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Responsabilità genitoriale - diritti di affidamento e visita dei figli

Spagna
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Qual è il significato nella pratica della nozione di "potestà genitoriale"? Quali sono i diritti e i doveri del titolare della potestà genitoriale?

Nel diritto spagnolo, di norma la responsabilità genitoriale è denominata "patria potestad" ed è costituita dai diritti e doveri di cui sono investite persone fisiche, di regola i genitori, o persone giuridiche incaricate della tutela dei minori per legge o per effetto di una decisione giudiziaria riguardante la persona e i beni di un minore.

La patria potestà deve sempre essere esercitata a vantaggio dei figli, tenendo conto della loro personalità e nel rispetto della loro integrità fisica e psichica. Essa comprende i seguenti doveri e le seguenti facoltà:

  1. vigilare sui figli, stare con loro, nutrirli, educarli e garantire che ricevano un’istruzione completa;
  2. rappresentare i figli e amministrarne i beni.

2 Come regola generale, chi ha la potestà genitoriale sul figlio minore?

La responsabilità genitoriale sui minori spetta ai genitori.

In caso di separazione, divorzio, interruzione della convivenza o non convivenza dei genitori, tutti i diritti e doveri inerenti alle decisioni relative ai minori, alla loro persona e ai loro beni spettano ad entrambi i genitori, salvo casi eccezionali.

Se i genitori vivono separati, la patria potestà è esercitata dal genitore che convive con il figlio. Tuttavia, su domanda motivata dell’altro genitore e nell’interesse del figlio, il giudice può assegnare al richiedente la patria potestà affinché la eserciti congiuntamente all’altro genitore o ripartire tra il padre e la madre le funzioni inerenti al suo esercizio.

3 Se i genitori sono incapaci o non desiderano esercitare la potestà genitoriale, un’altra persona può essere nominata al loro posto?

Nel diritto spagnolo è possibile designare altri parenti, persone o istituzioni, sotto la supervisione dell’autorità giudiziaria, affinché esercitino la responsabilità genitoriale sui minori, nel caso in cui i genitori non adempiano affatto o non adempiano adeguatamente gli obblighi di tutela previsti dalle leggi sulla custodia dei minori.

4 Se i genitori divorziano o si separano, le modalità di esercizio della potestà genitoriale come sono regolate per il futuro?

Se i genitori divorziano o si separano, la responsabilità genitoriale può essere assegnata nei modi seguenti:

  • su proposta di entrambi i genitori, mediante accordo convenzionale (convenio regulado), che deve essere approvato dal giudice;
  • con una decisione giudiziaria nei procedimenti contenziosi.

La responsabilità genitoriale, in quanto istituto di tutela dei minori, spetta a entrambi i genitori.

Le modalità relative alla cura e all’affidamento dei minori possono essere riassunte come segue.

  • L'attribuzione a un solo genitore. Di norma vengono stabilite le modalità di visita del genitore non affidatario.
  • Nell’affidamento congiunto si alternano periodi nei quali i minori risiedono con l’uno o l’altro genitore.
  • In casi eccezionali, se le circostanze lo richiedono e nell’interesse del minore, quest’ultimo può essere affidato con provvedimento giudiziario a un’altra persona, su proposta dei genitori o direttamente su decisione dal giudice.

Nel caso in cui la tutela del minore sia stata attribuita all’Amministrazione, si mantiene la situazione esistente e l’affidamento non viene assegnato a nessuno dei genitori.

Il regime concreto di custodia è deciso individualmente in funzione dell'interesse del minore.

5 Se i genitori concludono un accordo sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale, quali sono le formalità da rispettare perché l’accordo sia per loro vincolante?

Nel caso in cui i genitori raggiungano un accordo sulle questioni relative alla responsabilità genitoriale, devono presentare un accordo convenzionale firmato in cui siano specificate tutte le condizioni convenute e che definisca espressamente, fra l’altro:

  • l’affidamento e la cura del minore;
  • il regime di visite con i genitori;
  • l’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • l’uso dell’abitazione familiare;
  • gli alimenti per il minore.

L’accordo convenzionale deve essere presentato unitamente all’istanza presso il tribunale di primo grado competente ed essere confermato dai genitori dinanzi al tribunale; Il minore è udito se ritenuto necessario d'ufficio o su richiesta del Fiscal, di parti o di membri dell'Equipo Técnico Judicial o del minore stesso. Previo accoglimento del criterio del Ministerio Fiscal, il giudice convalida gli accordi.

Gli accordi conclusi dai coniugi per regolare le conseguenze dell’annullamento del matrimonio, della separazione o del divorzio sono omologati dal giudice, a meno che risultino pregiudizievoli per i figli. Se le parti propongono un regime di visite e comunicazione tra nonni e nipoti, il giudice può omologarli nell’ambito di un’udienza in cui i nonni prestano il loro consenso.

Gli accordi possono essere respinti con decisione motivata; in tal caso, i coniugi devono sottoporre al giudice una nuova proposta per l’eventuale approvazione.

6 Se i genitori non raggiungono un accordo sulle questioni relative all’esercizio della potestà genitoriale, quali sono i mezzi alternativi di soluzione delle controversie?

La mediazione familiare rappresenta, per eccellenza, lo strumento alternativo alla decisione giudiziaria per pervenire a un accordo tra le parti.

Per essere validi, gli accordi adottati devono sempre essere omologati da una decisione giudiziaria.

7 Se i genitori fanno ricorso all’autorità giudiziaria, su quali questioni relative ai figli il giudice può pronunciarsi?

Nella propria decisione, il giudice, evitando se possibile di separare i fratelli, deve sempre statuire sui seguenti aspetti nell’interesse dei figli minorenni, dopo averli ascoltati se dotati di sufficiente capacità di giudizio:

  • sull’affidamento e sulla cura, che devono essere assegnati all’uno o all’altro genitore o a entrambi, nonché sull’educazione dei minori;
  • sul regime di visite, stabilendo la durata delle visite, le modalità e il luogo in cui i genitori possono comunicare con i figli e trascorrere del tempo con loro;
  • eccezionalmente può essere necessario limitare o sospendere tale diritto di visita qualora si verifichino gravi circostanze o in caso di grave e reiterata inosservanza dei propri doveri da parte di uno dei genitori;
  • sull’attribuzione della patria potestà ed eventualmente, se necessario e nell’interesse della prole, sull’esercizio totale o parziale della potestà da parte di uno dei genitori, ivi compresa l’eventuale privazione dell’esercizio della stessa qualora ciò risultasse giustificato;
  • sul contributo che ciascun genitore è tenuto a versare per il mantenimento della prole, tenendo conto delle condizioni economiche esistenti e adottando le misure necessarie per assicurarne l’efficacia;
  • sull’assegnazione dell’uso dell’abitazione familiare e degli oggetti di uso comune, in caso di disaccordo fra i genitori, dando la precedenza al coniuge cui è stato affidato il minore.

8 Se il tribunale dispone l’affidamento del minore in via esclusiva a uno dei coniugi, questo significa che il coniuge affidatario potrà assumere decisioni concernenti il minore senza prima consultare l’altro genitore?

Come principio generale, la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori. Pertanto, la facoltà di decidere e deliberare su tutte le questioni che riguardano il minore spetta ad entrambi i genitori, anche nel caso in cui il minore sia affidato ad uno solo di essi.

In caso di disaccordo fra i genitori sulle decisioni che si possono o si devono adottare relativamente al figlio minore, che possono riguardare, ad esempio, l’ambito dell’istruzione e dell’educazione come la scelta dell’istituto scolastico o delle attività extrascolastiche, l’ambito sanitario come la scelta di un medico, oppure questioni personali come la scelta del nome o la formazione religiosa o, ancora, la scelta del luogo o del paese di residenza dei minori, eccetera, e non sia possibile raggiungere un accordo, ognuno dei genitori può rivolgersi al giudice per comporre la controversia.

Il giudice, dopo aver ascoltato entrambi i genitori e il figlio, se dotato di sufficiente capacità di giudizio, attribuirà la facoltà di decidere al padre o alla madre con propria decisione inoppugnabile. Qualora i disaccordi siano ripetuti o sussistano altre cause che possono pregiudicare gravemente l’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può attribuire a uno dei genitori - totalmente o parzialmente - il potere di decisione, ovvero distribuire fra i genitori le relative funzioni. Tutte le suddette misure possono essere adottate per un periodo massimo di due anni.

9 Se il tribunale dispone l’affidamento congiunto del minore, cosa significa questo nella pratica?

Nel caso in cui l’affidamento del minore sia attribuito congiuntamente a entrambi i genitori, in pratica ciascun genitore provvede, alternandosi, alle cure quotidiane del minore per periodi prestabiliti. Le modalità di esercizio dell'affidamento condiviso possono variare: di norma si segue l'affidamento settimanale o la distribuzione dei giorni della settimana alternando i genitori durante i fine settimana.

Tutti i periodi di vacanza sono ripartiti tra entrambi i genitori.

10 Qual è il tribunale (o altra autorità) competente a decidere in materia di potestà genitoriale?

Nei procedimenti consensuali di separazione o divorzio il foro competente è il tribunale di primo grado dell’ultimo domicilio comune dei coniugi o di uno degli istanti.

Nei procedimenti contenziosi in materia matrimoniale, il foro competente è il tribunale di primo grado del luogo di domicilio coniugale e, nel caso in cui i coniugi risiedano in distretti giudiziari diversi, a scelta dell’istante, il tribunale del luogo in cui si trova l’ultimo domicilio coniugale o quello del luogo in cui risiede l’altro coniuge.

Chi non ha domicilio né residenza fissi può essere convenuto nel luogo in cui si trova o di ultima residenza, a scelta del richiedente e, se nemmeno in tal modo è possibile determinare la competenza, questa corrisponderà all'organo giurisdizionale del domicilio della parte attrice.

Nei procedimenti che, in mancanza di matrimonio fra i genitori, vertono esclusivamente sugli aspetti della cura e dell’affidamento dei figli minorenni e degli alimenti ad essi destinati, il foro competente è il tribunale di primo grado del luogo di ultimo domicilio comune dei genitori. Se questi ultimi risiedono in distretti giudiziari diversi, l’istante può scegliere tra il tribunale del luogo in cui risiede il convenuto e quello del luogo in cui risiede il minore.

La domanda deve essere corredata della certificazione di iscrizione del matrimonio ed eventualmente di iscrizione della nascita dei minori all'anagrafe nonché dei documenti sui quali il coniuge fonda la sua domanda. Se si sollecitano misure aventi carattere patrimoniale, la parte attrice deve produrre i documenti di cui dispone che consentono di valutare la situazione economica di coniugi ed eventualmente dei minori, come dichiarazioni dei redditi, buste paga, attestazioni bancarie, titoli di proprietà o catastali.

11 Qual è la procedura applicabile in questi casi? Esiste una procedura di urgenza?

I procedimenti applicabili in questi casi sono i seguenti:

nel caso in cui sussista accordo fra le parti, il procedimento consensuale di cui all’articolo 777 del codice di procedura civile in materia di separazione, divorzio e adozione di provvedimenti definitivi relativi alla tutela, all’affidamento e al contributo al mantenimento dei figli minorenni in assenza di matrimonio;

nel caso in cui non sussista alcun accordo fra le parti, il procedimento contenzioso, disciplinato dagli articoli 770 e 774 del codice di procedura civile per i procedimenti in materia matrimoniale e relativi ai minori, anche qualora i genitori non siano uniti in matrimonio.

In caso di urgenza, si può richiedere l’adozione di misure attraverso i seguenti procedimenti:

provvedimenti provvisori precedenti alla presentazione della domanda di annullamento, separazione o divorzio o provvedimenti provvisori nel corso dei processi che vertono sulla cura e l’affidamento dei figli minori e degli alimenti ad essi destinati. La materia è disciplinata dagli articoli 771 e 772 del codice di procedura civile.

È espressamente previsto che, qualora sussistano motivi di urgenza, possano essere adottate misure di carattere immediato nella prima decisione che viene emessa;

provvedimenti provvisori connessi all’accoglimento di una domanda in materia matrimoniale o di minori, come nel caso precedente. Tale ipotesi è prevista dall’articolo 773 del codice di procedura civile.

12 È possibile ottenere il patrocinio a spese dello Stato per coprire i costi del procedimento?

Si può accedere ai benefici dell’assistenza giudiziaria gratuita, completa o parziale, purché si possa dimostrare di essere in possesso dei requisiti necessari per usufruirne, ai sensi della legge sul gratuito patrocinio (cfr. "Patrocinio a spese dello Stato – Spagna").

13 È possibile proporre appello avverso una decisione sulla potestà genitoriale?

Per stabilire quali decisioni sono impugnabili, occorre anzitutto distinguere fra i vari tipi di decisioni in materia di responsabilità genitoriale, che sono così classificabili:

  • le sentenze dei procedimenti contenziosi, contro le quali si può ricorrere in appello presso il tribunale provinciale (Audiencia Provincial);
  • le decisioni dei procedimenti di divorzio o di separazione consensuali, contro le quali si può ricorrere in appello sempre presso il tribunale provinciale, soltanto a condizione che siano state adottate misure incompatibili con i termini previsti dall’accordo convenzionale.

La legge non prevede alcuna possibilità di ricorso avverso le decisioni in materia di misure provvisorie preventive o di misure provvisorie, o di decisioni in materia di esercizio della responsabilità genitoriale.

14 In certi casi potrebbe essere necessario rivolgersi ad un giudice o ad altra autorità per avere una decisione sulla potestà genitoriale da far valere come titolo esecutivo? Quali procedure si applicano in tali casi?

Nei casi in cui non sia data volontariamente esecuzione alle decisioni giudiziali in materia di responsabilità genitoriale, ci si può rivolgere al tribunale di primo grado che ha emesso tali decisioni presentando una richiesta di dichiarazione di esecutività al fine di ottenere l’esecuzione coatta della misura o delle misure disattese.

Devono essere indicate la sentenza o decisione di cui si chiede l’attuazione e la persona contro la quale si chiede che venga disposta l’esecuzione.

15 Che cosa è necessario fare per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione in Italia di una decisione sulla potestà genitoriale resa da un tribunale di un altro Paese della UE? Quali procedure si applicano in questi casi?

Le decisioni emesse in un altro Stato membro relative all’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio di entrambi i coniugi, a seguito di procedimenti in materia matrimoniale che abbiano avuto efficacia esecutiva in tale Stato membro e che siano state comunicate o notificate, devono essere riconosciute in Spagna su richiesta dell’interessato senza necessità di un procedimento, ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. il regolamento è applicabile alle decisioni emesse nelle azioni già proposte, ai documenti pubblici formalizzati o registrati e agli accordi che abbiano acquisito forza esecutiva nello Stato membro dove sono stati conclusi prima del 1° agosto 2022. Da allora sarà applicabile il regolamento (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019.

Per richiedere l’esecuzione è necessario presentare la relativa domanda presso il tribunale del luogo dove si trova il minore e dove si richiede l’esecuzione. Tale istanza deve essere corredata dalla copia della decisione esecutiva che presenti tutti i requisiti necessari per determinarne l’autenticità, conformemente al modulo uniforme di cui all’allegato V. A tal fine è necessaria l’assistenza di un avvocato o di un rappresentante legale.

16 A quale tribunale occorre rivolgersi in Italia per opporsi al riconoscimento di una decisione sulla potestà genitoriale resa da un tribunale di un altro Paese della UE? Qual è la procedura applicabile in questi casi?

Per opporsi in Spagna al riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale resa in un altro Stato membro, l’interessato deve adire il tribunale di primo grado presso il quale si chiede il riconoscimento della stessa adducendo uno dei motivi di non riconoscimento previsti dal regolamento n. 2201/2003 nonché quelli riconosciuti dal regolamento (UE) 2019/1111.

Attualmente i motivi di non riconoscimento ammessi sono i seguenti:

  • la decisione è manifestamente contraria all’ordine pubblico, tenuto conto del superiore interesse del minore;
  • il minore non ha avuto la possibilità di essere ascoltato (tranne in caso di urgenza);
  • se la decisione è stata emessa in contumacia, l’atto introduttivo non è stata presentato o notificato, salvo che la decisione sia stata accettata;
  • se la parte che si oppone al riconoscimento afferma che la decisione sia lesiva dell’esercizio della responsabilità parentale e non ha avuto la possibilità di essere ascoltata;
  • la decisione è in contrasto con un’altra decisione successiva.

17 Qual è la legge applicabile in una procedimento sulla potestà genitoriale quando il minore o le parti non risiedono in Italia o sono di nazionalità diverse?

La legge applicabile è quella della residenza abituale del minore, conformemente alla Convenzione dell'Aia del 1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

 

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Ultimo aggiornamento: 29/03/2022

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