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Sì, in parte.
Per gli avvocati e altri rappresentanti in giudizio delle parti è obbligatorio, salvo nei territori in cui non è possibile nemmeno per tali professionisti.
Per i privati e le persone giuridiche è obbligatorio in alcuni territori. Tuttavia, in altri territori non è ancora possibile per motivi tecnici; i procedimenti elettronici si trovano in fase di sviluppo, per cui è possibile/obbligatorio soltanto per procedimenti concreti.
Per le persone fisiche è facoltativo dal 1° gennaio 2017, sebbene in alcuni territori non sia ancora possibile per motivi tecnici e i procedimenti si trovano in fase di sviluppo.
Il Ministero della giustizia possiede un registro accessibile per via elettronica tramite i mezzi di comunicazione e i relativi indirizzi.
Occorre utilizzare una firma elettronica registrata che garantisca l'autenticità del contenuto dei documenti rilevanti e avere la prova inconfutabile del loro invio e della ricezione.
Vale per tutti i procedimenti civili, con limitazioni per territorio e per alcuni procedimenti.
L'atto introduttivo del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e del procedimento per controversie di modesta entità può essere presentato attraverso internet in alcuni territori; in altri territori i sistemi si trovano in fase di aggiornamento.
L'accesso dei privati cittadini è in fase di attuazione e in alcuni territori può essere provvisoriamente limitato ai procedimenti monitori o verbali nazionali o alle domande o alla competenza processuale in materia sociale e non alla presentazione di documenti procedurali.
Per gli avvocati e altri rappresentanti in giudizio delle parti è obbligatorio l'avvio elettronico per tutti i procedimenti che in generale è attivo in tutto il territorio nazionale, salvo alcune eccezioni.
Di norma, tale servizio è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Tuttavia, se l'atto viene effettuato in un giorno non lavorativo, produrrà i suoi effetti solo il giorno lavorativo seguente.
Inoltre, talvolta il sistema non è disponibile in giorni non lavorativi per motivi tecnici o di manutenzione, in particolare durante le vacanze giudiziarie del mese di agosto.
Si raccomandano i seguenti formati: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg,.tiff, .odt, .zip; gli archivi compressi .zip possono contenere solo documenti in formato .pdf, . rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt. In nessun caso LexNET accetta fascicoli contenenti documenti audio, video o archivi .zip compressi che contengano fascicoli nei formati suddetti.
Nel caso in cui il documento sia troppo voluminoso e blocchi il sistema, sarà necessario presentare la relativa versione su carta; non è tuttavia ammesso riunire artificialmente diversi documenti in un unico documento digitale.
Le amministrazioni pubbliche competenti devono fornire i mezzi elettronici adeguati. La sicurezza è garantita da un sistema di certificazione preventivo della firma elettronica dei rappresentanti legali e dei privati cittadini, delle carte crittografiche e dei certificati elettronici che permettono l'accesso di operatori autorizzati. Occorre ricorrere a un sistema che possa garantire l'autenticità del contenuto dei documenti inviati e che permetta di costituire una prova inconfutabile dell'invio e della loro ricezione.
Sì, con un sistema di certificazione preventiva.
Le azioni processuali avviate da persone giuridiche sono soggette al pagamento delle relative spese, contrariamente a quelle avviate da persone fisiche.
Tali spese devono essere pagate per via elettronica, via internet e la prova del pagamento dev'essere allegata all'atto introduttivo (si tratta di un requisito non inderogabile).
Non è possibile annullare un'azione già avviata.
Si deve presentare la rinuncia formale in forma elettronica.
No, ogni parte in causa agisce secondo le proprie caratteristiche, come indicato in precedenza.
Nulla; l'aspetto elettronico riguarda soltanto la presentazione di documenti e di comunicazioni ai rappresentanti in giudizio delle parti. Il procedimento svolto in tribunale non è automatico.
Il giudice fornirà il documento in formato elettronico e/o cartaceo, a seconda dei casi e delle scelte.
Nulla. Il procedimento svolto in tribunale non è automatico. Il giudice fornirà il documento nel formato elettronico e/o cartaceo e lo notificherà per via elettronica o su carta, a seconda dei casi e delle scelte.
Sì, entro gli stessi termini per la presentazione di domande o documenti indicata in precedenza, con i soli limiti di formato e dimensione dei documenti.
Tali documenti possono essere utilizzati in tutti i procedimenti, sebbene l'accesso ai privati cittadini sia in fase di attuazione e in alcuni territori possa essere provvisoriamente limitato, mentre in altri territori questo non sia ancora possibile per motivi tecnici, in quanto in fase di sviluppo.
La sola condizione è l'accreditamento preventivo del rappresentante in giudizio con firma elettronica.
Sì, il tribunale chiede l'originale di un documento; quest'ultimo dev'essere depositato presso l'organo giurisdizionale, ma può essere inviato anche per posta.
Sì, con i rappresentanti delle parti è obbligatorio.
Per i privati cittadini e le persone giuridiche è inoltre obbligatorio in alcuni territori. Tuttavia, in altri territori non è ancora possibile per motivi tecnici; i procedimenti elettronici si trovano in fase di sviluppo.
Per le persone fisiche è possibile effettuare tale scelta, previo accreditamento, nei territori che hanno attuato la possibilità.
Se le parti hanno presentato la domanda e i documenti per via elettronica, riceveranno la notifica delle decisioni giudiziarie attraverso lo stesso canale.
Sì, con i rappresentanti delle parti è obbligatorio.
Per i privati cittadini e le persone giuridiche è inoltre obbligatorio in alcuni territori. Tuttavia, in altri territori non è ancora possibile per motivi tecnici; i procedimenti elettronici si trovano in fase di sviluppo.
Per le persone fisiche è possibile effettuare tale scelta, previo accreditamento, nei territori che hanno attuato la possibilità.
Se le parti hanno presentato la domanda e i documenti per via elettronica, riceveranno la notifica delle decisioni giudiziarie attraverso lo stesso canale.
Sì, per i rappresentanti delle parti è obbligatorio.
Per i privati cittadini e le persone giuridiche è inoltre obbligatorio in alcuni territori. Tuttavia, in altri territori non è ancora possibile per motivi tecnici; i procedimenti elettronici si trovano in fase di sviluppo.
Per le persone fisiche è possibile effettuare tale scelta, previo accreditamento, nei territori che hanno attuato la possibilità.
Sì, per i rappresentanti delle parti è obbligatorio.
Per i privati cittadini e le persone giuridiche è inoltre obbligatorio in alcuni territori. Tuttavia, in altri territori non è ancora possibile per motivi tecnici; i procedimenti elettronici si trovano in fase di sviluppo.
Per le persone fisiche è possibile effettuare tale scelta, previo accreditamento, nei territori che hanno attuato la possibilità.
Il Ministero della giustizia possiede un registro accessibile per via elettronica tramite i mezzi di comunicazione e i relativi indirizzi.
Occorre utilizzare una firma elettronica registrata che garantisca l'autenticità del contenuto dei documenti rilevanti e avere la prova inconfutabile del loro invio e della ricezione.
Solo in parte del territorio nazionale.
Sì, i rappresentanti delle parti hanno accesso e possono consultare gli atti su internet nei territori di Aragona, Navarra, Cantabria e della Comunità Valenciana.
In Andalusia le parti e i rappresentanti hanno accesso a una consultazione limitata a taluni dati: parti in causa, stato di avanzamento della causa e note.
In altri territori (Isole Baleari, Catalogna) è in fase di attuazione e a breve sarà accessibile ai rappresentanti.
In altri territori non è previsto l'accesso a breve nemmeno per i rappresentanti.
Per il momento i privati cittadini non hanno accesso al fascicolo digitale.
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