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In linea di principio, conformemente al Rechtsanwaltsordnung (codice deontologico degli avvocati austriaci), gli onorari corrisposti agli avvocati per i servizi resi possono essere liberamente concordati con il cliente.
L'onorario può essere calcolato su base oraria o a forfait. In tal caso, non vengono calcolate le singole prestazioni e i tempi impiegati. Se non interviene espressamente un accordo sull'onorario, si presume sia stato pattuito un compenso per un congruo ammontare in base alle fasce tariffarie stabilite dalla Rechtsanwaltstarifsgesetz (legge sulle tariffe degli avvocati) o dai Allgemeinen Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte (criteri generali sugli onorari).
Il Zivilprozessordnung - ZPO (codice di procedura civile austriaco) e la legge sulle tariffe degli avvocati prevedono che nei procedimenti civili sia il giudice a fissare l'importo delle spese che la parte soccombente è tenuta a rimborsare all'altra parte. L'importo dipende dal valore della controversia e dalla durata e dalla natura del servizio fornito.
Nei procedimenti penali, la regola generale prevede che chiunque nomini un avvocato per essere rappresentato in giudizio (imputato, querelante, parte civile in un procedimento penale) è tenuto anche a sostenerne le spese. Ciò vale anche nel caso in cui la difesa sia stata nominata d'ufficio, purché non sussistano i presupposti per il patrocinio a spese dello Stato. Le spese variano regolarmente a seconda del tipo e della composizione dell'organo giurisdizionale adito (ad esempio, tribunale distrettuale, tribunale regionale in composizione monocratica, corte in composizione collegiale con giudici popolari o corte d'assise).
Il compenso percepito dai Gerichtsvollzieher (ufficiali giudiziari) per le loro attività è stabilito dalla Vollzugsgebührengesetz (legge sui contributi di esecuzione). Nello specifico la legge prevede un contributo di esecuzione che il creditore ricorrente deve versare al momento della presentazione della domanda di esecuzione, unitamente a una tariffa forfettaria, determinato dalla Gerichtsgebührengesetz -GGG (legge sulle spese di giudizio).
Il contributo di esecuzione (articolo 2 della legge sui contributi di esecuzione) rientra nelle spese dei procedimentidi esecuzione e il giudice può, su richiesta del creditore, ordinarne il rimborso al debitore al momento della determinazione delle spese.
L'ufficiale giudiziario ha peraltro diritto a un compenso per l'incasso dei pagamenti, che può essere dedotto dall'ammontare incassato (articolo 11 della legge sui contributi di esecuzione).
Spese fisse per le parti processuali nei procedimenti civili
L'ammontare delle spese giudiziarie da pagarsi per l'utilizzo dei servizi giudiziari, che sono determinate o come importi fissi o come percentuale della base di calcolo, dipende dalla natura del caso e dal valore della controversia (determinato dal valore monetario della domanda), nonché dal numero delle parti. Se le parti in causa sono più di due può essere applicata una sovrattassa per la partecipazione di più soggetti, conformemente all'articolo 19bis della legge sulle spese di giudizio (dal 10% al 50 %)
Fase del procedimento civile in cui devono essere pagate le spese fisse
Nei procedimenti civili di primo grado le spese, a forfait, diventano esigibili al momento della presentazione della domanda. Il contributo è dovuto una tantum, a prescindere dallo stadio di avanzamento del procedimento in quella fase e dal fatto che l'azione contempli più di una domanda o riguardi più di una persona, e copra tutti i procedimenti di primo grado. Se l'oggetto del provvedimento richiesto viene esteso nel corso del procedimento, è possibile incorrere in ulteriori spese, che devono essere versate all'atto del deposito delle memorie scritte, oppure, se il provvedimento richiesto viene esteso nel corso dell'udienza, nel momento in cui l'estensione è messa agli atti. Nei procedimenti di secondo o terzo grado, il contributo è dovuto alla presentazione dell'atto di impugnazione (articolo 2, comma 1, della legge sulle spese di giudizio). In deroga a quanto sopra, nei procedimenti non contenziosi è talvolta richiesto il versamento di un contributo per la decisione piuttosto che per la causa.
Spese fisse per le parti processuali nei procedimenti penali
Il pagamento del contributo ai sensi della voce 13 della legge austriaca sulle spese di giudizio è dovuto solo in caso di azione civile nel processo penale.
Fase del procedimento penale in cui devono essere pagate le spese fisse
Le spese fisse devono essere pagate all'inizio del procedimento o al momento della presentazione dell'atto di impugnazione.
Spese fisse per le parti processuali nei procedimenti costituzionali
Secondo quanto disposto dall'articolo 17bis, comma 1, della Verfassungsgerichtshofgesetz – VfGG (legge sulla Corte costituzionale), la tariffa è di 220 EUR.
Fase del procedimento costituzionale in cui devono essere pagate le spese fisse
Le spese fisse devono essere pagate all'inizio del procedimento.
In generale, l'avvocato è tenuto a informare il suo (o la sua) cliente riguardo alle modalità di calcolo degli onorari e dei costi che dovrà sostenere. A tal proposito, l'articolo 50, comma 2, delle Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts – RL-BA (Linee guida per l'esercizio della professione di avvocato e per il controllo dei doveri dell'avvocato) raccomanda, all'atto dell'assunzione di un nuovo incarico, di informare il cliente della base su cui verrà calcolato l'onorario e dell'eventuale suo diritto a un pagamento intermedio. Salvo non sia stato pattuito un onorario fisso, il cliente ha diritto, a intervalli ragionevoli, di chiedere un resoconto provvisorio della situazione contabile o un resoconto dei servizi già resi oppure, nel caso in cui sia stato concordato un onorario su base oraria, delle ore impiegate. Allo stesso modo, l'inizio e la frequenza dei pagamenti intermedi devono essere stabiliti prima dell'affidamento dell'incarico all'avvocato.
Le norme di legge sulla responsabilità delle spese nei procedimenti civili contenziosi (anche in materia commerciale) sono contenute negli articoli da 40 a 55 del codice di procedura civile. I procedimenti non contenziosi (ad esempio i procedimenti vertenti sul diritto di famiglia, in particolare le cause di divorzio consensuale, le controversie in materia di affidamento, diritti di visita od obbligazioni alimentari) sono soggetti a norme specifiche sulla responsabilità delle spese. Le disposizioni generali sono sancite dall'articolo 78 della Außerstreitgesetz – AußStrG) (legge sui procedimenti stragiudiziali). Deroghe a tali disposizioni generali si applicano, tra l'altro, alle controversie relative all'affidamento e ai diritti di visita, nonché ai procedimenti riguardanti le obbligazioni alimentari a favore di minori. Le spese nei procedimenti penali sono disciplinate dagli §§articoli da 380 a 395 del Strafprozessordnung – StPO (codice di procedura penale austriaco). Le spese di giudizio (tariffe forfettarie) sono elencate nella legge sulle spese di giudizio
Sulla pagine iniziale dell'Österreichischen Rechtsanwaltskammertags (Ordine degli avvocati austriaco) è pubblicato un opuscolo informativo online che contiene una presentazione sommaria delle tariffe forensi. Per informazioni di carattere generale sulle spese dei procedimenti giudiziari si veda la pagina iniziale del sito HELP - Amtshelfer für Österreich, sito di assistenza per i cittadini stranieri residenti in Austria al link: Leben in Österreich > Zivilrecht > Zivilverfahren [Vivere in Austria > Diritto civile > Procedura civile].
Sul sito di assistenza per i cittadini stranieri residenti in Austria HELP - Amtshelfer für Österreich sono disponibili informazioni sulle spese di giudizio e i testi delle leggi (quali la legge sulle spese di giudizio e sulle tariffe degli avvocati) sono consultabili a titolo gratuito attraverso il Rechtsinformationssystem des Bundes (sistema informativo giuridico della Repubblica d'Austria) sulla pagina iniziale del Bundeskanzleramt (Cancelleria federale)
In tedesco.
Un elenco di mediatori (a cura del ministero della Giustizia austriaco) è a disposizione del pubblico generale attraverso una pagina Internet dedicata alla mediazione.
Per quanto riguarda la giustizia riparatoria nei procedimenti penali, la pagina iniziale di NEUSTART contiene informazioni sulla mediazione tra imputato e vittima (anche in inglese).
Informazioni generali sull'ordinamento giudiziario austriaco, nonché sulle spese legali e sul ministero della Giustizia sono disponibili sul sito Internet della giustizia austriaca e sul sito del servizio HELP di assistenza per i cittadini stranieri residenti in Austria, che mette a disposizione informazioni di facile consultazione.
Sul Sistema informativo giuridico della Repubblica d'Austria sono pubblicati i testi delle seguenti leggi:
Il testo degli Allgemeine Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte – AHK (criteri generali sugli onorari) è consultabile sul sito Internet dell'Ordine degli avvocati austriaco.
Per questo tipo di informazioni si rimanda direttamente al ministero della Giustizia austriaco.
Le spese di giudizio da corrispondere per ciascun tipo di procedimento sono stabilite in anticipo (dalla legge sulle spese di giudizio) e possono variare se il valore della controversia aumenta o diminuisce. Nei procedimenti civili è il tribunale a stabilire le tariffe e le spese (onorari degli avvocati, onorari dei periti, spese di interpretazione/traduzione) che la parte soccombente deve versare a quella vittoriosa, in base alla legge sulle tariffe degli avvocati (per gli onorari degli avvocati) e alla legge sul diritto al compenso (per gli onorari dei periti e degli interpreti/traduttori). Le spese si basano in larga misura sui costi sostenuti e sul tempo impiegato e non è quindi possibile indicarne la cifra in anticipo. In linea di principio, l'onorario che il cliente deve corrispondere all'avvocato può essere liberamente concordato tra loro.
I servizi degli avvocati sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto. In Austria l'IVA è pari al 20 %. Come per altre spese, questa imposta va versata all'avvocato separatamente, come stabilito dall'articolo 16 della legge sulle tariffe degli avvocati e dall'articolo 17 dei criteri generali sugli onorari. L'imposta sul valore aggiunto non è contemplata nelle fasce tariffarie stabilite dai suddetti testi.
L'ammissibilità al Verfahrenshilfe (patrocinio a spese dello Stato) non si basa su una soglia di reddito stabilita per legge. Nei procedimenti civili (e in materia commerciale), il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal codice di procedura civile austriaco. Le disposizioni del codice di procedura civile si applicano mutatis mutandis ai procedimenti non contenziosi. La decisione di accordare il patrocinio a spese dello Stato spetta al tribunale di primo grado.
Il patrocinio a spese dello Stato è concesso alle parti soltanto se, in ragione del reddito, della situazione finanziaria e degli obblighi di mantenimento a loro carico, queste non siano in grado di sostenere le spese processuali senza compromettere i mezzi di sussistenza necessari per garantire loro un modesto tenore di vita. Il patrocinio a spese dello Stato non è concesso se l'azione intentata o la difesa appaiano manifestamente vessatorie o prive di una qualsivoglia possibilità di successo. Il giudice decide caso per caso quali dei benefici seguenti accordare.
In Austria il patrocinio a spese dello Stato può includere:
Se nei tre anni successivi alla conclusione del procedimento la situazione economica della parte che ha beneficiato del patrocinio a spese dello Stato cambia e questa sia in grado di effettuare i pagamenti senza compromettere il livello minimo di sussistenza, la parte può essere invitata a rimborsare, in tutto o in parte, la somma in questione.
Non esiste una soglia di reddito fissa per determinare se un imputato/incriminato, una vittima di reato o una parte civile possa beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. I criteri guida sono costituiti dalla possibilità di assicurare un mantenimento al di sopra del salario minimo di sussistenza e al di sotto di un adeguato livello di mantenimento. Il salario minimo di sussistenza è periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito Internet del ministero della Giustizia austriaco.
Qualora non abbia diritto al Prozessbegleitung (assistenza legale) ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del Strafprozessordnung – StPO (codice di procedura penale austriaco), una parte civile può fruire del patrocinio a spese dello Stato se:
Oltre alle condizioni economiche, il patrocinio a spese dello Stato è concesso laddove sia nell'interesse dell'amministrazione della giustizia e, in particolare, di una congrua difesa.
In ogni caso, l'assegnazione di un difensore è considerata nell'interesse dell'amministrazione della giustizia se
Ove sussista l'obbligo di difesa, l'imputato/incriminato deve essere rappresentato da un difensore. L'articolo 61, comma 1, del codice di procedura penale contiene un elenco esaustivo dei casi previsti dalla legge in cui la difesa dell'imputato/incriminato è obbligatoria, nello specifico:
Al fine di tutelare i diritti della vittima nei procedimenti penali, è garantita, su richiesta, un'assistenza psicosociale o legale gratuita alle vittime di violenze e di minacce gravi o reati sessuali, nonché al coniuge, al partner, ai familiari in linea diretta e ai fratelli e sorelle di una persona che avrebbe potuto morire a causa di un reato, così come ad altri familiari testimoni del reato. Le vittime di reati sessuali di età inferiore ai 14 anni hanno diritto in ogni caso a un'assistenza gratuita, senza doverne fare richiesta. L'assistenza psicosociale riguarda la preparazione della vittima al procedimento e al peso emotivo causato dal procedimento. L'assistenza psicosociale o legale è fornita da associazioni di sostegno alle vittime incaricate dal ministero federale della Giustizia conformemente all'articolo 66, comma 2 del codice di procedura penale.
Nei procedimenti non contenziosi non è previsto alcun onorario per la nomina di un Sachwalter (amministratore fiduciario) come anche nei procedimenti in materia di affidamento o diritti di visita. Allo stesso modo, non è previsto il pagamento di spese per i procedimenti avviati a norma dell'Unterbringungsgesetz (legge sul ricovero in istituti) o dell'Heimaufenthaltsgesetz (legge sull'assistenza residenziale). L'assistenza legale può essere erogata sotto forma di esenzione preventiva dal pagamento degli onorari in caso di reddito o patrimonio insufficiente, ma l'entità dell'esenzione dipende dalla richiesta e varia a discrezione del tribunale.
Le spese dei procedimenti civili (anche in materia commerciale) sono disciplinate dal codice di procedura civile austriaco, secondo il quale, di norma, ciascuna parte è tenuta a sostenere in principio le spese sostenute per il coinvolgimento nel procedimento. Le spese reciprocamente sostenute vengono inizialmente suddivise tra le parti in modo equo. Al momento della decisione sul caso, il giudice è tenuto a pronunciarsi anche sulle spese. Si applica il principio delle spese a carico del soccombente. La parte interamente soccombente è tenuta a rimborsare all'altra parte tutti gli oneri e le spese necessarie per il corretto perseguimento della giustizia o per la difesa nella causa. Se le parti sono in parte soccombenti e in parte vittoriose, le spese devono essere compensate o ripartite in modo proporzionale.
In taluni casi è possibile derogare al principio delle spese a carico del soccombente, ossia:
Le questioni di diritto di famiglia (procedimenti in materia di obblighi di mantenimento, diritti di visita, affidamento e divorzio consensuale) sono oggetto di procedimenti non contenziosi. Le norme generali sulle spese nei procedimenti di questa natura sono contenute nell'articolo 78 della legge sui procedimenti stragiudiziali. Tuttavia diversi procedimenti vanno in deroga a tali norme generali. Anche in questi casi si applica, di norma, il principio del rimborso delle spese alla parte vittoriosa, che possono tuttavia essere ripartite diversamente per ragioni di equità. Se non viene chiesto alcun risarcimento, le spese vive (ad esempio, gli onorari dei periti) sono da pagare in proporzione alla percentuale di partecipazione nella causa e, laddove non sia possibile determinarla, devono essere ripartite in parti uguali.
Informazioni sui diversi tipi di procedimento (obblighi di mantenimento, diritti di visita e procedimenti di affidamento e divorzio):
Divorzio giudiziale: in caso di divorzio giudiziale si applicano disposizioni specifiche del codice di procedura civile austriaco. Se nessuna delle parti risulta colpevole, le spese devono essere compensate tra le parti. Se il motivo del divorzio è da ascrivere all'interruzione del matrimonio e la sentenza contiene una pronuncia sulla responsabilità dell'interruzione, il coniuge colpevole è tenuto a pagare le spese dell'altro.
Divorzio consensuale: in caso di divorzio consensuale si applicano le norme del procedimento non contenzioso. In questo caso i coniugi presentano al tribunale due istanze identiche e, non essendovi un procedimento in contraddittorio, la questione dell'attribuzione delle spese non si pone. Le parti si impegnano a sostenere le spese vive in egual misura.
Nei procedimenti penali chiunque abbia incaricato un difensore o un altro rappresentante deve sostenerne personalmente le spese, anche nel caso in cui l'avvocato sia stato assegnato d'ufficio (articolo 393, comma 1, del codice di procedura penale).
Nel pronunciare il verdetto, il giudice deve stabilire altresì l'obbligo del condannato di rimborsare le spese del processo penale (articolo 389, comma 1, del codice di procedura penale). Ai sensi dell'articolo 381, comma 1, del codice di procedura penale, le spese da corrispondere nei procedimenti penali possono essere le seguenti:
Ad eccezione delle spese di cui ai precedenti punti 3, 7 e 9, le spese sono pagate in anticipo dalle autorità federali. Nel decidere in merito all'importo forfettario di cui all'articolo 381, commi 1 e 9, il giudice considera le capacità economiche della persona cui spetta il rimborso della spesa. Le spese per i servizi di interpretazione non devono essere rimborsate dall'imputato.
Tuttavia, a norma dell'articolo 391, comma 1), del codice di procedura penale, le spese del procedimento penale sono a carico del condannato solamente nella misura in cui il pagamento non comprometta le risorse necessarie a garantire un tenore di vita modesto per sé e per la propria famiglia o pregiudichi la sua capacità di risarcire il danno causato. Laddove non sia possibile procedere al recupero delle spese per deprivazione materiale del condannato, il giudice può dichiararle irrecuperabili. Se il tribunale stabilisce che le spese potranno essere recuperate in futuro, ma non al momento della pronuncia, sarà necessario rivalutare dopo un certo periodo di tempo le capacità economiche dell'imputato. Il limite stabilito per legge per il recupero delle spese è di cinque anni dalla pronuncia della decisione definitiva. Se il giudice stabilisce che il condannato deve sostenere le spese di giudizio e in un secondo momento risulta che invece non è in grado di pagare, le autorità possono prorogare la scadenza del pagamento, consentire il pagamento a rate o ridurre i costi.
Se obbligata dalla sentenza del giudice penale a pagare almeno un risarcimento parziale alla parte civile, la persona condannata dovrà farsi carico anche delle spese in cui questa è incorsa nel procedimento penale.
Ai sensi § 393bis del codice di procedura penale un imputato assolto può chiedere un contributo da parte delle autorità federali per le proprie spese di difesa. Il contributo copre sia le spese correnti essenziali effettivamente sostenute sia un importo forfettario per le spese del difensore. L'importo forfettario è calcolato in considerazione della portata e della complessità della difesa, nonché della natura del necessario e congruo intervento del difensore, e non può superare i 10 000 EUR per i procedimenti in corte d'assise, i 5 000 EUR per i procedimenti dinanzi a un tribunale regionale in composizione collegiale con giudici popolari, i 3 000 EUR per i procedimenti dinanzi a un tribunale regionale in composizione monocratica e i 1 000 EUR per i procedimenti dinanzi a un tribunale distrettuale.
Se i procedimenti penali sono avviati con querela di parte o su richiesta della parte civile ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura penale e non hanno portato a una condanna, la parte querelante o la parte civile sono tenute a pagare tutte le spese causate dalla loro proposta di azione o relativa prosecuzione. Se il procedimento penale si è concluso con una Diversion (archiviazione del caso) (§§articoli da 198 a 209 del codice di procedura penale), la parte civile non deve a pagare le spese.
Nei procedimenti civili contenziosi (anche in materia commerciale), gli onorari dei periti sono compensati tra le parti o calcolati in modo proporzionale all'entità della vittoria o della sconfitta di una delle parti (articolo 43, comma 1, del codice di procedura civile).
Nei procedimenti di divorzio giudiziale in cui il giudice non si pronuncia sulla responsabilità, le spese vive devono essere reciprocamente compensate. Se una parte ha pagato più della metà dei costi, l'altra è tenuta a rimborsare la quota in eccesso. Tuttavia, laddove la colpa sia imputabile a uno dei coniugi, questi dovrà rimborsare le spese per gli onorari dei periti sostenute dell'altro coniuge.
Nei procedimenti in materia di divorzio consensuale, affidamento e diritti di visita e nei procedimenti relativi agli obblighi di mantenimento a favore di figli minori, gli onorari dei periti liquidati inizialmente con fondi pubblici devono essere rimborsati al tribunale dalle parti che hanno avviato o nel cui interesse è stata intrapresa l'azione legale. Qualora le spese debbano essere rimborsate da più persone, queste ultime sono responsabili in solido (articolo 1, comma 5, della Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG (legge sulle spese processuali) in combinato disposto con l'articolo 2, comma 1, della stessa legge).
L'entità degli onorari dei periti è stabilita dalla legge sul diritto al compenso e sostanzialmente dipende in ogni caso specifico dal contenuto e dalla portata della relazione commissionata dal tribunale.
Nei procedimenti penali gli onorari dei periti fanno parte delle spese di giudizio (articolo 381, comma 1, del codice di procedura penale) che, ai sensi dell'articolo 389, comma 1, del codice di procedura penale, sono a carico della persona condannata. Gli onorari dei periti sono determinati dal tribunale o dal pubblico ministero e pagati dalle autorità federali.
La spiegazione fornita nei paragrafi precedenti si applica anche agli onorari di interpreti e traduttori.
Studio sulla trasparenza delle spese. Relazione per paese: Austria (829 Kb)
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