Responsabilità genitoriale - diritti di affidamento e visita dei figli

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1 Qual è il significato nella pratica della nozione di "potestà genitoriale"? Quali sono i diritti e i doveri del titolare della potestà genitoriale?

La nozione di “potestà genitoriale” è stata sostituita nel diritto italiano dal concetto di “responsabilità genitoriale” per effetto della legge di riforma della filiazione (legge 2012 n. 219) e del decreto legislativo 2013 n. 154, le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 7.2.2014.

La responsabilità genitoriale è il dovere di mantenere, educare, istruire e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni.

Il figlio ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Anche il figlio ha, a sua volta, dei doveri: quello di rispettare i genitori e contribuire al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

2 Come regola generale, chi ha la potestà genitoriale sul figlio minore?

La responsabilità genitoriale sorge per effetto di legge in caso di genitori sposati tra loro. In questo caso entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale sui propri figli.

Se i genitori non sono sposati tra loro, la responsabilità genitoriale spetta al genitore che riconosce il figlio. Se entrambi i genitori riconoscono il figlio, entrambi sono titolari ed esercitano la responsabilità genitoriale sul figlio, come se fossero sposati. Se i due genitori non sposati tra loro non riconoscono contemporaneamente il figlio, il secondo riconoscimento non può avvenire senza il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento, in mancanza del quale deve essere proposta una domanda giudiziale di accertamento della filiazione.

La responsabilità deve essere esercitata dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio. In particolare, i genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

3 Se i genitori sono incapaci o non desiderano esercitare la potestà genitoriale, un’altra persona può essere nominata al loro posto?

Se il minore è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, si provvede al suo affidamento ad un'altra famiglia.

Inoltre, quando i genitori non dimostrano un sufficiente grado di capacità nel prendersi cura della crescita dei figli, ad esempio quando intrattengono rapporti estremamente conflittuali che ne pregiudicano lo sviluppo sereno, i tribunali sono solito disporre l’affidamento al servizio sociale del luogo di residenza della famiglia. Questo di regola comporta una limitazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale: normalmente le decisioni concernenti la salute, l’istruzione e l’educazione del minore sono assunte dal servizio sociale affidatario del luogo di residenza della famiglia. In questi casi, spesso il minore resta a vivere con i genitori o con uno di essi. Nei casi più gravi il tribunale dispone l’allontanamento dalla casa familiare.

Se un genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, il giudice può dichiarare la decadenza di quel genitore dalla responsabilità genitoriale.

Se entrambi i genitori sono morti, decaduti dalla responsabilità genitoriale o impossibilitati per altre cause a esercitarla, viene nominato un tutore. Il tutore ha la cura del minore, lo rappresenta legalmente in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Il codice civile prevede anche la possibilità di nomina da parte del tribunale di un curatore speciale, quando i genitori congiuntamente (o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale), non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il curatore, in questi casi, il curatore speciale è autorizzato al compimento di specifici tali atti.

4 Se i genitori divorziano o si separano, le modalità di esercizio della potestà genitoriale come sono regolate per il futuro?

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio.

Il generale modello di affidamento, idoneo a garantire la bigenitorialità, è l’affidamento condiviso in cui entrambi i genitori hanno l’esercizio della responsabilità genitoriale.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, alla educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale in forma separata (art. 337 ter codice civile)

L’affido condiviso non comporta necessariamente che il figlio divida il suo tempo in parti uguali presso ciascuno dei genitori. Normalmente, nel provvedimento di separazione o divorzio viene stabilito qual è il genitore collocatario, cioè quello presso cui il figlio vive stabilmente, e si prevedono poi le modalità e tempi e di frequentazione del figlio da parte del genitore non collocatario. La ripartizione dei tempi di permanenza dei figli presso i genitori può anche essere paritaria se le abitazioni dei genitori sono vicine e lo stile di vita omogeneo a condizione che ciò non incida negativamente sulla vita relazionale e scolastica dei minori.

Tuttavia, se l’affidamento condiviso non risponde all’interesse dei minori, il giudice può orientarsi verso l’affidamento esclusivo, con provvedimento motivato (art. 337 quater codice civile).

I casi più ricorrenti di affido esclusivo sono: 1. se uno dei genitori è pericoloso per l’incolumità fisica e psichica del figlio minore (genitore violento, gravato da allarmanti precedenti penali, tossicodipendente o alcolista); 2. se il genitore è incapace di provvedere all’assistenza morale e materiale del figlio, o non ha mai mostrato un interessamento nei confronti del figlio; 3. se il genitore, nei confronti del figlio, scredita l’altro genitore; 4. In caso di grave conflittualità tra i genitori tale da alterare l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico del minore.

In caso di affidamento esclusivo, l’esercizio della responsabilità genitoriale compete solo all’affidatario, tenuto ad attenersi alle condizioni stabilite dal giudice, ma le decisioni di maggiore interesse per il figlio devono essere adottate da entrambi i genitori, salvo che –per circostanze particolarmente gravi (ad es. comportamenti violenti o abusanti) non sia diversamente stabilito (art. 337 quater codice civile).

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale ha il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio (art. 316 ultimo comma)

5 Se i genitori concludono un accordo sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale, quali sono le formalità da rispettare perché l’accordo sia per loro vincolante?

L’accordo tra i genitori sulle modalità di esercizio della loro responsabilità dopo la separazione deve essere presentato al tribunale territorialmente competente, il quale verifica che l’accordo garantisca i diritti e il benessere dei figli e, in caso di giudizio positivo, lo omologa.

Se la coppia sposata con figli minori vuole separarsi o divorziare e ha raggiunto un accordo anche sull’affidamento dei figli e l’esercizio della responsabilità genitoriale, può scegliere fra due soluzioni.

a) presentare un ricorso congiunto al tribunale e ottenere l’omologazione dell’accordo;

b) ricorrere alla c.d. negoziazione assistita da avvocati (art. 6 del d.l. 132/2014): si tratta di un accordo  mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia relativa alla separazione e all’affidamento dei figli con l’assistenza di uno o più avvocati.

In presenza di figli minori (ma anche di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli, lo autorizza. Se invece ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Una volta autorizzato, l'accordo è munito di efficacia vincolante ed equiparato ai provvedimenti giudiziali in materia di separazione o divorzio.

Se la coppia genitoriale non è sposata, è possibile solo la prima soluzione (accordo omologato dal tribunale).

6 Se i genitori non raggiungono un accordo sulle questioni relative all’esercizio della potestà genitoriale, quali sono i mezzi alternativi di soluzione delle controversie?

Per risolvere le questioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, i genitori possono rivolgersi ad un mediatore familiare. Lo scopo dell'attività di mediazione non è di raggiungere una riconciliazione della coppia, ma di permettere la formazione di un consenso reciproco in ordine alle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, evitando e riducendo ogni forma di conflitto. Le soluzioni condivise eventualmente raggiunte devono comunque essere sottoposte al giudice, il quale dovrà valutare che sia rispettato l’interesse del minore.

In caso di perdurante contrasto, la controversia va portata avanti al giudice competente per la separazione, divorzio e affidamento dei figli.

7 Se i genitori fanno ricorso all’autorità giudiziaria, su quali questioni relative ai figli il giudice può pronunciarsi?

Bisogna distinguere due casi.

a) I genitori si possono rivolgere al giudice in caso di disaccordo sulle questioni di particolare importanza. In tali casi, il giudice innanzi tutto suggerisce le soluzioni più adeguate all’interesse del minore e dell’unità familiare. Se il conflitto permane, il giudice attribuisce il potere di decidere sulla specifica questione al genitore che ritiene più idoneo a curare l’interesse del figlio.

b) I genitori si rivolgono al giudice chiedendo una decisione sull’affidamento dei figli e sulla loro collocazione (normalmente quando si separano). In questo caso, il giudice decide su:

  • affidamento dei figli, prevalentemente scegliendo la soluzione dell’affidamento congiunto (=ad entrambi i genitori),
  • tempi e modalità della convivenza presso ciascun genitore,
  • ammontare dell’assegno di mantenimento e, in generale, del contributo di ciascuno dei genitori alle spese per la cura, l’istruzione e l’educazione dei figli.

Poiché anche in caso di separazione o divorzio dei genitori le decisioni di maggiore importanza devono essere prese di comune accordo, in caso di disaccordo sulle singole questioni i genitori possono ricorrere al giudice come si è spiegato al punto a).

8 Se il tribunale dispone l’affidamento del minore in via esclusiva a uno dei coniugi, questo significa che il coniuge affidatario potrà assumere decisioni concernenti il minore senza prima consultare l’altro genitore?

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, salva diversa disposizione del giudice. In particolare, egli può prendere autonomamente anche le decisioni di straordinaria amministrazione

Tuttavia, anche in caso di affidamento esclusivo a uno dei genitori, le decisioni di maggiore interesse per i figli (quelle relative a istruzione, educazione, salute) devono essere adottate da entrambi i genitori, salvo che non sia diversamente stabilito dalla decisione sull’affidamento.

In genere, i giudici stabiliscono che non è necessario l’accordo del genitore non affidatario quando questi sia assente, indifferente, irreperibile o abbia tenuto comportamenti violenti, pregiudizievoli od abusanti.

Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e condizioni di vita del figlio e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

9 Se il tribunale dispone l’affidamento congiunto del minore, cosa significa questo nella pratica?

In caso di affidamento congiunto, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, i quali devono condividere l’indirizzo della vita dei figli e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, di regola, i genitori esercitano la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi di rispettiva permanenza dei figli.

10 Qual è il tribunale (o altra autorità) competente a decidere in materia di potestà genitoriale?

Il tribunale ordinario è competente per tutti i procedimenti in materia affidamento dei figli e per le questioni connesse relative alla responsabilità genitoriale.

Se la controversia riguarda la decadenza dalla responsabilità genitoriale o la limitazione della responsabilità genitoriale, la reintegra nella responsabilità genitoriale, senza coinvolgere i profili relativi all’affidamento dei figli, la competenza è del tribunale per i minorenni.

11 Qual è la procedura applicabile in questi casi? Esiste una procedura di urgenza?

Se la questione relativa all’affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati dal matrimonio si inserisce nel contenzioso relativo alla separazione o al divorzio, la procedura è quella descritta nella sezione Divorzio.

I provvedimenti in materia di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale per i figli non nati da matrimonio sono adottati dal tribunale, se del caso previa assunzione di sommarie informazioni, dopo avere sentito il pubblico ministero e i genitori.

Vengono immediatamente emessi i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni, che possono essere revocati o modificati nel corso del giudizio, destinati a essere assorbiti nella decisione definitiva.

Come in tutte le procedure che lo riguardano, il minore è sentito dal giudice se ha compiuto dodici anni o comunque se è capace di discernimento.

12 È possibile ottenere il patrocinio a spese dello Stato per coprire i costi del procedimento?

E’ possibile ottenere il patrocinio a spese dello Stato per la copertura dei costi di difesa legale nei procedimenti di separazione, divorzio, affidamento dei figli, limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale.

13 È possibile proporre appello avverso una decisione sulla potestà genitoriale?

Contro le decisioni provvisorie, temporanee e urgenti, sulla responsabilità genitoriale è possibile proporre reclamo alla corte d’appello (giudice di secondo grado), dinanzi alla quale deve essere presentato appello avverso le decisioni definitive dei giudizi.

14 In certi casi potrebbe essere necessario rivolgersi ad un giudice o ad altra autorità per avere una decisione sulla potestà genitoriale da far valere come titolo esecutivo? Quali procedure si applicano in tali casi?

Le decisioni del tribunale sulla responsabilità genitoriale costituiscono titolo esecutivo.

15 In che modo si deve agire per far riconoscere ed eseguire in questo Stato membro una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro?

Il riconoscimento della decisione sulla responsabilità genitoriale resa da un tribunale di un altro Paese della UE è automatico. Tuttavia, ogni parte interessata può anche far dichiarare che la decisione deve o non deve essere riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 e (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019.

Per l’esecuzione di decisioni sottoposte al regime di circolazione stabilito dal regolamento (CE) n.2201/2003 del 27 novembre 2003, emanate in giudizi iniziati prima dell’1 agosto 2022, la parte interessata deve presentare istanza di esecutività alla corte di appello territorialmente competente. Dopo che la decisione è stata dichiarata esecutiva, viene eseguita alle stesse condizioni che si applicherebbero per la decisione pronunciata in tale Stato membro.

L’esecuzione di decisioni pronunciate in giudizi instaurati dall’1 agosto 2022 in poi va chiesta dalla parte con ricorso al tribunale competente per territorio.

16 A quale giudice di questo Stato membro occorre rivolgersi per opporsi al riconoscimento e all'esecuzione di una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro? Quale procedura si applica in questi casi?

Le domande di diniego del riconoscimento delle decisioni vanno rivolte alla corte d’appello del luogo di attuazione. Il giudizio si svolge nelle forme del procedimento contenzioso semplificato e si conclude con un provvedimento ricorribile per cassazione.

17 A quale diritto deve fare riferimento il giudice in un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, in cui il minore o le parti non risiedono in questo Stato membro oppure hanno cittadinanze diverse?

Avendo l’Italia ratificato la Convenzione dell’Aia del 1996, si applicano le disposizioni di tale Convenzione. Pertanto, per l’attribuzione e l’estinzione della responsabilità̀ genitoriale, per l’esercizio della responsabilità genitoriale, per la revoca o limitazione della responsabilità genitoriale si applica la legge dello Stato di residenza abituale del minore.

Ultimo aggiornamento: 13/03/2024

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