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Quali sono le tariffe in vigore?
Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?
Come posso pagare le spese giudiziarie?
Cosa devo fare dopo il pagamento?
Le spese giudiziarie per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono disciplinate dalla legge slovena sulle spese giudiziarie (Zakon o sodnih taksah, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia nº 37/08, 97/10 e 63/13, 58/14 – decisione della Corte costituzionale, 19/15 – decisione della Corte costituzionale, 30/16 e 10/17 – ZPP-E (legge che modifica e integra il codice di procedura civile); in appresso "ZST-1"), che costituisce la disciplina generale in materia di spese giudiziarie.
La ZST.1 (articolo 6) costituisce la base giuridica del pagamento delle spese giudiziarie in contanti o con altri mezzi di pagamento validi, il che si applica altresì al pagamento delle spese nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. In pratica è possibile pagare le spese giudiziarie per via elettronica, mediante i servizi di pagamento in linea delle diverse banche.
Nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le spese giudiziarie sono pagate in una rata unica per l'intero procedimento. Il pagamento delle spese giudiziarie è imputabile al richiedente che deve effettuarlo all'atto della presentazione della domanda di avvio del procedimento dinanzi al giudice.
Nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l'importo delle spese giudiziarie che il richiedente deve pagare all'atto della presentazione della domanda di avvio del procedimento dinanzi al giudice dipende dal valore dell'oggetto della controversia:
Se il richiedente non paga le spese giudiziarie entro i termini, il giudice tratta comunque la causa e, se del caso, procede in seguito al recupero forzato delle spese giudiziarie.
La ZST.1 (articolo 6) costituisce la base giuridica del pagamento delle spese giudiziarie in contanti o con altri mezzi di pagamento validi, il che si applica altresì al pagamento delle spese nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
In pratica è possibile pagare le spese giudiziarie per via elettronica, mediante i servizi di pagamento in linea delle diverse banche; le spese possono anche essere pagate direttamente presso i fornitori di servizi di pagamento o presso lo sportello di cassa dell'organo giudiziario (in contanti o per mezzo di un terminale di punto vendita).
Per i pagamenti elettronici tutte le banche dispongono del proprio servizio di pagamento in linea.
Il debitore delle spese giudiziarie può pagarle anticipatamente, ossia all'atto della presentazione della domanda di avvio del procedimento dinanzi al giudice oppure può presentare la domanda al giudice e aspettare che quest'ultimo invii un ordine di pagamento nel quale si indica, oltre all'importo delle spese da pagare, anche le altre informazioni necessarie all'esecuzione del pagamento.
Se ha pagato le spese giudiziarie indicando il riferimento ad hoc comunicatogli dal giudice nell'ordine di pagamento, il richiedente non è tenuto a produrre una prova di pagamento al giudice. In tal caso il giudice è in effetti informato del pagamento attraverso un apposito sistema bancario elettronico (UJPnet), nel quale l'indicazione del riferimento esatto è di fondamentale importanza per identificare il pagamento corrispondente.
Se tuttavia le spese giudiziarie sono state pagate senza indicare il riferimento ad hoc, il richiedente deve fornire al giudice una prova dell'avvenuto pagamento. La validità di tale giustificativo non è subordinata ad alcuna condizione formale particolare. In base a tale giustificativo, il giudice verifica se del caso il pagamento delle spese giudiziarie nell'applicazione UJPnet, in particolare se le spese giudiziarie non sono state pagate presso lo sportello di cassa dell'organo giudiziario.
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