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Responsabilità genitoriale - diritti di affidamento e visita dei figli

Croazia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Qual é il significato nella pratica della nozione di "potestà genitoriale"? Quali sono i diritti e i doveri del titolare della potestà genitoriale?

Per responsabilità genitoriale si intendono le responsabilità, i doveri e i diritti dei genitori intesi a tutelare e promuovere i diritti individuali e patrimoniali dei figli, nonché il loro interesse superiore. I genitori sono tenuti a garantire cure parentali adatte alle esigenze di sviluppo e alle capacità dei figli. Nessun genitore può astenersi dalle cure parentali. I genitori sono tenuti a discutere e concordare i singoli aspetti delle cure parentali con i figli, in base alla loro età e maturità.

Le cure parentali includono il diritto e il dovere di tutelare i diritti individuali dei figli in materia di salute, sviluppo, cure, protezione, crescita ed educazione, di scegliere il luogo di residenza dei figli, nonché il diritto e il dovere di amministrarne i beni. Le cure parentali contemplano anche il diritto e il dovere di rappresentare i diritti e gli interessi personali e patrimoniali dei figli.

2 Come regola generale, chi ha la potestà genitoriale sul figlio minore?

I genitori hanno il diritto e il dovere di provvedere alle cure parentali in modo equo, congiunto e di comune accordo. Nel caso non vivano assieme in modo permanente, i genitori sono tenuti a concordare le modalità delle cure parentali elaborando un piano di cure parentali condivise. La condivisione delle cure parentali può essere decisa anche in sede giudiziaria e, in tal caso, la decisione del giudice si baserà sulle modalità proposte dai genitori per tutte le questioni pertinenti del piano di cure parentali condivise. In caso di cure parentali condivise, i genitori devono cercare di risolvere gli eventuali problemi giungendo a un accordo.

Un genitore può garantire le cure parentali da solo, per tutti gli aspetti, parte di essi o nella misura necessaria per decidere in merito a una determinata questione importante che riguarda il figlio. In queste situazioni, il diritto dell'altro genitore di provvedere alle cure parentali può essere limitato solo da una decisione giudiziaria che tenga conto dell'interesse superiore del minore. In caso di cure parentali condivise e decesso di uno dei genitori, il genitore superstite è tenuto a garantire da solo le cure parentali senza una decisione giudiziaria che attesti il decesso o la dichiarazione di decesso dell'altro genitore. Laddove i genitori non riescano a trovare un accordo sul piano di cure parentali condivise né un accordo alternativo nel corso di un procedimento giudiziario, è possibile che le cure parentali siano affidate a uno solo dei genitori, previa decisione del tribunale a tal fine. In questo caso, il giudice è tenuto a dare priorità al genitore che ha dimostrato l'intenzione di cooperare e di giungere a un accordo sulle cure parentali condivise.

3 Se i genitori sono incapaci o non desiderano esercitare la potestà genitoriale, un’altra persona può essere nominata al loro posto?

Nei casi in cui il genitore è un minore o una persona giuridicamente incapace per un ambito specifico delle cure parentali, le rispettive cure parentali saranno sospese per ostacoli legali. Nel periodo di validità della sospensione dalle cure parentali, il genitore in questione può occuparsi quotidianamente del figlio da solo, insieme all'altro genitore o insieme a un tutore designato ai sensi delle disposizioni della Obiteljski zakon (legge sulla famiglia) riguardanti la nomina dei tutori. Non può tuttavia rappresentare il figlio e, laddove sia stato privato della capacità giuridica, non è autorizzato a rappresentare il figlio nell'ambito per il quale gli è stata negata la capacità giuridica. Il figlio sarà rappresentato dall'altro genitore oppure dal tutore, il quale è tenuto a rispettare la volontà dell'altro genitore.

Se i genitori del minore o uno dei due genitori e il tutore non concordano sulla rappresentanza in merito a decisioni importanti che riguardano il figlio, il giudice, su proposta di questo ultimo, del genitore o del tutore, decide ex parte chi debba rappresentare il minore per quella questione.

In risposta a una proposta avanzata dal minore, dal genitore o da un centro di assistenza sociale, il giudice pronuncerà una sentenza ex parte riguardante la sospensione delle cure parentali (sospensione delle cure parentali a causa di ostacoli reali) nel caso in cui un genitore sia assente o risieda a un indirizzo non noto oppure qualora gli sia vietato, per ragioni oggettive, garantire le cure parentali per un lungo periodo di tempo. Il genitore in questione non è autorizzato a occuparsi delle cure parentali per il periodo della sospensione dovuta alle suddette ragioni. Durante il periodo di sospensione, le cure parentali saranno garantite esclusivamente dall'altro genitore per conto proprio oppure si provvederà all'affidamento del minore in base alle disposizioni della legge sulla famiglia. Quando cessano di esistere i motivi per cui è stata imposta la sospensione, il giudice emetterà, in seguito a una proposta avanzata dal minore, dal genitore le cui cure parentali sono state sospese o da un centro di assistenza all'infanzia, una decisione ex parte per porre fine alla sospensione delle cure parentali a causa di ostacoli reali.

In caso decesso di cure parentali condivise e decesso di uno dei genitori, il genitore superstite continuerà a garantire le cure parentali da solo. In caso di decesso del genitore che ha l'affidamento esclusivo del figlio, il giudice, su proposta del minore, del genitore superstite o di un centro di assistenza all'infanzia, deciderà ex parte di affidare le cure parentali al genitore superstite, purché lo ritenga nell'interesse superiore del bambino. In caso di decesso di entrambi i genitori, il figlio è affidato a un centro di assistenza all'infanzia. Quando ancora in vita, il genitore responsabile delle cure parentali può, mediante testamento o atto notarile [chiamato "anticipirana naredba" ("decisione/direttiva anticipata”) in croato], designare una persona che al momento del decesso potrebbe, a suo avviso, garantire al figlio le migliori cure possibili. Per la nomina del tutore in caso di decesso del genitore si terrà conto del parere del minore e della volontà del genitore superstite, purché ciò non sia contrario all'interesse superiore del minore.

Ai sensi dell'articolo 224 della legge sulla famiglia, i minori sono dati in affido se i genitori sono deceduti, scomparsi, sconosciuti o hanno risieduto per almeno un mese a un indirizzo non noto, se sono stati privati del diritto alle cure parentali o della capacità giuridica in un ambito che impedisce loro di fornire le cure parentali, se non hanno affidato il bambino a una persona che soddisfa i criteri previsti per la tutela o se hanno acconsentito all'adozione del bambino. A norma dell'articolo 225 della legge sulla famiglia, spetta ai centri di assistenza all'infanzia decidere di dare il minore in affidamento e nominare un tutore. I centri di assistenza all'infanzia possono dare il bambino in affidamento quotidiano a un tutore, a un'altra persona, a una famiglia affidataria, a un istituto per minori abbandonati o a una persona giuridica che operi nel settore dell'assistenza sociale, a meno che la legge sulla famiglia non disponga altrimenti.

Nel caso in cui si rilevi che i diritti e l'interesse superiore del minore sono stati violati oppure che i diritti, l'interesse superiore e lo sviluppo del minore sono stati messi a repentaglio, le misure per la tutela dei diritti personali e dell'interesse superiore del minore saranno adottate in seguito a una valutazione di esperti. Si considerano messi a repentaglio i diritti del minore quando le cure sono inadeguate, il minore incontra difficoltà psicosociali (manifestate attraverso il comportamento, eventuali problemi emotivi, a scuola o di altro tipo connessi alla crescita) oppure qualora vi siano probabilità che si verifichino le circostanze summenzionate. Per proteggere i diritti e l'interesse superiore del minore, i centri di assistenza sociale possono:

1. adottare un provvedimento urgente per separare il minore dal nucleo familiare e garantirgli una sistemazione alternativa;

2. emettere un avvertimento in seguito a errori o omissioni nelle cure parentali;

3. predisporre per i genitori una consulenza e sostegno professionale riguardo alle cure parentali;

4. garantire ai genitori un sostegno professionale intensivo e la supervisione delle cure parentali garantite al figlio.

Per proteggere i diritti personali e l'interesse superiore del minore, i giudici possono:

1. affidare il minore in via provvisoria a un terzo, a una famiglia affidataria o a un istituto di assistenza sociale;

2. emanare un ordine restrittivo;

3. revocare ai genitori il diritto di vivere nella stessa abitazione del figlio e dare il figlio in affidamento a un terzo, a una famiglia affidataria o a un istituto di assistenza sociale;

4. sostenere l'educazione del figlio in caso di abbia problemi comportamentali, affidandolo a una famiglia affidataria o a un istituto di assistenza sociale;

5. revocare ai genitori il diritto alle cure parentali. Tra le misure volte a tutelare i diritti e l'interesse superiore dei figli, la legge sulla famiglia contiene disposizioni relative alle modalità per garantire ai figli un alloggio temporaneo o una sistemazione provvisoria presso un terzo, per revocare ai genitori il diritto di vivere nella stessa abitazione del figlio, ecc.

4 Se i genitori divorziano o si separano, le modalità di esercizio della potestà genitoriale come sono regolate per il futuro?

Le questioni relative alla responsabilità genitoriale possono essere risolte con l'elaborazione di un piano di cure parentale condivise oppure in sede giudiziaria.

Il piano di cure parentali condivise è un accordo scritto tra i genitori, in cui sono definite le modalità per fornire ai figli le cure parentali qualora i genitori non vivano in modo permanente quale nucleo familiare. Nel piano di cure parentali condivise devono essere precisati i seguenti aspetti:

1. il luogo e l'indirizzo di residenza del figlio,

2. il tempo che il figlio deve trascorrere con ciascun genitore,

3. le modalità di scambio di informazioni sul consenso necessario in caso di decisioni importanti per il figlio e di scambio di informazioni fondamentali relative al figlio;

4. il livello di obbligazioni alimentari a carico del genitore con cui non vive il figlio;

5. le modalità per la risoluzione delle questioni future. I genitori possono redigere il piano di cure parentali condivise da soli oppure nell'ambito della procedura di consulenza obbligatoria o di mediazione familiare.

Se i genitori non trovano un accordo sul piano di cure parentali condivise oppure laddove il piano non sia accolto dal giudice, ciascun genitore o il figlio può proporre un'azione legale per risolvere le questioni riguardanti la scelta del genitore con cui il figlio dovrà vivere, le modalità delle cure parentali, i contatti del figlio con l'altro genitore o il mantenimento del figlio. Nei procedimenti volti a determinare il genitore con cui il figlio andrà a vivere, le modalità delle cure parentali o i contatti del figlio con l'altro genitore, il giudice non è vincolato da alcuna richiesta delle parti. Il giudice può decidere sulla scelta genitore con il quale il figlio andrà a vivere, sulle modalità con cui il bambino manterrà i contatti con l'altro genitore e sull'erogazione delle cure parentali a partire da un accordo tra i genitori, laddove ritenga che l'accordo sia nell'interesse superiore del minore.

Il giudice si pronuncerà d'ufficio per stabilire con quale genitore risiederà il figlio, le modalità delle cure parentali, i contatti del figlio con l'altro genitore e il mantenimento del figlio, emanando una decisione che determini il fallimento irreparabile del matrimonio o il suo annullamento o una sentenza di divorzio e in altri casi in cui i genitori vivono separati oppure una decisione riguardante casi di maternità o paternità contestata, se la pronuncia della decisione è possibile e necessaria per l'esito del procedimento giudiziario e i fatti del caso.

5 Se i genitori concludono un accordo sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale, quali sono le formalità da rispettare perchè l’accordo sia per loro vincolante?

Per essere esecutivo, il piano di cure parentali condivise può essere sottoposto all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento ex parte, che consentirà al giudice di verificarne il contenuto e di approvarlo o respingerlo in conformità alle disposizioni della legge sulla famiglia. Il piano di cure parentali condivise può essere modificato in funzione dell'età e della maturità del figlio o qualora le modifiche siano giustificate da cambiamenti significativi delle circostanze. In caso di modifica, il piano deve essere presentato al tribunale nell'ambito di un procedimento ex parte, per consentire al giudice di verificarne il contenuto e di approvare o respingere le modifiche.

Il giudice può pronunciarsi sulla scelta del genitore con cui il figlio andrà a vivere, sulle modalità con cui il bambino manterrà i contatti con l'altro genitore e sulla sull'erogazione delle cure parentali a partire da un accordo tra i genitori, laddove ritenga che l'accordo sia nell'interesse superiore del bambino. Nel caso in cui i genitori optino per le cure parentali condivise, l'accordo dovrà regolamentare tutte le questioni importanti sollevate nel piano di cure parentali condivise. Per quanto riguarda i mezzi di impugnazione o la modifica della sentenza del tribunale, la sentenza basata sull'accordo dei genitori in merito alle cure parentali condivise avrà gli stessi effetti giuridici del piano di cure parentali condivise approvato dal giudice. Laddove la sentenza sia fondata sull'accordo dei genitori relativo alle cure parentali condivise, non sarà necessario includere note esplicative nella decisione relativa alle cure parentali o ai contatti del figlio con l'altro genitore.

6 Se i genitori non raggiungono un accordo sulle questioni relative all’esercizio della potestà genitoriale, quali sono i mezzi alternativi di soluzione delle controversie?

Qualora non giungano a un accordo sul piano di cure parentali condivise, i genitori saranno assistiti da un centro di assistenza sociale che li aiuti a raggiungere un accordo nell'ambito del processo di mediazione familiare, a meno che il caso in questione non sia soggetto a requisiti di mediazione previsti dalla legge. Laddove due genitori che intendono divorziare non riescano a trovare un accordo sul piano di cure parentali condivise, i centri di assistenza sociale comunicheranno loro che, nell'ambito del procedimento di divorzio avviato su istanza di uno dei coniugi, il giudice provvederà d'ufficio a:

1. decidere con quale genitore risiederà il figlio, le modalità delle cure parentali, i contatti con l'altro genitore e il suo mantenimento;

2. consentire al figlio di esprimere la propria opinione a norma della legge sulla famiglia;

3. nominare un tutore speciale per il figlio, in conformità alle disposizioni della legge sulla famiglia.

7 Se i genitori fanno ricorso all’autorità giudiziaria, su quali questioni relative ai figli il giudice può pronunciarsi?

In base all'articolo 413 della legge sulla famiglia, il giudice si pronuncerà d'ufficio per stabilire con quale genitore risiederà il figlio, le modalità delle cure parentali, i contatti del figlio con l'altro genitore e il mantenimento del figlio, emanando una decisione che determini la rottura irrimediabile del matrimonio o il suo annullamento o una sentenza di divorzio e in altri casi in cui i genitori vivono separati oppure una decisione riguardante un caso di maternità o paternità contestata, se la pronuncia della decisione è possibile e necessaria per l'esito del procedimento giudiziario e i fatti del caso. Il giudice può:

1. limitare o vietare i contatti del figlio con l'altro genitore;

2. decidere che i contatti debbano avvenire sotto la supervisione di un esperto;

3. prendere misure per la tutela dei diritti e dell'interesse superiore del minore a seconda delle circostanze del caso;

4. decidere le modalità di contatto con la matrigna o il patrigno, laddove abbiano vissuto con il minore e se ne siano occupati al momento dello scioglimento del matrimonio.

Ai sensi dell'articolo 417 della legge sulla famiglia, nel procedimento relativo ai contatti del figlio con l'altro genitore, il giudice è tenuto a informare i genitori che la frequentazione dell'altro genitore è di particolare importanza per il benessere del figlio, a incoraggiare i genitori a raggiungere un accordo e a partecipare al processo di mediazione familiare nei casi che non riguardino questioni di violenza domestica e, se i genitori non riescono a raggiungere un accordo, a garantire che il luogo in cui il figlio intratterrà i contatti con l'altro genitore sia adatto a lui, tenendo conto dei vincoli geografici e temporali dell'altro genitore. La decisione giudiziaria deve contenere informazioni specifiche relative alle modalità, al momento e al luogo in cui l'altro genitore può prendere e riconsegnare il figlio e, se necessario, relative alle spese sostenute per intrattenere i contatti. Nelle note esplicative della decisione, il tribunale includerà un ammonimento scritto che indichi le conseguenze giuridiche del mancato rispetto dell'obbligo di facilitare il contatto del minore con l'altro genitore (inclusa un'ammenda, una pena detentiva o una decisione di modificare la sentenza sulla determinazione del genitore con cui il figlio andrà a vivere).

A norma dell'articolo 418 della legge sulla famiglia, il giudice può, nell'ambito del procedimento riguardante la definizione dei contatti del figlio con l'altro genitore, stabilire una o più misure intese a garantire l'esecuzione qualora ritenga che il genitore con cui risiede il figlio difficilmente si atterrà alla decisione sui contatti, e specificatamente:

1. nominare una persona che assista nell'esecuzione della decisione o delle disposizioni che consentono al figlio di contattare l'altro genitore;

2. disporre che il genitore presso il quale risiede il figlio lasci una cauzione in contanti.

Nel definire tali misure, il giudice terrà conto in particolare del comportamento tenuto in passato dal genitore con cui vive il figlio.

Secondo l'articolo 419 della legge sulla famiglia, il giudice può, nell'ambito del procedimento riguardante la definizione dei contatti del figlio con l'altro genitore, disporre una o più misure intese a garantire il rientro del figlio o a impedirne la sottrazione da parte del genitore con cui il figlio non vive (ad esempio, obbligando tale genitore a consegnare al tribunale che ha preso il provvedimento il passaporto durante le frequentazioni del figlio, imponendogli di depositare una cauzione in contanti, vietando alienazioni o gravami sui suoi diritti patrimoniali con l'iscrizione del divieto nei pubblici registri, imponendogli di recarsi regolarmente assieme al figlio presso un organismo autorizzato, quale un centro di assistenza sociale, e nel luogo delle frequentazioni, specificando il luogo in cui si terranno le frequentazioni, vietando al figlio di lasciare il paese in cui intrattiene contatti con tale genitore e iscrivendo tale divieto in un sistema di informazione nazionale o transnazionale). Nel definire le misure di cui sopra, il giudice deve, in particolare, tenere conto del comportamento tenuto in passato dal genitore che non vive con il figlio.

Ai sensi dell'articolo 421 della legge sulla famiglia, se la decisione è fondata su un accordo tra i genitori, raggiunto in conformità alle disposizioni della legge sulla famiglia oppure se è stata pronunciata oralmente in presenza di tutte le parti e tutte le parti si sono impegnate a non impugnarla, nella decisione riguardante le cure parentali e le modalità dei contatti con i figli non sono necessarie note esplicative.

8 Se il tribunale dispone l’affidamento del minore in via esclusiva ad uno dei coniugi, questo significa che il coniuge affidatario potrà assumere decisioni concernenti il minore senza prima consultare l’altro genitore?

Conformemente all'articolo 99 della legge sulla famiglia, ciascun genitore è tenuto a rappresentare da solo il figlio negli ambiti delle cure parentali per i quali il coinvolgimento dell'altro genitore è stato limitato da disposizioni della legge sulla famiglia o da una decisione giudiziaria.

L'articolo 105 della legge sulla famiglia prevede che ciascun genitore può provvedere da solo a tutte le cure parentali o a parte di esse oppure nella misura necessaria a decidere su questioni di particolare importanza riguardanti il figlio. In queste situazioni, il diritto dell'altro genitore di provvedere alle cure parentali può essere limitato solo da una decisione giudiziaria che tenga conto dell'interesse superiore del minore. In caso di cure parentali condivise e decesso di uno dei genitori, il genitore superstite è tenuto a garantire da solo le cure parentali senza una decisione giudiziaria che attesti il decesso o la dichiarazione di decesso dell'altro genitore. Nel pronunciarsi sulle cure parentali esclusive, il giudice deciderà se nelle questioni riguardanti i diritti essenziali del minore il genitore cui è stato affidato il figlio debba rappresentarlo da solo o se sia necessario il consenso dell'altro genitore, come previsto dall'articolo 100 della legge sulla famiglia (per rappresentanza del minore in questioni relative ai suoi diritti personali fondamentali si intende la rappresentanza in caso di eventuali modifiche del nome, del domicilio permanente o temporaneo del figlio oppure nelle questioni riguardanti la libertà del figlio di scegliere o cambiare il suo credo religioso).

Ai sensi dell'articolo 110 della legge sulla famiglia, indipendentemente dal fatto che l'affidamento sia esclusivo o condiviso, i genitori possono decidere da soli in merito alle questioni ordinarie che interessano il figlio nei periodi di permanenza presso tale genitore. In situazioni urgenti, ossia in caso di minaccia immediata per il figlio, ciascun genitore ha il diritto di decidere di prendere tutte le misure necessarie per tutelare l'interesse superiore del figlio, senza chiedere il consenso dell'altro genitore, ma con l'obbligo di informarlo quanto prima.

Indipendentemente dal fatto che le cure parentali siano affidate a un unico genitore o condivise, i genitori sono tenuti a scambiarsi informazioni sulla salute del bambino, sulla congruenza dell'educazione, nonché sulle sue attività scolastiche ed extrascolastiche. Lo scambio di informazioni deve essere rapido, trasparente e incentrato esclusivamente sul figlio.

Nessuno dei due genitori può abusare del dovere di cooperazione per esercitare un controllo sull'altro genitore.

In aggiunta a quanto sopra, ai sensi dell'articolo 112 della legge sulla famiglia, il genitore cui è stata imposta una limitazione in un ambito particolare delle cure parentali ha il diritto di mantenere i contatti con il figlio, prendere decisioni ordinarie che riguardano il figlio, adottare misure urgenti in caso di minaccia immediata per il figlio e ricevere informazioni su fatti importanti riguardanti i diritti personali del figlio. Tali diritti possono essere limitati o revocati mediante decisione giudiziaria solo qualora ciò sia necessario per proteggere l'interesse superiore del figlio. Il genitore che non ha l'affidamento del figlio ha il diritto di chiedere all'altro genitore informazioni su fatti importanti relativi ai diritti personali del figlio laddove abbia un legittimo interesse a ottenerle e nella misura in cui ciò non contrasti con l'interesse superiore del figlio. In caso di disputa, il giudice emetterà, nell'ambito di un procedimento ex parte e in risposta a una proposta del figlio o di uno dei due genitori, una decisione che garantisca la protezione dell'interesse superiore del minore.

9 Se il tribunale dispone l’affidamento congiunto del minore, cosa significa questo nella pratica?

Ai sensi dell'articolo 108 della legge sulla famiglia, in caso di affidamento condiviso i genitori sono tenuti a prendere le decisioni importanti relative al figlio e a dare il loro consenso di comune accordo. Le decisioni importanti per il figlio riguardano la rappresentanza del minore in questioni relative ai suoi diritti personali fondamentali, nonché i beni di valore e i diritti patrimoniali del figlio. Le decisioni importanti per il figlio possono anche essere rappresentate da decisioni di altro tipo suscettibili di avere un'incidenza significativa sulla vita del figlio, come quelle riguardanti i contatti con persone a lui prossime, eventuali procedure o cure mediche straordinarie e la libertà del di scegliere una scuola. Tutte le decisioni di questo tipo saranno considerate valide a condizione che l'altro genitore dia il proprio consenso. In casi eccezionali, ad esempio in caso di procedura medica d'urgenza, si applicano le disposizioni delle norme specifiche in materia di tutela dei diritti dei pazienti. L'articolo 100 della legge sulla famiglia contiene disposizioni sulla rappresentanza del minore nelle questioni relative ai suoi diritti personali fondamentali (in caso di modifica del nome o dell'indirizzo di residenza permanente o temporaneo del figlio oppure per quanto concerne la libertà del figlio di scegliere o cambiare il proprio credo religioso). La rappresentanza nelle questioni relative ai diritti essenziali del minore è considerata valida se il genitore che rappresenta il figlio ha ottenuto il consenso scritto dell'altro genitore con diritto di rappresentanza. Nei casi previsti dalla legge tale consenso non è necessario qualora il genitore con cui risiede il figlio abbia ottenuto l'approvazione di un centro di assistenza sociale. Se il genitore che rappresenta il minore non può ottenere un consenso scritto, il giudice, in un procedimento ex parte e in risposta a una proposta avanzata dal figlio o da uno dei due genitori, deciderà quale genitore rappresenterà il minore nella questione in oggetto al fine di tutelarne l'interesse superiore.

L'articolo 101 della legge sulla famiglia contiene disposizioni sulla rappresentanza in questioni riguardante i ben idi valore del minore o i suoi diritti patrimoniali.

Ai sensi dell'articolo 109 della legge sulla famiglia, quando i genitori che hanno il diritto di rappresentare il bambino non riescono a giungere a un accordo su una decisione importante per il figlio, il giudice deciderà, in un procedimento ex parte e in risposta a una proposta avanzata dal figlio o da uno dei due genitori, quale genitore rappresenterà il figlio nella questione in oggetto. Laddove le decisioni importanti riguardino i diritti personali del figlio, i genitori sono tenuti a partecipare al processo di consulenza obbligatoria prima che venga avviata un'azione ex parte.

10 Qual è il tribunale (o altra autorità) competente a decidere in materia di potestà genitoriale?

Le proposte e le azioni devono essere presentate al tribunale municipale competente a livello locale.

Ai sensi dell'articolo 34 della Zakon o parničnom postupku (legge di procedura civile), i tribunali municipali decidono sempre in primo grado nei seguenti conflitti: fallimento irreparabile del matrimonio o annullamento del matrimonio mediante divorzio, controversie riguardanti la determinazione o la contestazione della paternità o della maternità, dispute sulla scelta del genitore con cui andrà a vivere il figlio, nonché in materia di cure parentali, qualora sia in corso un'azione contestuale intesa a stabilire il fallimento irreparabile del matrimonio, ad annullare il vincolo matrimoniale o a garantire il divorzio.

La legge sulla famiglia prevede il ricorso a una consulenza obbligatoria, prima della presentazione di una richiesta di divorzio tra coniugi cotitolari della responsabilità genitoriale congiunta nei confronti del figlio minorenne o prima dell'avvio di altri procedimenti giudiziari relativi alle cure parentali e ai contatti. Le disposizioni della legge sulla famiglia relative alla consulenza obbligatoria prima della presentazione di una domanda di divorzio tra coniugi cotitolari delle cure parentali nei confronti del figlio minorenne si applicano mutatis mutandis alla consulenza obbligatoria intrapresa prima dell'avvio di un'azione in materia di cure parentali e i contatti del figlio con l'altro genitore, qualora non sia possibile rimediare alla dio alla rottura del matrimonio/dell'unione tra i genitori. La legge precisa i casi in cui non è prevista la consulenza obbligatoria. La procedura di consulenza obbligatoria è avviata su richiesta presentata a tal fine da una parte. La richiesta deve essere rivolta a un centro di assistenza sociale, per iscritto o verbalmente (con una dichiarazione da iscrivere in un registro). Il servizio di consulenza obbligatoria è fornito da un gruppo di esperti del centro di assistenza sociale competente nel luogo del domicilio permanente o temporaneo del figlio oppure dell'ultimo domicilio comune, permanente o temporaneo dei coniugi o partner legati in un'unione di fatto. La consulenza obbligatoria consiste in un procedimento che comporta la partecipazione personale dei membri della famiglia (non sono ammessi rappresentanti). Una volta concluso, il centro di assistenza sociale preparerà una relazione, che rimarrà valida per sei mesi dalla data di conclusione della consulenza.

La partecipazione alla prima riunione di mediazione familiare è necessaria per poter presentare una richiesta di divorzio.

A seconda del tipo di azione proposta (controversie in ambito matrimoniale, controversie per determinare o contestare la maternità o la paternità, controversie relative alle cure parentali, controversie in materia di contatti con il figlio, azioni di divorzio per mutuo consenso o azioni per la richiesta di approvazione di un piano di cure parentali condivise), il richiedente deve presentare, tra altri documenti, la relazione della consulenza obbligatoria/un documento che attesti la partecipazione alla prima riunione di mediazione familiare/il piano di cure parentali condivise. I documenti necessari dipendono dall'azione promossa.

11 Qual è la procedura applicabile in questi casi? Esiste una procedura di urgenza?

In tutte le azioni riguardanti le questioni di diritto di famiglia relative ai minori, gli organi competenti sono tenuti ad adottare provvedimenti urgenti, tutelando al tempo stesso l'interesse superiore del minore.

12 È possibile ottenere il patrocinio a spese dello Stato per coprire i costi del procedimento?

Sì. L'assistenza legale gratuita è regolamentata dalla legge sul patrocinio a spese dello Stato (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) (Narodne novine (NN; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) n. 143/2013).

13 È possibile proporre appello avverso una decisione sulla potestà genitoriale?

Sì. Le parti possono presentare ricorso contro una decisione di primo grado entro quindici giorni da quando ne è stata notificata loro una copia, a meno che la legge sulla procedura civile non preveda un termine diverso. Salvo diversa disposizione di legge, è possibile impugnare una decisione di primo grado emessa in seguito ad azioni speciali ex parte regolamentate dalle legge sulla famiglia. I ricorsi devono essere presentati entro 15 giorni dalla notifica della sentenza.

14 In certi casi potrebbe essere necessario rivolgersi ad un giudice o ad altra autorità per avere una decisione sulla potestà genitoriale da far valere come titolo esecutivo? Quali procedure si applicano in tali casi?

Il tribunale da contattare è il tribunale municipale competente a livello locale. Tutti i procedimenti di esecuzione sono attuati conformemente alle disposizioni della Ovršni zakon (legge sull'esecuzione forzata). La legge sulla famiglia contiene tuttavia disposizioni speciali per i procedimenti esecutivi volti a garantire la consegna del minore e il mantenimento dei contatti con il figlio (articoli 509-525 della legge sulla famiglia).

15 In che modo si deve agire per far riconoscere ed eseguire in questo Stato membro una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro?

Ai sensi della Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u od određenim odnosima (legge sulla risoluzione dei conflitti tra leggi croate e regolamenti di altri paesi relativi a determinati rapporti; NN n. 53/91, 8/01), per ottenere il riconoscimento di una sentenza emessa da un tribunale straniero occorre proporre un'azione.

Dal 1° luglio 2013 la Croazia applica il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. Il capo III del regolamento si applica mutatis mutandis al riconoscimento e all'approvazione dell'esecutività delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale.

Le domande di riconoscimento o non riconoscimento, le domande di convalida dell'esecutività e le proposte di esecuzione devono essere trasmesse al tribunale municipale competente a livello locale.

Le proposte e le azioni devono essere presentate al tribunale municipale competente a livello locale.

Alle procedure per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse da tribunali stranieri si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

16 A quale giudice di questo Stato membro occorre rivolgersi per opporsi al riconoscimento di una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro? Quale procedura si applica in questi casi?

I ricorsi devono essere proposti dinanzi a un tribunale municipale e sono esaminati da un tribunale di contea.

I procedimenti di impugnazione sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e alle disposizioni della legge sulla procedura civile.

17 A quale diritto deve fare riferimento il giudice in un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, in cui il minore o le parti non risiedono in questo Stato membro oppure hanno cittadinanze diverse?

A norma dell'articolo 40 della legge sulla risoluzione dei conflitti tra le leggi croate e i regolamenti di altri paesi relativi a determinati rapporti, la legge applicabile alle relazioni tra genitori e figli è la legge dello Stato di cittadinanza dei genitori e dei figli. Laddove genitori e figli siano cittadini di paesi diversi, la legge applicabile è quella del paese in cui tutti hanno un indirizzo di domicilio permanente. Nel caso in cui i genitori e i figli siano cittadini di paesi diversi e non abbiano un indirizzo di domicilio permanente nello stesso paese, si applica la legge croata qualora il figlio o uno dei genitori abbia la cittadinanza croata. I rapporti tra genitori e figli non disciplinati dalle disposizioni di cui sopra sono soggetti alla legge dello Stato di cittadinanza del figlio.

Dal 1° gennaio 2010 la Croazia applica la convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure per la protezione dei minori.

Per maggiori informazioni, si veda:

legge sulla famiglia (NN n. 103/15 e 98/19);

legge in materia di esecuzione (NN n. 112/12, 25/13, 93/14);

legge sulla risoluzione dei conflitti tra leggi croate e regolamenti di altri paesi relativi a taluni rapporti (NN n. 53/91, 88/01);

legge sul patrocinio a spese dello Stato (NN n. 143/2013);

legge sull'attuazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (NN n. 127/2013).

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

 

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Ultimo aggiornamento: 15/04/2022

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