Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea

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Introduzione

A norma dell'articolo 5 del regolamento sulle spese di giudizio (Regulamento das Custas Processuais), adottato con decreto-legge n. 34/2008 del 26 febbraio 2008, le spese di giudizio (taxa de justiça) sono espresse in unità di conto (unidades de conta, UC), attualmente pari a 102 EUR per unità. L'ammontare delle spese di giudizio è fissato in funzione del valore o della complessità della causa.

Il regolamento sulle spese di giudizio contiene norme specifiche relative al regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

Quali sono le tariffe in vigore?

A norma dell'articolo 7, comma 4 e della tabella II-A del regolamento sulle spese di giudizio, per l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento:

  • di un importo fino a 5 000 EUR – le spese di giudizio ammontano a 102 EUR (1 UC);
  • di un importo da 5 000 EUR a 15 000 EUR – le spese di giudizio ammontano a 204 EUR (2 UC);
  • di un importo superiore a 15 000,01 EUR – le spese di giudizio ammontano a 306 EUR (3 UC).

Le spese di giudizio possono essere più elevate:

  1. se il caso si rivela particolarmente complesso il giudice può fissare, in definitiva, spese più elevate, restando entro i limiti stabiliti nella tabella II del regolamento sulle spese di giudizio (articolo 7, comma 7). A norma dell'articolo 530, comma 7, del codice di procedura civile (Código de Processo Civil), sono considerate cause particolarmente complesse, ai fini del pagamento delle spese di giudizio, le azioni o i procedimenti cautelari che:
    1. contengono memorie o pretese particolarmente estese;
    2. si riferiscono a questioni giuridiche altamente specialistiche o tecniche o implicano un'analisi combinata di questioni giuridiche di diversi ambiti; oppure
    3. implicano l'escussione di un numero considerevole di testimoni, l'analisi di elementi probatori complessi o l'esecuzione di diverse procedure probatorie che richiedono molto tempo; e
  2. se le spese di giudizio devono essere sostenute da un'impresa commerciale che, nell'anno precedente, ha presentato 200 o più domande di procedimenti cautelari o altre forme di azione o esecuzione, presso un organo giurisdizionale, una cancelleria o un punto di contatto, per l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento:
  • di un importo fino a 5 000 EUR – le spese di giudizio ammontano a 153 EUR (1,5 UC);
  • di un importo da 5 000 EUR a 15 000 EUR – le spese di giudizio ammontano a 306 EUR (3 UC);
  • di un importo superiore a 15 000,01 EUR – le spese di giudizio ammontano a 459 EUR (4,5 UC).

Se il convenuto presenta opposizione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006, il procedimento prosegue e l'importo delle spese di giudizio per la procedura d'ingiunzione di pagamento europea sarà detratto, per il ricorrente, dall'importo dovuto nell'ambito del procedimento proseguito (articolo 7, comma 6, del regolamento sulle spese di giudizio).

Qual è l'importo da versare?

Cfr. la risposta precedente.

Cosa succede in caso di ritardato pagamento delle spese di giudizio?

A norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile, la cancelleria notifica all'interessato che l'omesso pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni maggiorato di una sanzione di pari importo, ma non inferiore a 1 unità di conto né superiore a 5 unità di conto. Nel caso in cui alla scadenza di 10 giorni non sia stato effettuato il pagamento delle spese di giudizio e della sanzione, il giudice dispone il ritiro dell'ingiunzione, dell'esecuzione o del ricorso presentati dalla parte inadempiente.

Come si paga?

Le spese di giudizio devono essere pagate mediante bonifico bancario.

Quando si intende presentare una richiesta di ingiunzione di pagamento a un giudice è consigliabile attendere le istruzioni della cancelleria della sezione civile centrale presso il Tribunale distrettuale di Porto su come effettuare il pagamento. A tal fine, è fortemente raccomandato fornire un indirizzo e-mail del richiedente o del suo rappresentante.  La cancelleria invierà un numero di riferimento di 12 cifre che inizia con 70 da inserire nel campo "Osservazioni" del bonifico bancario, unitamente al numero di riferimento della pratica in modo che il pagamento sia ad essa abbinato. La prova del bonifico deve essere presentata al giudice.

Se si sceglie di effettuare il pagamento prima dell'inizio del procedimento giudiziario, ossia senza attendere l'avviso di pagamento dal giudice, i dati per il bonifico sono i seguenti (la prova del bonifico deve essere presentata al giudice):

Titolare: Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. (Istituto per la gestione finanziaria e le infrastrutture del sistema giudiziario)

codice fiscale 510 361 242

Numero del conto: 1120014160

NIB (BBAN portoghese): 078101120112001416052

IBAN: PT50078101120112001416052

Denominazione della banca: Agência da Gestão da Dívida e do Crédito Público - IGCP, E.P.E.

BIC SWIFT: IGCPPTPL

Cosa fare dopo il pagamento?

A norma dell'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale (Portaria) n. 419-A/2009, del 17 aprile, è necessario presentare un documento giustificativo del pagamento o presentare prova del pagamento unitamente alle comparse o alla richiesta, salvo ove diversamente previsto dall'ordinanza ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2024

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