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Last update: 07/07/2023

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Belgio

Introduzione

Quali sono le spese applicabili?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Come posso pagare le spese di giudizio?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Questa materia è disciplinata dagli articoli da 1017 a 1022 del Code judiciaire (Codice giudiziario), e dall'articolo 953 dello stesso codice per quanto riguarda il pagamento della tassa dei testimoni, nonché dal Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (Codice dei diritti di iscrizione, di ipoteca e di cancelleria), e più particolarmente dagli articoli 142 e seguenti e 268 e seguenti, per quanto riguarda i diritti di iscrizione.

Quali sono le spese applicabili?

L'articolo 1018 del Code judiciaire definisce in cosa consistono le spese:

1° Vari diritti, di cancelleria e di iscrizione. I diritti di cancelleria comprendono i diritti di iscrizione a ruolo, i diritti di redazione e i diritti per ottenere copie autentiche (si vedano gli articoli 268 e seguenti del Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe). I diritti di iscrizione si collocano fra i 30 e i 100 euro, a seconda dell’organo giurisdizionale adito. I diritti di redazione ammontano a 35 euro.

I diritti di iscrizione devono essere pagati per le sentenze relative a cause di valore superiore a 12 500 euro in via principale (senza comprendere le spese processuali) e sono fissati al 3 % di tale importo.

2° I costi, gli emolumenti e gli stipendi che derivano dagli atti giudiziari.

3° Il costo della copia autentica della sentenza, compreso fra 0,85 et 5,75 euro per foglio.

4° Le spese di tutte le misure istruttorie, in particolare la tassa concernente i testimoni e i periti. Il decreto regio del 27 luglio 1972 luglio fissa questa tassa a 200 franchi per testimone, pari al giorno d'oggi a circa 5 euro. A questo importo si aggiunge anche un’indennità per le spese di spostamento (0,0868 euro al chilometro).

Nell'ambito di una perizia giudiziaria, il perito fissa liberamente le proprie spese e i propri onorari, fermo restando che il metodo di calcolo degli stessi deve essere indicato chiaramente e che il loro importo può, se del caso, (ad es. qualora le spese siano ritenute inutili) essere ridotto dal giudice nella determinazione finale delle spese processuali.

5° Le spese di missione e di soggiorno dei magistrati dei cancellieri e delle parti, nella misura in cui il loro spostamento sia stato ordinato dal giudice, e le spese d'atto nella misura in cui siano state effettuate unicamente a fini processuali.

6° L'indennità di procedura (articolo 1022 del Code judiciaire). Essa è versata dalla parte soccombente ed è una voce forfettaria nell'ambito delle spese e degli onorari di avvocato della parte vincitrice. Gli importi dipendono dall'indice dei prezzi al consumo e qualsiasi modificazione inferiore o superiore a 10 punti comporta rispettivamente un aumento o una diminuzione del 10 % dell'importo.

Valore della causa

Importo
di base

Importo
minimo

Importo
massimo

Fino a 250,00 €

180,00 €

90,00 €

360,00 €

Da 250,01 € a 750,00 €

240,00 €

150,00 €

600,00 €

Da 750,01 € a 2 500,00 €

480,00 €

240,00 €

1.200,00 €

Da 750,01 € à 5.000,00 €

785,00 €

450,00 €

1.800,00 €

Da 5.000,01 € a 10.000,00 €

1080,00 €

600,00 €

2.400,00 €

Da 10.000,01 € a 20.000,00 €

1.320,00 €

750,00 €

3.000,00 €

Da 20.000,01 € a 40.000,00 €

2.400,00 €

1.200,00 €

4.800,00 €

Da 40.000,01 € a 60.000,00 €

3.000,00 €

1.200,00 €

6.000,00 €

Da 60.000,01 € a 100.000,00 €

3.600,00 €

1.200,00 €

7.200,00 €

Da 100.000,01 € a 250.000,00 €

6.00,00 €

1.200,00 €

12.000,00 €

Da 250.000,01 € a 500.000,00 €

8.400,00 €

1.200,00 €

16.800,00 €

Da 500.000,01 € a 1.000.000,00 €

12.000,00 €

1.200,00 €

24.000,00 €

Oltre 1.000.000,01 €

18.000,00 €

1.200,00 €

36.000,00 €

Cause non valutabili in denaro

1.440,00 €

90,00 €

12.000,00 €

Tribunale del lavoro (regime derogatorio)

Valore della causa

Importo
di base

Importo
minimo

Importo
massimo

Fino a 250,00 €

43,75,€

31,75 €

55,75 €

Fino a 620,00 €

87,43 €

69,43 €

105,43 €

Fino a 2 500,00 €

131,18 €

107,18 €

155,18 €

Oltre 2.500.01 €

262.37 €

226,37 €

298,37 €

Cause non valutabili in denaro

131.18 €

107,18 €

155,18 €

7)° gli onorari, gli emolumenti e le spese del mediatore designato, conformemente all'articolo 1734 del codice giudiziario.

Quanto dovrò pagare?

Tenuto conto di quanto sopra, l'importo da pagare dipende sostanzialmente da un caso all'altro, in funzione della vittoria di causa o meno, della presenza di periti, del numero di testimoni convocati, nonché dei magistrati che hanno dovuto trasferirsi all'estero, o della presenza di un mediatore che ha dovuto prendere parte alla procedura ecc.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Le spese di cancelleria devono essere pagate in via preventiva, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa.

Il perito esige sempre il versamento di un acconto in difetto del quale non procederà all'espletamento della perizia.

Qualora sia chiesta l'audizione di un testimone, è necessario consegnare in via preventiva l'importo relativo nelle mani del cancelliere. Qualora detto versamento non venga effettuato si presume la rinuncia all'audizione del teste.

Come posso pagare le spese di giudizio?

Il pagamento può essere effettuato mediante un bollettino postale, mediante bonifico bancario elettronico, o in contanti o con assegno intestato al cancelliere (quest'ultima soluzione è riservata agli avvocati e agli ufficiali giudiziari).

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Tutte le prove di pagamento devono essere scrupolosamente conservate, per poter essere presentate immediatamente dietro semplice richiesta.

Ultimo aggiornamento: 06/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Bulgaria

Introduzione

Quali spese si applicano?

Quanto devo pagare?

Cosa succede se non pago nei tempi previsti le spese di giudizio?

Come posso pagare le spese di giudizio?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Le disposizioni riguardanti il pagamento degli oneri e delle spese di giudizio nei procedimenti civili, inclusi i procedimenti europei d'ingiunzione di pagamento, sono stabilite rispettivamente nel codice di procedura civile e nello schema dei diritti statali riscossi dagli organi giurisdizionali a norma del codice di procedura civile (GPK).

Codice di procedura civile:

"Capitolo VIII. Diritti e oneri, sezione I - Costo dell'azione

Costo dell'azione
Articolo 68. Il valore economico dell'oggetto della causa coincide con il costo dell'azione.

Costo dell'azione
Articolo 69. 1) L'importo del costo dell'azione è costituito:
1. nelle azioni riguardanti crediti pecuniari, dall'importo rivendicato;

Determinazione del costo dell'azione
Articolo 70. 1) Il costo dell'azione è specificato dall'attore. Il costo dell'azione può essere contestato dal convenuto oppure d'ufficio dal giudice al più tardi durante la prima udienza di esame della causa. In caso di discordanza tra il costo indicato e quello effettivo sarà il giudice a determinare il costo dell'azione.
2) Le decisioni del tribunale che comportano un aumento del costo dell'azione sono impugnabili con reclamo incidentale.
3) Laddove il costo dell'azione sia difficile da valutare quando è intentata l'azione, il giudice stabilisce un costo approssimativo dell'azione, cui verrà aggiunta una tassa supplementare o da cui sarà sottratto e rimborsato l'importo pagato in eccesso, in funzione del costo fissato dal giudice al momento della risoluzione della causa.

Sezione II. Oneri e diritti statali

Responsabilità per diritti e oneri
Articolo 71. 1) Per la trattazione del caso vengono riscossi i diritti statali del costo dell'azione e le spese di giudizio. Qualora non sia possibile valutare l'azione, l'importo dei diritti statali è determinato dal giudice.
Diritti statali
Articolo 73. 3) In base al calendario adottato dal Consiglio dei ministri, i diritti statali vengono riscossi al momento della presentazione di un'istanza di tutela o di agevolazione e al momento dell'emissione dell'atto per cui è necessario versare un diritto.

Allegati alla domanda
Articolo 128. La domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
1. la procura, se l'istanza è presentata da un procuratore di fatto;
2. la prova documentale del pagamento degli oneri e dei diritti statali, ove dovuti;
3. copie della domanda e dei relativi allegati in base al numero dei convenuti.

Verifica della domanda
Articolo 129. 1) Il giudice verifica la conformità della domanda.
2) Nel caso in cui la domanda non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 127, comma 1, e all'articolo 128, l'attore è invitato a porre rimedio alle non conformità entro una settimana ed è informato della possibilità di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato, laddove sia per lui necessario e qualora ne abbia diritto. Se l'indirizzo dell'attore non è indicato e non è noto al giudice, la comunicazione avviene mediante affissione di un avviso in un luogo appositamente previsto presso il tribunale per una settimana.
3) Se l'attore non pone rimedio alle non conformità, la domanda e i relativi allegati vengono restituiti all'attore, e qualora l'indirizzo non sia noto, la domanda resta presso gli uffici del tribunale a sua disposizione. È possibile impugnare con reclamo incidentale il rigetto della domanda senza presentare una copia della ai fini della notificazione o comunicazione".

Sistema di riscossione dei diritti statali da parte degli organi giurisdizionali ai sensi del codice di procedura civile
"Sezione I
Diritti riscossi nei procedimenti giudiziari
Articolo 1. Per le domande, le domande riconvenzionali o le domande presentate da terzi titolari di diritti autonomi è riscossa una tassa pari al 4% del costo dell'azione legale, ma mai inferiore a 50 BGN.

13. Per il rilascio di un certificato vengono riscossi i seguenti importi:
2. per i certificati di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea e una dichiarazione di esecutività: 40 BGN".

Le spese di giudizio sono normalmente corrisposte tramite bonifico bancario sul conto del tribunale.

Quali spese si applicano?

I diritti statali sono riscossi quando è intentata l'azione. L'attore è tenuto ad allegare alla domanda la prova dell'avvenuto pagamento degli oneri e dei diritti statali dovuti.

Quanto devo pagare?

Per le domande d'ingiunzione di pagamento europea e le dichiarazioni di esecutività, il costo è di 40 BGN.
Le spese di giudizio in caso di domanda, domanda riconvenzionale o domanda da parte di un terzo titolare di diritti autonomi nei procedimenti civili ordinari sono pari al 4% del costo dell'azione legale, ma mai inferiori a 50 BGN. L'importo del costo dell'azione legale nelle cause per crediti pecuniari equivale all'importo richiesto. In caso di opposizione alla domanda di ingiunzione di pagamento e di consenso esplicito al passaggio a un procedimento ordinario, l'attore è tenuto a saldare sul conto del tribunale le spese per un'azione ordinaria.

Cosa succede se non pago nei tempi previsti le spese di giudizio?

Se al momento della sua presentazione l'attore non allega alla domanda la prova dell'avvenuto versamento dei diritti statali dovuti, la domanda stessa è ritenuta irregolare. In casi del genere, il giudice invierà all'attore una comunicazione con cui ordina il pagamento dei diritti statali entro una settimana. Se l'indirizzo dell'attore non è indicato e non è noto al giudice, la comunicazione avviene mediante affissione di un avviso in un luogo appositamente previsto presso il tribunale per una settimana.
Qualora l'attore non corrisponda le spese di giudizio dovute entro il termine di una settimana, la domanda e i relativi allegati gli verranno restituiti, e se l'indirizzo non è noto, la domanda resterà a sua disposizione presso la cancelleria del tribunale. In tali casi, la domanda è respinta.

Come posso pagare le spese di giudizio?

Le spese di giudizio possono essere pagate soltanto con bonifico bancario su un conto del tribunale. La ricevuta del pagamento deve essere trasmessa, tramite la cancelleria del tribunale, all'organo giurisdizionale che esamina il caso. Le spese di giudizio non possono invece essere pagate in contanti presso l'ufficio dei pagamenti del tribunale. Tutti gli organi giurisdizionali hanno stipulato un contratto con una banca per l'erogazione di servizi al tribunale. I conti bancari sono indicati sul sito ufficiale di ciascun organo giudiziario.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Le spese di giudizio possono essere pagate soltanto con bonifico bancario su un conto del tribunale. La ricevuta del pagamento deve essere trasmessa, tramite la cancelleria del tribunale, all'organo giurisdizionale che esamina il caso.

Ultimo aggiornamento: 20/07/2022

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Cechia

Introduzione

Quali sono le tariffe in vigore?

Quanto devo pagare?

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge n. 549/1991 Sb. relativa alle spese giudiziarie. Il tariffario è allegato alla legge. Le spese costituiscono un'entrata del bilancio dello Stato.

Le spese vanno pagate su un conto aperto presso la banca nazionale ceca per l'organo giurisdizionale interessato. Le spese non superiori a 5 000 CZK possono essere pagate anche per mezzo di marche da bollo.

Quali sono le tariffe in vigore?

Nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, il pagamento delle spese giudiziarie è disciplinato dalla regolamentazione generale. Le norme applicabili in materia sono uguali a quelle applicabili a tutti gli altri procedimenti giudiziari civili.

Quanto devo pagare?

L'importo delle spese procedurali corrisponde a un importo fisso o, per le spese calcolate in base a una data somma, a una percentuale. Le spese percentuali corrispondono al prodotto della moltiplicazione dell'insieme delle spese per il tasso applicabile. I diversi importi figurano nel tariffario allegato alla legge n. 549/1991 Sb. relativa alle spese giudiziarie.

Nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, il principio fondato sul criterio della prestazione in denaro è determinante. La domanda di avvio di un procedimento giudiziario civile avente per oggetto una prestazione in denaro dà luogo a spese il cui importo è fissato come segue:

  • fino a 20 000 CZK, le spese corrispondono a un importo fisso pari a 1 000 CZK;
  • per un importo compreso fra 20 000 CZK e 40 000 000 CZK, le spese ammontano al 5% di tale importo;
  • per un importo superiore a 40 000 000 CZK, le spese ammontano a 2 000 000 CZK più 1% della somma superiore a 40 000 000 CZK; un importo superiore a 250 000 000 CZK non è preso in considerazione.

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

L'obbligo di pagare deriva dall'introduzione di un'azione e, nell'ambito di un procedimento di impugnazione, dall'introduzione del ricorso; l'obbligo di pagare può altresì essere imposto da un organo giurisdizionale o da un'altra istituzione. Le spese dono dovute dal momento in cui sorge l'obbligo di pagare.

Se non sono pagate al momento dell'introduzione dell'azione o del ricorso, l'organo giurisdizionale invita l'attore interessato a pagare entro il termine fissato; in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, l'organo giurisdizionale archivia il procedimento, salvo in casi specifici previsti dalla legge. Il pagamento delle spese dopo la scadenza del termine non è preso in considerazione.

Se la decisione di archiviazione del procedimento per omissione di pagamento passa in giudicato l'obbligo di pagare si estingue.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Le spese vanno pagate mediante bonifico bancario sul conto dell'organo giurisdizionale interessato. Gli estremi bancari figurano sul sito internet di ciascun organo giurisdizionale, accessibile dal portale internet Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.justice.cz/. Le spese inferiori a 5 000 CZK possono essere pagate anche per mezzo di marche da bollo.

L'organo giurisdizionale competente a decidere in materia di spese giudiziarie è quello materialmente e territorialmente competente per esaminare e decidere la causa in primo grado. Per le spese giudiziarie di secondo o ultimo grado, l'organo giurisdizionale competente a pronunciarsi, salvo disposizioni contrarie, è quello che giudicato la causa in primo grado.

Chi è tenuto a un obbligo di pagamento delle spese giudiziarie connesse a una decisione di impugnazione o di ultimo grado nel merito o in relazione a una decisione di impugnazione o di ultimo grado che mette fine alla controversia, l'organo giurisdizionale competente a pronunciarsi in materia di spese giudiziarie è quello di primo grado se non si sono pronunciati l'organo giurisdizionale di appello o quello di ultimo grado.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Il bonifico bancario verso il conto dell'organo giurisdizionale interessato o la consegna delle marche da bollo presso lo stesso organo vale come adempimento dell'obbligo di pagare le spese giudiziarie. Non si deve presentare nessun altro documento all'organo giurisdizionale interessato.

Ultimo aggiornamento: 16/09/2020

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Germania

Introduzione

Quali spese si devono pagare?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Come posso pagare?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

La disciplina delle spese giudiziarie relative all'ingiunzione di pagamento europea è contenuta nella legge sulle spese giudiziarie (Gerichtskostengesetz, GKG).

Le spese giudiziarie possono essere pagate al momento della presentazione della domanda o saldando la relativa fattura. Tecnicamente, il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario.

Quali spese si devono pagare?

L'articolo 12, commi 3 e 4, della GKG prevede che l'ingiunzione di pagamento europea sia emessa soltanto dopo il pagamento delle relative spese.

Le spese specifiche figurano in un allegato della GKG (tabella delle spese, KV-GKG). Al punto 1100 del KV-GKG sono previste spese pari allo 0,5 per l'ingiunzione di pagamento europea.

Le spese sono fissate in funzione dell'importo oggetto della controversia, normalmente pari all'importo del credito. Se, oltre alla domanda principale, si richiedono in via accessoria anche gli interessi o le spese, non si tiene conto dell'importo di tali domande accessorie.

Quanto dovrò pagare?

Le spese giudiziarie da pagare per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea sono pari a:

Valore della controversia fino a Spese (in EUR) Valore della controversia fino a Spese (in EUR)
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1.052,00
16 000 146,50 290 000
1.141,50
19 000 159,50 320 000
1.231,00
22 000 172,50 350 000
1.320,50
25 000 185,50 380 000
1.410,00
30 000 203,00 410 000
1.499,50
35 000 220,50 440 000
1.589,00
40 000 238,00 470 000
1.678,50
45 000 255,50 500 000
1.768,00

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

In caso di mancato pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie, l'organo giurisdizionale non emetterà l'ingiunzione di pagamento e il procedimento non verrà proseguito.

Al fine di attribuire il pagamento al fascicolo corrispondente presso l'organo giurisdizionale, il richiedente deve assolutamente indicare, tra i dati del bonifico, anche il riferimento del fascicolo.

Come posso pagare?

L'anticipo delle spese giudiziarie può essere pagato direttamente al momento della presentazione della domanda. Se non è ancora stato pagato, l'organo giurisdizionale emette fattura al richiedente.

a) Bonifico

È possibile il pagamento mediante bonifico bancario.

b) Carta di credito

Non è possibile il pagamento con carta di credito.

c) Addebito sul conto corrente del richiedente da parte dell'organo giurisdizionale

Non è possibile il pagamento mediante prelievo dal conto corrente del ricorrente.

d) Patrocinio a spese dello Stato

Nel caso in cui benefici del patrocinio a spese dello Stato, il richiedente non deve pagare né le spese giudiziarie né l'anticipo. La richiesta di patrocinio a spese dello Stato può essere presentata all'organo giurisdizionale presso il quale viene depositata la domanda di ingiunzione di pagamento europea.

e) Altre modalità di pagamento

Non sono possibili altre modalità di pagamento.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Una volta effettuato il pagamento, l'organo giurisdizionale assegnerà il pagamento alla richiesta corrispondente e procederà al suo trattamento.

Ultimo aggiornamento: 05/11/2020

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Estonia

Se è assolta in base a una decisione giudiziaria, l'imposta va versata sul conto indicato nella predetta decisione, utilizzando il numero di riferimento indicato.

Introduzione

La presentazione di una domanda ai sensi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità presso un organo giurisdizionale estone esige il pagamento di un'imposta di importo pari a quello della presentazione di una domanda nazionale. L'imposta e le altre spese procedurali sono disciplinate dal codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik) e dalla legge sulle imposte dovute allo Stato (riigilõivuseadus). L'imposta e le spese procedurali dovute agli organi giurisdizionali estoni possono essere pagate unicamente a mezzo bonifico bancario.

Quali sono le tariffe in vigore?

La presentazione di una domanda esige il pagamento di un'imposta intesa a coprire le spese giudiziarie. Possono aggiungersi altre spese giudiziarie durante lo svolgimento del procedimento, quali le spese di notifica degli atti procedurali o le spese di traduzione.

Quanto devo pagare?

Al momento della presentazione di una domanda ai sensi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità presso un organo giurisdizionale estone, l'importo dell'imposta è pari a quello della presentazione di una domanda interna. L'importo dell'imposta dipende dall'importo della pretesa. Per esempio, l'imposta da pagare è di 140 EUR per un credito fino a 500 EUR, di 245 EUR per un credito fino a 1 000 EUR, di 280 EUR per un credito fino a 1 500 EUR e di 315 EUR per un credito fino a 2 000 EUR.

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

L'imposta deve essere pagata anticipatamente al momento della presentazione della domanda. Se l'imposta non è stata pagata, il giudice concede al richiedente la possibilità di pagare entro un termine fissato. Se l'imposta non è pagata entro tale termine, il giudice rigetta la domanda.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

L'imposta può essere pagata unicamente a mezzo bonifico bancario. Non si accettano le carte di credito. Per tutti i pagamenti destinati agli organi giurisdizionali, il beneficiario del pagamento è il ministero delle Finanze.

Se l'imposta è pagata anticipatamente, è opportuno indicare con la massima precisione nell'apposito spazio il riferimento al procedimento per il quale si paga l'imposta. Se l'imposta è pagata per mezzo del sistema pubblico di fascicoli elettronici Il link si apre in una nuova finestrae-toimik,l'imposta può essere assolta nel medesimo ambiente utilizzando il link bancario comunicato. Se è assolta in base a una decisione giudiziaria, l'imposta va versata sul conto indicato nella predetta decisione, utilizzando il numero di riferimento indicato.

Maggiori informazioni sui conti relativi all'imposta e sui numeri di riferimento degli organi giurisdizionali sono reperibili sul Il link si apre in una nuova finestrasito internet degli organi giurisdizionali.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

È opportuno comunicare all'organo giurisdizionale le informazioni a conferma del pagamento dell'imposta, ai fini di verifica del ricevimento. Tali informazioni sono: nome della persona che ha pagato l'imposta, estremi bancari sul quale è stato effettuato il pagamento, importo pagato e data del pagamento. L'organo giurisdizionale può verificare il ricevimento del pagamento per via elettronica, non è quindi necessario presentare l'ordine di pagamento a conferma dell'avvenuto pagamento dell'imposta. Il giudice può tuttavia farne richiesta.

Ultimo aggiornamento: 14/12/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Irlanda

Le norme nazionali per il pagamento delle spese di giudizio sono:

Il link si apre in una nuova finestraS.I. n. 22 del 2014

Il link si apre in una nuova finestraS.I. n. 23 del 2014

Il link si apre in una nuova finestraS.I. n. 24 del 2014

Al momento le ordinanze relative alle spese di giudizio in Irlanda non prevedono alcuna spesa per l'ingiunzione di pagamento europea. La domanda può pertanto essere presentata senza il pagamento di spese.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2024

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Grecia

Introduzione

All'atto della presentazione della domanda europea d'ingiunzione di pagamento al giudice (modulo standard A del regolamento (CE) n. 1896/2006) la persona fisica o il suo avvocato paga le spese giudiziarie corrispondenti, conformemente a quanto disposto dalla legislazione nazionale. Se la domanda è presentata dal richiedente in persona, senza essere rappresentato da un avvocato, il richiedente è esonerato dal pagamento di un anticipo sugli onorari degli avvocati (cfr. considerando 26 del regolamento). Se la domanda è accolta e l'ingiunzione di pagamento europea è emessa (modulo standard E del regolamento) e in seguito non è formulata alcuna obiezione, l'ingiunzione è dichiarata esecutiva (modulo G), il richiedente riceve un titolo esecutivo pagando, se del caso, il bollo previsto in funzione della natura del credito (cfr. codice dei diritti di bollo).

Quali sono le tariffe in vigore?

La presentazione del modulo standard A esige il pagamento di un bollo (apposto sulla domanda, cfr. codice dei diritti di bollo) e di un'imposta giudiziaria (acquisto di un bollo di ricorso o presentazione di una ricevuta di pagamento di tipo B rilasciata dal Tesoro pubblico, in caso di emissione elettronica, che sono inseriti nel fascicolo della causa, cfr. legge GPOI/1912, modificata dall’articolo 1er, lettera M.1), primo comma, della legge 4093/2012: otto per mille del capitale dell'importo della pretesa, maggiorato dei contributi a favore di terzi, se l'importo domandato è superiore a 200 euro. Si pagano inoltre importi calcolati in funzione dell'importo della controversia a favore di organismi nazionali).

Quanto devo pagare?

Il calcolo delle spese giudiziarie si effettua sulla base dell'importo preteso con l'ingiunzione, conformemente alla suddetta legislazione.

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

L'organo giurisdizionale non tratta il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento o il procedimento relativo all'emissione di un titolo esecutivo di un'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Unicamente di persona dinanzi all'organo giurisdizionale al quale si è presentato il modulo standard A o al quale si richiede l'emissione di un titolo esecutivo sulla base del modulo standard G. Attualmente non è previsto il pagamento elettronico delle spese giudiziarie.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Il richiedente deve presentare la domanda presso l'organo giurisdizionale competente.

Ultimo aggiornamento: 12/03/2024

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Spagna

Introduzione

Quali spese si devono pagare?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Come posso pagare?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Le spese di giudizio nei procedimenti civili, tra cui rientra il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, consistono in un'imposta da versare allo Stato all'apertura del procedimento su richiesta di una parte. Tale imposta è disciplinata dalla Il link si apre in una nuova finestraLey 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (legge 10/2012, del 20 novembre 2012, che disciplina determinate imposte nel settore dell'amministrazione della giustizia e dell'istituto nazionale di tossicologia e scienze forensi), modificata dalIl link si apre in una nuova finestraregio decreto legge 3/2013 del 22 febbraio 2013 e dall' Il link si apre in una nuova finestraordinanza HAP/2662/2012 del 13 dicembre 2012 (modificata dall' Il link si apre in una nuova finestraordinanza HAP/490/2013 del 27 marzo 2013).

È inoltre regolamentata dal Il link si apre in una nuova finestraReal Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (regio decreto legge 1/2015, del 27 febbraio 2015, in materia di dispositivi di seconda opportunità, riduzione degli oneri finanziari e altre misure di sicurezza sociale), che ha apportato ulteriori modifiche alla succitata legge 10/2012.

Il link si apre in una nuova finestraLe spese di giudizio devono essere versate all' Il link si apre in una nuova finestraAgencia Tributaria (Agenzia delle imposte) Il link si apre in una nuova finestrautilizzando un modulo scaricabile, che deve essere compilato nel modo seguente Il link si apre in una nuova finestra(fare clic qui) oppure mediante un'applicazione che lo genera dopo l'inserimento dei dati (Il link si apre in una nuova finestrafare clic qui) e che permette di accedere al Il link si apre in una nuova finestrapagamento online (questa opzione è al momento possibile solo per le grandi imprese).

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della trasmissione del modulo di domanda A, dal legale rappresentante o dall'abogado (avvocato) a nome e per conto del soggetto passivo di imposta, in particolare qualora questi non sia residente in Spagna. Un soggetto non residente non è tenuto a ottenere un numero di codice fiscale ai fini dell'autoliquidazione. Il legale rappresentante o l'avvocato non saranno responsabili dal punto di vista fiscale per il suddetto pagamento.

Quali spese si devono pagare?

Nel caso del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le spese sono a carico della persona che avvia l'azione giudiziaria comportante l'evento imponibile, ossia la persona che introduce la domanda o la domanda riconvenzionale presentando il modulo A, esclusivamente laddove tale domanda si basi su un documento avente carattere di titolo esecutivo stragiudiziale ai sensi Il link si apre in una nuova finestradell'articolo 517 della Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) (legge 1/2000, del 7 gennaio, del codice di procedura civile) e le spese superino i 2 000 euro. I titoli esecutivi giudiziali sono esentati dal pagamento. Analogamente, sono esonerate tutte le persone fisiche e le persone giuridiche ammissibili al patrocinio a spese dello Stato, purché possano dimostrare di soddisfarne i requisiti previsti nella legislazione applicabile.

Quanto dovrò pagare?

Nel procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento occorre versare un importo fisso di 100 euro, maggiorato di un importo variabile che dipende dalla somma rivendicata e ottenuto applicando alla base imponibile l'aliquota indicata nella seguente tabella:

Base imponibile

Soggetto imponibile

Aliquota

Importo variabile massimo dell'aliquota

Da 0 a 1 000 000 €

Persona giuridica

0,50%


Da 1 000 000 €

Persona giuridica

0,25%

10 000 €

L'importo imponibile corrisponde all'importo del procedimento giudiziario. Per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l'importo del procedimento giudiziario corrisponde a quello della domanda principale più gli interessi e le penali contrattuali.

Nel caso di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento con una base imponibile di 9 000 EUR e che interessi una persona giuridica, le spese di giudizio da corrispondere sarebbero pari a 100 EUR + 9 000 EUR x 0,50% = 145 EUR.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Nel caso in cui non venga trasmessa sin dal principio, il Letrado de la Administración de Justicia (ufficiale giudiziario) chiederà al soggetto passivo d'imposta di presentare la ricevuta di pagamento delle spese e non procederà al trattamento della domanda sino al suo ricevimento. La mancata presentazione della ricevuta di pagamento non incide sull'applicazione dei termini previsti dal diritto procedurale. Pertanto, in caso di mancato pagamento delle spese dopo la richiesta dell'ufficiale giudiziario, l'atto procedurale non potrà essere trattato e il procedimento continuerà o sarà chiuso, come del caso.

Come posso pagare?

I diritti devono essere corrisposti utilizzando la procedura di autoliquidazione prima della trasmissione dell'atto procedurale da parte dell'interessato. Il pagamento delle spese di giudizio deve essere effettuato utilizzando il Il link si apre in una nuova finestramodulo officiale 696 per l'autoliquidazione delle spese ai fini dell'esercizio dei poteri giudiziari, che deve essere compilato nel modo seguente Il link si apre in una nuova finestra(fare clic qui) oppure mediante un'applicazione che lo genera dopo l'inserimento dei dati (Il link si apre in una nuova finestrafare clic qui). È possibile effettuare il pagamento delle spese di giudizio di persona presso una delle Il link si apre in una nuova finestrasocietà di riscossione riconosciute. Il modulo è disponibile in Il link si apre in una nuova finestraspagnolo e Il link si apre in una nuova finestrainglese.

Al momento il pagamento telematico è possibile soltanto per le grandi imprese, mediante bonifico bancario, carta di credito, addebito su un conto corrente bancario, ecc., poiché la legislazione sulle spese giudiziali è stata modificata di recente e non è ancora in atto una soluzione tecnica specifica.

Le spese di giudizio sono incluse nel gratuito patrocino, regolamentato dalla Il link si apre in una nuova finestraLey 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (legge 1/1996, del 10 gennaio 1996, sul patrocinio a spese dello Stato), nello specifico agli articoli da 1 a 8 e da 46 a 51.

Le informazioni pertinenti sono disponibili sul sito web Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita, da cui è possibile presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Occorrerà selezionare il Colegio de Abogados (ordine degli avvocati) del luogo in cui è situata l'autorità giudiziaria da adire.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Il modulo A deve essere corredato dalla ricevuta di pagamento delle spese prevista nel modulo ufficiale (in formato cartaceo o elettronico), debitamente vidimata.

In Spagna non è ancora possibile inviare elettronicamente i moduli per il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. La ricevuta del pagamento (pervenuta su supporto cartaceo o elettronicamente) deve essere inviata in formato cartaceo assieme alla restante documentazione richiesta.

Quando sarà possibile la trasmissione per via elettronica, scegliendo questa opzione si otterrà una riduzione del 10% delle spese. La legge prevede il rimborso del 60% delle spese in caso di accordo o accettazione della domanda che ponga fina alla controversia.

Ultimo aggiornamento: 17/01/2024

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Croazia

Introduzione

Quali spese si devono pagare?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Come posso pagare?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Nella Repubblica di Croazia le spese processuali sono disciplinate dalla Legge sulle spese di giudizio (Zakon o sudskim pristojbama), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Narodne novine) n. 118/18, e dal Regolamento relativo alle tariffe delle spese di giudizio (Uredba o tarifi sudskih pristojbi) adottato dal Governo della Repubblica di Croazia .

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge sulle spese di giudizio, i diritti previsti dal tariffario si pagano in contanti, con mezzi diversi dai contanti, in forma di marche da bollo emesse dalla Repubblica di Croazia oppure per via elettronica.
Per le istanze presentate in forma elettronica, conformemente a disposizioni specifiche, tramite il sistema d'informazione utilizzato dai tribunali, le spese si pagano al momento della presentazione, e sono pari alla metà dell'importo dei diritti stabiliti dal tariffario.
Per quanto riguarda le decisioni notificate dal tribunale in forma elettronica, conformemente a disposizioni specifiche, tramite il sistema d'informazione utilizzato dai tribunali, le spese sono pari alla metà dell'importo dei diritti stabiliti dal tariffario se vengono pagate entro tre giorni a decorrere dalla data della notificazione elettronica della decisione.

Quali spese si devono pagare?

Le spese di giudizio sono dovute per tutti i procedimenti giudiziari civili e commerciali. Ai sensi dell'articolo 11 della Legge sulle spese di giudizio sono esentati dal pagamento:

  1. la Repubblica di Croazia e i suoi organi governativi
  2. le persone e gli organi che fungono da pubbliche autorità nel quadro delle procedure derivanti dall'esercizio di tali poteri
  3. i lavoratori nelle cause e in altri procedimenti relativi all'esercizio dei loro diritti derivanti da rapporti di lavoro
  4. i funzionari e i dipendenti nelle cause amministrative relative all'esercizio dei loro diritti derivanti dal loro rapporto di impiego
  5. gli invalidi della guerra di indipendenza croata, sulla base di idonea documentazione attestante il loro status, e i disabili, dietro presentazione di valida documentazione rilasciata dall'Istituto per le perizie, il reinserimento professionale e l'occupazione degli invalidi (Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom).
  6. i coniugi, i figli e i genitori di soldati uccisi, dispersi o imprigionati durante la guerra di indipendenza croata, sulla base di idonea documentazione attestate il loro status
  7. i coniugi, i figli e i genitori delle persone uccise, disperse o imprigionate durante la guerra di indipendenza croata, sulla base di idonea documentazione attestate il loro status
  8. gli sfollati, i rifugiati e i rimpatriati, sulla base di idonea documentazione attestante il loro status
  9. i beneficiari di assistenza sociale che percepiscono il sussidio minimo garantito
  10. le organizzazioni umanitarie, le organizzazioni che si occupano della protezione delle famiglie delle persone uccise, disperse o imprigionate nello svolgimento di attività umanitarie e le organizzazioni di disabili
  11. i minori che sono parti di procedimenti in materia di mantenimento o di procedimenti relativi a richieste avanzate sulla base del diritto di mantenimento
  12. le parti che avviano procedimenti di riconoscimento di maternità o paternità e procedimenti riguardanti i costi legati alla gravidanza e alla nascita di un bambino al di fuori del matrimonio
  13. le parti nei procedimenti per il ripristino della capacità giuridica
  14. i minori nei procedimenti di autorizzazione al matrimonio
  15. le parti nei procedimenti di ritorno di un minore e per l'esercizio di una relazione personale col bambino
  16. le parti nei procedimenti relativi ai diritti derivanti dall'assicurazione pensionistica e sanitaria obbligatoria, ai diritti dei disoccupati previsti dalle norme sul lavoro e ai diritti previdenziali
  17. le parti che avviano procedimenti per la tutela dei diritti umani e delle libertà garantiti dalla Costituzione contro singoli atti definitivi
  18. le parti che avviano procedimenti per il risarcimento di danni causati dall'inquinamento ambientale
  19. i sindacati e le unioni sindacali di più alto livello nei procedimenti civili relativi all'autorizzazione giudiziaria sostitutiva e nelle vertenze sindacali collettive, nonché i rappresentanti sindacali in procedimenti civili nell'esercizio dei poteri attribuiti al consiglio di impresa
  20. i consumatori che sono debitori in un fallimento
  21. altre persone e organismi quando previsto da leggi specifiche.

Gli Stati esteri sono esentati dal pagamento delle spese di giudizio se previsto da trattati internazionali o in regime di reciprocità.

In caso di dubbi sull'esistenza della condizione di reciprocità, l'organo giurisdizionale chiederà chiarimenti al Ministero della Giustizia.

L'esenzione di cui al punto 10 si applica alle organizzazioni umanitarie designate con decisione del ministro responsabile della previdenza sociale.

L'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio non si applica agli organi dei comuni e delle città, tranne nei casi in cui tali enti esercitino poteri pubblici in forza di una legge speciale.

Per quanto riguarda i procedimenti relativi a ingiunzioni di pagamento europee sono dovuti i seguenti diritti:

  • per una proposta di ingiunzione di pagamento europea i diritti sono a carico del ricorrente;
  • per una decisione relativa a un'ingiunzione di pagamento europea i diritti sono a carico del ricorrente;
  • in caso di opposizione contro un'ingiunzione di pagamento europea i diritti sono a carico del convenuto.

Se il procedimento prosegue secondo le norme di procedura civile ordinaria:

  • per il primo grado di giudizio i diritti sono a carico dell'attore;
  • per il secondo grado di giudizio: i diritti sono a carico del ricorrente;
  • per la comparsa di risposta: i diritti sono a carico dell'istante (la risposta è un atto facoltativo);
  • mezzo d'impugnazione straordinario: è ammesso presentare istanza di revisione della decisione del giudice di secondo grado se il valore della controversia eccede l'importo di 200 000,00 HRK;
  • le spese di giudizio sono a carico del soggetto che presenta istanza di revisione e del soggetto che risponde alla revisione (la risposta è un atto facoltativo

Quanto dovrò pagare?

1. Per le domande, le domande riconvenzionali, le sentenze e le opposizioni a ingiunzioni di pagamento, le spese previste sono proporzionali al valore della causa (determinato in base all'importo della domanda principale, senza interessi e spese) nelle seguenti modalità:

Da... HRK

Fino a .... HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Per le cause di valore superiore a 15 000,00 HRK sono dovute spese pari a 500,00 HRK; sulla differenza eccedente l'importo di 15 000,000 HRK sono dovute spese in misura pari all'1%, fino a un massimo di 5 000,00 HRK.

II. Per le proposte di ingiunzioni di pagamento europee e le decisioni di ingiunzioni di pagamento europee, nonché per le comparse di risposta e le revisioni è dovuto un importo pari alla metà dei diritti indicati al punto I:

III. Per i ricorsi avverso una sentenza o una revisione è dovuto un importo pari al doppio dei diritti indicati al punto I.

IV. Non sono previste spese di giudizio se durante un procedimento è raggiunta una composizione giudiziaria.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Se la parte non paga le spese di giudizio entro la scadenza stabilita o non informa immediatamente di tale fatto l'organo giurisdizionale, questo, entro un termine di 15 giorni dalla decisione relativa alle spese di giudizio o dalla decisione relativa all'opposizione, ricorre alla formula esecutiva e, ai fini della riscossione forzata, la notifica all'Agenzia finanziaria ai sensi delle disposizioni della Legge che disciplina la confisca dei mezzi finanziari.

Ai sensi dell'articolo 28 della Legge sulle spese di giudizio, se la parte che ha presenziato all'atto giuridico non ha pagato subito le spese di giudizio dovute, l'organo giurisdizionale le comunica un termine di 3 giorni per farlo. Se la parte non si conforma all'ingiunzione o non ha presenziato all'atto giuridico per il quale deve pagare le spese, e non le ha pagate, l'organo giurisdizionale emette una decisione relativa alle spese maggiorandole con una sovrattassa di 100 HRK.

Come posso pagare?

Le spese di giudizio si pagano in contanti, con mezzi diversi dai contanti, in forma di marche da bollo emesse dalla Repubblica di Croazia oppure per via elettronica .

I pagamenti in contanti possono avvenire presso l'ufficio contabile del tribunale. Entro un termine di cinque giorni dalla riscossione, tale ufficio è tenuto versare l'importo nelle entrate di bilancio dalle spese giudiziarie.

Il pagamento in forma di marche da bollo puà avvenire se l'importo delle spese è inferiore a 100 HRK.

Le informazioni relative alle modalità di pagamento delle spese di giudizio figurano su Internet sul Portale degli avvisi elettronici (e-Oglasna ploča), sui siti web degli organi giurisdizionali e presso le cancellerie.

Le spese di giudizio si possono inoltre pagare tramite qualsiasi banca o qualsiasi ufficio postale con un bonifico sul conto del Bilancio nazionale della Repubblica di Croazia (Državni proračun Republike Hrvatske)

Per il versamento dei diritti dall'estero devono essere comunicate anche le seguenti informazioni:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Conto corrente (Žiro-račun) (CC):1001005-1863000160

Modello HR64

Numero di riferimento: 5045-20735-OIB (o altro numero identificativo di chi effettua il pagamento)

Beneficiario: Ministero delle Finanze della Repubblica di Croazia, per conto della Corte commerciale di Zagabria (Ministarstvo financija RH, za Trgovački sud u Zagrebu)

Nella causale del versamento occorre indicare la causa per la quale sono pagate le spese (numero del fascicolo o descrizione del pagamento, ad esempio “spese giudiziarie per una proposta di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea”).

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Dopo aver effettuato il pagamento delle spese di giudizio occorre fornire la ricevuta dello stesso all'organo giurisdizionale che conduce il procedimento per cui sono dovute le spese, unitamente all'indicazione del numero della causa in discussione (se tale numero è noto). In caso di presentazione della domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea, alla domanda deve essere allegata la ricevuta del pagamento.

Di norma le parti trasmettono la documentazione all'organo giurisdizionale mediante posta (raccomandata od ordinaria), oppure in forma elettronica, conformemente a disposizioni specifiche, tramite il sistema d'informazione utilizzato dai tribunali.

Ultimo aggiornamento: 08/04/2020

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Italia

Introduzione

Quali spese si devono pagare?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Come posso pagare?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

La disciplina delle Spese processuali è contenuta nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30

maggio 2002 n. 115.

Quali spese si devono pagare?

Nel processo civile ciascuna parte provvede alle spese degli atti che compie ed alle Spese per gli atti necessari al processo quando la legge o il magistrato le pongono a suo carico (art. 8 Testo Unico delle spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002).

Le spese del processo civile sono:

  • il contributo unificato
  • le spese di notifica
  • i diritti di copia

Quanto dovrò pagare?

Gli importi da pagare sono stabiliti dall’articolo 13 e dall’articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 per quanto riguarda, rispettivamente, il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria per le notificazioni a richiesta dell’ufficio.

I diritti di copia sono disciplinati dagli articoli 267 e seguenti del D.P.R. n. 115/2002 e schematizzati nelle tabelle nn. 6, 7 ed 8 allegate al medesimo D.P.R.

Ai sensi dell’articolo 46, legge 374/1991, istitutiva dell’Ufficio del Giudice di Pace, gli atti ed i provvedimenti fino ad euro 1.033 sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

In caso di mancato pagamento, l’ufficio giudiziario o una società incaricata della riscossione(convenzione con la società Equitalia Giustizia s.p.a) notifica un invito al pagamento contenente le indicazioni per procedere alla regolarizzazione del versamento del contributo unificato (art. 248 del D.P.R. 115/2002).

Nel caso di mancato versamento dei diritti di copia e dell’importo previsto dall’articolo 30 del D.P.R. 115/2002, l’ufficio può rifiutare di ricevere l’atto (art. 285 del D.P.R. n. 115/2002).

Come posso pagare?

Se il pagamento è eseguito in Italia mediante c/c postale, Mod. F23 o bolli acquistati presso le tabaccherie e rivendite autorizzate.

Per il pagamento eseguito dall’estero mediante bonifico bancario, sul seguente conto;.

CODICE BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Dopo il pagamento occorre fornire all’ufficio giudiziario la prova dell’avvenuto versamento mediante esibizione della relativa ricevuta.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Cipro

Introduzione

Quali sono le spese applicabili?

Qual è l'importo previsto?

Cosa succede in caso di ritardato pagamento delle spese di giudizio?

Quali sono le modalità di pagamento delle spese di giudizio?

Quali sono gli adempimenti necessari una volta versate le spese?

Introduzione

Il regolamento procedurale che disciplina l'attuazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento a Cipro è il regolamento di procedura del 2008 (7/2008) relativo al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, entrato in vigore il 12 giugno 2008.

Quali sono le spese applicabili?

L'articolo 25 del regolamento citato prevede che le spese di giudizio da versare non possano essere superiori a quelle dei procedimenti civili ordinari che si applicano alla scala corrispondente, di cui al modulo H dell'allegato VIII (riportato di seguito).

Qual è l'importo previsto?

Si veda la risposta alla precedente domanda 2.

Cosa succede in caso di ritardato pagamento delle spese di giudizio?

Il pagamento delle spese di giudizio è un prerequisito essenziale per il trattamento della domanda di procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.

Quali sono le modalità di pagamento delle spese di giudizio?

Le spese di giudizio possono essere versate presso la Banca centrale di Cipro.

Quali sono gli adempimenti necessari una volta versate le spese?

Successivamente, una volta che la Banca centrale ha confermato al tribunale distrettuale l'avvenuto pagamento mediante nota di credito, il fascicolo viene trasmesso al giudice competente che ordina l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento europea se sono soddisfatte le condizioni previste.

ALLEGATO VIII

SPESE DI GIUDIZIO

Modulo Η

Regolamento 25, paragrafo 2, del regolamento di procedura

relativo al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento del 2008

Voce

Marca da bollo (EUR)

a) Quando l'importo richiesto o il valore

della controversia è superiore a 100 EUR ma inferiore a 500 EUR

17,00

b) Quando l'importo richiesto o il valore

della controversia è superiore a 500 EUR ma inferiore a 2 000 EUR

31,00

c) Quando l'importo richiesto o il valore

della controversia è superiore a 2 000 EUR ma inferiore a 10 000 EUR

48,00

d) Quando l'importo richiesto o il valore

della controversia è superiore a 10 000 EUR ma inferiore a 50 000 EUR

94,00

e) Quando l'importo richiesto o il valore

della controversia è superiore a 50 000 EUR ma inferiore a 100 000 EUR

154,00

f) Quando l'importo richiesto o il valore

della controversia è superiore a 100 000 EUR ma inferiore a 500 000 EUR

256,00

g) Quando l'importo richiesto o il valore

della controversia è superiore a 500 000 EUR ma inferiore a 2 000 000 EUR

342,00

h) Quando l'importo richiesto o il valore

della controversia è superiore a 2 000 000 EUR

427,00

Se, dopo la registrazione dell'azione, l'importo richiesto dal ricorrente aumenta, deve essere versata la differenza tra le spese di giudizio.

Se, a seguito del deposito di una domanda riconvenzionale, il valore della controversia aumenta, il convenuto deve versare la differenza tra le spese di giudizio.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Lettonia

Introduzione

A norma dell'Il link si apre in una nuova finestraarticolo 33 del Civilprocesa likums (codice di procedura civile) le tiesāšanās izdevumi (spese processuali) comprendono:

1) le spese di giudizio;

2) i depositi;

3) le spese relative all'esame della causa.

Quali spese si applicano?

Conformemente al Il link si apre in una nuova finestraregolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, la presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea comporta il pagamento di un contributo statale.

Durante il procedimento la parte può anche dover pagare all'erario spese relative all'esame della causa (ad esempio le spese sostenute per la ricerca del convenuto su richiesta dell'attore oppure quelle per la consegna, l'emissione e la traduzione di atti di citazione e altri atti giudiziari).

Quanto devo pagare?

Conformemente all'Il link si apre in una nuova finestraarticolo 34, comma 1, punto 9), del codice di procedura civile, la presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea a norma del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento comporta il pagamento di un contributo statale pari al 2% dell'importo del credito, fino a un massimo di 500 EUR.

L'importo delle spese relative all'esame della causa può variare in base a una serie di fattori (ad esempio la modalità di recapito degli atti, per posta o via email).

Cosa succede se non pago nei tempi previsti le spese di giudizio?

Se la domanda non è accompagnata dalla documentazione che attesta l'avvenuto pagamento dei contributi statali e delle altre spese di giudizio, conformemente alle norme procedurali e per l'importo prescritto dalla legge, il giudice, ai sensi dell'Il link si apre in una nuova finestraarticolo 133 del codice di procedura civile, non darà seguito alla domanda e fisserà un termine entro il quale l'attore dovrà porre rimedio alle irregolarità.

Qualora l'attore sani le irregolarità entro il termine stabilito, la domanda si considera presentata il giorno in cui è stata trasmessa per la prima volta all'organo giurisdizionale.

Nel caso in cui l'attore non sani le irregolarità entro il termine stabilito, la domanda si considera non presentata e viene restituita all'attore.

La restituzione della domanda all'attore non impedisce a quest'ultimo di ripresentarla all'organo giurisdizionale secondo le procedure ordinarie previste dalla legge.

Se per la notificazione o comunicazione degli atti è necessario il pagamento di spese di giudizio, il giudice non procederà alla notificazione o comunicazione fino al versamento dell'importo dovuto. Tuttavia, laddove le spese per l'esame della causa non vengano versate volontariamente all'erario prima della sua trattazione, saranno recuperate in seguito, conformemente alle norme generali in materia di esecuzione delle sentenze.

Come posso pagare le spese di giudizio?

Il link si apre in una nuova finestraContributi statali e conti degli organi giurisdizionali (Valsts nodevas un tiesu konti).

Il contributo statale può essere versato sul conto del Valsts kase (Tesoreria dello Stato). Per il pagamento dei contributi statali (Il link si apre in una nuova finestraarticolo 34 del codice di procedura civile, ad eccezione del comma 6) occorre utilizzare i dati seguenti:

Beneficiario: Tesoreria dello Stato

N. di registrazione: 90000050138

IBAN: LV55TREL1060190911200

Banca del beneficiario: Tesoreria dello Stato

Codice BIC: TRELLV22

Causale del pagamento: dati identificativi della persona o della causa: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione. Se il pagamento di un contributo statale viene effettuato per conto di un'altra persona, occorre fornire informazioni che identifichino tale persona: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione.

Il contributo statale per la presentazione di un titolo esecutivo o di altro documento esecutivo può essere pagato sul conto della Tesoreria dello Stato. Per il pagamento del contributo statale per la presentazione di un titolo esecutivo o di un altro documento esecutivo (Il link si apre in una nuova finestraarticolo 34, comma 6, del codice di procedura civile) occorre utilizzare i dati seguenti:

Beneficiario: Tesoreria dello Stato

N. di registrazione: 90000050138

IBAN: LV71TREL1060190911300

Banca del beneficiario: Tesoreria dello Stato

Codice BIC: TRELLV22

Causale del pagamento: dati identificativi della persona o della causa: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione. Se il pagamento di un contributo statale viene effettuato per conto di un'altra persona, occorre fornire informazioni che identifichino tale persona: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione.

L'importo delle spese relative all'esame della causa e di quelle relative all'esecuzione degli obblighi in seguito alla notifica può essere versato sul conto della Tiesu administrācija (Amministrazione degli organi giudiziari). Spese relative all'esame della causa (Il link si apre in una nuova finestraarticolo 39 del codice di procedura civile) e spese relative all'esecuzione degli obblighi in seguito alla notifica (Il link si apre in una nuova finestraarticolo 406.3 del codice di procedura civile):

Tribunali distrettuali (cittadini) e regionali:

Beneficiario: Amministrazione degli organi giudiziari

N. di registrazione: 90001672316

IBAN: LV51TREL2190458019000

Banca del beneficiario: Tesoreria dello Stato

Codice BIC: TRELLV22

Causale del pagamento: "21499" e indicazione dei dati identificativi della persona o della causa: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione. Se il pagamento delle spese relative all'esame della causa viene effettuato per conto di un'altra persona, occorre fornire informazioni che identifichino tale persona: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Quando si presenta una domanda all'organo giurisdizionale, occorre allegare la documentazione che attesta l'avvenuto pagamento dei contributi statali e delle altre spese di giudizio, conformemente alle norme procedurali e per l'importo prescritto dalla legge. Le spese relative all'esame della causa devono essere corrisposte prima della sua trattazione.

Ultimo aggiornamento: 05/04/2024

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Lituania

Introduzione

Nelle cause relative a un'ingiunzione di pagamento europea, si applicano le norme sul calcolo e il pagamento dei diritti di bollo di cui all'articolo ..., commi da primo a terzo, del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania.

Conformemente alla risoluzione n. 1240 del governo della Repubblica di Lituania del 27 ottobre 2001, sulle norme di calcolo, di pagamento, di imputazione e di rimborso dei diritti di bollo, questi ultimi possono essere pagati anche elettronicamente.

Quali sono le tariffe in vigore?

L'importo dei diritti di bollo da pagare è indicato al punto seguente.

Quanto devo pagare?

Per una domanda d'ingiunzione, il diritto di bollo da pagare è pari a un quarto dell'importo dovuto per intentare un'azione ma non può essere inferiore a 10 EUR, salvo nel caso in cui, in virtù della legge o di una decisione giudiziaria, la persona è parzialmente io totalmente esonerata dal diritto di bollo o se il pagamento di tale diritto è differito.

Se, dopo che l'organo giudiziario ha emesso l'ingiunzione, il debitore formula obiezioni e il creditore introduce un'azione nell'ambito del procedimento ordinario, si imputa il suddetto diritto di bollo all'importo del diritto di bollo da pagare per la domanda.

Se la domanda del creditore è ritenuta non conforme a quanto disposto all'articolo 439, sesto comma, del codice di procedura civile, il diritto di bollo pagato non è rimborsato al richiedente.

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie?

La domanda deve essere corredata dei documenti e degli altri elementi utili sulla base dei quali i richiedente fonda la sua pretesa nonché della prova di pagamento del diritto di bollo.

Se il diritto di bollo non è stato pagato, il giudice adotta una decisione nella quale si fissa un termine adeguato che non può essere inferiore a sette giorni, per rimediare alla situazione. La decisione è inviata al più tardi il giorno lavorativo successivo all'adozione.

Se la parte che presenta il documento procedurale si è conformata alle istruzioni del giudice e ha posto rimedio alla situazione entro il termine prescritto, si ritiene che il documento procedurale sia stato presentato alla data alla quale era stato originariamente presentato al giudice. In caso contrario si ritiene che l'atto processuale non sia stato presentato e, entro cinque giorni lavorativi dopo la scadenza del termine fissato per rimediare alla situazione, il giudice pronuncia una decisione di rinvio per la produzione dell'atto processuale nonché dei documenti che lo accompagnano, al richiedente.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Il diritto di bollo è versato sul conto "entrate" specifico dell'Ispettorato nazionale delle imposte, che dipende dal ministero delle finanze, con le modalità scelte dall'interessato (banca in linea, pagamento in contanti, bonifico, altro).

Cosa devo fare dopo il pagamento?

La prova del pagamento del diritto di bollo è fornita dall'ordine di pagamento o da qualsiasi altro documento di conferma, che contiene le seguenti informazioni:

  1. nome, cognome e numero d'identità personale di chi paga (o denominazione sociale e numero di registro, se si tratta di una persona giuridica);
  2. nome, cognome e numero d'identità personale della parte avversa (resistente, debitore, ecc.) (o denominazione sociale e numero di registro, se si tratta di una persona giuridica);
  3. la data del pagamento;
  4. il riferimento del pagamento;
  5. l'importo versato;
  6. l'oggetto del pagamento (indicando il pagamento di un diritto di bollo e il nome dell'organo giurisdizionale adito).

Se il diritto di bollo è pagato da un rappresentante della parte in causa (avvocato, consulente giuridico o altra persona che rappresenti gli interessi della parte in cause), l'ordine di pagamento o qualsiasi altro documento a conferma del pagamento, dovrebbe, oltre agli elementi di cui sopra, contenere nome, cognome e numero d'identità personale (o denominazione sociale e numero di registro, se si tratta di una persona giuridica) della parte rappresentata.

Se il diritto di bollo è pagato elettronicamente, non è richiesto alcun documento per confermarne il pagamento.

Ultimo aggiornamento: 23/02/2023

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Lussemburgo

Per intentare un'azione davanti a un organo giurisdizionale civile ( saisine du juge civil), non sono previste spese fisse diverse da quelle per gli atti degli ufficiali giudiziari e dall'onorario dell'avvocato. In linea di principio  non vi sono spese da sostenere per adire un organo giurisdizionale civile. Dopo che la decisione giudiziale è stata pronunciata, vi potranno essere spese per l'esecuzione della decisione o su istanza della parte vittoriosa.
Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Ungheria

Introduzione

Quali sono le tariffe in vigore?

Quanto devo pagare?

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Nell'ambito di un procedimento d'ingiunzione di pagamento intentato al fine di recuperare un credito pecuniario non contestato in applicazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, sono dovute spese notarili il cui importo è fissato dalla legge n. L del 2009 relativa al procedimento d'ingiunzione di pagamento e dal decreto n. 14 del ministero degli Interni del 296 novembre 1991, sugli onorari dei notai. Conformemente a detta regolamentazione, al momento di avviare il procedimento è dovuto un onorario proporzionale al valore del credito, corrispondente al 3 % di esso. A scelta del beneficiario, il pagamento può effettuarsi presso il notaio, in contanti o elettronicamente, oppure mediante bonifico bancario sul conto del notaio oppure ancora mediante un ordine di bonifico.

Quali sono le tariffe in vigore?

Al momento di avviare il procedimento sono dovute spese notarili.

Quanto devo pagare?

L'importo delle spese notarili ammonta al 3 % dell'importo netto (al netto di spese e interessi) del credito o, se del caso, dei crediti cumulati, con un minimo di 5 000 HUF e un massimo di 300 000 HUF. Se vi sono oltre cinque parti in causa, l'importo minimo delle spese è pari a 1 000 HUF moltiplicato per il numero delle parti. In caso di credito pecuniario in valuta diversa dal HUF, le spese sono calcolate in base al controvalore del credito in HUF al tasso di cambio medio della banca centrale alla data della domanda.

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Se il beneficiario non paga le spese notarili al momento dell'avvio del procedimento, il notaio incaricato del procedimento invita il beneficiario a pagare tali spese. Se il beneficiario non adempie entro il termine impartito, il notaio rigetta la domanda.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Per saldare le spese notarili, il beneficiario può scegliere fra le seguenti modalità:

  1. pagamento in contanti presso il notaio incaricato del procedimento,
  2. pagamento in un ufficio postale, mediante ordine di pagamento a beneficio del notaio incaricato del procedimento, mediante l'ordine di pagamento messo a disposizione dal notaio stesso,
  3. pagamento mediante bonifico sul conto bancario del notaio,
  4. pagamento effettuato per mezzo di una carta bancaria, se previsto presso il notaio incaricato del procedimento.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Se le spese notarili sono state pagate presso il notaio, sia in contanti, sia per mezzo di un bonifico mediante carta bancaria, il beneficiario non deve fornire alcuna prova di pagamento.

Se il beneficiario paga le spese notarili per mezzo di un ordine di pagamento, la ricevuta attestante il pagamento va allegata alla domanda d'ingiunzione di pagamento.

Se il pagamento delle spese notarili avviene mediante bonifico sul conto bancario del notaio, si allega alla domanda di rilascio dell'ingiunzione di pagamento europea l'originale o una copia di un estratto conto giornaliero in cui compare l'operazione di addebito.

Ultimo aggiornamento: 03/04/2020

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Malta

Introduzione

Le spese giudiziarie relative a questo procedimento sono fissate all'articolo 1, secondo comma, all'articolo 2 e all'articolo 13, primo comma, del tariffario B del capo 12 delle leggi di Malta, codice di organizzazione e procedura civile.

Il pagamento dei diritti di cancelleria non può effettuarsi elettronicamente.

Quali sono le tariffe in vigore?

Si richiede il pagamento per i seguenti moduli:

Modulo A – Domanda di applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Modulo D – Decisione di rigetto di una domanda di applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Modulo E – Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Modulo F – Opposizione a un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Modulo G – Dichiarazione di esecutività

Quanto devo pagare?

Modulo A – Domanda di applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento: diritti di cancelleria pari a 30,00 EUR e 7,20 EUR per ogni notificazione al convenuto/ai convenuti e per il richiedente del modulo D o E

Modulo F – Opposizione a un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento: diritti di cancelleria pari a 30,00 EUR e 7,20 EUR per ogni notificazione al richiedente

Modulo G – Dichiarazione di esecutività: diritti di cancelleria pari a 20,00 EUR

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Il modulo è trattato solo a pagamento avvenuto.

Come posso pagare?

Le spese giudiziarie possono essere pagate sul conto bancario in appresso:

Nome del titolare del conto

COURT SERVICES AGENCY

IBAN (conto bancario internazionale)

MT94VALL22013000000050011428265

Chiave della Banca nazionale

CODICE sportello 22013

Numero del conto

50011428265

Codice BIC/SWIFT

VALLMTMT

Denominazione della banca

BANK OF VALLETTA

Indirizzo della banca

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Valuta del conto

EUR

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Si deve presentare la ricevuta rilasciata dalla banca presso la quale è stata effettuata l'operazione.

Ultimo aggiornamento: 05/10/2023

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Paesi Bassi

Introduzione

Quali sono le tariffe in vigore?

Quanto devo pagare?

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (regolamento (CE) n. Il link si apre in una nuova finestra1896/2006, entrato in vigore il 12 dicembre 2008) consente il recupero di crediti civili e commerciali transfrontalieri non contestati mediante una procedura uniforme sulla base di moduli. Per questo procedimento le parti non sono tenute a presentarsi dinanzi al giudice. Il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, eccetto in Danimarca.

Il Consiglio di giustizia ha indicato il tribunale dell'Aja quale unico tribunale competente per il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. In caso di opposizione, il procedimento può proseguire secondo le norme ordinarie in materia di competenza relativa.

Per presentare una domanda nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è necessario utilizzare il modulo A, disponibile in tutte le lingue dell'Unione europea sul sito web della Commissione europea.

Il modulo

Presso il tribunale dell'Aja si possono presentare esclusivamente domande in lingua neerlandese.

Le domande nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento possono essere inviate all'indirizzo:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Per maggiori informazioni è possibile contattare la cancelleria delle cause generali del Tribunale dell'Aja, al numero di telefono +31 (0)70-381 22 64.

Quali sono le tariffe in vigore?

Le tariffe dipendono dall'importo della pretesa principale. Cfr. anche il quesito: Quanto devo pagare?

Quanto devo pagare?

In appresso una panoramica delle Il link si apre in una nuova finestratariffe vigenti per il 2019.

Natura e importo della pretesa della domanda

Diritti di cancelleria per le persone giuridiche

Diritti di cancelleria per le persone fisiche

Diritti di cancelleria per gli indigenti

Diritti di cancelleria per l'organo giurisdizionale per le cause cantonali

Cause relative a una pretesa con domanda

di importo indeterminato o

non superiore a 500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Cause relative a una pretesa con una domanda superiore a 500 EUR ma non superiore a 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Cause relative a una pretesa con una domanda superiore a 12 500 EUR

972 EUR

486 EUR

81 EUR

Diritto di cancelleria per cause diverse dalle cause distrettuali dinanzi al giudice

Cause relative a una pretesa con domanda

- di importo indeterminato o

639 EUR

297 EUR

81 EUR

Cause relative a una pretesa con una domanda non superiore a 100 000 EUR

1 992 EUR

914 EUR

81 EUR

Cause relative a una pretesa con una domanda superiore a 100 000 EUR

4 030 EUR

1 599 EUR

81 EUR

Per maggiori informazioni consultare Il link si apre in una nuova finestraRechtspraak.nlIl link si apre in una nuova finestraRaad voor Rechtsbijstand.

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Se le spese giudiziarie non sono pagate entro i termini, la domanda non sarà trattata. Il relativo fascicolo è quindi archiviato.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

La parte richiedente riceve un avviso per il pagamento delle spese giudiziarie. Il pagamento può avvenire a mezzo bonifico bancario.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Dopo il pagamento delle spese giudiziarie, si deve attendere una comunicazione del tribunale dell'Aja.

Il regolamento sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, dispone che il giudice emetta quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un'ingiunzione di pagamento europea.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestraTariffe 2019

Il link si apre in una nuova finestraRechtspraak.nl

Il link si apre in una nuova finestraRaad voor Rechtsbijstand

Il link si apre in una nuova finestraRegolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Ultimo aggiornamento: 03/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Austria

Questa pagina fornisce informazioni sulle spese di giudizio austriache.

Introduzione

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento stabilisce che l'importo totale delle spese di giudizio di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e di un procedimento civile ordinario a seguito della presentazione di un'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea in uno Stato membro non può essere superiore alle spese di giudizio di un procedimento civile ordinario nel caso in cui non vi sia stato un precedente procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento in tale Stato membro. Pertanto, i procedimenti relativi alle domande d'ingiunzione di pagamento europea sono soggetti al diritto forfettario di cui alla voce tariffaria 1 (TP 1) della legge sulle spese di giudizio (in prosieguo: GGG, Gerichtsgebührengesetz), previsto in tutti i procedimenti nazionali d'ingiunzione di pagamento e nei procedimenti civili.

Quali spese si devono pagare?

Per i procedimenti relativi alle domande d'ingiunzione di pagamento europee la voce tariffaria 1 della legge sulle spese di giustizia, deve essere applicata in primo grado, conformemente alla nota 1 della voce tariffaria 1, GGG. Tale diritto forfettario è dovuto indipendentemente dal fatto che il procedimento si sia concluso. Sono previste riduzioni solo

  • in caso di rinuncia o di rigetto immediati della domanda prima della notifica alla controparte (a un quarto; nota 3 della TP 1, GGG), oppure
  • in caso di rinuncia alla domanda dopo la notifica alla controparte ma prima della prima udienza (a metà; nota 4 della TP 1, GGG), oppure
  • se la causa è decisa durante la prima udienza o al più tardi alla seconda udienza attraverso una mediazione promossa in occasione di tale prima udienza e tale decisione è esecutiva (a metà; nota 4 della TP 1, GGG).

In linea di principio, secondo il sistema austriaco delle spese di giudizio, nei procedimenti civili di primo grado solo sulla domanda introduttiva del giudizio, nella fattispecie la domanda d'ingiunzione di pagamento europea, si percepiscono i relativi diritti di cancelleria. Non vi sono spese di giudizio aggiuntive per ulteriori procedimenti in primo grado.

Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), GGG, l'obbligo di pagare le tasse sorge quando la domanda d'ingiunzione di pagamento europea viene presentata presso la cancelleria competente (ricevuta). Pertanto, il suddetto diritto deve essere percepito in questa occasione. Entro tale data deve essere presentata anche l'eventuale domanda di esenzione dalle spese di giudizio a titolo di gratuito patrocinio (in Austria: Patrocinio a spese dello Stato), che sarà accolta qualora i requisiti di legge siano soddisfatti.

La domanda di riesame ai sensi dell'articolo 20 del regolamento è gratuita (indipendentemente dal fatto che abbia ad oggetto una domanda analoga a quello della restitutio in integrum (paragrafo 1) o all'esame del merito (paragrafo 2)).

Quanto dovrò pagare?

Il calcolo delle spese di giudizio per il primo grado si basa sul valore dell'oggetto della controversia (valore della controversia = ammontare del credito) e sul numero delle parti. A titolo indicativo, la tariffa di cui alla voce tariffaria 1, GGG (al 1º maggio 2021; come indicato nella versione attuale integrale della: Il link si apre in una nuova finestraLegge sulle spese di giudizio) è la seguente:

Voce tariffaria 1

Valore dell'oggetto della controversia

Importo delle spese di giudizio

Fino a

150 EUR

25 EUR

Oltre

150 EUR fino a

300 EUR

48 EUR

Oltre

300 EUR fino a

700 EUR

68 EUR

Oltre

700 EUR fino a

2 000 EUR

114 EUR

Oltre

2 000 EUR fino a

3 500 EUR

182 EUR

Oltre

3 500 EUR fino a

7 000 EUR

335 EUR

Oltre

7 000 EUR fino a

35 000 EUR

792 EUR

Oltre

35 000 EUR fino a

70 000 EUR

1 556 EUR

Oltre

70 000 EUR fino a

140 000 EUR

3 112 EUR

Oltre

140 000 EUR fino a

210 000 EUR

4 670 EUR

Oltre

210 000 EUR fino a

280 000 EUR

6 227 EUR

Oltre

280 000 EUR fino a

350 000 EUR

7 783 EUR

Oltre

350 000 EUR

1,2 % del valore della controversia maggiorato di EUR 4 203

Se vi sono più di due parti, può essere aggiunta una sovrattassa per la partecipazione di più parti, ai sensi dell'articolo 19a GGG (tra il 10 e il 50 %).

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

In caso di ritardo nel pagamento, è dovuto un importo fisso supplementare di 23 EUR (al 1º maggio 2021) conformemente all'articolo 31 GGG. Tuttavia, il ritardo nel pagamento delle spese di giudizio non incide sullo svolgimento del procedimento civile medesimo. I procedimenti giudiziari non dipendono dal pagamento delle spese di giudizio, ma si svolgono in modo del tutto autonomo.

La riscossione delle spese di giudizio da parte dell'autorità giudiziaria è disciplinato dalla legge austriaca sulla riscossione dei diritti di cancelleria (GEG, Gerichtliches Einbringungsgesetz). Qualora, a causa del mancato pagamento, si renda necessaria l'emissione di un ordine di pagamento (titolo esecutivo per la riscossione delle spese di giudizio) ai sensi dell'articolo 6a, GEG, è attualmente dovuto un diritto per la riscossione pari a 8 EUR (al 1º gennaio 2014).

Come posso pagare?

Le modalità di pagamento sono definite all'articolo 4 della legge sulle spese di giudizio, Nel suddetto articolo si stabilisce che le spese di giudizio possono essere pagate con carta bancaria purché sia provvista della funzione Bankomat oppure con carte di credito, con versamento oppure bonifico sul conto dell'organo giurisdizionale competente o altrimenti in contanti presso la cancelleria competente. Le coordinate bancarie del tribunale sono disponibili sul sito web del ministero federale della Giustizia (Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.justiz.gv.at/alla voce "Gerichte") .

Inoltre, tutte le spese possono essere pagate mediante addebito diretto se l'organo giurisdizionale (o, in generale, il sistema giudiziario austriaco) è stato autorizzato a riscuotere le spese di giudizio su un conto notificato dalla parte debitrice e a depositare gli importi in un conto aperto a nome degli organi giudiziari. In questo caso il ricorso (domanda di ingiunzione di pagamento europea) deve contenere le coordinate del conto, dal quale le spese devono essere riscosse e il mandato per la riscossione delle spese(che può essere indicato ad esempio con l'espressione "Gebühreneinzug" oppure con la sigla "AEV"). All'occorrenza si potrà anche precisare un massimale da riscuotere, nel caso in cui il mandato debba essere limitato (§§ articoli 5 e 6 dell'ordinanza austriaca relativa al prelievo e alla riscossione).

Al momento della presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea per via elettronica le spese devono essere pagate mediante addebito o prelievo. In questo caso non è possibile precisare un importo massimo da addebitare.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Nel caso in cui il diritto del governo federale al pagamento delle spese di giudizio sia sorto con la presentazione del ricorso – nel caso di specie, della domanda di ingiunzione di pagamento europea – e non è stato emesso alcun mandato di prelievo, dev'essere prodotta una prova di pagamento delle spese allegando la relativa prova (bonifico) al ricorso (articolo 4 GGG). Il servizio di contabilità federale informa solo successivamente l'autorità giudiziaria dell'accreditamento delle spese di giudizio allorché il pagamento delle spese prescritte è stato effettuato con carta bancaria, carta di credito versamento o bonifico sul conto dell'organo giurisdizionale competente, nonché prelievo e riscossione sul conto della parte. La prova del pagamento integrale estingue il procedimento per la riscossione delle spese di giudizio.

Nel caso in cui sia stato riscosso un importo in eccesso si ha diritto al rimborso delle spese di giudizio pagate indebitamente (articolo 6c, primo comma, prima frase, GEG), l'istanza in proposito va presentata entro cinque anni.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestraLegge sulle spese di giudizio

Ultimo aggiornamento: 18/10/2023

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Polonia

Introduzione

Quali spese si devono pagare?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Come posso pagare?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Le spese nell'ambito di un procedimento civile sono disciplinate dalla legge del 28 luglio 2005 sulle spese di giudizio in materia civile (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2014, n. 1025). In linea di principio, qualsiasi atto introduttivo di una domanda è soggetto a spese di giudizio, comprese le domande presentate nell'ambito del procedimento disciplinato dal regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Il diritto polacco prevede la possibilità di presentare domanda di esenzione ai sensi delle disposizioni della succitata legge (titolo IV - esenzione dalle spese di giudizio).

Quali spese si devono pagare?

Le spese di giudizio applicabili all'ingiunzione di pagamento europea sono proporzionali.

Quanto dovrò pagare?

Le spese di giudizio proporzionali sono dovute per le cause relative ai diritti patrimoniali e ammontano al 5 % del valore dell'oggetto della controversia (ossia del valore del credito dichiarato nell'atto introduttivo), fermo restando che il loro importo non può essere inferiore a 30 PLN né superiore a 100 000 PLN. Le spese di giudizio dovute per una domanda di abrogazione dell'ingiunzione sono ridotte della metà.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Conformemente all'articolo 1262, comma 1, della legge del 17 novembre 1964 - codice di procedura civile (Gazzetta ufficiale n. 43, testo 269, e successive modifiche), l'organo giurisdizionale non darà seguito alla domanda le cui spese di giudizio non sono state versate. Di conseguenza, le spese di giudizio devono essere versate contestualmente alla presentazione della domanda (atto introduttivo) per cui sono dovute. In alternativa deve essere presentata domanda di esenzione dalle spese di giudizio.

Gli effetti giuridici del mancato versamento delle spese di giudizio sono disciplinati, in particolare, dall'Il link si apre in una nuova finestraarticolo 130 e dall'Il link si apre in una nuova finestraarticolo 1302 del codice di procedura civile.

Conformemente all'articolo 130 del codice di procedura civile, se non si può dare correttamente seguito a un atto processuale (compreso l'atto introduttivo) a causa del mancato versamento delle spese di giudizio dovute, il presidente (il giudice) mette in mora la parte, pena il rifiuto dell'atto processuale, intimandole di pagare entro una settimana. Se la domanda è presentata da una persona che risiede all'estero e che non ha rappresentanti in Polonia, il presidente (il giudice) fissa un termine per il versamento delle spese di giudizio che non può essere inferiore a un mese. Decorso senza esisto detto termine, la domanda è rifiutata. Di contro, la domanda le cui spese di giudizio sono state regolarizzate entro il termine prescritto produce effetti dalla data di presentazione.

Ai sensi dell'articolo 1302 del codice di procedura civile, la domanda presentata da un avvocato, un consulente legale o un consulente in materia di proprietà industriale, soggetta a spese di giudizio fisse o proporzionali calcolate sul valore dell'oggetto della controversia dichiarato dalla parte che non sono state debitamente versate è rifiutata senza messa in mora. Tuttavia, se le spese di giudizio sono debitamente versate entro una settimana a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza di rifiuto, la domanda produce effetti giuridici dalla data di presentazione iniziale.

Come posso pagare?

Le modalità di versamento delle spese di giudizio relative ai procedimenti civili sono disciplinate dall'Il link si apre in una nuova finestraordinanza del ministero della Giustizia del 31 gennaio 2006 sulle modalità di versamento delle spese di giudizio relative ai procedimenti civili (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia n. 27, testo 199) che costituisce un atto di esecuzione della suddetta legge sulle spese di giudizio.

Le spese di giudizio relative ai procedimenti civili sono versate sul conto corrente dell'organo giurisdizionale competente (le cui coordinate bancarie possono essere ottenute direttamente dall'organo giurisdizionale o reperite sul suo sito internet o, eventualmente, su quello del ministero della Giustizia), direttamente presso la tesoreria dell'organo giurisdizionale o sotto forma di bolli acquistabili presso la stessa.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Dopo che, a seconda dei casi, sono state versate le spese di giustizia o è stato posto rimedio alle irregolarità, l'organo giurisdizionale emetterà l'ingiunzione di pagamento europea.

Ultimo aggiornamento: 03/04/2020

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Portogallo

Introduzione

A norma dell'articolo 5 del regolamento sulle spese di giudizio (Regulamento das Custas Processuais), adottato con decreto-legge n. 34/2008 del 26 febbraio 2008, le spese di giudizio (taxa de justiça) sono espresse in unità di conto (unidades de conta, UC), attualmente pari a 102 EUR per unità. L'ammontare delle spese di giudizio è fissato in funzione del valore o della complessità della causa.

Il regolamento sulle spese di giudizio contiene norme specifiche relative al regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

Quali sono le tariffe in vigore?

A norma dell'articolo 7, comma 4 e della tabella II-A del regolamento sulle spese di giudizio, per l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento:

  • di un importo fino a 5 000 EUR – le spese di giudizio ammontano a 102 EUR (1 UC);
  • di un importo da 5 000 EUR a 15 000 EUR – le spese di giudizio ammontano a 204 EUR (2 UC);
  • di un importo superiore a 15 000,01 EUR – le spese di giudizio ammontano a 306 EUR (3 UC).

Le spese di giudizio possono essere più elevate:

  1. se il caso si rivela particolarmente complesso il giudice può fissare, in definitiva, spese più elevate, restando entro i limiti stabiliti nella tabella II del regolamento sulle spese di giudizio (articolo 7, comma 7). A norma dell'articolo 530, comma 7, del codice di procedura civile (Código de Processo Civil), sono considerate cause particolarmente complesse, ai fini del pagamento delle spese di giudizio, le azioni o i procedimenti cautelari che:
    1. contengono memorie o pretese particolarmente estese;
    2. si riferiscono a questioni giuridiche altamente specialistiche o tecniche o implicano un'analisi combinata di questioni giuridiche di diversi ambiti; oppure
    3. implicano l'escussione di un numero considerevole di testimoni, l'analisi di elementi probatori complessi o l'esecuzione di diverse procedure probatorie che richiedono molto tempo; e
  2. se le spese di giudizio devono essere sostenute da un'impresa commerciale che, nell'anno precedente, ha presentato 200 o più domande di procedimenti cautelari o altre forme di azione o esecuzione, presso un organo giurisdizionale, una cancelleria o un punto di contatto, per l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento:
  • di un importo fino a 5 000 EUR – le spese di giudizio ammontano a 153 EUR (1,5 UC);
  • di un importo da 5 000 EUR a 15 000 EUR – le spese di giudizio ammontano a 306 EUR (3 UC);
  • di un importo superiore a 15 000,01 EUR – le spese di giudizio ammontano a 459 EUR (4,5 UC).

Se il convenuto presenta opposizione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006, il procedimento prosegue e l'importo delle spese di giudizio per la procedura d'ingiunzione di pagamento europea sarà detratto, per il ricorrente, dall'importo dovuto nell'ambito del procedimento proseguito (articolo 7, comma 6, del regolamento sulle spese di giudizio).

Qual è l'importo da versare?

Cfr. la risposta precedente.

Cosa succede in caso di ritardato pagamento delle spese di giudizio?

A norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile, la cancelleria notifica all'interessato che l'omesso pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni maggiorato di una sanzione di pari importo, ma non inferiore a 1 unità di conto né superiore a 5 unità di conto. Nel caso in cui alla scadenza di 10 giorni non sia stato effettuato il pagamento delle spese di giudizio e della sanzione, il giudice dispone il ritiro dell'ingiunzione, dell'esecuzione o del ricorso presentati dalla parte inadempiente.

Come si paga?

Le spese di giudizio devono essere pagate mediante bonifico bancario.

Quando si intende presentare una richiesta di ingiunzione di pagamento a un giudice è consigliabile attendere le istruzioni della cancelleria della sezione civile centrale presso il Tribunale distrettuale di Porto su come effettuare il pagamento. A tal fine, è fortemente raccomandato fornire un indirizzo e-mail del richiedente o del suo rappresentante.  La cancelleria invierà un numero di riferimento di 12 cifre che inizia con 70 da inserire nel campo "Osservazioni" del bonifico bancario, unitamente al numero di riferimento della pratica in modo che il pagamento sia ad essa abbinato. La prova del bonifico deve essere presentata al giudice.

Se si sceglie di effettuare il pagamento prima dell'inizio del procedimento giudiziario, ossia senza attendere l'avviso di pagamento dal giudice, i dati per il bonifico sono i seguenti (la prova del bonifico deve essere presentata al giudice):

Titolare: Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. (Istituto per la gestione finanziaria e le infrastrutture del sistema giudiziario)

codice fiscale 510 361 242

Numero del conto: 1120014160

NIB (BBAN portoghese): 078101120112001416052

IBAN: PT50078101120112001416052

Denominazione della banca: Agência da Gestão da Dívida e do Crédito Público - IGCP, E.P.E.

BIC SWIFT: IGCPPTPL

Cosa fare dopo il pagamento?

A norma dell'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale (Portaria) n. 419-A/2009, del 17 aprile, è necessario presentare un documento giustificativo del pagamento o presentare prova del pagamento unitamente alle comparse o alla richiesta, salvo ove diversamente previsto dall'ordinanza ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2024

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Romania

Introduzione

Quali spese si applicano?

Quanto devo pagare?

Cosa succede se non pago nei tempi previsti le spese di giudizio?

Come posso pagare le spese di giudizio?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

È opportuno osservare che il sistema dei diritti di cancelleria è disciplinato dal decreto di urgenza n. 80/2013, in vigore dal 26 giugno 2013. Il suddetto atto legislativo è stato adottato in seguito alla modifica del quadro giuridico riguardante lo svolgimento dei procedimenti civili, dovuta all'adozione del codice di procedura civile e all'applicazione delle nuove istituzioni previste dal codice civile.

Tutte le persone fisiche e giuridiche sono tenute a pagare i diritti di cancelleria, il cui importo è determinato tenendo conto dei servizi forniti dai tribunali, nonché dal Ministerul Justiției (ministero della Giustizia) e dal Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Ufficio del pubblico ministero presso l'Alta corte di cassazione e giustizia).

In Romania i diritti di cancelleria possono essere pagati online, ma il sistema di pagamento elettronico non è ad oggi ancora operativo.

Quali spese si applicano?

I diritti di cancelleria si applicano, per legge, sia ai processi di primo grado che ai ricorsi.

Le persone fisiche possono avere diritto, su richiesta, a riduzioni, esenzioni e rateizzazioni del pagamento dei diritti di cancelleria, ai sensi del decreto d'urgenza del Governo n. 51/2008 relativo al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, approvato e integrato dalla legge n. 193/2008 e successive modifiche e integrazioni. Allo stesso modo, le persone giuridiche possono ottenere agevolazioni per il pagamento dei diritti di cancelleria ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto d'urgenza del Governo n. 80/2013.

Quanto devo pagare?

Allo stato attuale della legge, i diritti di cancelleria per la presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea sono determinati conformemente all'articolo 3, comma 1, del decreto d'urgenza del Governo n. 80/2013, come segue:

  1. fino a 500 RON - 8 %, ma non meno di 20 RON;
  2. tra 501 e 5 000 RON - 40 RON + 7 % per gli importi superiori a 500 RON;
  3. tra 5 001 e 25 000 RON - 355 RON + 5 % per gli importi superiori a 5 000 RON;
  4. tra 25 001 e 50 000 RON - 1 355 RON + 3 % per gli importi superiori a 25 000 RON;
  5. tra 50 001 e 250 000 RON - 2 105 RON + 2 % per gli importi superiori a 50 000 RON;
  6. oltre 250 000 RON - 6 105 RON + 1% per gli importi superiori a 250 000 RON.

Cosa succede se non pago nei tempi previsti le spese di giudizio?

In conformità al decreto d'urgenza del Governo n. 80/2013, i diritti di cancelleria devono essere versati in anticipo. Laddove l'attore non adempia all'obbligo di pagamento di tali diritti entro il termine stabilito dalla legge o dal tribunale, la domanda sarà annullata poiché priva di marca da bollo o, se del caso, esaminata nei limiti dei diritti di cancelleria legalmente versati. Inoltre, se la domanda di agevolazione del pagamento dei diritti di cancelleria è stata respinta e l'attore non ha pagato la tassa dovuta entro i termini stabiliti dal tribunale né incluso nel fascicolo un giustificativo di pagamento, il giudice annulla la domanda poiché priva di marca da bollo.

Come posso pagare le spese di giudizio?

I diritti di cancelleria possono essere pagati dall'interessato in contanti, via bonifico bancario oppure online su un conto distinto riferito alle entrate dell'ente locale, ossia il conto "Diritti di cancelleria e altri diritti" dell'unità amministrativa territoriale in cui la persona fisica ha il domicilio o la residenza oppure, ove opportuno, in cui la persona giuridica ha la sede legale. Le spese sostenute per il trasferimento degli importi dovuti a titolo di diritti di cancelleria sono a carico del debitore.

Se la persona tenuta al pagamento dei diritti di cancelleria non ha il domicilio né la residenza né, se del caso, la sede legale in Romania, i relativi diritti di cancelleria devono essere versati sul conto riferito alle entrate dell'ente locale dell'unità amministrativa territoriale dove ha sede il tribunale in cui è stata proposta l'azione o presentata la domanda.

I diritti di cancelleria possono essere pagati in contanti presso le direzioni delle tasse e delle imposte delle unità amministrative territoriali del luogo di domicilio o residenza per le persone fisiche o della sede sociale per le persone giuridiche.

Inoltre, i diritti di cancelleria possono essere versati anche mediante bonifico bancario e online.

Sinora in Romania non è stato posto in essere alcun sistema elettronico per il pagamento dei diritti di cancelleria, benché questa modalità sia prevista dalla legge.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

La ricevuta del pagamento dei diritti di cancelleria, emessa per i pagamenti in contanti, o il relativo vaglia vanno presentati al momento della proposta di un'azione in giudizio.

Non è previsto un formato standard di ricevuta o, se del caso, di vaglia per i diritti di cancelleria, essendo emessi nel formato accettato dall'unità in cui viene effettuato il pagamento.

Se il pagamento dei diritti di cancelleria è stato effettuato dopo la notifica del tribunale al ricorrente, quest'ultimo è tenuto a includere nel fascicolo il giustificativo dell'avvenuto pagamento entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di cancelleria può essere presentata di persona presso la sede del tribunale oppure inviata per posta, indicando il numero del fascicolo (causa) per il quale è stato effettuato il pagamento, riportato sulla notifica trasmessa dal tribunale alla parte interessata.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2020

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Slovenia

Introduzione

Quali sono le tariffe in vigore?

Quanto devo pagare?

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Le spese giudiziarie applicabili al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento sono disciplinate dalla legge slovena sulle spese giudiziarie (Zakon o sodnih taksah), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia nº 37/08, 97/10, 63/13, Il link si apre in una nuova finestra58/14 – decisione della Corte costituzionale, Il link si apre in una nuova finestra19/15 – decisione della Corte costituzionale, 30/16 e 10/17 – ZPP-E (legge che modifica e integra il codice di procedura civile, in appresso denominata "ZST-1"), che costituisce la regolamentazione generale delle spese giudiziarie.

La ZST-1 (articolo 6) costituisce la base giuridica del pagamento delle spese giudiziarie in contanti, elettronicamente o attraverso altri mezzi di pagamento validi, il che vale anche per il pagamento delle spese nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. In pratica è possibile pagare le spese giudiziarie elettronicamente, per mezzo dei servizi di pagamento in linea di diverse banche.

Quali sono le tariffe in vigore?

Nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento le spese giudiziarie sono pagate in un'unica soluzione per tutto il procedimento. Il pagamento delle spese giudiziarie è imputabile alla parte richiedente che deve pagare all'atto di presentazione della domanda introduttiva presso l'organo giurisdizionale.

Quanto devo pagare?

Nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento l'importo delle spese giudiziarie dovute dalla parte richiedente all'atto di presentazione della domanda introduttiva presso l'organo giurisdizionale dipende dal valore dell'oggetto della controversia.

Il coefficiente applicato per calcolare le spese è pari a 1,2 (voce 1301 del prontuario delle spese della ZST-1); e le spese sono calcolate secondo la tabella che figura all'articolo 16 della ZST-1. Poiché gli scaglioni di valore sono numerosi, non è possibile menzionarli dettagliatamente in questa sede.

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Se la parte richiedente non paga le spese giudiziarie entro i termini, il giudice esegue il procedimento e, se del caso, procede successivamente al recupero delle spese giudiziarie.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

La ZST-1 (articolo 6) costituisce la base giuridica del pagamento delle spese giudiziarie in contanti, elettronicamente o attraverso altri mezzi di pagamento validi, il che vale anche per il pagamento delle spese nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

In pratica è possibile pagare le spese giudiziarie elettronicamente, per mezzo dei servizi di pagamento in linea di diverse banche; le spese possono anche essere pagate direttamente presso il fornitore dei servizi di pagamento o presso lo sportello di cassa dell'organo giurisdizionale (in contanti o attraverso un punto di pagamento).

Per i pagamenti elettronici, ogni banca dispone del proprio servizio di pagamento in linea.

Il debitore può pagare le spese giudiziarie anticipatamente, ossia al momento di introdurre la domanda di avvio del procedimento dinanzi al giudice o può presentare la domanda al giudice e aspettare che quest'ultimo gli invii un ordine di pagamento nel quale sono indicate le altre informazioni necessarie all'esecuzione del pagamento, oltre all'importo delle spese da pagare.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Se il debitore ha pagato le spese giudiziarie avvalendosi del riferimento ad hoc comunicatogli dal giudice nell'ordine di pagamento, non è tenuto a fornire una ricevuta al giudice. In tal caso il giudice è in effetti informato del pagamento mediante un sistema bancario elettronico speciale (UJPnet), nel quale l'indicazione del riferimento preciso è di fondamentale importanza per identificare il pagamento corrispondente.

Se invece le spese giudiziarie sono state pagate senza utilizzare il riferimento apposito, il debitore deve fornire al tribunale una ricevuta di avvenuto pagamento. La validità di questa ricevuta non è subordinata ad alcuna condizione particolare. Sulla base di tale ricevuta, il giudice se necessario accerta il pagamento delle spese giudiziarie nel sistema UJPnet, in particolare se le spese giudiziarie non sono pagate presso lo sportello di cassa dell'organo giurisdizionale.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2020

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Slovacchia

Introduzione

Quali sono le tariffe in vigore?

Quanto devo pagare?

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Legge n. 71/1992, relativa alle spese giudiziarie e ai diritti riscossi per gli estratti del casellario giudiziario, modificata.

Le spese giudiziarie possono anche essere pagate con carta di pagamento, mediante bonifico bancario o presso la succursale di una banca straniera.

Quali sono le tariffe in vigore?

Conformemente all'articolo 1 della legge n. 71/1992, relativa alle spese giudiziarie e ai diritti riscossi per gli estratti del casellario giudiziario (modificata), le spese giudiziarie sono dovute per i diversi atti e procedimenti degli organi giurisdizionali se fondati su una domanda, e per gli atti di servizio dell'amministrazione nazionale degli organi giurisdizionali e del pubblico ministero indicati nel tariffario delle spese giudiziarie e dei diritti riscossi per l'estratto del casellario giudiziario, allegato alla predetta legge.

Sono altresì dovute spese per gli atti e i procedimenti realizzati in assenza di domanda, a beneficio del debitore, se espressamente previsto dal tariffario.

Quanto devo pagare?

L'importo delle spese è indicato nel tariffario in forma di percentuale o di importo fisso. L'importo delle spese fissato per un dato procedimento copre un solo grado di giudizio. Un appello nella stessa causa esige il pagamento dello stesso importo.

La domanda di avvio di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento equivale, se non è prevista una tariffa particolare, al 6% del prezzo (del valore) dell'oggetto della controversia, tuttavia non può essere inferiore a 16,50 EUR. Lo stesso vale per il deposito di una dichiarazione di opposizione.

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Se le spese dovute per introdurre una domanda, avviare un procedimento, un ricorso o un ricorso in Cassazione non sono state versate, il giudice invita i debitore a pagare le spese entro il termine impartito, di norma entro i 10 giorni successivi al ricevimento dell'invito a pagare. Se nonostante tale invito le spese non sono pagate, il giudice sospende il procedimento. Nell'invito a pagare il debitore deve essere informato delle conseguenze del mancato pagamento.

In caso di mancato pagamento delle spese il giudice non sospende il procedimento nei seguenti casi:

  1. quando il procedimento è già stato avviato;
  2. in caso di proroga della domanda, in caso di domanda riconvenzionale o di domanda riconvenzionale nella stessa causa, dopo l'avvio del procedimento;
  3. quando è richiesto il pagamento di spese di importo non conforme alle disposizioni di legge suddette;
  4. se l'obbligo di pagare del debitore deriva dall'introduzione di una domanda di provvedimento d'urgenza;
  5. quando è stata introdotta una domanda di esenzione dalle spese giudiziarie prima della scadenza del termine per il pagamento di tali spese e che il giudice ha accolto la domanda; quando il giudice accoglie solo parzialmente la domanda di esenzione e invita il debitore a pagare l'importo non interessato dall'esenzione.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Gli importi riscossi dagli organi giurisdizionali, dai servizi dell'amministrazione nazionale degli organi giurisdizionali e dai servizi del pubblico ministero sono pagabili in contanti, mediante carta di pagamento, mandato postale, bonifico bancario e presso la succursale di una banca straniera. Le spese possono essere pagate in contanti, mediante carta di pagamento, mandato postale, bonifico bancario e presso la succursale di una banca straniera avvalendosi dei mezzi tecnici per un ente di proprietà statale al 100% che gestisce il sistema, se l'organo interessato ha predisposto le condizioni necessarie. Le spese possono essere pagate in contanti se gli organi giurisdizionali, i servizi dell'amministrazione nazionale degli organi giurisdizionali e i servizi del pubblico ministero hanno predisposto le condizioni necessarie a tal tipo di pagamento e a condizione che le spese non superino 300 EUR per ogni causa, salvo per la voce 17 (questioni legate al registro di commercio), dove è possibile pagare in contanti anche somme di importo superiore a 300 EUR. Se gli organi giurisdizionali, i servizi dell'amministrazione nazionale degli organi giurisdizionali e i servizi del pubblico ministero sono integrati nel sistema centrale di registrazione delle spese giudiziarie, le spese pagabili mediante carta di pagamento, mandato postale, bonifico bancario e presso la succursale di una banca straniera devono essere versate sul conto del gestore di tale sistema.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

L'avvenuta esecuzione del pagamento può essere comprovata da uno dei documenti consueti in materia di pagamento, utilizzati nell'ambito delle relazioni di pagamento abituali in funzione delle modalità scelte, ossia una ricevuta, il talloncino del mandato postale, un estratto conto, ecc.

Ultimo aggiornamento: 27/02/2023

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Svezia

Introduzione

Le disposizioni legislative vigenti in Svezia in materia d'ingiunzione di pagamento europea sono le seguenti:

Articolo 5 della legge (2008:879) sull'ingiunzione di pagamento europea: chi richiede un'ingiunzione europea di pagamento è tenuto a pagare un onere in cancelleria. Il governo comunica le disposizioni relative all'importo.

Tale importo va pagato anticipatamente.

Se il richiedente non paga l'onere di cui sopra, la domanda è respinta.

Articolo 3 della legge (2008:892) sull'ingiunzione di pagamento europea: per il pagamento dell'onere di cui sopra il richiedente deve indicare il numero di identificazione del convenuto (numero personale se si tratta di una persona fisica o numero di registrazione se si tratta di una persona giuridica).

Quali sono le tariffe in vigore?

Chi richiede un'ingiunzione di pagamento europea in Svezia è tenuto a pagare un onere in cancelleria. Tale importo va pagato anticipatamente. Ciò significa che l'onere in questione va pagato prima che l’autorità pubblica svedese per l’esecuzione forzata inizi a trattare la domanda. Una volta presentata la domanda, l'autorità svedese per l'esecuzione forzata invia un documento contenente le istruzioni di pagamento del suddetto onere.

Quanto devo pagare?

Attualmente l'importo è pari a 300 corone.

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

In caso di mancato pagamento entro i termini, la domanda è respinta senza essere trattata.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Non pagare la tassa di cui sopra in anticipo, ma aspettare di aver ricevuto una lettera dall'autorità svedese competente in materia di esecuzione contenente tutti i dettagli delle modalità di pagamento.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Dopo il pagamento tempestivo dell'onere in questione non è necessario fare nulla. L'autorità pubblica per l’esecuzione forzata controlla l'accredito dell'importo sul proprio conto. Dopo la contabilizzazione del pagamento l’autorità pubblica svedese per l’esecuzione forzata avvia il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

Ultimo aggiornamento: 05/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Inghilterra e Galles

Introduzione

Quali spese si devono pagare?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Come posso pagare?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

L'ingiunzione di pagamento europea è un procedimento semplificato per ottenere una decisione giudiziaria in materia di crediti non contestati nelle controversie civili e commerciali transfrontaliere. Si ha controversia transfrontaliera quando almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro del giudice adito.

Quali spese si devono pagare?

Il pagamento delle spese di giudizio è richiesto per presentare domanda di ingiunzione di pagamento europea. Se si desidera pagare con carta di debito/di credito, i dati della carta devono essere indicati nell'appendice al modulo A "Domanda di ingiunzione di pagamento europea".

Per l'esecuzione del credito è richiesto il pagamento di ulteriori spese. Per maggiori informazioni sui tipi di procedimenti esistenti consultare le pagine sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie in Inghilterra e Galles.

Quanto dovrò pagare?

Le spese di giudizio in Inghilterra e in Galles sono illustrate nel foglietto illustrativo Il link si apre in una nuova finestraEX50 - Civil and Family Court Fees.

L'importo da pagare è calcolato sulla base del valore della controversia.

Per comodità di consultazione, le spese riportate nella successiva tabella sono aggiornate al 17 novembre 2016. Le spese di giudizio sono soggette a modifica, per cui occorre sempre verificare l'importo presso l'organo giurisdizionale, il rappresentante legale e ogni altro soggetto o organizzazione interessati. Le spese sono espresse in sterline; per calcolare l'equivalente in euro effettuare la conversione il giorno in cui si desidera presentare la domanda.

1.1 Per avviare il procedimento (ivi compreso il procedimento avviato dopo la concessione dell'autorizzazione a richiedere l'avvio) di recupero di una somma di denaro, quando l'importo da recuperare:

Spese da pagare (£)

a) è inferiore a £300

£35

b) è superiore a £300 ma inferiore a £500

£50

c) è superiore a £500 ma inferiore a £1 000

£70

d) è superiore a £1 000 ma inferiore a £1 500

£80

e) è superiore a £1 500 ma inferiore a £3 000

£115

f) è superiore a £3 000 ma inferiore a £5 000

£205

g) è superiore a £5 000 ma inferiore a £10 000

£455

h) è superiore a £10 000 ma inferiore a £200 000

5% del valore dell'importo da recuperare

i) è superiore a £200 000

£10 000

Per dare esecuzione al credito è richiesto il pagamento di ulteriori spese.

Le spese di giudizio sono dovute per presentare domanda al giudice, e ulteriori spese di giudizio dovranno essere pagate nelle diverse fasi del procedimento. È possibile beneficiare dell'"esenzione dalle spese di giudizio" (in funzione della situazione personale), che esonera dal pagamento in tutto o in parte delle spese di giudizio. È tuttavia necessario presentare domanda di esenzione separatamente per ogni spesa da pagare nelle varie fasi dell'intero procedimento. Ad esempio, presentando la domanda di esenzione al momento della presentazione della domanda si ha diritto unicamente all'esenzione dalle spese relative a questa prima fase. Questo perché la situazione personale potrebbe cambiare nel corso del procedimento e il diritto all'esenzione potrebbe non sussistere più successivamente, oppure perché il diritto a beneficiare dell'esenzione dalle spese può essere acquisito nel corso del procedimento.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Se il ricorrente non indica i dati della carta di credito o se per qualche ragione il pagamento non va a buon fine, l'organo giurisdizionale adito invia al ricorrente il modulo B "Richiesta al ricorrente di completare e/o correggere la domanda di ingiunzione di pagamento europea" invitandolo a fornire i dettagli di una carta di credito in corso di validità per permettere il pagamento delle spese di giudizio. In caso di mancato pagamento la domanda viene respinta.

Come posso pagare?

Il pagamento delle spese di giudizio è effettuato fornendo all'organo giurisdizionale i dati esatti per il pagamento. Nella prima fase occorre fornire i dati pertinenti di cui al modulo A "Domanda di ingiunzione di pagamento europea".

Il pagamento viene di norma effettuato mediante carta di debito/carta di credito. È possibile che presso l'organo giurisdizionale adito non siano disponibili tutti i metodi di pagamento indicati nel modulo A. Il ricorrente deve contattare l'organo giurisdizionale e verificare quali metodi di pagamento sono accettati.

È anche possibile pagare per telefono utilizzando la carta di credito. Molti organi giurisdizionali accettano questo tipo di pagamento tramite carta, ma occorre in ogni modo contattare l'organo giurisdizionale competente per averne conferma.

I pagamenti elettronici possono essere effettuati solo da chi possiede un indirizzo nel Regno Unito.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Se la domanda è stata presentata correttamente, il giudice emette l'ingiunzione di pagamento europea (modulo E) a favore del ricorrente. Al ricorrente sarà inviata la comunicazione dell'avvenuta emissione accompagnata dalla ricevuta del pagamento.

Di norma la ricevuta è di dimensioni 8x12 cm e riporta in alto il nome dell'organo giurisdizionale e il relativo indirizzo postale e, in basso, l'importo pagato e la data e l'ora del pagamento.

Per maggiori informazioni, consultare la pagina sulle Il link si apre in una nuova finestracontroversie transfrontaliere nell'Unione europea

Ultimo aggiornamento: 04/05/2020

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Irlanda del Nord

Al momento non si applicano spese di giudizio.

Ultimo aggiornamento: 13/09/2019

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Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea - Scozia

Introduzione

Quali spese si devono pagare?

Quanto dovrò pagare?

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Come posso pagare?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

In Scozia le spese di giudizio in relazione all'ingiunzione di pagamento europea sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

  • Sheriff Court Fees Order 2018 (ordinanza della corte dello Sceriffo del 2018 in materia di spese di giudizio), modificata dalla Sheriff Court Fees Amendment Order 2018 (ordinanza di modifica della corte dello sceriffo del 2018 in materia di spese di giudizio).

L'allegato 2, parte II, punto 6, si applica all'ingiunzione di pagamento europea a decorrere dal 1º aprile 2019.

L'allegato 3, parte II, punto 6, si applica all'ingiunzione di pagamento europea a decorrere dal 1º aprile 2020.

Non è possibile il pagamento elettronico delle spese di giudizio.

Quali spese si devono pagare?

La presentazione al giudice della domanda d'ingiunzione di pagamento europea con il modulo A di cui al regolamento (UE) n. 1896/2006 richiede il pagamento di spese che coprono tutte le fasi del procedimento giudiziario.

Di norma, non è richiesta la rappresentanza di un avvocato. Le spese di giudizio non includono gli onorari degli avvocati né il costo della notificazione dei documenti al convenuto.

Non è richiesto il pagamento di spese per la presentazione dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento con il modulo F.

Quanto dovrò pagare?

L'importo delle spese per la presentazione al giudice dell'ingiunzione di pagamento europea è di 129 sterline.

Ai sensi dell'articolo 8 della Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument 2018/481 e successive modificazioni, una parte può beneficiare dell'esenzione dal pagamento delle spese se, ad esempio, ha diritto a determinati benefici statali o ha diritto al patrocinio a spese dello Stato.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Ai sensi del paragrafo 3 dello Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument 2018/481 e successive modificazioni, se le spese non sono pagate, il giudice respinge la domanda e non è obbligato ad agire.

Come posso pagare?

Le spese di giudizio possono essere pagate mediante:

  • assegno, intestato a The Scottish Courts and Tribunals Service (Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia);
  • carte di debito e carte di credito: verificare quali carte sono accettate dall'organo giurisdizionale competente e se il pagamento può essere effettuato per telefono;
  • vaglia postale, intestato a The Scottish Courts and Tribunals Service;
  • contante: si sconsiglia di inviare denaro contante per posta.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

L'organo giurisdizionale accetta la presentazione dei documenti relativi alla domanda nel modulo A di cui al regolamento (UE) n. 1896/2006 accompagnati dal pagamento. I documenti relativi alla domanda e il pagamento devono essere presentati o inviati contestualmente all'organo giurisdizionale, che consegnerà o invierà i moduli B, C, D o E come tappa successiva del procedimento. Non è richiesta la prova di pagamento.

Ultimo aggiornamento: 03/04/2020

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