Come avviare un'azione legale

Belgio
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Devo necessariamente rivolgermi ad un’autorità giudiziaria o esiste un’alternativa?

Talvolta è meglio avvalersi dei "Modi alternativi di risoluzione delle controversie" (v. la scheda informativa pertinente).

2 Ci sono termini da rispettare per introdurre un’azione in giudizio?

Il termine per la presentazione di un'azione giudiziale varia a seconda del caso. Eventuali quesiti in materia di termini possono essere formulati a un avvocato o un ufficio che fornisce ai cittadini informazioni sull'accesso alla giustizia.

3 Dovrei rivolgermi alle autorità giudiziarie in questo Stato membro?

Si veda la scheda informativa "Competenza dei giudici"

4 In caso affermativo, a quale giudice in particolare mi devo rivolgere in questo Stato membro in funzione del mio domicilio e di quello dell'altra parte o di altri aspetti della mia domanda?

Si veda la scheda informativa ""Competenza dei giudici – Belgio"."

5 A quale giudice mi devo rivolgere all'interno di questo Stato membro in funzione della natura della mia pretesa e in funzione dell'importo della controversia ?

Si veda la scheda informativa ""Competenza dei giudici – Belgio"."

6 Posso adire l’autorità giudiziaria da solo oppure devo passare per un intermediario, quale un avvocato?

In linea di principio, le parti devono comparire personalmente o devono essere rappresentate da un avvocato a norma dell'articolo 728, primo comma, del Gerechtelijk Wetboek (codice di procedura civile).

Ad eccezione dei procedimenti dinanzi alla Hof van Cassatie (Corte di cassazione) (articoli 478 e 1080 del codice di procedura civile), le parti possono quindi comparire personalmente dinanzi ai giudici ordinari, presentando esse stesse le proprie osservazioni e le proprie difese. Il giudice può tuttavia escludere tale possibilità se ritiene che esse non siano in grado di discutere la causa in modo adeguato o completo in ragione della loro inesperienza o del loro coinvolgimento (articolo 758 del codice di procedura civile).

Le parti che decidono di non agire giudizialmente di persona possono avvalersi dell'assistenza di un avvocato.

Il codice di procedura civile riserva, in linea di principio, agli avvocati il compito di rappresentare le parti giudizialmente. L'articolo 440 del codice di procedura civile stabilisce che le prerogative legate alla riserva dell'attività di rappresentanza comprendono il diritto di agire e di comparire in giudizio e di essere difeso da un terzo. Ai membri dell'ordine degli avvocati è altresì riservata la rappresentanza nei ricorsi inaudita altera parte, salvo diversa previsione di legge (articolo 1026, punto 5, del codice di procedura civile).

Dinanzi alla Corte di cassazione (Hof van Cassatie) l'intervento di un avvocato patrocinante in cassazione è obbligatorio ex lege. Tale condizione non si applica alla parte civile nel procedimento penale (articolo 478 del codice di procedura civile).

La legge prevede tuttavia una serie di deroghe al principio di cui all'articolo 728 del codice di procedura civile, in base al quale, al momento dell'introduzione della causa e nel prosieguo, le parti compaiono personalmente o sono rappresentate da un avvocato (articolo 728, primo e secondo comma, del codice di procedura civile).

Il diritto di rappresentare una parte nel procedimento ricomprende anche il diritto di dare inizio al procedimento.

Nel caso del giudice di pace, dell'organo giurisdizionale nazionale preposto all'esame delle questioni in materia di diritto societario e del tribunale del lavoro le parti possono farsi rappresentare non solo da un avvocato, ma anche dal coniuge o da un parente o da un affine munito di una procura verificata dal giudice (articolo 728, secondo comma, del codice di procedura civile).

Nel caso dei tribunali del lavoro (articolo 728, terzo comma, del codice di procedura civile):

  • il dipendente (operaio o impiegato) è rappresentato dal delegato di un'organizzazione che rappresenta i lavoratori (un delegato sindacale) in possesso di procura scritta. Il delegato sindacale può, a nome del lavoratore, compiere tutti gli atti che detta rappresentanza comporta, agire giudizialmente e ricevere le comunicazioni relative al procedimento e alla definizione della controversia;
  • il lavoratore autonomo, in una controversia vertente sui suoi diritti e obbligazioni in quanto lavoratore o in quanto disabile, può essere rappresentato dal delegato di un'organizzazione che rappresenta i lavoratori indipendenti;
  • nelle controversie derivanti dall'applicazione della legge del 7 agosto 1974 che istituisce il diritto al reddito minimo di sussistenza e in caso di controversie relative all'applicazione della legge organica dell'8 luglio 1976 sui centri pubblici di assistenza sociale (openbare centra voor maatschappelijk welzijn – OCMW), la persona interessata può anche farsi assistere o essere rappresentata dal delegato di un'organizzazione a tutela degli interessi del gruppo di persone indicate dalla normativa di riferimento.

Le persone giuridiche, come le società commerciali, possono soltanto comparire di persona (cioè mediante gli organi competenti) o farsi rappresentare da un avvocato. Esse non possono invece invocare il beneficio dell'eccezione prevista all'articolo 728, secondo comma, del codice di procedura civile, che sarà analizzata nel prosieguo.

Oltre alle eccezioni succitate, esistono alcune eccezioni previste dalla legge in materia di affidamento e sottrazione di minori.

Esse si riferiscono, più in particolare, alle fattispecie fondate:

  • sulla convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori volta ad ottenere la riconsegna del minore, il rispetto del diritto di affidamento e di visita riconosciuti in un altro Stato ovvero volta a promuovere il diritto di visita, e
  • sulla convenzione europea del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento.

In questi casi, il ricorrente, se si è rivolto all'autorità centrale, può essere rappresentato dal pubblico ministero (articolo 1322 quinquies del codice di procedura civile).

La procedura per stabilire se un soggetto possa agire giudizialmente in proprio o se sia invece richiesta l'assistenza di un avvocato è stata descritta in precedenza in termini generali. Occorre tuttavia distinguere in base alle modalità di proposizione dell'azione.

Il diritto belga prevede vari modi per agire giudizialmente. Un'azione può essere proposta mediante atto di citazione, comparizione volontaria, ricorso in contraddittorio o ricorso inaudita altera parte (cfr. infra). L'azione è proposta presentando una domanda, ovvero un'azione giudiziale diretta a ottenere il riconoscimento dei propri diritti.

In genere, l'azione è avviata con la notifica mediante ufficiale giudiziario di un atto contenente la citazione a comparire (articolo 700 del codice di procedura civile). La comparizione volontaria, il ricorso in contraddittorio ed il ricorso inaudita altera parte fanno eccezione a tale principio generale.

La tabella seguente indica l'autore dell'atto introduttivo e la necessità o meno della rappresentanza da parte di un avvocato in funzione delle modalità di proposizione dell'azione.

Autore dell'atto introduttivo in base alla modalità di proposizione dell'azione.

Modalità di proposizione dell'azione.

Autore dell'atto.

Citazione (articoli da 727 a 730 del codice di procedura civile).

Il ricorrente (o il suo avvocato) chiede all'ufficiale giudiziario di procedere alla notifica della citazione.

Comparizione volontaria (articolo 706 del codice di procedura civile).

Le parti in giudizio (o i rispettivi avvocati) compaiono dinanzi al giudice.

Ricorso in contraddittorio (articoli da 1034 bis a 1034 sexies del codice di procedura civile).

Il ricorrente stesso (o il suo avvocato) agisce giudizialmente.

Ricorso inaudita altera parte (articoli da 1025 a 1034 del codice di procedura civile).

Salvo le eccezioni espressamente contemplate dalla legge, l'intervento di un avvocato è obbligatorio per la firma e la stesura del ricorso (articolo 1026, quinto comma, e articolo 1027, primo comma, del codice di procedura civile).

Obbligatorietà della rappresentanza di un avvocato in funzione delle modalità di presentazione dell'azione giudiziaria.

Modalità di proposizione dell'azione.

Rappresentanza di un avvocato.

Citazione (articoli da 727 a 730 del codice di procedura civile).

Intervento ammesso, ma non obbligatorio.

Comparizione volontaria (articolo 706 del codice di procedura civile).

Intervento ammesso, ma non obbligatorio.

Ricorso in contraddittorio (articoli da 1034 bis a 1034 sexies del codice di procedura civile).

Intervento ammesso, ma non obbligatorio.

Ricorso inaudita altera parte (articoli da 1025 a 1034 del codice di procedura civile).

Salvo le eccezioni espressamente contemplate dalla legge, l'intervento di un avvocato è obbligatorio per la firma e la stesura del ricorso (articolo 1026, quinto comma, e articolo 1027, primo comma, del codice di procedura civile).

Contenuto dell'atto in base alle modalità di proposizione dell'azione:

L'atto di citazione rappresenta il mezzo ordinario di proposizione dell'azione; non esistono limiti in base alla materia trattata.

In un certo numero di casi previsti dalla legge è possibile servirsi del ricorso in contraddittorio (articoli da 1034 bis a 1034 sexies del codice di procedura civile). Le disposizioni più importanti in materia di proposizione dell'azione mediante ricorso in contraddittorio sono gli articoli 704, 813, 1056, secondo comma, 1193 bis, 1239, 1253 ter, 1254, 1320, 1344 bis 1371 bis, 1454, secondo comma, del codice di procedura civile nonché gli articoli 331, 331 bis e 340 septies del Burgerlijk Wetboek (codice civile).

I succitati articoli si riferiscono in particolare a:

  • intervento volontario;
  • ricorso dinanzi alla Corte di cassazione;
  • specifiche ipotesi di vendita di beni immobili;
  • assegni alimentari (domande di assegno, aumento, riduzione o revoca degli assegni alimentari);
  • domande in materia di locazione;
  • tutela delle persone;
  • domande vertenti sui diritti e doveri derivati da rapporti di famiglia;
  • divorzio;
  • valutazione delle spese in materia di sequestri conservativi.

Le domande sono presentate tramite ricorso scritto, depositato o inviato, con plico raccomandato, alla cancelleria del tribunale. Le parti sono convocate dal cancelliere a comparire all'udienza fissata dal giudice.

Il ricorso inaudita altera parte (articoli da 1025 a 1034 del codice di procedura civile) è ammesso unicamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Esso è previsto, in particolare, dagli articoli 584, 585, 588, 594, 606, 708, 1149, 1168, 1177, da 1186 a 1189, 1192, 1195, del codice di procedura civile. È anche utilizzato quando non è possibile ricorrere alla procedura in contraddittorio a causa dell'assenza della controparte.

Il ricorso inaudita altera parte è pertanto utilizzato soprattutto per le procedure inaudita altera parte, ad esempio, in caso di assoluta necessità.

Salvo diversa previsione di legge, il ricorso inaudita altera parte deve essere sottoscritto da un avvocato a pena di nullità.

Ne consegue che, in linea di principio, in caso di proposizione di un'azione mediante ricorso inaudita altera parte è necessario servirsi della rappresentanza di un avvocato.

Le parti possono comparire spontaneamente ai fini della comparizione volontaria dinanzi ai seguenti giudici quando la controversia si riferisce a materie rientranti nella rispettiva competenza:

  • giudice di primo grado;
  • tribunale del lavoro;
  • l'organo giurisdizionale nazionale preposto all'esame delle questioni in materia di diritto societario;
  • il giudice di pace o
  • il tribunale di polizia per le azioni civili.

Nel caso della comparizione volontaria, le parti che ricorrono in giudizio firmano la propria dichiarazione in calce a un verbale redatto dal giudice.

Il ricorso alla suddetta modalità di proposizione dell'azione dinanzi al giudice competente, idoneo a garantire una riduzione dei costi e un'accelerazione dei tempi, è ammesso per ogni tipo di contenzioso.

7 Per avviare l’azione in giudizio, a chi devo rivolgermi: al banco del ricevimento, alla cancelleria giudiziaria o a qualche altra amministrazione?

Chi intende proporre un'azione giudiziaria può rivolgersi alla segreteria o alla cancelleria del tribunale competente.

Se la causa è introdotta mediante atto di citazione, l'ufficiale giudiziario si occupa della notifica di tale atto e ne chiede alla cancelleria l'iscrizione al ruolo generale su presentazione dell'originale o, se del caso, della copia notificata (articolo 718 del codice di procedura civile). La cancelleria del tribunale tiene un registro (il ruolo), nel quale sono iscritte tutte le cause. L'iscrizione a ruolo, per essere valida, deve essere eseguita al più tardi il giorno precedente l'udienza per la quale è stata notificata la citazione. Il ruolo generale è pubblico (articolo 719 del codice di procedura civile). Il convenuto può quindi verificare che la causa per la quale è stata presentata la citazione sia stata iscritta a ruolo.

In caso di comparizione volontaria, le parti o i rispettivi avvocati chiedono alla cancelleria l'iscrizione della causa a ruolo.

Il ricorso in contraddittorio è depositato presso la cancelleria o inviato al cancelliere dell'ufficio giudiziario adito dal ricorrente o dal suo avvocato, con lettera raccomandata, in un numero di copie quante sono le parti in causa (articolo 1034 quinquies del codice di procedura civile).

Il ricorso inaudita altera parte è inviato dall'avvocato in duplice copia al giudice investito della causa. Anch'esso è depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario adito (articolo 1027 del codice di procedura civile).

8 In che lingua posso formulare la mia domanda? Posso presentarla oralmente o devo presentarla necessariamente per iscritto? Posso farlo per fax o per posta elettronica?

Per quanto riguarda le lingue da impiegare, occorre fare riferimento alla legge del 15 giugno 1935 concernente l'utilizzo delle lingue in materia giudiziaria (pubblicata nel Moniteur belge/Belgisch Staatsblad del 22 giugno 1935). La legge in parola disciplina l'uso delle lingue dinanzi ai giudici civili e commerciali belgi.

Di norma, la lingua dipende dalla collocazione geografica del giudice competente. In base all'articolo 42 della legge succitata, esistono tre regioni linguistiche: la regione di lingua francese, la regione di lingua neerlandese e la regione di lingua tedesca. Esiste anche la regione bilingue (francese/neerlandese) dell'agglomerato urbano di Bruxelles che comprende, ai fini dell'applicazione della suddetta legge, i seguenti comuni: Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwé-Saint-Lambert e Woluwé-Saint-Pierre.

In particolari condizioni è comunque possibile rimettere la causa dinanzi a un giudice presso il quale è utilizzata una diversa lingua processuale. In alcuni casi è ammessa anche la scelta di una lingua diversa, in generale, nella fase iniziale del procedimento.

La formulazione della domanda: se la domanda è introdotta mediante citazione, ricorso in contraddittorio o ricorso inaudita altera parte, essa deve essere formulata per iscritto e deve rispettare taluni requisiti di forma. Una volta che la causa è iscritta nel ruolo generale del giudice, il cancelliere forma il fascicolo di procedura. Il fascicolo di procedura è trasmesso al giudice incaricato e, in caso di ricorso dinanzi a una giurisdizione di secondo grado o dinanzi alla Corte di cassazione, anche alla cancelleria del giudice superiore.

Attualmente, non è ammessa la presentazione di una domanda tramite fax o posta elettronica.

9 Esistono dei moduli per introdurre un’azione in giudizio o, se non esistono, che cosa si deve fare per agire in giudizio? Quali sono gli elementi che il fascicolo deve obbligatoriamente contenere?

La legge non fornisce dei formulari prestampati per la presentazione delle azioni. Tuttavia, la domanda deve contenere un certo numero di elementi; in caso di loro mancanza la domanda è nulla ex lege.

Un atto introduttivo del giudizio, un ricorso in contraddittorio e un ricorso inaudita altera parte devono soddisfare, a pena di nullità, una serie di requisiti giuridici previsti dalle disposizioni del codice di procedura civile. Gli elementi che obbligatoriamente devono essere contenuti nella domanda si riferiscono, principalmente, alle generalità delle parti interessate, all'oggetto della domanda, all'indicazione del giudice competente e alla data dell'udienza.

L'atto di citazione deve quindi contenere, in particolare, le seguenti informazioni (articoli 43 e 702 del codice di procedura civile):

  • firma dell'ufficiale giudiziario;
  • cognome, nomi e domicilio del ricorrente, nonché, se necessario, l'iscrizione nel registro nazionale o delle imprese;
  • cognome, nome e domicilio oppure, in mancanza di un domicilio stabile, l'attuale indirizzo della persona citata in giudizio;
  • oggetto ed esposizione sommaria delle motivazioni della domanda;
  • indicazione del giudice adito;
  • giorno, mese, anno e luogo della notifica dell'atto e
  • indicazioni specifiche di luogo, data e ora dell'udienza.

Il ricorso in contraddittorio contiene (articolo 1034 ter del codice di procedura civile):

  • giorno, mese e anno;
  • cognome, nome e domicilio del ricorrente, nonché, se necessario, le sue qualifiche e l'iscrizione nel registro nazionale o delle imprese;
  • cognome, nome, domicilio e, se necessario, qualifica del soggetto cui deve essere notificato l'atto introduttivo;
  • oggetto ed esposizione sommaria delle motivazioni della domanda;
  • indicazione del giudice adito;
  • firma del ricorrente o del suo avvocato.

Il ricorso inaudita altera parte contiene le seguenti indicazioni (articolo 1026 del codice di procedura civile):

  • giorno, mese e anno;
  • cognome, nome e domicilio del ricorrente, nonché, se necessario, le sue qualifiche e l'iscrizione nel registro nazionale o delle imprese;
  • oggetto della domanda ed esposizione sommaria delle ragioni a suo fondamento;
  • indicazione del giudice competente;
  • salvo diversa previsione di legge, la firma dell'avvocato della parte.

In caso di comparizione volontaria nel primo grado di giudizio (dinanzi al tribunale di primo grado, al tribunale del lavoro, all'organo giurisdizionale nazionale preposto all'esame delle questioni in materia di diritto societario, al giudice di pace o al tribunale di polizia in materia civile), il giudice mette a verbale la dichiarazione delle parti che chiedono al giudice di pronunciarsi. Pena nullità, esso è firmato e datato in calce dalle parti. Il ricorso è depositato o trasmesso a mezzo raccomandata postale alla cancelleria. Il deposito del ricorso presso la cancelleria o il suo invio a mezzo raccomandata postale vale come notifica. Il ricorso è iscritto a ruolo, previo versamento degli eventuali diritti di iscrizione. Qualora una o più parti lo richiedano o il giudice lo reputi necessario, quest'ultimo fissa un'udienza entro 15 giorni a decorrere dal deposito del ricorso. Le parti e, se del caso, i loro legali sono invitati a mezzo postale ordinario a presenziare all'udienza fissata dal giudice (articolo 706 del codice di procedura civile).

10 Ci sono diritti da pagare? Se sì, quando bisogna pagarli? L'avvocato deve essere pagato fin dall'inizio?

Devono in effetti essere pagati dei diritti di cancelleria.

Alla presentazione della domanda il ricorrente è tenuto a versare l'importo di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge del 19 marzo 2017, al fine di costituire un fondo di bilancio per il patrocinio in giudizio(begrotingsfonds voor tweedelijnsrechtsbijstand), attualmente fissato a 20 EUR.

Durante il procedimento le parti devono sostenere determinate spese connesse al procedimento conformemente alle istruzioni impartite dal giudice (atti istruttori, onorari e costi di perizia, spese di viaggio).

Al termine del procedimento il giudice condanna la parte soccombente o, se del caso il ricorrente, al pagamento delle spese giudiziarie, il cui importo varia a seconda della tipologia di causa. Tali importi figurano all'articolo 2691 del codice dei diritti di iscrizione, ipoteca e registrazione e sono inoltre dovuti, come segue:

  • presso il giudice di pace e il tribunale di polizia, un'indennità di 50 EUR;
  • per gli organi giurisdizionali di primo grado e gli organi giurisdizionali nazionali preposti all'esame delle questioni in materia di diritto societario, un'indennità di 165 EUR;
  • presso le corti d'appello, un'indennità di 400 EUR;
  • presso la Corte di cassazione, un'indennità di 650 EUR;

Talune cause sono esenti da questi diritti, fatta eccezione per quelle che rientrano nella competenza dei tribunali del lavoro e quelle afferenti a procedure fallimentari e alla riorganizzazione giudiziaria.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 1017 del codice di procedura civile, nella sentenza definitiva inizialmente le spese processuali spettano, se opportuno, a carico della parte soccombente. Tali spese vanno versate o rimborsate all'altra parte. Le spese afferenti al procedimento comprendono (articolo 1018 del codice di procedura civile)

  1. i diritti diversi, di cancelleria e di registrazione nonché le imposte di bollo pagate prima dell'abrogazione del codice delle imposte di bollo;
  2. le spese, gli emolumenti e le indennità degli atti giudiziari;
  3. le spese afferenti alla pronuncia della sentenza;
  4. le spese afferenti tutte le misure istruttorie, fra cui gli onorari degli esperti e dei testimoni;
  5. le spese di viaggio e alloggio dei magistrati, dei cancellieri e delle parti, se lo spostamento è ordinato dal giudice nonché i costi degli atti, se questi sono redatti unicamente ai fini del procedimento;
  6. l'indennità procedurale di cui all'articolo 1022;
  7. gli onorari, gli emolumenti e le spese del mediatore nominato ai sensi dell'articolo 1734;
  8. l'importo di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge del 19 marzo 2017 per l'istituzione di un fondo di bilancio per il patrocinio di seconda linea. Gli onorari e i costi di un legale non sono in quanto tali compresi delle spese giudiziarie. Questi rientrano negli accordi fra il legale e il suo cliente. Ciascuna parte sostiene pertanto le spese e gli onorari del proprio avvocato.
    La parte soccombente è di norma condannata a pagare una quota, prescritta per legge, dei costi di rappresentanza dell'altra parte (articoli 1018 e 1022 del codice di procedura civile). Si tratta di un contributo forfettario ai diritti e ai compensi dovuti all'avvocato della parte vincitrice in base alla tariffa. L'importo del compenso quantificato da tariffa e il modo in cui esso è calcolato e liquidato sono disciplinati nel regio decreto del 26 ottobre 2007.

11 Posso beneficiare del patrocinio a spese dello Stato?

(v. scheda informativa "Patrocinio a spese dello Stato")

12 A partire da che momento si considera effettivamente introdotta la mia domanda? Riceverò riscontro dalle autorità sulla validità o meno dell’introduzione della mia domanda?

L'azione legale si considera proposta con l'iscrizione nel ruolo generale, anche in caso di comparizione volontaria.

Le domande fondate su ricorsi e procedure d'urgenza sono iscritti in un ruolo speciale che attesta la loro proposizione.

Le parti coinvolte non ricevono alcuna conferma, ma possono visionare il ruolo generale per verificare che la causa sia stata effettivamente iscritta a ruolo. L'iscrizione della causa a ruolo comporta in capo al giudice l'obbligo di pronunciarsi sulla causa.

13 Potrò avere informazioni precise sul calendario degli eventi che si svolgeranno a seguito della domanda (ad esempio il termine di comparizione)?

Di norma, le informazioni sullo svolgimento del procedimento sono fornite dal legale della parte, ove questa ne abbia nominato uno. È possibile ottenere informazioni anche presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale che tratta la causa. La citazione riporta alcune informazioni sulla data dell'udienza e il giudice adito.

In un primo momento, le informazioni fornite riguardano l'udienza di prima comparizione.

In caso di citazione, l'ufficiale giudiziario informa il ricorrente della data dell'udienza di prima comparizione, che costituisce la prima fase del procedimento.

In caso di ricorso in contraddittorio e di comparizione volontaria, il cancelliere informa le parti.

Nel caso del ricorso inaudita altera parte, non si tiene alcuna udienza. Il ricorrente può tuttavia essere convocato dal cancelliere se il giudice desidera rivolgergli alcune domande.

In una seconda fase, è espletata l'attività istruttoria. A ciascuna delle parti è concesso un termine, stabilito dalla legge (articolo 747, primo comma, del codice di procedura civile), entro il quale essa è tenuta a depositare la documentazione e a formulare le conclusioni (argomentazioni e difese scritte). In caso di mancato rispetto dei termini prestabiliti, possono essere applicate le sanzioni previste dall'articolo 747, secondo comma, del codice di procedura civile.

Quando la causa è pronta per la discussione e la difesa, le parti chiedono la fissazione di un'udienza. Il periodo in cui può essere fissata la data dell'udienza dipende dal carico di lavoro del giudice e dal tempo che può essere concesso per discutere la controversia. In ragione delle questioni di carattere procedurale che possono talvolta porsi (perizie, audizione delle parti e dei testimoni, ecc.), può essere difficile stabilire a priori la durata complessiva di un procedimento. Un procedimento può essere interrotto o sospeso, o può anche essere cancellato per motivi di carattere procedurale.

Al termine dell'udienza, la discussione è chiusa e il giudice si pronuncia sulla questione. Di norma, il giudice deve emettere una decisione entro un mese dalla chiusura del dibattimento a norma dell'articolo 770 del codice di procedura civile.

Ultimo aggiornamento: 23/12/2020

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