personale della cancelleria della Corte suprema può fornire assistenza nell'ottenimento di copie di tale modulo. È possibile contattare il personale giudiziario presso la cancelleria della Corte suprema recandosi presso la sua sede in 277 Main Street, Gibilterra oppure telefonando al numero (+350) 200 75608.

Tale modulo comprende note di orientamento per l'attore e il convenuto (la persona, l'impresa o l'azienda nei confronti della quale viene presentata la domanda). Il personale giudiziario può fornire assistenza nella compilazione del modulo. Le note di orientamento forniscono dettagli sulle informazioni che dovrebbero essere incluse nella domanda. Una volta compilato il modulo, è necessario crearne una copia per sé stessi, una per l'organo giurisdizionale e una per ogni convenuto coinvolto nella controversia. Dopo che la cancelleria della Corte suprema ha pubblicato il modulo di domanda, quest'ultimo viene restituito all'attore affinché questi possa inviarne una copia a ciascun convenuto. Al convenuto va inviato anche un modulo di conferma di notificazione e un pacchetto di risposta.

Vi sono numerosi altri moduli da utilizzare in altri tipi di procedimenti o per le fasi successive di trattazione di una domanda.

10 Ci sono diritti da pagare? Se sì, quando bisogna pagarli? L'avvocato deve essere pagato fin dall'inizio?

Di norma è necessario pagare i diritti di cancelleria per avviare un procedimento giudiziario. L'ammontare di tali diritti dipenderà dall'importo della domanda. Se il convenuto non paga anche in caso di sentenza a favore dell'attore oppure afferma che l'importo non è dovuto e la domanda procede ad essere trattata come una causa discussa in contraddittorio, l'attore potrebbe dover pagare ulteriori diritti. Se l'attore è vittorioso i diritti versati dallo stesso andranno a sommarsi all'importo dovutogli dal convenuto.

Potrebbero esserci ulteriori spese. Se il convenuto presenta una difesa contro la domanda dell'attore, quest'ultimo potrebbe necessitare di testimoni che lo assistano nel raccontare all'organo giurisdizionale ciò che è accaduto. In tal caso l'attore può dover pagare le spese di trasferta di tali testimoni da e verso l'organo giurisdizionale, nonché il loro mancato guadagno per quel giorno. Qualora l'attore sia tuttavia vittorioso, l'organo giurisdizionale può ordinare al convenuto di sostenere tali spese.

L'attore potrebbe altresì avere la necessità di ottenere prove da un esperto quale un medico, un meccanico o un geometra. L'attore potrebbe altresì dover chiedere a tale esperto di presentarsi in aula per fornire prove a suo nome. In questo caso l'attore dovrà pagare le spese e gli oneri degli esperti coinvolti ma, ancora una volta, in caso di vittoria l'organo giurisdizionale potrebbe ordinare al convenuto di sostenere tali costi.

Gli importi che possono essere richiesti per i costi di testimoni, esperti e consulenza legale sono limitati per quanto concerne le controversie di modesta entità.

Gli onorari degli avvocati si corrispondono di norma al termine di una causa; tuttavia, l'avvocato e il suo cliente devono accordarsi sul pagamento finale della parcella. L'organo giurisdizionale può ordinare alla parte soccombente di sostenere una parte o la totalità delle spese della parte vittoriosa. Tuttavia se l'attore fa ricorso a un avvocato e la domanda ha un valore inferiore a 10 000 GBP, di norma spetta a tale parte saldare quanto dovuto, anche in caso di vittoria. Occorre altresì considerare che sebbene l'organo giurisdizionale possa emettere una sentenza a favore dell'attore (ossia, nel caso dell'azione avviata per recuperare un credito, ordinare al convenuto di soddisfare tale debito), detto organo non adotterà automaticamente misure per assicurarsi che l'importo dovuto venga effettivamente pagato. Se la parte convenuta non versa il dovuto, occorrerà chiedere all'organo giurisdizionale di intervenire (ovvero di ordinare l'esecuzione della sentenza), attività per la quale la parte vittoriosa potrebbe dover versare ulteriori diritti di cancelleria.

11 Posso beneficiare del patrocinio a spese dello Stato?

A Gibilterra ci si riferisce al patrocinio a spese dello Stato utilizzando l'espressione "assistenza legale". L'ammissibilità a beneficiarne dipende da una serie di fattori. Ulteriori informazioni possono essere ottenute dalla cancelleria della Corte suprema recandosi presso la sua sede in 277 Main Street, Gibilterra oppure telefonando al numero (+350) 200 75608.

12 A partire da che momento si considera effettivamente introdotta la mia domanda? Riceverò riscontro dalle autorità sulla validità o meno dell’introduzione della mia domanda?

La data di inizio del procedimento giudiziario è quella in cui l'organo giurisdizionale pubblica un modulo di domanda. La data di pubblicazione è registrata dall'organo giurisdizionale mediante l'apposizione di un timbro con la data. Se la domanda viene pubblicata, il cancelliere della Corte suprema notifica all'attore un Avviso di pubblicazione che fornisce i dettagli della data di pubblicazione.

13 Potrò avere informazioni precise sul calendario degli eventi che si svolgeranno a seguito della domanda (ad esempio il termine di comparizione)?

L'Avviso di pubblicazione consegnato all'attore dalla cancelleria della Corte suprema in seguito alla pubblicazione della domanda fornisce dettagli sui termini entro i quali il convenuto deve presentare una difesa. Se entro tale termine il convenuto contesta in tutto o in parte la domanda, l'attore riceve una copia di tale difesa unitamente a un Avviso di difesa e a un Questionario di assegnazione. Tale avviso e tale questionario sono inviati anche al convenuto. Una volta compilato il questionario viene utilizzato da un giudice per decidere quale delle tre procedure seguire per esaminare il caso (controversie di modesta entità, procedura rapida o multipla). Dopo aver preso una decisione in merito all'assegnazione, il giudice invia un Avviso di assegnazione all'attore e alle altre parti.

Se il convenuto non risponde alla domanda entro il termine specificato, l'attore può chiedere all'organo giurisdizionale di pronunciare una sentenza "contumaciale" (ossia emettere un'ordinanza che imponga al convenuto di pagare all'attore l'importo richiesto non essendo pervenuta alcuna risposta in merito). Se il convenuto ammette di essere debitore dell'intero importo, anche in questo caso l'attore può chiedere all'organo giurisdizionale di emettere una sentenza. Tali richieste di emissione di sentenze vengono formulate in relazione all'Avviso di pubblicazione che viene emesso al momento della pubblicazione della domanda. Tale avviso stabilisce che se una richiesta non viene effettuata entro sei mesi dalla scadenza del termine concesso al convenuto per presentare una difesa, la domanda sarà "sospesa" (ovvero fermata o interrotta). L'unica azione che l'attore può quindi intraprendere consiste nel presentare un'istanza a un giudice affinché ordini la revoca di tale sospensione.

Ultimo aggiornamento: 23/09/2021

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