Responsabilità genitoriale - diritti di affidamento e visita dei figli

Belgio
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Qual é il significato nella pratica della nozione di "potestà genitoriale"? Quali sono i diritti e i doveri del titolare della potestà genitoriale?

L’autorità genitoriale è un meccanismo giuridico di protezione e di rappresentanza del figlio fino al raggiungimento della maggiore età o fino all’emancipazione dello stesso e riguarda sia la persona sia i beni del figlio. L’autorità genitoriale è disciplinata dagli articoli da 371 a 387 ter e dall’articolo 203 del codice civile.

L’autorità genitoriale è esercitata a tutti gli effetti dai genitori legali del bambino, ovvero dalle persone considerate tali dalla legge per via di un rapporto di paternità, di maternità o di comaternità stabilito da un legame di parentela, dalla legge o per effetto di adozione. I genitori biologici che non siano giuridicamente riconosciuti come genitori legali non hanno l’autorità genitoriale.

Il figlio resta sotto l’autorità del padre e della madre fino alla maggiore età (18 anni) o fino alla sua emancipazione. Spettano ai genitori le decisioni riguardanti l’alloggio, il mantenimento, la salute, la sorveglianza, l’istruzione, la formazione e il pieno sviluppo del figlio (articolo 203 del codice civile).

Le attribuzioni dell’autorità genitoriale comprendono l’autorità sulla persona del figlio, la gestione dei suoi beni e alcune particolari prerogative dell’autorità genitoriale. L’autorità sulla persona del figlio si divide tra “diritto di custodia” - che consiste nel “vivere” con il figlio (prendersene cura, sorvegliarlo, prendere le decisioni educative legate alla sua presenza in casa) - e il diritto di educazione (che consiste nell’assumere decisioni in merito al suo mantenimento, alla sua istruzione e formazione). La gestione dei beni del figlio comprende invece il diritto di amministrare i suoi beni e il diritto di goderne in base alla legge. Con “prerogative particolari” s’intendono infine le attribuzioni dei genitori relative al matrimonio, all’adozione e all’emancipazione del figlio.

2 Come regola generale, chi ha la potestà genitoriale sul figlio minore?

L’autorità genitoriale sulla persona del figlio minorenne è di norma esercitata congiuntamente da ciascuno dei genitori. Se il rapporto di filiazione intercorre nei confronti di entrambi i genitori, essi esercitano congiuntamente le varie prerogative dell’autorità genitoriale (articoli 373 e 374 del codice civile) a prescindere che vivano insieme e che siano sposati.

Se il rapporto di filiazione non intercorre nei confronti di uno dei genitori o se uno dei due è deceduto, assente o nell’impossibilità di manifestare la propria volontà, l’altro genitore esercita da solo tale autorità.

Quando ciascun genitore compie da solo un atto di autorità genitoriale si ritiene che esso agisca, nei confronti di terzi (in buona fede), con il consenso dell’altro (articolo 373 del codice civile).

In assenza di accordo tra i genitori sull’organizzazione dell’alloggio del figlio, sulle decisioni importanti riguardanti la salute, l’educazione, la formazione, il tempo libero e l’orientamento religioso o filosofico del figlio, o se l’accordo è ritenuto dal giudice contrario all’interesse del figlio, il tribunal de la famille (tribunale della famiglia) può affidare l’esercizio esclusivo dell’autorità genitoriale a un solo genitore.

In questo caso l’altro genitore conserva, secondo le modalità stabilite, 1) il diritto di sorveglianza, ovvero il diritto di rimanere informato sulla situazione del figlio e di rivolgersi al tribunale della famiglia competente se ritiene che l’altro genitore non abbia rispettato l’interesse del figlio; 2) il diritto alle relazioni personali. Dette relazioni possono essere negate solo per gravissimi motivi (articolo 374 del codice civile).

3 Se i genitori sono incapaci o non desiderano esercitare la potestà genitoriale, un’altra persona può essere nominata al loro posto?

Se né il padre né la madre sono in condizione di esercitare l’autorità genitoriale, si procede all’apertura di una tutela (articolo 375 del codice civile).

4 Se i genitori divorziano o si separano, le modalità di esercizio della potestà genitoriale come sono regolate per il futuro?

Di norma la separazione o il divorzio dei genitori non ha conseguenze sulle regole di attribuzione dell’autorità genitoriale. Il principio giuridico consiste nell’esercizio congiunto di tale autorità da parte di ciascuno dei genitori (cfr. punto 2). Ciò significa che entrambi i genitori esercitano e continuano a esercitare le attribuzioni dell’autorità genitoriale e che nessuno dei due può adottare da solo una decisione che interferirebbe con l’esercizio delle prerogative dell’altro. Ogni genitore deve quindi ottenere il consenso dell’altro; in caso contrario, non può agire. Tuttavia, per quanto riguarda ad esempio l’alloggio del figlio, è il genitore presso il quale quest’ultimo è collocato a prendere le decisioni riguardanti orari, regole di cortesia, ecc.

I genitori possono mettersi d’accordo sulle modalità di esercizio dell’autorità genitoriale nel rispetto dell’interesse del minore.

In caso contrario deve essere adito il tribunale della famiglia, il quale può decidere se affidare l’esercizio esclusivo dell’autorità genitoriale a un solo genitore (cfr. punto 2).

In tal senso occorre stabilire le modalità di alloggio del figlio, il luogo presso il quale risulta iscritto all’anagrafe e le modalità del contributo dei genitori al suo mantenimento e alla sua istruzione e formazione.

5 Se i genitori concludono un accordo sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale, quali sono le formalità da rispettare perchè l’accordo sia per loro vincolante?

I genitori non sono tenuti a presentarsi dinanzi al tribunale della famiglia e possono stipulare un accordo con scrittura privata per disciplinare la questione dell’autorità genitoriale del figlio. Per beneficiare di aiuto, i genitori possono ricorrere in qualsiasi momento, anche durante il procedimento, a un mediatore abilitato e formato (avvocato, notaio o altro mediatore abilitato) (articolo 1730 del codice giudiziario).

Per poter eventualmente dare esecuzione alla suddetta decisione, i genitori devono sottoporre l’accordo al tribunale della famiglia competente il quale stabilirà se l’interesse del figlio è rispettato o meno.

In caso di divorzio per désunion irrémédiable (divorzio fondato sul carattere irrimediabile dello scioglimento dell’unione coniugale) (cfr. la scheda “Divorzio - Belgio”), i genitori possono chiedere al tribunale della famiglia, in qualsiasi fase del procedimento, di omologare l’accordo sui provvedimenti provvisori relativi ai figli. Se l’accordo è contrario all’interesse dei figli, il giudice può rifiutarsi di procedere all’omologazione.

In caso di divorzio consensuale (cfr. la scheda “Divorzio - Belgio”), negli accordi preliminari relativi al divorzio, le parti devono indicare i provvedimenti riguardanti l’autorità genitoriale (esercizio di tale autorità, diritto alle relazioni personali, amministrazione dei beni del figlio) e le modalità con cui ciascun genitore contribuisce al mantenimento, all’educazione, alla salute, alla formazione e al pieno sviluppo del figlio, sia durante il procedimento di divorzio sia dopo. Il procureur du Roi (procuratore del re) formula un parere e il tribunale della famiglia può far sopprimere o modificare le disposizioni contrarie all’interesse del figlio minorenne. Il tribunale della famiglia pronuncia il divorzio e omologa gli accordi relativi ai figli minorenni.

6 Se i genitori non raggiungono un accordo sulle questioni relative all’esercizio della potestà genitoriale, quali sono i mezzi alternativi di soluzione delle controversie?

Quando una domanda viene presentata, il cancelliere informa le parti della possibilità di ricorrere alla mediazione, alla conciliazione o a qualsiasi altra modalità di risoluzione amichevole delle controversie (articolo 1253 ter/1 del codice giudiziario). Inoltre il giudice può proporre in qualsiasi momento alle parti di valutare la possibilità di ricorrere alla conciliazione o alla mediazione e, con il loro consenso, può rinviare la causa per consentire alle parti di valutare se possono raggiungere accordi o se una mediazione può offrire loro una soluzione, o può rinviare la causa dinanzi alla camera di composizione amichevole (articolo 1253 ter/3 del codice giudiziario).

In caso di accordo tra le parti, il giudice omologa l’accordo, a condizione che quest’ultimo non sia palesemente contrario agli interessi del figlio (articolo 1253 ter/2 del codice giudiziario).

Ciascuna delle parti può inoltre proporre di ricorrere alla mediazione, indipendentemente dall’eventuale procedimento giudiziario (articolo 1730 del codice giudiziario). L’accordo ottenuto da un mediatore abilitato può, a sua volta, essere oggetto di omologazione alle condizioni sopra indicate.

Infine nulla impedisce alle parti di consultare esperti (assistenti sociali, psicologi, psichiatri infantili) per ottenere un parere specialistico o chiedere la nomina di un perito nell’ambito di un procedimento giudiziario. Nell’ambito di tale procedimento, il procuratore del re può far intervenire i servizi sociali per ottenere informazioni sui figli e il tribunale della famiglia terrà conto di quest’opinione (articolo 1253 ter/6 del codice giudiziario).

7 Se i genitori fanno ricorso all’autorità giudiziaria, su quali questioni relative ai figli il giudice può pronunciarsi?

In assenza di accordo, in caso di accordo parziale tra i genitori o di accordo contrario agli interessi del figlio, è il tribunale della famiglia a pronunciarsi sull’esercizio dell’autorità genitoriale tenendo conto della volontà espressa dai genitori e dal figlio (se è in età per farlo) e della situazione e delle circostanze del caso. Tra le questioni sottoposte al tribunale vi sono:

- l’esercizio congiunto o esclusivo dell’autorità genitoriale (cfr. punto 2);

- il luogo in cui il bambino è iscritto a titolo principale nel registro dell’anagrafe (= domicilio);

- le condizioni di alloggio (in assenza di accordo, nel caso dell’autorità genitoriale congiunta, viene privilegiata l’ipotesi del collocamento paritario del figlio, se a chiederlo è almeno uno dei genitori. Ove questa non sia la soluzione più appropriata, può essere valutata l’ipotesi dell’hébergement secondaire élargi (alloggio a titolo secondario esteso) o possono essere vagliate altre formule. Il tribunale della famiglia terrà conto delle circostanze concrete e degli interessi del bambino e dei genitori);

- i contributi alimentari (ciascun genitore è tenuto, in proporzione alle proprie facoltà, a pagare le spese relative all’alloggio, al mantenimento, alla salute, alla sorveglianza, all’istruzione, alla formazione e al pieno sviluppo del bambino).

Il tribunale della famiglia può altresì essere chiamato a pronunciarsi sull’istruzione e sulla formazione del figlio. Può infine, a seconda dei casi, essere adito dalle parti su questioni precise come la divisione dei periodi di vacanza tra i genitori, la ripartizione di determinate spese, l’iscrizione a una scuola, ecc.

8 Se il tribunale dispone l’affidamento del minore in via esclusiva ad uno dei coniugi, questo significa che il coniuge affidatario potrà assumere decisioni concernenti il minore senza prima consultare l’altro genitore?

Il fatto che uno dei genitori sia titolare in via esclusiva dell’autorità genitoriale non significa che abbia carta bianca sulle decisioni riguardanti il figlio, ma occorre vedere ciò che nella fattispecie è stato stabilito. Peraltro, l’altro genitore conserva (cfr. punto 2) il diritto di sorveglianza sull’educazione del figlio.

Il fatto di traslocare con il figlio senza avvertire l’altro genitore può avere ripercussioni sull’alloggio del figlio, sul diritto alle relazioni personali, ecc. In tal caso, la parte che non è stata avvertita o che non è d’accordo può adire il tribunale della famiglia (articoli 374 e 387 bis del codice civile) o, in caso di assoluta necessità, il giudice del procedimento sommario (articolo 584, comma 4, del codice giudiziario).

9 Se il tribunale dispone l’affidamento congiunto del minore, cosa significa questo nella pratica?

(Cfr. punto 2). Ciò significa che entrambi esercitano e continuano a esercitare le attribuzioni dell’autorità genitoriale (esercizio della “custodia” del figlio, del diritto di istruzione del figlio, del diritto di amministrazione e godimento legale dei suoi beni) e che nessuno dei genitori può adottare da solo una decisione che ostacolerebbe l’esercizio delle prerogative dell’altro. Ciascun genitore deve quindi ottenere il consenso dell’altro e, in caso contrario, non può agire. Tuttavia, per quanto riguarda ad esempio la “custodia” del bambino, è il genitore presso il quale quest’ultimo è collocato a prendere le decisioni riguardanti orari, regole di cortesia, ecc. Quando ciascun genitore compie da solo un atto di autorità genitoriale si ritiene che esso agisca, nei confronti di terzi (in buona fede), con il consenso dell’altro (articolo 373 del codice civile).

10 Qual è il tribunale (o altra autorità) competente a decidere in materia di potestà genitoriale?

Ai sensi dell’articolo 572 bis, comma 4, del codice giudiziario, il tribunale della famiglia è competente per le domande riguardanti l’autorità genitoriale, il collocamento e i diritti alle relazioni personali nei confronti dei figli minorenni. I documenti da allegare alla domanda variano in base all’azione promossa.

11 Qual è la procedura applicabile in questi casi? Esiste una procedura di urgenza?

Alcune cause di competenza del tribunale della famiglia, come le cause riguardanti l’autorità genitoriale, il diritto al collocamento e le relazioni personali, sono considerate urgenti dalla legge e possono essere promosse con istanza contraddittoria, con citazione o istanza congiunta. La decisione viene pronunciata con procedimento sommario. Se la causa viene promossa con citazione, il termine è di almeno 2 giorni (cfr. articolo 1035, comma 2, del codice giudiziario). Negli altri casi, l’udienza introduttiva ha luogo entro 15 giorni dal deposito dell’istanza in cancelleria (articolo 1253 ter/4, paragrafo 2, del codice giudiziario).

In tutte le cause riguardanti figli minorenni, le parti devono comparire di persona non solo all’udienza introduttiva, ma anche alle udienze in cui si discutono questioni riguardanti i figli e alle udienze dibattimentali (articolo 1253 ter/2, commi 1 e 2, del codice giudiziario). Peraltro il minore ha diritto a essere sentito sulle questioni che lo riguardano relativamente all’autorità genitoriale, al diritto di alloggio e al diritto alle relazioni personali (articolo 1004/1, capitolo 1 del codice giudiziario).

12 È possibile ottenere il patrocinio a spese dello Stato per coprire i costi del procedimento?

Si applicano le norme di diritto comune (cfr. la scheda “Patrocinio a spese dello Stato - Belgio”).

13 È possibile proporre appello avverso una decisione sulla potestà genitoriale?

Il divorzio consensuale presuppone che le parti si siano messe d’accordo sulle modalità relative all’autorità genitoriale, che il procuratore del re abbia emesso un parere e che il tribunale della famiglia abbia omologato gli accordi e pronunciato il divorzio. In linea di principio non vi è quindi alcun motivo di impugnazione.

Negli altri casi, le decisioni relative all’autorità genitoriale sono impugnabili generalmente entro un mese. Tale termine decorre dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione (impugnazione di un’ordinanza emessa su istanza unilaterale). Talvolta il termine decorre dalla data di pronuncia della decisione (ad esempio, appello del pubblico ministero).

14 In certi casi potrebbe essere necessario rivolgersi ad un giudice o ad altra autorità per avere una decisione sulla potestà genitoriale da far valere come titolo esecutivo? Quali procedure si applicano in tali casi?

Il tribunale della famiglia che ha stabilito i periodi di alloggio del figlio presso l’uno e l’altro genitore, o che ha fissato il diritto alle relazioni personali per un genitore o addirittura per un terzo è competente a emanare a posteriori misure coercitive per l’esecuzione della sua decisione (articolo 387 ter, paragrafo 1, comma 5, del codice civile). Il giudice stabilisce la natura di queste misure e le modalità di attuazione tenendo conto dell’interesse del figlio e, se lo ritiene necessario, designa le persone abilitate ad assistere l’ufficiale giudiziario nell’esecuzione della sua decisione. Il tribunale della famiglia può applicare una penale per garantire il rispetto della decisione.

15 In che modo si deve agire per far riconoscere ed eseguire in questo Stato membro una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro?

Dal 1° marzo 2005, in applicazione del regolamento n. 2201/2003, detto “Bruxelles II bis”, tutte le decisioni relative alla responsabilità genitoriale emesse in uno Stato membro dell’UE (salvo la Danimarca) sono di norma riconosciute a tutti gli effetti. La loro esecuzione presuppone tuttavia - tranne per le decisioni relative al diritto di visita e le decisioni relative al ritorno del figlio in caso di sottrazione - la presentazione di una domanda di exequatur presso il tribunale della famiglia, il quale si pronuncerà nell’ambito di un procedimento sommario.

Questa procedura semplificata non si applica tuttavia alle decisioni emesse prima di tale data al di fuori dello svolgimento di un procedimento di divorzio. In tal caso va seguita la procedura ordinaria di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni.

16 A quale giudice di questo Stato membro occorre rivolgersi per opporsi al riconoscimento di una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro? Quale procedura si applica in questi casi?

Per opporsi al riconoscimento di una decisione emessa all’estero, la persona interessata può rivolgersi al tribunale della famiglia. Se però la decisione in questione è stata impugnata nel paese di origine, il tribunale in questione può sospendere il procedimento.

17 A quale diritto deve fare riferimento il giudice in un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, in cui il minore o le parti non risiedono in questo Stato membro oppure hanno cittadinanze diverse?

I tribunali belgi applicano di norma la legge del luogo di residenza abituale del figlio.

Tuttavia se questa legge non permette di garantire la necessaria protezione della persona o dei beni del figlio, si tiene conto della legge dello Stato del quale quest’ultimo ha la cittadinanza. La legge belga si applica nei casi in cui è materialmente o giuridicamente impossibile prendere i provvedimenti previsti dal diritto straniero applicabile.

 

Questa pagina web fa parte del portale La tua Europa.

I pareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 15/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.