Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea

Austria

Questa pagina fornisce informazioni sulle spese di giudizio austriache.

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Introduzione

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento stabilisce che l'importo totale delle spese di giudizio di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e di un procedimento civile ordinario a seguito della presentazione di un'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea in uno Stato membro non può essere superiore alle spese di giudizio di un procedimento civile ordinario nel caso in cui non vi sia stato un precedente procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento in tale Stato membro. Pertanto, i procedimenti relativi alle domande d'ingiunzione di pagamento europea sono soggetti al diritto forfettario di cui alla voce tariffaria 1 (TP 1) della legge sulle spese di giudizio (in prosieguo: GGG, Gerichtsgebührengesetz), previsto in tutti i procedimenti nazionali d'ingiunzione di pagamento e nei procedimenti civili.

Quali spese si devono pagare?

Per i procedimenti relativi alle domande d'ingiunzione di pagamento europee la voce tariffaria 1 della legge sulle spese di giustizia, deve essere applicata in primo grado, conformemente alla nota 1 della voce tariffaria 1, GGG. Tale diritto forfettario è dovuto indipendentemente dal fatto che il procedimento si sia concluso. Sono previste riduzioni solo

  • in caso di rinuncia o di rigetto immediati della domanda prima della notifica alla controparte (a un quarto; nota 3 della TP 1, GGG), oppure
  • in caso di rinuncia alla domanda dopo la notifica alla controparte ma prima della prima udienza (a metà; nota 4 della TP 1, GGG), oppure
  • se la causa è decisa durante la prima udienza o al più tardi alla seconda udienza attraverso una mediazione promossa in occasione di tale prima udienza e tale decisione è esecutiva (a metà; nota 4 della TP 1, GGG).

In linea di principio, secondo il sistema austriaco delle spese di giudizio, nei procedimenti civili di primo grado solo sulla domanda introduttiva del giudizio, nella fattispecie la domanda d'ingiunzione di pagamento europea, si percepiscono i relativi diritti di cancelleria. Non vi sono spese di giudizio aggiuntive per ulteriori procedimenti in primo grado.

Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), GGG, l'obbligo di pagare le tasse sorge quando la domanda d'ingiunzione di pagamento europea viene presentata presso la cancelleria competente (ricevuta). Pertanto, il suddetto diritto deve essere percepito in questa occasione. Entro tale data deve essere presentata anche l'eventuale domanda di esenzione dalle spese di giudizio a titolo di gratuito patrocinio (in Austria: Patrocinio a spese dello Stato), che sarà accolta qualora i requisiti di legge siano soddisfatti.

La domanda di riesame ai sensi dell'articolo 20 del regolamento è gratuita (indipendentemente dal fatto che abbia ad oggetto una domanda analoga a quello della restitutio in integrum (paragrafo 1) o all'esame del merito (paragrafo 2)).

Quanto dovrò pagare?

Il calcolo delle spese di giudizio per il primo grado si basa sul valore dell'oggetto della controversia (valore della controversia = ammontare del credito) e sul numero delle parti. A titolo indicativo, la tariffa di cui alla voce tariffaria 1, GGG (al 1º maggio 2021; come indicato nella versione attuale integrale della: Legge sulle spese di giudizio) è la seguente:

Voce tariffaria 1

Valore dell'oggetto della controversia

Importo delle spese di giudizio

Fino a

150 EUR

25 EUR

Oltre

150 EUR fino a

300 EUR

48 EUR

Oltre

300 EUR fino a

700 EUR

68 EUR

Oltre

700 EUR fino a

2 000 EUR

114 EUR

Oltre

2 000 EUR fino a

3 500 EUR

182 EUR

Oltre

3 500 EUR fino a

7 000 EUR

335 EUR

Oltre

7 000 EUR fino a

35 000 EUR

792 EUR

Oltre

35 000 EUR fino a

70 000 EUR

1 556 EUR

Oltre

70 000 EUR fino a

140 000 EUR

3 112 EUR

Oltre

140 000 EUR fino a

210 000 EUR

4 670 EUR

Oltre

210 000 EUR fino a

280 000 EUR

6 227 EUR

Oltre

280 000 EUR fino a

350 000 EUR

7 783 EUR

Oltre

350 000 EUR

1,2 % del valore della controversia maggiorato di EUR 4 203

Se vi sono più di due parti, può essere aggiunta una sovrattassa per la partecipazione di più parti, ai sensi dell'articolo 19a GGG (tra il 10 e il 50 %).

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

In caso di ritardo nel pagamento, è dovuto un importo fisso supplementare di 23 EUR (al 1º maggio 2021) conformemente all'articolo 31 GGG. Tuttavia, il ritardo nel pagamento delle spese di giudizio non incide sullo svolgimento del procedimento civile medesimo. I procedimenti giudiziari non dipendono dal pagamento delle spese di giudizio, ma si svolgono in modo del tutto autonomo.

La riscossione delle spese di giudizio da parte dell'autorità giudiziaria è disciplinato dalla legge austriaca sulla riscossione dei diritti di cancelleria (GEG, Gerichtliches Einbringungsgesetz). Qualora, a causa del mancato pagamento, si renda necessaria l'emissione di un ordine di pagamento (titolo esecutivo per la riscossione delle spese di giudizio) ai sensi dell'articolo 6a, GEG, è attualmente dovuto un diritto per la riscossione pari a 8 EUR (al 1º gennaio 2014).

Come posso pagare?

Le modalità di pagamento sono definite all'articolo 4 della legge sulle spese di giudizio, Nel suddetto articolo si stabilisce che le spese di giudizio possono essere pagate con carta bancaria purché sia provvista della funzione Bankomat oppure con carte di credito, con versamento oppure bonifico sul conto dell'organo giurisdizionale competente o altrimenti in contanti presso la cancelleria competente. Le coordinate bancarie del tribunale sono disponibili sul sito web del ministero federale della Giustizia (http://www.justiz.gv.at/alla voce "Gerichte") .

Inoltre, tutte le spese possono essere pagate mediante addebito diretto se l'organo giurisdizionale (o, in generale, il sistema giudiziario austriaco) è stato autorizzato a riscuotere le spese di giudizio su un conto notificato dalla parte debitrice e a depositare gli importi in un conto aperto a nome degli organi giudiziari. In questo caso il ricorso (domanda di ingiunzione di pagamento europea) deve contenere le coordinate del conto, dal quale le spese devono essere riscosse e il mandato per la riscossione delle spese(che può essere indicato ad esempio con l'espressione "Gebühreneinzug" oppure con la sigla "AEV"). All'occorrenza si potrà anche precisare un massimale da riscuotere, nel caso in cui il mandato debba essere limitato (§§ articoli 5 e 6 dell'ordinanza austriaca relativa al prelievo e alla riscossione).

Al momento della presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea per via elettronica le spese devono essere pagate mediante addebito o prelievo. In questo caso non è possibile precisare un importo massimo da addebitare.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Nel caso in cui il diritto del governo federale al pagamento delle spese di giudizio sia sorto con la presentazione del ricorso – nel caso di specie, della domanda di ingiunzione di pagamento europea – e non è stato emesso alcun mandato di prelievo, dev'essere prodotta una prova di pagamento delle spese allegando la relativa prova (bonifico) al ricorso (articolo 4 GGG). Il servizio di contabilità federale informa solo successivamente l'autorità giudiziaria dell'accreditamento delle spese di giudizio allorché il pagamento delle spese prescritte è stato effettuato con carta bancaria, carta di credito versamento o bonifico sul conto dell'organo giurisdizionale competente, nonché prelievo e riscossione sul conto della parte. La prova del pagamento integrale estingue il procedimento per la riscossione delle spese di giudizio.

Nel caso in cui sia stato riscosso un importo in eccesso si ha diritto al rimborso delle spese di giudizio pagate indebitamente (articolo 6c, primo comma, prima frase, GEG), l'istanza in proposito va presentata entro cinque anni.

Link correlati

Legge sulle spese di giudizio

Ultimo aggiornamento: 18/10/2023

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