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Quali sono le spese applicabili?
Cosa succede in caso di ritardato pagamento delle spese di giudizio?
Quali sono le modalità di pagamento delle spese di giudizio?
Quali sono gli adempimenti necessari una volta versate le spese?
La legge XCIII del 1990 sulle imposte stabilisce le norme che disciplinano le spese di giudizio da pagare nei procedimenti relativi a controversie di modesta entità avviati in Ungheria a norma del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. In base a tali norme, all'avvio del procedimento è necessario versare un importo pari al 6% del valore del credito mediante marca da bollo acquistabile negli uffici postali o versamento all'agenzia delle entrate nazionale mediante bonifico.
Le spese di giudizio devono essere versate all'avvio del procedimento.
In caso di crediti pecuniari deve essere versato il 6% dell'importo della controversia esclusi gli oneri aggiuntivi (spese, interessi), mentre nel caso di crediti non pecuniari il 6% del valore stimato della controversia con un minimo di 15 000 HUF. In caso di crediti pecuniari in valute diverse dal fiorino ungherese, l'importo da versare è calcolato sulla base del tasso medio di cambio del fiorino della banca centrale in vigore il giorno della presentazione della domanda.
Se il ricorrente non versa le spese di giudizio al momento dell'avvio del procedimento, il tribunale ne richiede il pagamento. In caso di mancato rispetto di tale temine da parte del ricorrente, il tribunale respinge la domanda.
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