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Responsabilità genitoriale - diritti di affidamento e visita dei figli

Austria
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Qual é il significato nella pratica della nozione di "potestà genitoriale"? Quali sono i diritti e i doveri del titolare della potestà genitoriale?

Il concetto di custodia (responsabilità genitoriale) fa riferimento ai doveri e ai diritti dei genitori. Comprende il prendersi cura dei figli sostenendone la crescita, nonché la gestione dei beni dei figli, oltre ad altre questioni [articolo 158 dell'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile austriaco)].

Conformemente all'articolo 160 del codice civile austriaco, prendersi cura di un figlio significa innanzitutto prendersi cura del suo benessere fisico e della sua salute e supervisionare direttamente il figlio; sostenere la crescita di un figlio comporta invece, in particolare, garantirgli uno sviluppo fisico, mentale, emotivo e morale e promuoverne i talenti, le capacità, le inclinazioni, il potenziale di sviluppo, nonché l'istruzione/la formazione professionale. L'assistenza include anche le cure mediche erogate a favore dei figli e il sostegno alla loro crescita comprende anche la decisione sul luogo di residenza dei figli (articolo 162 del codice civile austriaco) e, di conseguenza, anche l'adozione di decisioni ad esempio in merito ai viaggi all'estero, alla selezione delle scuole, nonché alla scelta e alla variazione della religione praticata dai figli. Il diritto dei genitori di crescere i figli implica anche il diritto di assegnare loro un nome.

La gestione dei beni dei figli comprende, ad esempio, eventuali obbligazioni alimentari erogate a favore dei figli (determinazione, modifica, ricezione, riscossione e utilizzo). L'articolo 164 del codice civile austriaco afferma che i genitori gestiscono i beni dei figli "con la cura di genitori dignitosi".

La "rappresentanza legale" del figlio è definita come il diritto e l'obbligo di trattare questioni giuridiche per conto del figlio. Ciò comprende la rappresentanza del figlio nei casi in cui gli vengono assegnati direttamente diritti od obblighi oppure o è richiesto il rilascio del consenso per conto del figlio. La rappresentanza legale può riferirsi all'assistenza e al sostegno alla crescita del figlio, nonché alla gestione dei beni di quest'ultimo, in senso "esterno" (ad esempio stipula di un contratto per cure mediche con un medico, consenso per cure mediche a favore del figlio) anziché svolgere in effetti tali compiti "internamente" (ad esempio somministrazione di farmaci, cambiare il pannolino di un figlio, monitorare il completamento dei compiti scolastici assegnati da fare a casa). La rappresentanza legale si applica anche al di fuori di questi contesti (nel senso "puro" del termine), come ad esempio nei casi di modifica del nome o della cittadinanza del figlio, di riconoscimento della paternità extraconiugale e di esercizio dei diritti personali del figlio.

2 Come regola generale, chi ha la potestà genitoriale sul figlio minore?

Di norma, se il figlio è nato all'interno di un matrimonio o se i genitori si sposano tra loro in seguito alla sua nascita, la responsabilità genitoriale spetta a entrambi i genitori del figlio (articolo 177, primo comma, del codice civile austriaco). Se il figlio nasce fuori dal matrimonio, per legge la responsabilità genitoriale spetta soltanto alla madre (articolo 177, secondo comma, prima frase, del codice civile austriaco).

L'articolo 177, secondo comma, seconda frase, del codice civile austriaco stabilisce che i genitori non sposati, dopo essere stati informati delle conseguenze giuridiche, possono dichiarare di persona davanti al cancelliere che vogliono entrambi disporre della responsabilità genitoriale in relazione al figlio, a meno che tale responsabilità non sia già stata oggetto di una decisione da parte di un organo giurisdizionale. Se i genitori non vivono nel medesimo nucleo familiare, devono raggiungere un accordo in merito a quale genitore disporrà in via prevalente della responsabilità genitoriale sul figlio. In alternativa, i genitori possono stipulare un accordo dinanzi un organo giurisdizionale o presentare un tale accordo a un organo giurisdizionale (articolo 177, terzo comma, del codice civile austriaco). L'organo giurisdizionale può altresì riconoscere l'affidamento a entrambi i genitori (affidamento condiviso) (articolo 180, secondo comma, del codice civile austriaco).

È possibile porre fine a un affidamento condiviso soltanto mediante decisione da parte di un organo giurisdizionale. In tal caso l'organo giurisdizionale deve cercare di definire una composizione amichevole. Qualora non riesca in tale intento, l'organo giurisdizionale concederà l'affidamento ad un genitore o, nuovamente, ad entrambi i genitori (articolo 180 del codice civile austriaco). Se si pronuncia a favore dell'affidamento condiviso, l'organo giurisdizionale deve altresì stabilire il nucleo familiare presso il quale il figlio riceverà assistenza in via prevalente. Nel contesto di tali decisioni l'organo giurisdizionale riconoscerà sempre la priorità a ciò che è nel miglior interesse del figlio.

Nel caso in cui l'affidamento sia riconosciuto nei confronti di un solo genitore, all'altro sarà garantito il diritto al contatto personale con il figlio, nonché i diritti di informazione, espressione e rappresentanza così come definiti all'articolo 189 del codice civile austriaco.

3 Se i genitori sono incapaci o non desiderano esercitare la potestà genitoriale, un’altra persona può essere nominata al loro posto?

Se entrambi i genitori sono impossibilitati ad esercitare la responsabilità genitoriale, l'organo giurisdizionale deve decidere quali nonni (o, in loro assenza, quale nonno/a) oppure quali genitori affidatari non naturali (o quale genitore affidatario non naturale) dovrebbero ottenere l'affidamento dei figli dei genitori impossibilitati. Qualora sia necessario assegnare l'affidamento ai nonni o a genitori affidatari non naturali, di norma si dà precedenza a una coppia rispetto a un nonno o a una nonna oppure a un genitore affidatario singolo, a meno che ciò non sia nel miglior interesse del figlio. Se entrambi i genitori sono impossibilitati a provvedere ad alcuni aspetti dell'assistenza, ciò si applicherà di conseguenza. Il benessere del figlio è sempre il criterio considerato in via principale al momento della concessione dell'affidamento.

Se un genitore che detiene l'affidamento esclusivo è impossibilitato a esercitare la responsabilità genitoriale, l'organo giurisdizionale decide se in tal caso sia opportuno concedere un affidamento totale o parziale all'altro genitore, ai nonni o a un/a nonno/a oppure a genitori affidatari non naturali (o a un genitore affidatario non naturale). L'altro genitore avrà la precedenza sui nonni e sui genitori affidatari non naturali a condizione che tale genitore sia in grado di garantire il benessere del figlio.

Se non vi sono genitori, nonni o genitori affidatari non naturali ai quali può essere riconosciuto l'affidamento, è possibile concedere quest'ultimo a un'altra persona idonea (articolo 204 del codice civile austriaco). Il benessere del figlio rappresenta il fattore decisivo nella scelta di questa persona; in tal caso occorre tener conto anche dei desideri del figlio e dei genitori (articolo 205, primo comma, del codice civile austriaco). I parenti sono i primi a essere presi in considerazione, seguiti da altre persone vicine al figlio, arrivando, infine, ad altre persone idonee, quali organizzazioni per la tutela dell'infanzia o della gioventù (articolo 209 del codice civile austriaco).

4 Se i genitori divorziano o si separano, le modalità di esercizio della potestà genitoriale come sono regolate per il futuro?

L'affidamento condiviso continua ad applicarsi anche in seguito a un divorzio o un annullamento del matrimonio. Tuttavia, se i genitori desiderano mantenere l'affidamento condiviso come prima, devono presentare un accordo all'organo giurisdizionale entro un lasso di tempo ragionevole specificando il genitore con il quale il figlio risiederà in via prevalente. L'organo giurisdizionale deve omologare tale accordo qualora esso sia nel miglior interesse del figlio. Tuttavia, non è consentito ai genitori che condividono l'affidamento condividere la responsabilità genitoriale in maniera da fare sì, ad esempio, che un genitore sia l'unico responsabile per l'assistenza e il sostegno alla crescita del figlio e l'altro si occupi soltanto della gestione dei beni del figlio e della sua rappresentanza. Il genitore presso il quale il figlio risiede in via prevalente deve sempre disporre della piena responsabilità genitoriale. Se un tale accordo non viene presentato entro un lasso di tempo ragionevole dopo lo scioglimento del matrimonio o se tale accordo non è nel miglior interesse del figlio, l'organo giurisdizionale deve decidere, nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, se necessario in seguito a mediazione, quale genitore otterrà l'affidamento esclusivo del figlio in futuro.

I genitori possono altresì specificare che soltanto un genitore debba mantenere l'affidamento del figlio in seguito allo scioglimento del matrimonio. In tali casi, non è chiaramente necessario un accordo che stabilisca qual è il genitore con il quale il figlio risiederà in via prevalente. Ciò non si applica soltanto ai casi in cui il matrimonio è sciolto, ma anche alle circostanze nelle quali i genitori di un figlio sono ancora sposati ma vivono separati in maniera permanente. In tali casi l'organo giurisdizionale deciderà soltanto su richiesta di uno dei genitori.

Le informazioni di cui sopra relative all'affidamento in seguito allo scioglimento del matrimonio dei genitori si applicano anche ai casi nei quali dei conviventi si separano. I genitori di un figlio nato fuori dal matrimonio possono quindi ottenere l'affidamento condiviso dall'organo giurisdizionale se il nucleo familiare condiviso è stato abolito o anche se tale nucleo familiare non è mai esistito, a condizione che esista un accordo sulla residenza che è nel migliore interesse del figlio.

5 Se i genitori concludono un accordo sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale, quali sono le formalità da rispettare perchè l’accordo sia per loro vincolante?

Cfr. domanda 4.

6 Se i genitori non raggiungono un accordo sulle questioni relative all’esercizio della potestà genitoriale, quali sono i mezzi alternativi di soluzione delle controversie?

Al fine di ricevere consulenza i genitori possono rivolgersi ai servizi per la tutela dell'infanzia e della gioventù (consulenza familiare) oppure a organizzazioni private. In alternativa, i genitori possono prendere parte a una mediazione, partecipare a una consulenza di coppia o rivolta ai genitori oppure avvalersi di altri servizi di consulenza.

7 Se i genitori fanno ricorso all’autorità giudiziaria, su quali questioni relative ai figli il giudice può pronunciarsi?

Il Pflegschaftsgericht (giudice tutelare) ha soltanto la facoltà di avviare e giudicare ufficialmente procedimenti relativi all'affidamento e i diritti di accesso. In presenza di un rischio elevato per il benessere del figlio occorre notificare i servizi per la tutela dell'infanzia e della gioventù. Se il figlio è soggetto a un pericolo imminente, il giudice tutelare può adottare i provvedimenti adeguati, compresa la revoca dell'affidamento nei casi più gravi.

Le obbligazioni alimentari nei confronti del figlio possono essere decise soltanto su richiesta del rappresentante legale del figlio minorenne o della persona maggiorenne avente diritto a tali alimenti, ma non è un aspetto che può essere deciso d'ufficio da tale giudice. Le obbligazioni alimentari a favore di un figlio devono essere richieste nel contesto di un Außerstreitverfahren (procedimento non contenzioso). Ciò si applica anche ai figli maggiorenni. Tale competenza spetta ai Rechtspfleger (funzionari giudiziari).

8 Se il tribunale dispone l’affidamento del minore in via esclusiva ad uno dei coniugi, questo significa che il coniuge affidatario potrà assumere decisioni concernenti il minore senza prima consultare l’altro genitore?

Il genitore non affidatario ha il diritto di essere informato tempestivamente dalla persona affidataria in merito a questioni importanti che riguardano il figlio, nonché a misure previste che richiedono una rappresentanza collettiva in caso di affidamento condiviso (articolo 167, secondo e terzo comma, del codice civile austriaco); inoltre detto genitore ha il diritto di presentare osservazioni in merito a tali osservazioni (diritto all'informazione e all'espressione). Tali osservazioni dovrebbero essere prese in considerazione qualora quanto espresso sia maggiormente nell'interesse del figlio. Tali diritti si estendono anche a questioni meno importanti (purché non si tratti soltanto di questioni quotidiane) se, nonostante la disponibilità del genitore non affidatario, questi non ha contatti regolari di persona con il figlio, ad esempio perché le circostanze non lo consentono o perché il figlio rifiuta tali contatti (articolo 189, terzo comma, del codice civile austriaco).

Se il genitore affidatario non ottempera in maniera costante ai propri obblighi, l'organo giurisdizionale può emettere ingiunzioni appropriate su richiesta e, se il benessere del figlio è a rischio, di propria iniziativa (articolo 189, quarto comma, del codice civile austriaco). L'organo giurisdizionale può, ad esempio, emettere ordini specifici nei confronti del genitore inadempiente o autorizzare il genitore non affidatario a ottenere informazioni dal medico o dalla scuola. Se il comportamento del genitore affidatario mette a rischio il benessere del minore, l'affidamento può essere revocato parzialmente o integralmente ai sensi dell'articolo 181 del codice civile austriaco.

Il diritto all'informazione e all'espressione può essere limitato o revocato dall'organo giurisdizionale se l'esercizio di tali diritti mette seriamente in pericolo il benessere del figlio. Lo stesso si applica se il genitore interessato abusa di tali diritti o li esercita in maniera inaccettabile per l'altro genitore. Tali diritti cessano di sussistere anche se il genitore stesso rifiuta il contatto con il minore senza giustificazione (articolo 189, secondo comma, del codice civile austriaco).

La responsabilità genitoriale deve essere sempre esercitata in maniera tale da soddisfare al meglio gli interessi del figlio. Nel determinare quali siano i migliori interessi del figlio è necessario tenere conto della personalità e delle esigenze di quest'ultimo, in particolare dei suoi talenti, delle sue capacità, delle sue inclinazioni e del suo potenziale di sviluppo, nonché delle condizioni di vita dei genitori.

Al fine di salvaguardare il benessere del minore, tutte le persone affidatarie (genitori, nonni, genitori affidatari non naturali, altri) e le persone titolari di altri diritti e doveri in relazione a un minore (ad esempio diritti di accesso) devono astenersi dal compiere qualsiasi azione che possa compromettere il rapporto del minore con altre persone che hanno diritti e doveri nei suoi confronti o che potrebbero rendere più difficile per tali soggetti svolgere i propri compiti [Wohlverhaltensgebot (prescrizioni in materia di buona condotta), articolo 159 del codice civile austriaco].

9 Se il tribunale dispone l’affidamento congiunto del minore, cosa significa questo nella pratica?

Il principio della rappresentanza esclusiva si applica alla rappresentanza legale, ossia ciascun genitore ha il diritto e l'obbligo di rappresentare il figlio disgiuntamente. Un'azione giudiziaria intrapresa da un genitore è quindi comunque legalmente valida anche se l'altro genitore non è d'accordo con la stessa (articolo 167, primo comma, del codice civile austriaco). L'accordo di entrambi i genitori autorizzati a rappresentare il figlio è richiesto soltanto nei casi elencati all'articolo 167, secondo comma, del codice civile austriaco (ad esempio in caso di variazione del nome o del cognome del figlio, di scelta o variazione della religione del figlio, di trasferimento del figlio ad assistenza esterna, ecc.).

L'approvazione dell'altro genitore autorizzato a rappresentare il figlio e il consenso dell'organo giurisdizionale sono invece necessari quando il minore è rappresentato o quando viene espresso il consenso a nome del minore in questioni patrimoniali non soggette alle attività ordinarie d'impresa (articolo 167, terzo comma, del codice civile austriaco). Tali attività comprendono, ad esempio, la dismissione o la costituzione di ipoteche su beni, la rinuncia di un diritto all'eredità, l'accettazione o la rinuncia incondizionata di/a una successione e l'accettazione di doni soggetti a vincoli.

Nel contesto di un procedimento civile ciascun genitore ha il diritto di rappresentare il figlio disgiuntamente. Se i genitori non trovano un accordo o l'organo giurisdizionale non ha designato nessuno di loro o una terza parte in veste di rappresentante del minore, il rappresentante sarà il genitore che ha completato la Verfahrenshandlung (prima fase procedurale) (articolo 169 del codice civile austriaco). I genitori devono rispettare le prescrizioni in materia di buona condotta (cfr. domanda 9).

10 Qual è il tribunale (o altra autorità) competente a decidere in materia di potestà genitoriale?

A norma dell'articolo 109 della Jurisdiktionsnorm (legge in materia di giurisdizione, JN), l'organo giurisdizionale competente è il Bezirksgericht (tribunale distrettuale) del distretto nel quale il minore risiede abitualmente o, in assenza di tale residenza in Austria, la sua residenza (effettiva). Se il minore non ha una residenza in Austria, l'organo giurisdizionale competente è quello del distretto nel quale il suo rappresentante legale risiede abitualmente. Se non è presente una tale residenza in Austria, è competente l'organo giurisdizionale del distretto nel quale un genitore ha la propria residenza abituale, altrimenti la giurisdizione spetta al Bezirksgericht Innere Stadt Wien (tribunale distrettuale di Vienna centro). La residenza abituale si differenzia dalla residenza (semplice) in quanto di norma si tratta del luogo di residenza per un periodo specifico e continuo (circa sei mesi).

Le domande per il trasferimento dell'affidamento esclusivo o la partecipazione all'affidamento possono essere presentate per iscritto o di persona presso il tribunale distrettuale in quelli che sono noti come "Amtstage" (giorni d'ufficio), che hanno luogo almeno una volta la settimana, solitamente il martedì mattina. Non è necessario che le parti siano rappresentate da un avvocato. Qualora tuttavia desiderino farsi rappresentare possono essere rappresentate soltanto da un avvocato [relative Anwaltspflicht (prescrizione relativa in materia di rappresentanza legale) ai sensi dell'articolo 101, primo comma, della legge sui procedimenti non contenziosi].

La domanda deve contenere una descrizione del caso, i nomi, i cognomi e gli indirizzi del richiedente e del suo rappresentante e, se necessario, i nomi e gli indirizzi delle altre parti a lui note, e in questioni relative allo stato civile anche la data e il luogo di nascita e la cittadinanza delle parti (articolo 10, terzo comma, della legge sui procedimenti non contenziosi).

Se la forma o il contenuto della domanda sono errati o incompleti in una maniera tale da impedire ulteriori fasi procedurali, l'organo giurisdizionale non deve rigettarla o respingerla immediatamente, ma dovrebbe prima cercare di ottenerne una rettifica (articolo 10, quarto comma, della legge si procedimenti non contenziosi).

11 Qual è la procedura applicabile in questi casi? Esiste una procedura di urgenza?

In questi casi trova applicazione un procedimento non contenzioso, in conformità con la legge sui procedimenti non contenziosi.

Conformemente all'interesse superiore del minore, l'organo giurisdizionale deve assegnare o revocare l'affidamento e il diritto al contatto personale, in particolare al fine di mantenere un contatto affidabile e stabilire una chiarezza giuridica, e a volte deve farlo in via provvisoria nel quadro di una procedura di urgenza. Ciò può essere necessario, in particolare, in seguito allo scioglimento del matrimonio dei genitori o del nucleo familiare comune (articolo 180, primo comma, primo punto, del codice civile austriaco). Tale decisione è provvisoriamente vincolante ed esecutiva, salvo diversa decisione dell'organo giurisdizionale.

12 È possibile ottenere il patrocinio a spese dello Stato per coprire i costi del procedimento?

In conformità con gli articoli da 63 a 73 del Zivilprozessordnung (codice di procedura civile) (ZPO), il patrocinio a spese dello Stato è concesso su richiesta nel contesto di un procedimento civile se una parte non è in grado di sostenere i costi del procedimento senza incorrere in una situazione inferiore al livello di sussistenza necessario. Conformemente all'articolo 7, primo comma, della legge sui procedimenti non contenziosi, queste disposizioni devono essere applicate di conseguenza nei procedimenti non contenziosi (come nei procedimenti relativi alle obbligazioni alimentari nei confronti di figli).

Il livello di sussistenza necessario, in termini astratti, si colloca tra il reddito medio statistico di un lavoratore dipendente e il livello minimo di sussistenza. Si ritiene che sia a rischio se la parte e la sua famiglia aventi diritto a ricevere le obbligazioni alimentari non sarebbero in grado di condurre nemmeno una vita modesta, tenendo conto di tutti i beni utilizzabili o della possibilità di accumulare risparmi nei procedimenti più lunghi. È possibile che venga concesso anche un patrocinio parziale a spese dello Stato.

Il patrocinio a spese dello Stato viene approvato soltanto se l'azione giudiziaria o la difesa prevista non sembra essere manifestamente frivola o futile. Il patrocinio può essere concesso tanto a persone fisiche quanto a persone giuridiche. La cittadinanza della parte è irrilevante.

Il patrocinio a spese dello Stato comprende un'esenzione provvisoria dal pagamento delle spese di giudizio e delle spese per testimoni, periti, interpreti, nonché il risarcimento delle spese di viaggio della parte in questione qualora debba comparire di persona in aula. Se la rappresentanza da parte di un avvocato è richiesta dalla legge [come nelle controversie relative a importi superiori a 5 000 EUR o nei procedimenti dinanzi ai Landesgerichte (tribunali regionali)] o se appare necessario alla luce delle circostanze del caso, alla parte in questione sarà messo provvisoriamente a disposizione un avvocato austriaco a titolo gratuito. L'avvocato fornirà consulenza legale a detta parte prima del procedimento al fine di risolvere la controversia in via stragiudiziale.

L'articolo 71 del codice di procedura civile stabilisce che le parti che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato saranno tenute a rimborsare parte o la totalità degli importi dai quali sono state provvisoriamente esentate e che non sono ancora stati rimborsati. Inoltre, dette parti dovranno pagare l'avvocato assegnato loro secondo i prezzi stabiliti se e non appena saranno in grado di farlo senza mettere a rischio il proprio sostentamento necessario. Dopo un periodo di tre anni dalla conclusione del procedimento, l'obbligo di rimborso non può più essere imposto. Al fine di verificare se le condizioni per il rimborso siano rispettate, l'organo giurisdizionale può chiedere alla parte di presentare una nuova Vermögensbekenntnis (dichiarazione delle attività) unitamente a prove ragionevoli entro un arco di tempo appropriato.

13 È possibile proporre appello avverso una decisione sulla potestà genitoriale?

È possibile impugnare le decisioni dell'organo giurisdizionale di primo grado in materia di responsabilità genitoriale (articolo 45 della legge sui procedimenti non contenziosi). Il termine per l'impugnazione è di 14 giorni dalla data in cui è stata notificata la copia scritta della decisione (articolo 46, primo comma, della legge sui procedimenti non contenziosi). Di norma, spetta all'organo giurisdizionale di secondo grado pronunciarsi su tale impugnazione.

In taluni casi, le impugnazioni basate su una Revisionsrekurs (questione di diritto) possono essere presentate presso la Oberster Gerichtshof (Corte suprema) contro una decisione emessa dal Rekursgericht (organo competente per il ricorso) nel quadro di un procedimento per l'impugnazione in tal senso (cfr. articolo 62 della legge sui procedimenti non contenziosi). Tali impugnazioni sono consentite soltanto se risolvono una questione giuridica di notevole importanza per il mantenimento dell'unità, della certezza o dello sviluppo a livello giuridico. Su alcune questioni, tuttavia, tali impugnazioni non sono ammissibili, ad esempio in materia di patrocinio a spese dello Stato, costi e onorari. Il termine per le impugnazioni su questioni di diritto è di 14 giorni dalla data in cui è stata notificata la decisione dell'organo competente per il ricorso (articolo 65, primo comma, della legge sui procedimenti non contenziosi). L'appello deve essere firmato da un avvocato o da un notaio (articolo 65, terzo comma, quinto punto, della legge sui procedimenti non contenziosi).

14 In certi casi potrebbe essere necessario rivolgersi ad un giudice o ad altra autorità per avere una decisione sulla potestà genitoriale da far valere come titolo esecutivo? Quali procedure si applicano in tali casi?

A norma dell'articolo 110, secondo comma, della legge sui procedimenti non contenziosi, le decisioni non possono essere soggette ad esecuzione conformemente all'Exekutionsordnung (regolamento in materia di esecuzione). Conformemente all'articolo 79, secondo comma, della legge sui procedimenti non contenziosi, l'organo giurisdizionale deve ordinare provvedimenti vincolanti adeguati su richiesta o di propria iniziativa. Tali provvedimenti includono sanzioni pecuniarie, la detenzione fino a un anno, la presenza obbligatoria, l'ispezione di documenti, informazioni e altri beni mobili, nonché la nomina di amministratori fiduciari che devono adottare provvedimenti ragionevoli a spese e a rischio della persona inadempiente. Le decisioni in materia di contatto personale devono essere applicate anche contro la volontà del genitore che non vive nell'abitazione comune con il figlio. L'organo giurisdizionale può inoltre dare esecuzione a decisioni in materia di affidamento ricorrendo all'impiego di un'adeguata forza diretta.

Ai sensi dell'articolo 110, terzo comma, della legge sui procedimenti non contenziosi, l'organo giurisdizionale può astenersi, di propria iniziativa, dal perseguire l'applicazione se e fintantoché tale applicazione mette a repentaglio il benessere del figlio. Inoltre, quando si dà esecuzione a decisioni in materia di affidamento pronunciate o approvate dall'organo giurisdizionale, quest'ultimo può chiedere assistenza ai servizi per la tutela dell'infanzia e della gioventù oppure al tribunale della famiglia, in particolare in relazione all'assistenza temporanea a favore del figlio, qualora ciò sia necessario per assicurarne il benessere. Tuttavia, soltanto gli organi giudiziari possono utilizzare la forza pubblica per dare esecuzione alle decisioni emesse dagli stessi. A tale fine possono chiedere l'assistenza della polizia.

15 In che modo si deve agire per far riconoscere ed eseguire in questo Stato membro una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro?

A norma dell'articolo 21 del regolamento Bruxelles II bis, le decisioni di altri Stati membri vengono riconosciute senza che sia richiesto il ricorso ad alcun procedimento.

Per dare esecuzione a decisioni in materia di affidamento è necessario un procedimento per l'omologazione di una decisione pronunciata da un organo giurisdizionale straniero (exequatur) (articolo 28 e seguenti del regolamento Bruxelles II bis); ai sensi dell'articolo 30 del regolamento la disciplina dei dettagli del procedimento è demandata agli Stati membri. In Austria tale aspetto è disciplinato dagli articoli da 112 a 116 della legge sui procedimenti non contenziosi.

16 A quale giudice di questo Stato membro occorre rivolgersi per opporsi al riconoscimento di una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro? Quale procedura si applica in questi casi?

Le richieste di non riconoscimento di una decisione in materia di affidamento adottata in un altro Stato membro (articolo 21, terzo comma, del regolamento Bruxelles II bis) rientrano, come per l'exequatur, nelle competenze del tribunale distrettuale del distretto nel quale il figlio ha la sua residenza abituale o, in assenza di tale residenza, del distretto della sua residenza in Austria. Se il figlio non ha una residenza in Austria, l'organo giurisdizionale competente è quello del distretto nel quale il suo rappresentante legale ha la sua residenza abituale o, in assenza di tale residenza in Austria, e nella misura in cui la vertenza riguardi un figlio minorenne, ha giurisdizione l'organo giurisdizionale del distretto nel quale uno dei genitori ha la sua residenza abituale. In alternativa, l'organo giurisdizionale competente è il tribunale distrettuale di Vienna centro (articolo 109a della legge in materia di giurisdizione degli organi giurisdizionali in combinato disposto con l'articolo 109 della stessa legge).

17 A quale diritto deve fare riferimento il giudice in un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, in cui il minore o le parti non risiedono in questo Stato membro oppure hanno cittadinanze diverse?

Se gli organi giurisdizionali austriaci sono ritenuti competenti a norma del regolamento Bruxelles II bis o della convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori, essi applicheranno principalmente il diritto austriaco.

 

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Ultimo aggiornamento: 16/12/2020

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