Come avviare un'azione legale

Estonia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Devo necessariamente rivolgermi ad un’autorità giudiziaria o esiste un’alternativa?

Le controversie si possono dirimere tanto in via giudiziale quanto in via stragiudiziale.

Una via stragiudiziale per la risoluzione delle controversie è la conciliazione. La conciliazione è una modalità stragiudiziale di risoluzione volontaria delle controversie condotta da un conciliatore indipendente e imparziale. Un conciliatore agevola la comunicazione tra le parti nel trovare una soluzione alla controversia. Le trattative di conciliazione hanno natura riservata e un conciliatore non può moderare la conciliazione in maniera tale da dare l'impressione di disporre della facoltà di prendere decisioni vincolanti. Un conciliatore può essere un notaio, un avvocato o qualsiasi altra persona fisica nominata dalle parti della controversia e autorizzata ad operare tramite una persona giuridica [come nel caso dei conciliatori di un organo di conciliazione assicurativa tramite l'Eesti Kindlustusseltside Liit (Associazione estone delle assicurazioni) e l'Eesti Liikluskindlustuse Fond (Agenzia estone delle assicurazioni per veicoli a motore)]. Un organo di conciliazione è un'entità affiliata a uno stato o un'agenzia governativa locale, come l'autoriõiguse komisjon (commissione per i diritti d'autore). Un contratto di transazione raggiunto a seguito di un procedimento di conciliazione costituisce un titolo esecutivo secondo i termini e le condizioni stabiliti dalla legge, a condizione che tale accordo sia stato dichiarato esecutivo da un organo giurisdizionale e possa essere presentato a un ufficiale giudiziario per l'esecuzione forzata. Se un conciliatore è un notaio o un avvocato, un contratto di transazione concernente un credito immobiliare o un contratto di transazione concernente un credito non immobiliare, a condizione che sia possibile stipulare quest'ultimo tipo di contratto, può essere autenticato da un notaio su richiesta delle parti della conciliazione e sottoposto ad esecuzione forzata immediata. In tal caso, non è necessario che il contratto di transazione sia dichiarato esecutivo da un organo giurisdizionale. Un contratto di transazione convalidato da un organo di conciliazione è vincolante per le parti e non è necessario sia dichiarato esecutivo da un organo giurisdizionale. L'arbitrato è un altro metodo alternativo di risoluzione delle controversie. Posto che il collegio arbitrale è nominato dalle parti, esse possono essere certe della competenza, esperienza e imparzialità degli arbitri. Le parti possono altresì scegliere la lingua del procedimento, la legge applicabile e le norme procedurali. Un collegio arbitrale può essere nominato per un singolo caso (ad hoc) o su base permanente. Un collegio arbitrale permanente in Estonia è il Notarite Koja vahekohus (collegio arbitrale della Camera dei notai). In Estonia, le controversie derivanti da attività transfrontaliere sono spesso risolte dal collegio arbitrale della Camera del commercio e dell'industria estone. Un lodo arbitrale pronunciato da un collegio arbitrale estone che opera su base permanente costituisce un titolo esecutivo senza che debba essere dichiarato esecutivo da un organo giurisdizionale. Lodi arbitrali pronunciati da altri collegi arbitrali, tra i quali quelli costituiti ad hoc e quelli di altri Stati devono essere dichiarati esecutivi da un organo giurisdizionale affinché possano essere utilizzati per un'esecuzione forzata. Oltre all'arbitrato e alla conciliazione, esistono anche le commissioni per la risoluzione stragiudiziale di taluni tipi di controversie.

Ad esempio, le controversie in materia di lavoro possono innanzitutto essere sottoposte alla Commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro (töövaidluskomisjon)). Una commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro è un organo indipendente chiamato a dirimere le controversie individuali di lavoro, al quale possono rivolgersi tanto i dipendenti quanto i datori di lavoro. La risoluzione di una controversia giuslavorativa attraverso una commissione per la composizione dei conflitti individuali del lavoro è disciplinata dalla Legge sulla risoluzione delle controversie in materia di lavoro (individuaalse töövaidluse lahendamise seadus). Per la risoluzione delle controversie tramite una commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro non viene addebitato alcun contributo statale. Una commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro può dirimere qualsiasi controversia che tragga origine da rapporti di lavoro. Per quanto riguarda un credito pecuniario, è opportuno giustificare l'importo e non esiste limite per adire una commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro. La domanda presentata a una commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro deve indicare le circostanze rilevanti ai fini della decisione. Ad esempio, in caso di impugnazione di un licenziamento, devono essere indicati il momento e le ragioni del licenziamento. La domanda deve descrivere la natura del disaccordo tra le parti, ossia ciò che il dipendente o il datore di lavoro ha omesso di fare o ha fatto in violazione della legge secondo l'opinione del ricorrente. La domanda deve contenere le prove a sostegno delle affermazioni contenute nella stessa (ad esempio il contratto di lavoro, accordi reciproci o corrispondenza tra il dipendente e il datore di lavoro, ecc.) oppure deve fare riferimento a qualsiasi altra prova o testimonianza. Il ricorrente che ritiene necessario citare un testimone all'udienza, deve indicarne nome e indirizzo nella domanda. Una decisione pronunciata da una commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro e passata in giudicato costituisce un titolo esecutivo e può essere presentata a un ufficiale giudiziario per l'esecuzione forzata. In determinate circostanze una commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro può dichiarare la propria decisione esecutiva senza indugio. Se non concorda con la decisione della commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro, una parte della controversia può promuovere una causa presso un tribunale di contea (maakohus) per ottenere l'esame della medesima controversia in materia di lavoro e deve farlo entro un mese dal giorno successivo a quello della ricezione di una copia della decisione. In questo caso, la decisione della commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro non avrà effetto.

Le controversie derivanti da un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista possono essere definite dalla Commissione per l'esame delle controversie dei consumatori (tarbijavaidluste komisjon). La risoluzione delle controversie in materia di consumo è disciplinata dalla legge sulla protezione dei consumatori (tarbijakaitseseadus). La commissione per l'esame delle controversie dei consumatori è competente per dirimere le controversie dei consumatori tanto nazionali quanto transnazionali derivanti da contratti conclusi tra consumatori e professionisti e avviate da un consumatore se una delle parti della controversia è un professionista il cui luogo di stabilimento si trova nella Repubblica di Estonia. Tale commissione è altresì competente a definire tutte le controversie attinenti alle perdite causate da un prodotto difettoso, a condizione che sia possibile accertare il danno. Se è stata accertata l'insorgenza di un danno ma non ne può essere quantificata l'esatta entità, ad esempio in caso di perdita non monetaria o di eventuali perdite future, l'importo dell'indennizzo sarà stabilito da un organo giurisdizionale. La commissione non risolve le controversie relative alla fornitura di servizi non economici di interesse generale, servizi di istruzione offerti da persone giuridiche di diritto pubblico o servizi di assistenza sanitaria forniti da operatori sanitari a pazienti al fine di valutare, mantenere o ripristinare il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la distribuzione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici. Inoltre, la commissione non dirime controversie relative a richieste di risarcimento derivanti da decesso, lesioni fisiche o danni alla salute oppure controversie per le quali la procedura di risoluzione è prescritta da altre leggi. Tali controversie sono risolte da istituzioni od organi giurisdizionali competenti (ad esempio oltre agli organi giurisdizionali, le controversie derivanti da contratti di locazione abitativa possono essere risolte anche dalle commissioni per la conciliazione delle controversie in materia di locazione). La domanda presentata da un consumatore viene esaminata e l'esito della risoluzione della controversia viene reso disponibile alle parti entro novanta giorni dall'accettazione della domanda di riesame del consumatore. In caso di controversie complesse, tale termine può essere prorogato. Le parti devono conformarsi a una decisione della commissione per l'esame delle controversie dei consumatori entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web del Tarbijakaitseamet (consiglio per la tutela dei consumatori), salvo diversamente disposto nella decisione stessa. Un elenco dei professionisti che non hanno rispettato le decisioni della commissione è pubblicato sul sito web del consiglio per la tutela dei consumatori; tuttavia, la decisione della commissione non può essere soggetta ad esecuzione forzata, il che significa che non può essere presentata a un ufficiale giudiziario a tale fine. Un professionista incluso nell'elenco verrà cancellato dallo stesso quando adempie la decisione della commissione dopo essere stato inserito nell'elenco o quando sono trascorsi più di 12 mesi dall'iscrizione del professionista nell'elenco. Se le parti della controversia non concordano con la decisione presa dalla commissione e non si conformano ad essa, possono adire un tribunale di contea per risolvere tale controversia. Un professionista notifica per iscritto al consiglio per la tutela dei consumatori il fatto che la decisione è stata rispettata o che il caso è stato deferito a un tribunale di contea allegando una copia dell'atto introduttivo presentato dinanzi il tribunale di contea. Con il consenso e in qualità di rappresentante del consumatore, il consiglio per la tutela dei consumatori stesso può deferire la controversia risolta dalla commissione ad un tribunale di contea per l'esame da parte di quest'ultimo nel caso in cui il professionista non abbia rispettato la decisione e la controversia sia rilevante per l'applicazione di una legge o un'altra legislazione o per gli interessi collettivi dei consumatori.

Le controversie derivanti da contratti di locazione abitativa possono essere risolte da una commissione per la conciliazione delle controversie in materia di locazione (üürikomisjon). La risoluzione delle controversie attraverso una commissione per la conciliazione delle controversie in materia di locazione è disciplinata dalla Legge sulla risoluzione delle controversie in materia di locazione (üürivaidluse lahendamise seadus). Le commissioni per la conciliazione delle controversie in materia di locazione non dirimono le controversie relative a domande di carattere pecuniario di valore superiore a 3 200 EUR. Una commissione per la conciliazione delle controversie in materia di locazione può essere istituita da un'amministrazione e dirimere controversie in materia di locazione che si verificano nel suo territorio. In Estonia, è stata costituita una commissione per la conciliazione delle controversie in materia di locazione soltanto a Tallinn. Una domanda presentata a una tale commissione deve indicare la richiesta del richiedente, i fatti su cui si basa, oltre ad includere il contratto di locazione e prove comprovanti le affermazioni contenute nella domanda, nonché altre prove documentali pertinenti. Una decisione pronunciata da una commissione per la conciliazione delle controversie in materia di locazione e passata in giudicato costituisce un titolo esecutivo e può essere presentata a un ufficiale giudiziario per l'esecuzione forzata. Qualora non concordi con la decisione presa dalla commissione per la conciliazione delle controversie in materia di locazione, una parte della controversia può deferire la medesima controversia in materia di locazione a un tribunale di contea entro venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione della decisione della commissione. In tal caso, la decisione della commissione per la conciliazione delle controversie in materia di locazione non avrà effetto. La risoluzione delle controversie da parte delle commissioni di cui sopra non costituisce un procedimento preliminare obbligatorio, di conseguenza, le parti che non desiderano o non riescono a risolvere una controversia con mezzi stragiudiziali, possono adire un organo giurisdizionale. Le medesime domande non possono essere esaminate contemporaneamente da un organo giurisdizionale e da una commissione stragiudiziale competente.

2 Ci sono termini da rispettare per introdurre un’azione in giudizio?

I rapporti di diritto privato sono disciplinati dal principio di autonomia privata, il che significa che un creditore è libero di decidere quando far valere il proprio credito nei confronti di un debitore. Tuttavia, nell'interesse della chiarezza giuridica e della stabilità del diritto, un debitore può fare riferimento a un termine di prescrizione se il creditore non ha fatto valere il suo credito entro un determinato periodo di tempo. Un organo giurisdizionale o qualsiasi altro organo di risoluzione delle controversie applicherà un termine di prescrizione soltanto se la persona obbligata lo richiede. Di conseguenza il credito vantato dal creditore non scadrà alla scadenza del termine di prescrizione. Tuttavia, se il credito è prescritto e la persona obbligata fa riferimento al termine di prescrizione, l'organo giurisdizionale non esaminerà la domanda né si pronuncerà nel merito.

  • Il termine di prescrizione per i crediti derivanti da transazioni è di tre anni;
  • il termine di prescrizione per i crediti derivanti da transazioni sarà di dieci anni se la persona obbligata non adempie deliberatamente alle proprie obbligazioni;
  • il termine di prescrizione dei crediti connessi al trasferimento di un bene immobile, al trasferimento o alla cancellazione di un diritto reale o alla modifica del contenuto di un diritto reale gravante su un bene immobile è di dieci anni;
  • il termine di prescrizione per un credito stabilito dalla legge è di dieci anni dal momento in cui esso diventa esigibile, salvo diversa disposizione prevista dalla legge;
  • il termine di prescrizione per un credito derivante da un danno causato illecitamente è di tre anni dal momento in cui la persona avente diritto è venuta a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del danno e della persona tenuta a risarcirle il danno;
  • il termine di prescrizione per un credito derivante da arricchimento senza causa è di tre anni dal momento in cui la persona avente diritto è venuta a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'ottenimento del credito derivante da un tale arricchimento;
  • il termine di prescrizione per un credito per l'adempimento di obbligazioni ricorrenti, fatta eccezione per i crediti relativi al soddisfacimento di obbligazioni alimentai nei confronti dei figli, è di tre anni per ciascuna singola obbligazione, indipendentemente dalla base giuridica del credito;
  • il termine di prescrizione per un credito per l'adempimento di obbligazioni di mantenimento dei figli è di dieci anni per ciascuna singola obbligazione;
  • il termine di prescrizione per le domande di restituzione derivanti da un diritto di proprietà e per le domande derivanti dal diritto di famiglia o dal diritto di successione è di trent'anni dal momento in cui la domanda di risarcimento diventa esigibile salvo diversa disposizione prevista dalla legge;
  • una domanda di restituzione derivante da un diritto di proprietà nei confronti di un possessore arbitrario non è soggetta a prescrizione.

Taluni crediti derivanti da rapporti di lavoro sono soggetti a un termine di prescrizione per il ricorso a un organo giurisdizionale. Ad esempio, il termine per la presentazione di una domanda a una commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro o a un organo giurisdizionale per ottenere il riconoscimento di diritti derivanti da rapporti di lavoro e la protezione di diritti violati è di quattro mesi. Una causa giudiziaria o una domanda a una commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro per ottenere la revoca della risoluzione di un contratto di lavoro può essere promossa/presentata entro trenta giorni di calendario dalla ricezione della dichiarazione di risoluzione; entro trenta giorni di calendario dalla ricezione di una dichiarazione di risoluzione, un dipendente può presentare una domanda a un organo giurisdizionale o a una commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro per impugnare una risoluzione contraria al principio di buona fede, a meno che il datore di lavoro non abbia risolto il contratto a causa di una violazione del contratto da parte del dipendente; il termine per far valere un credito relativo a stipendi è di tre anni.

3 Dovrei rivolgermi alle autorità giudiziarie in questo Stato membro?

Le circostanze in cui un organo giurisdizionale estone può esaminare un caso sono stabilite dalle disposizioni in materia di giurisdizione internazionale. Una controversia rientra nella giurisdizione di un organo giurisdizionale estone se quest'ultimo è legittimato a esaminarlo in base alle disposizioni in materia di competenza e giurisdizione di detto organo o sulla base di un accordo sulla giurisdizione, fatto salvo il caso in cui la legge o un accordo internazionale dispongano diversamente. La giurisdizione internazionale non è esclusiva, salvo quanto diversamente previsto dalla legge o da un accordo internazionale. Le disposizioni del Codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik) estone in materia di giurisdizione internazionale si applicano soltanto nella misura in cui tale aspetto non sia altrimenti disciplinato da un accordo internazionale o dai seguenti regolamenti dell'Unione europea:

  1. regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
  2. regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;
  3. regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;
  4. regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo;
  5. regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

4 In caso affermativo, a quale giudice in particolare mi devo rivolgere in questo Stato membro in funzione del mio domicilio e di quello dell'altra parte o di altri aspetti della mia domanda?

L'organo giurisdizionale presso il quale è possibile promuovere una causa contro una persona e presso il quale possono essere compiuti altri atti processuali nei confronti di una persona è stabilito dalle norme in materia di competenza generale, fatto salvo il caso in cui la legge stabilisca che una tale causa deve essere promossa o un tale atto processuale deve essere compiuto dinanzi un altro organo giurisdizionale.

La competenza facoltativa stabilisce qual è l'organo giurisdizionale presso il quale è possibile promuovere cause contro una persona ed espletare altri atti processuali nei confronti di una persona oltre a quanto stabilito dalle norme in materia di competenza generale.

La competenza esclusiva individua l'unico organo giurisdizionale che può essere adito per dirimere una controversia in materia civile. La competenza nelle controversie non contenziose è esclusiva salvo diversa disposizione prevista dalla legge.

Ai sensi dei criteri di competenza generale una causa contro una persona fisica va promossa presso l'organo giurisdizionale del luogo di residenza di quest'ultima, mentre una causa nei confronti di una persona giuridica va intentata dinanzi l'organo giurisdizionale competente per la sua sede. Se il luogo di residenza di una persona fisica non è noto, la causa contro di essa può essere presentata adendo l'organo giurisdizionale competente per la sua ultima residenza nota.

Se, ai sensi delle disposizioni generali, una controversia non rientra nella competenza di un organo giurisdizionale estone o non è possibile stabilire la competenza e un accordo internazionale o una legge non prevede diversamente, la controversia sarà esaminata dal tribunale di contea di Harju (Harju Maakohus) se:

  • la controversia deve essere esaminata nella Repubblica di Estonia ai sensi di un accordo internazionale;
  • l'attore è un cittadino della Repubblica di Estonia o ha la propria residenza in Estonia e non ha alcuna possibilità di tutelare i propri diritti in uno Stato estero o non ci si può attendere che lo faccia;
  • la fattispecie riguarda in misura significativa l'Estonia per qualche altro motivo e l'attore non ha modo di tutelare i propri diritti in uno Stato estero o non ci si può attendere che lo faccia.

Il tribunale di contea di Harju è altresì competente a esaminare una controversia quando quest'ultima ricade nella giurisdizione di un organo giurisdizionale estone ma non è possibile stabilire quale sia competente in materia. Lo stesso vale nel caso in cui sia stata concordata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria estone senza specificare l'organo giurisdizionale competente.

Ai sensi della competenza esclusiva (obbligatoria), le cause aventi ad oggetto le questioni che seguono sono presentate presso l'organo giurisdizionale dell'ubicazione del bene immobile:

  1. una domanda relativa al riconoscimento dell'esistenza di un diritto di proprietà, di un diritto reale limitato o di un altro diritto reale gravante su un bene immobile oppure al riconoscimento dell'assenza di tali diritti o gravami oppure una domanda relativa ad altri diritti su beni immobili;
  2. la determinazione dei confini o della divisione di beni immobili;
  3. la protezione del possesso di beni immobili;
  4. una domanda relativa a diritti di proprietà derivanti dalla proprietà di un appartamento;
  5. una domanda relativa a un'esecuzione forzata in materia di beni immobili;
  6. una domanda derivante da un contratto di locazione o da un contratto di locazione commerciale relativo a beni immobili oppure da un altro contratto per l'uso di un bene immobile ai sensi del diritto delle obbligazioni oppure derivante dalla validità di tali contratti.

Una causa relativa a servitù, gravami o a un diritto di prelazione in relazione alla proprietà va promossa presso l'organo giurisdizionale avente competenza per il luogo in cui è ubicato il bene.

Ai sensi della competenza esclusiva (obbligatoria), una causa per la risoluzione di un termine standard ingiusto o per la risoluzione e la revoca della raccomandazione del termine da parte della persona che ne raccomanda l'applicazione va promossa dinanzi l'organo giurisdizionale del luogo di attività del convenuto o, in sua assenza, dinanzi l'organo giurisdizionale competente per la residenza o la sede del convenuto. Se il convenuto non ha luogo di attività, residenza o sede in Estonia, tale causa va promossa dinanzi l'organo giurisdizionale avente competenza territoriale per il luogo in cui è stato applicato il termine standard.

Una causa promossa da una persona giuridica per la revoca di una decisione da parte di un soggetto o per ottenere una dichiarazione di nullità della stessa va intentata, ai sensi della competenza esclusiva, presso l'organo giurisdizionale della sede della persona giuridica.

Un organo giurisdizionale estone può esaminare una causa matrimoniale se:

  1. almeno uno dei coniugi è cittadino della Repubblica di Estonia o lo era al momento della contrazione del matrimonio;
  2. entrambi i coniugi hanno residenza in Estonia;
  3. uno dei coniugi ha la residenza in Estonia, tranne nei casi in cui la sentenza da pronunciare non sarebbe patentemente riconosciuta nel paese di cui uno dei due coniugi ha la cittadinanza.

Ai sensi delle norme in materia di competenza esclusiva una causa matrimoniale che deve essere esaminata da un organo giurisdizionale estone va presentata presso l'organo giurisdizionale competente per la residenza comune dei coniugi e, in sua assenza, presso l'organo giurisdizionale competente per il luogo di residenza del convenuto. Se la residenza del convenuto non si trova in Estonia, la causa deve essere promossa presso l'organo giurisdizionale della residenza di un figlio minorenne comune delle parti e, in assenza di un figlio minorenne comune, presso l'organo giurisdizionale competente per la residenza dell'attore.

Qualora sia stata stabilita la custodia su beni di una persona assente poiché scomparsa o qualora sia stato nominato un tutore per una persona in ragione della sua limitata capacità di agire oppure qualora a una persona sia stata inflitta una pena detentiva, è possibile altresì intentare una causa di divorzio nei confronti di tale persona presso l'organo giurisdizionale di residenza dell'attore.

Un organo giurisdizionale estone può esaminare una controversia in materia di filiazione se almeno una delle parti è un cittadino della Repubblica di Estonia o almeno una delle parti ha una residenza in Estonia. Una causa legale in materia di filiazione che deve essere esaminata da un organo giurisdizionale va promossa nel rispetto della competenza esclusiva dell'organo giurisdizionale competente per la residenza del figlio. Se il figlio non risiede in Estonia, la causa va promossa presso l'organo giurisdizionale competente per la residenza del convenuto. Se il convenuto non risiede in Estonia, la causa va promossa presso l'organo giurisdizionale della residenza dell'attore. Le stesse norme si applicano alle controversie in materia di obbligazioni alimentari.

Ai sensi delle norme in materia di competenza facoltativa, una causa concernente un diritto di proprietà può essere intentata nei confronti di una persona fisica anche presso l'organo giurisdizionale del suo domicilio nel caso in cui tale persona vi rimanga per un periodo di tempo più lungo in ragione di un rapporto di lavoro o di servizio, motivi di studio o di altra natura. Una causa concernente le attività economiche o professionali del convenuto può essere promossa anche presso l'organo giurisdizionale del luogo di attività.

Ai sensi delle norme in materia di competenza facoltativa, una persona giuridica basata sulla partecipazione di persone fisiche, inclusa una società di persone, oppure un suo socio o un suo azionista può promuovere una causa derivante da tale partecipazione nei confronti di un socio o di un azionista della persona giuridica anche presso l'organo giurisdizionale competente per la sede della persona giuridica.

Ai sensi delle norme in materia di competenza facoltativa, se una persona risiede o ha sede in uno Stato estero è possibile intentare una causa relativa a diritti di proprietà nei confronti di tale persona anche adendo l'organo giurisdizionale avente competenza per il luogo nel quale si trovano i beni oggetto della controversia oppure adendo l'organo giurisdizionale competente per il luogo in cui si trovano altri beni di tale persona. Se un bene è stato iscritto in un registro pubblico, detta causa può essere intentata presso l'organo giurisdizionale dell'ubicazione del registro nel quale è iscritto il bene. Se il bene è un credito ai sensi del diritto delle obbligazioni, tale causa può essere intentata presso l'organo giurisdizionale competente per la residenza o la sede del debitore. Se il credito è garantito da un oggetto, la causa può essere promossa altresì presso l'organo giurisdizionale nella cui giurisdizione è ubicato l'oggetto.

Una causa per la riscossione di un credito garantito da un'ipoteca o legato a un vincolo sulla proprietà o un'altra causa di tale tipo che riguarda un credito analogo può essere promossa anche adendo l'organo giurisdizionale nella cui competenza si trova il bene immobile, a condizione che il debitore sia il proprietario del bene immobile iscritto garantito dall'ipoteca o soggetto al vincolo.

È possibile intentare una causa nei confronti di un proprietario di un appartamento derivante da un rapporto giuridico concernente la proprietà dell'appartamento, ai sensi della competenza facoltativa, anche adendo l'organo giurisdizionale competente per il luogo nel quale si trova l'appartamento in questione.

Ai sensi della competenza facoltativa, è possibile promuovere una causa derivante da un contratto o una causa volta a ottenere una dichiarazione di nullità di un contratto presso un organo giurisdizionale competente per il luogo in cui va espletata l'obbligazione contrattuale in questione.

Ai sensi della competenza facoltativa, un consumatore può promuovere una causa derivante da un contratto o da un rapporto di cui agli articoli 35, 46 o 52, all'articolo 208, quarto comma, agli articoli 379 o 402, all'articolo 635, quarto comma, o agli articoli 709, 734 o 866 della Legge sulle obbligazioni (võlaõigusseadus) o una causa derivante da qualsiasi altro contratto concluso con un'impresa avente sede o luogo di attività in Estonia anche adendo l'organo giurisdizionale competente per il luogo di residenza del consumatore. Ciò non si applica alle cause derivanti da contratti di trasporto.

Un assicurato, un beneficiario o un'altra persona avente il diritto di richiedere la prestazione dell'assicuratore ai sensi di un contratto assicurativo può promuovere, ai sensi della competenza facoltativa, una causa derivante dal contratto assicurativo nei confronti dell'assicuratore anche adendo l'organo giurisdizionale del luogo di residenza o della sede della persona in questione.

Nel caso di un'assicurazione di responsabilità civile o di un immobile, un bene immobile o un bene mobile unitamente a un immobile o un bene immobile, ai sensi della competenza facoltativa, è possibile intentare una causa nei confronti dell'assicuratore anche adendo l'organo giurisdizionale nella cui giurisdizione ha avuto luogo l'atto o l'evento che ha causato il danno o nella cui giurisdizione è stato causato il danno.

Ai sensi della competenza facoltativa un dipendente può intentare una causa derivante dal suo contratto di lavoro anche presso l'organo giurisdizionale del suo luogo di residenza o di lavoro.

Una causa per il risarcimento di danni causati da un fatto illecito può essere promossa, ai sensi della competenza facoltativa, anche presso l'organo giurisdizionale nella cui giurisdizione si è verificato l'atto o l'evento che ha causato il danno oppure nella cui giurisdizione è stato causato il danno.

Ai sensi della competenza facoltativa una causa il cui oggetto è l'istituzione del diritto di successione, una domanda del successore nei confronti del possessore del bene, una domanda derivante da un contratto di eredità o di successione o una domanda per l'ottenimento di una quota obbligatoria (legittima) o per la divisione di un bene può essere presentata anche dinanzi l'organo giurisdizionale nella cui giurisdizione risiedeva il defunto al momento del suo decesso. Se il defunto era cittadino della Repubblica di Estonia ma al momento del decesso non aveva residenza in Estonia, tale causa può essere promossa anche adendo l'organo giurisdizionale competente per l'ultimo luogo di residenza del defunto in Estonia. Se il defunto non aveva residenza in Estonia, tale causa può essere intentata adendo il tribunale di contea di Harju.

Una causa promossa nei confronti di più convenuti può essere avviata adendo l'organo giurisdizionale del luogo di residenza o sede di uno dei co-convenuti a scelta dell'attore.

Qualora sia possibile avviare più procedimenti nei confronti di un convenuto sulla base delle medesime circostanze, tutte le cause possono essere intentate adendo l'organo giurisdizionale competente per l'esame di una causa riguardante una o alcune delle domande derivanti dal medesimo fatto.

Si può presentare una domanda riconvenzionale all'organo giurisdizionale presso il quale è stata promossa la causa, a condizione che tale domanda non sia soggetta a norme di competenza esclusiva. Ciò vale anche quando, ai sensi delle disposizioni generali, la domanda riconvenzionale deve essere presentata a un organo giurisdizionale di uno Stato estero.

Una causa di un terzo che ha proposto una domanda autonoma può essere avviata presso l'organo giurisdizionale che sta esaminando la domanda principale.

Una causa relativa a procedure concorsuali o a fallimenti nei confronti di una persona fallita, un curatore fallimentare o un membro del comitato dei creditori, compresa una causa per l'esclusione di beni dalla massa fallimentare, può essere intentata altresì presso l'organo giurisdizionale che ha dichiarato il fallimento. Una causa per l'insinuazione di un credito può essere promossa anche adendo l'organo giurisdizionale che ha dichiarato il fallimento.

Una persona fallita può promuovere una causa relativa alla massa fallimentare, ivi compresa una causa per il recupero, adendo altresì l'organo giurisdizionale che ha dichiarato il fallimento.

Nel caso in cui si promuova una causa adendo un organo giurisdizionale diverso da quello competente ai sensi della competenza generale del convenuto, è necessario giustificare tale circostanza all'organo giurisdizionale.

Nel caso in cui una controversia possa rientrare allo stesso tempo nell'ambito di applicazione della competenza di più organi giurisdizionali estoni, l'attore ha il diritto di scegliere l'organo giurisdizionale presso il quale presentare la propria domanda. In tal caso, la controversia sarà esaminata dall'organo giurisdizionale che per primo ha ricevuto la domanda.

5 A quale giudice mi devo rivolgere all'interno di questo Stato membro in funzione della natura della mia pretesa e in funzione dell'importo della controversia ?

In Estonia la competenza non è determinata in base alla natura della causa o in base all'importo controverso.

6 Posso adire l’autorità giudiziaria da solo oppure devo passare per un intermediario, quale un avvocato?

Salvo diversa previsione di legge, le parti (attore, convenuto, parti terze) possono stare in giudizio personalmente o mediante un rappresentante avente capacità di agire nell'ambito del procedimento civile. La partecipazione personale non priva una parte del diritto di avvalersi di un rappresentante o di un esperto nel contesto della controversia.

Per capacità di agire nell'ambito del procedimento civile si intende la capacità di una persona di esercitare diritti processuali civili e di adempiere gli obblighi procedurali civili in giudizio tramite le proprie azioni. Una persona che abbia compiuto almeno 18 anni gode della piena capacità di agire. Anche le persone con capacità di agire limitata mancano di capacità di agire nei procedimenti civili, a meno che la limitazione della capacità di agire di un adulto non si riferisca all'esercizio di diritti procedurali civili e all'esecuzione degli obblighi procedurali civili. I minori che hanno compiuto 15 anni possono stare in giudizio insieme al loro legale rappresentante.

Il ruolo di rappresentante contrattuale in giudizio può essere svolto da un avvocato o da un'altra persona che abbia acquisito almeno una laurea specialistica in giurisprudenza, un titolo equivalente ai sensi dell'articolo 28, comma 22, dell'Legge sull'istruzione (haridusseadus) o una qualifica estera equipollente.

Una persona giuridica è rappresentata dinanzi un organo giurisdizionale da un membro del suo consiglio di amministrazione o di un organo che sostituisce il consiglio di amministrazione (rappresentante legale) fatto salvo il caso in cui la legge o lo statuto di tale persona giuridica non prevedano un diritto comune di rappresentanza. Il membro del consiglio di amministrazione può delegare la gestione della controversia dinanzi un organo giurisdizionale a un rappresentante contrattuale. L'esistenza di un siffatto rappresentante non preclude al legale rappresentante della persona giuridica, ossia a un membro del suo consiglio di amministrazione, di partecipare al giudizio.

Laddove la legge lo richieda, un rappresentante per una persona è nominato da un organo giurisdizionale.

7 Per avviare l’azione in giudizio, a chi devo rivolgermi: al banco del ricevimento, alla cancelleria giudiziaria o a qualche altra amministrazione?

L'atto introduttivo deve indicare il nome dell'organo giurisdizionale al quale si intende presentare l'atto. Tale atto può essere presentato per via elettronica tramite il portale disponibile sul portale https://www.e-toimik.ee/, accedendo a tale ambiente tramite carta d'identità. La domanda può essere trasmessa anche per via elettronica a mezzo fax o all'indirizzo elettronico a tal fine previsto. Quando si presenta un atto introduttivo a un organo giurisdizionale di persona, occorre consegnarlo all'ufficio dell'organo giurisdizionale competente.

8 In che lingua posso formulare la mia domanda? Posso presentarla oralmente o devo presentarla necessariamente per iscritto? Posso farlo per fax o per posta elettronica?

Il procedimento dinanzi gli organi giurisdizionali e le operazioni d'ufficio presso tali organi si svolgono in lingua estone. Un atto introduttivo va presentato in lingua estone e per iscritto. Un atto introduttivo va depositato presso un organo giurisdizionale in un formato firmato; tuttavia può essere depositato altresì in un formato dotato di firma digitale tramite il portale https://www.e-toimik.ee/ accedendo tramite carta d'identità oppure può essere inviato tramite posta elettronica in un formato dotato di firma digitale. Un atto introduttivo può essere inviato tramite fax o posta soltanto in un formato non firmato digitalmente se un atto introduttivo firmato sarà depositato quanto prima presso l'organo giurisdizionale.

9 Esistono dei moduli per introdurre un’azione in giudizio o, se non esistono, che cosa si deve fare per agire in giudizio? Quali sono gli elementi che il fascicolo deve obbligatoriamente contenere?

Non esiste un modulo standard per la presentazione di atti introduttivi. Gli atti introduttivi devono indicare quanto segue:

  • i nomi, gli indirizzi e i dati di contatto delle parti del procedimento e di eventuali rappresentanti;
  • il nome dell'organo giurisdizionale;
  • la domanda dell'attore chiaramente formulata (oggetto della causa);
  • le circostanze di fatto che costituiscono la base della causa (fondamento della causa);
  • gli elementi di prova a sostegno delle circostanze dedotte a fondamento della causa e un riferimento specifico ai fatti che l'attore intende provare unitamente a ciascun corrispondente mezzo di prova;
  • se l'attore acconsente al riesame della controversia mediante procedura scritta oppure desidera che la causa sia esaminata in udienza;
  • il valore della causa, salvo che quest'ultima sia diretta a ottenere il pagamento di un importo in denaro determinato;
  • un elenco di allegati all'atto introduttivo;
  • la firma oppure, nel caso di un documento trasmesso per via elettronica, la firma digitale della parte del procedimento o del suo rappresentante.

Se l'attore desidera che la causa sia esaminata mediante procedura documentale, deve indicarlo nell'atto.

Se nel procedimento l'attore è rappresentato da un rappresentante, l'atto introduttivo deve precisare altresì i dettagli del rappresentante. Se l'attore desidera essere assistito nel procedimento da un interprete o un traduttore, lo deve indicare nell'atto introduttivo e riportare, se possibile, i dettagli dell'interprete o del traduttore.

Nel caso in cui si promuova una causa adendo un organo giurisdizionale diverso da quello competente ai sensi della competenza generale del convenuto, è necessario giustificare tale circostanza all'organo giurisdizionale.

Oltre alle informazioni di cui sopra, gli atti introduttivi in caso di divorzio devono indicare altresì i nomi e le date di nascita dei figli minori comuni dei coniugi, la persona che mantiene e alleva i figli e anche la persona con cui risiedono i figli, nonché una proposta riguardante i diritti genitoriali e l'educazione dei figli dopo il divorzio.

Se l'attore o il convenuto è una persona giuridica registrata in un pubblico registro, all'atto introduttivo deve essere allegata una trascrizione della tessera di iscrizione, un estratto del registro o un certificato di registrazione, fatto salvo il caso in cui l'organo giurisdizionale possa verificare tali dati presso il registro in maniera indipendente. Nel caso di altre persone giuridiche, occorre fornire in altro modo la prova della loro esistenza e capacità di agire.

10 Ci sono diritti da pagare? Se sì, quando bisogna pagarli? L'avvocato deve essere pagato fin dall'inizio?

Per l'esame di un'istanza, un'impugnazione o una richiesta occorre versare un contributo statale. L'ammontare del contributo statale dipende dal valore del procedimento civile oppure è definito dalla Legge sui contributi statali (riigilõivuseadus), Allegato 1, o come somma specifica in base al tipo di controversia. Non viene addebitato alcun contributo statale per l'esame di una richiesta di patrocinio a spese dello Stato quando viene depositata una domanda relativa alla remunerazione di salari o ad obbligazioni alimentari e in altri casi previsti dalla legge sulle tasse statali.

Occorre versare un contributo statale prima di richiedere l'esecuzione di un atto. In assenza del versamento del contributo statale, l'atto introduttivo non viene comunicato al convenuto o altre procedure risultanti da un atto per il quale viene addebitato il contributo statale non vengono espletate. Se il contributo statale non viene versato interamente, l'organo giurisdizionale concede al richiedente un termine entro il quale pagare l'intero importo. Se il contributo statale non viene versato entro la data fissata, l'atto introduttivo non viene accolto per l'esame. Se l'importo del contributo statale versato per una domanda accolta per l'esame è inferiore a quello prescritto dalla legge, l'organo giurisdizionale chiederà il pagamento di tale contributo secondo l'importo prescritto dalla legge. Se l'attore non versa il contributo statale entro la data stabilita dall'organo giurisdizionale, quest'ultimo non esaminerà la controversia nella misura corrispondente alla domanda.

All'atto del versamento di un contributo statale occorre riportare nel documento di pagamento l'atto per il quale viene pagato il contributo statale. Se si versa il contributo statale per un'altra persona, occorre indicare anche il nome di tale persona. Se in seguito al deposito dell'atto introduttivo l'organo giurisdizionale richiede il pagamento di un contributo statale aggiuntivo, il numero di riferimento stabilito da tale organo va indicato anch'esso all'atto del pagamento del contributo statale tramite un ente creditizio.

Di norma il pagamento dei costi necessari e ragionevoli di un rappresentante contrattuale sono posti a carico della parte soccombente. Per ottenere il risarcimento dei costi di un rappresentante contrattuale, non è necessario dimostrare il pagamento di tali costi; una prova sufficiente per ottenere il risarcimento è una fattura emessa per la prestazione di servizi legali. Il codice di procedura civile non disciplina che il pagamento debba essere effettuato a un rappresentante contrattuale prima della ripartizione e determinazione delle spese processuali da parte dell'organo giurisdizionale; tale aspetto va concordato tra il prestatore dei servizi legali e la persona da rappresentare ai sensi del contratto per tali servizi.

11 Posso beneficiare del patrocinio a spese dello Stato?

Il patrocinio a spese dello Stato è concesso a una parte di un procedimento che è una persona fisica e che, al momento della presentazione della richiesta di tale patrocinio, è residente nella Repubblica di Estonia o in un altro Stato membro dell'UE o è cittadino/a della Repubblica di Estonia o di un altro Stato membro dell'UE. La residenza è determinata ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ad altre parti di procedimenti che sono persone fisiche viene concesso il patrocinio a spese dello Stato soltanto se ciò deriva da un accordo internazionale.

Il patrocinio a spese dello Stato è accordato alla persona che ne fa richiesta se:

  • il richiedente il patrocinio a spese dello Stato non è in grado di sostenere le spese processuali in ragione della sua situazione finanziaria o può farsene carico soltanto in parte o a rate; e
  • vi sono sufficienti ragioni per ritenere che il procedimento previsto avrà esito positivo.

Si presume che la partecipazione al procedimento avrà esito positivo qualora l'atto introduttivo per il quale è richiesto il patrocinio a spese dello Stato esponga i motivi sui quali si fonda in maniera giuridicamente convincente e i fatti confermino tali motivi. Nel valutare la probabilità che la partecipazione del richiedente il patrocinio a spese dello Stato al procedimento abbia esito positivo occorre tener conto anche dell'importanza che la fattispecie ricopre per tale persona.

A una persona fisica non viene concesso il patrocinio a spese dello Stato se:

  1. si presume che le spese processuali non supereranno il doppio del reddito mensile medio della persona che richiede tale patrocinio, calcolato sulla base del reddito mensile medio degli ultimi quattro mesi prima della presentazione della domanda al netto di eventuali imposte e pagamenti assicurativi obbligatori, importi da versare per adempiere un'obbligazione alimentare applicabile per legge, nonché di spese ragionevoli di alloggio e trasporto;
  2. la persona che richiede tale patrocinio è in grado di coprire le spese processuali facendo affidamento sui suoi attivi esistenti che possono essere venduti senza notevoli difficoltà e nei confronti delle quali è possibile presentare una richiesta di pagamento a norma di legge.

Per quanto concerne le persone giuridiche, soltanto le associazioni o fondazioni senza scopo di lucro iscritte nell'elenco delle associazioni o fondazioni senza scopo di lucro che beneficiano di incentivi fiscali sul reddito o associazioni o fondazioni senza scopo di lucro equipollenti che hanno sede in Estonia o in un altro Stato membro dell'UE hanno il diritto di presentare richiesta di patrocinio a spese dello Stato al fine di conseguire i propri obiettivi, a condizione che i richiedenti dimostrino di presentare tale richiesta nel settore della protezione dell'ambiente o dei consumatori o in qualsiasi altro contesto di interesse pubblico predominante al fine di prevenire danni potenziali a diritti giuridicamente tutelati di un gran numero di persone e a condizione che non si possa presumere che tali associazioni o fondazioni coprano i costi utilizzando i propri attivi o qualora si presuma che tali associazioni o fondazioni siano in grado di pagare tali costi soltanto in parte o a rate. Il patrocinio a spese dello Stato che altre persone giuridiche estoni di diritto privato possono richiedere corrisponde a un esonero totale o parziale dal versamento del contributo statale sull'impugnazione. Il patrocinio a spese dello Stato viene concesso ad altre persone giuridiche straniere soltanto sulla base di un accordo internazionale.

12 A partire da che momento si considera effettivamente introdotta la mia domanda? Riceverò riscontro dalle autorità sulla validità o meno dell’introduzione della mia domanda?

Una causa si considera proposta quando l'atto perviene all'organo giurisdizionale. Ciò vale soltanto se l'atto è stato notificato al convenuto in una data successiva. Se respinge l'accoglimento dell'esame dell'atto introduttivo, l'organo giurisdizionale non lo notificherà al convenuto. Se l'atto introduttivo è conforme ai requisiti di legge, l'organo giurisdizionale emette una decisione e accetta di pronunciarsi in merito. Se l'atto introduttivo non è conforme a tali requisiti, l'organo giurisdizionale concede all'attore un termine entro il quale porre rimedio a tale carenza. L'organo giurisdizionale decide in merito all'accoglimento dell'esame di un atto introduttivo o al suo respingimento o alla concessione di un termine per la correzione entro un termine ragionevole. L'organo giurisdizionale informa l'attore dell'accoglimento dell'esame dell'atto introduttivo.

13 Potrò avere informazioni precise sul calendario degli eventi che si svolgeranno a seguito della domanda (ad esempio il termine di comparizione)?

L'organo giurisdizionale notifica al partecipante i progressi compiuti in relazione al procedimento mediante decisioni amministrative. L'organo giurisdizionale fisserà una scadenza per la risposta del convenuto mediante una decisione amministrativa, che lo informerà altresì dell'accoglimento dell'esame dell'atto introduttivo.

Ultimo aggiornamento: 11/08/2023

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