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Lituania
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Dal 1° luglio 2013, è possibile avviare azioni legali civili in via elettronica mediante il sistema giudiziale lituano (LITEKO), cui si può accedere attraverso il sottosistema dei servizi pubblici elettronici (PES) al seguente sito Internet https://www.teismai.lt/en e http://www.epaslaugos.lt/ selezionando il link al portale dei servizi in forma elettronica dei tribunali lituani.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

In via elettronica possono essere introdotti diversi ricorsi in materia civile e diverse denunce relative ad atti individuali, nonché ricorsi amministrativi. I documenti elettronici possono essere trasmessi al tribunale sia per nuovi fascicoli processuali, che per i fascicoli relativi alle cause tuttora in corso. Nel trasmettere i documenti elettronici relativi a un fascicolo cartaceo del tribunale, il richiedente deve anche trasmettere il numero necessario di copie su carta (una copia deve essere allegata al fascicolo processuale cartaceo, e una copia va inviata al giudice e ad ogni parte del processo).

Dal 1° gennaio 2014, sono trattate unicamente in via elettronica le seguenti cause: le cause civili dinnanzi alle corti distrettuali relative all'emanazione di ordinanze del giudice per le quali l'atto introduttivo della procedura è stato depositato dopo il 1° luglio 2013, utilizzando tecnologie elettroniche della comunicazione,

1.2. cause civili dinanzi ai tribunali distrettuali in cui i documenti processuali su cui si basano le attività processuali sono stati presentati il 1° gennaio 2014 o successivamente mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettronica;

1.3. cause civili dinnanzi ai tribunali regionali in quanto tribunale di prima istanza e le controversie di diritto amministrativo dinanzi ai giudici amministrativi di primo grado in cui il documento processuale che dà avvio al processo sia stato depositato il 1° luglio 2013 o successivamente, utilizzando tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettronica;

1.4. Tutte le cause dinanzi ai tribunali aventi competenza generale e specifica per i procedimenti d'appello o in cassazione, basati su ricorsi depositati il 1° gennaio 2014 o successivamente nei confronti di sentenze o decisioni che sono state emesse o adottate relativamente a controversie la cui procedura si è svolta esclusivamente in forma elettronica.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?

Questo servizio è disponibile sempre.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

I documenti processuali possono essere trasmessi compilando i formulari disponibili sul sottosistema LITEKO PES o caricando nel suddetto sistema i documenti di procedura esistenti, nei formati supportati: doc, docx, odt, rtf, txt.; formati di fogli di calcolo: xls, xlsx, ods; formati di presentazione: ppt, pptx, ppsx, odp; immagini grafiche vettoriali e formati di testo: pdf, applicazioni /pdf, ADOC; formati immagine a matrici: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; formati video: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; formati audio: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

I dati elettronici relativi ai processi sono trattati, registrati e salvaguardati mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettronica, conformemente agli accordi fissati dal consiglio della magistratura (Teisėjų taryba), di concerto con l'archivista capo della Lituania (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Il portale dei servizi elettronici può essere consultato mediante il portale dell'amministrazione on-line: utilizzando i servizi di banca elettronica, una carta di identità o la firma elettronica. Il sistema è dotato anche di un sistema che permette anche una funzione di orodatario.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

I residenti che compilano un documento elettronico beneficiano del 25% di sconto sulle spese processuali, non occorre che essi stampino alcun documento procedurale, o che lo spediscano al giudice; inoltre non devono recarsi alla banca per pagare le spese processuali o fornire una prova di pagamento.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Le azioni introdotte via internet sono soggette alle stesse norme di procedura civile al pari delle azioni ordinarie. L'articolo 139, comma 1 del codice di procedura civile (Civilinio proceso kodeksas) afferma che un attore ha diritto a revocare la sua azione sino a quando il tribunale non ha inviato copia dell'atto di citazione al convenuto. L'azione può essere revocata più tardi solo previo accordo del convenuto e prima che il giudice di primo grado adotti emetta la sentenza. Prima dell'iscrizione a ruolo, un'azione può essere revocata mediante una semplice cancellazione. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'azione può essere revocata dal sistema solo compilando una domanda di revoca.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Possono essere depositati presso il tribunale documenti sia informato cartaceo che elettronico.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

L'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nel corso dei procedimenti civili non modifica le norme di procedura civile ad essi applicabili.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

L'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nel corso dei procedimenti civili non modifica le norme di procedura civile ad essi applicabili.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

I documenti in formato elettronico possono essere depositati nei fascicoli sia cartacei che elettronici.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Sì.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Le cause relative all'emissione di un'ordinanza del giudice, le altre cause specificate dal consiglio della magistratura e le informazioni relative alle procedure giudiziarie possono essere trattate in via elettronica. Quando è creato un dossier elettronico, le informazioni ricevute o inviate dalla corte in formato cartaceo vengono digitalizzate, mentre i documenti su carta sono trattati, archiviati o distrutti, conformemente agli accordi definiti dal consiglio giudiziario, di concerto con l'archivista capo della Lituania.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Sì, un appello può essere presentato in via elettronica sia nelle cause civili che amministrative. Il tribunale può emettere una decisione sia in formato elettronico sia mediante gli altri mezzi previsti da leggi speciali.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Dal 1° luglio 2013 è entrata in vigore una modifica al codice di procedura civile che regola l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni in formato elettronico della professione di ufficiale giudiziario, ma la possibilità di iniziare l'esecuzione delle sentenze via Internet non è ancora stata attuata. Il sistema di informazione elettronico per gli ufficiali giudiziari dovrebbe essere operativo dall'aprile 2015.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Dal 1° luglio 2013, gli avvocati e gli assistenti degli avvocati possono ottenere documenti processuali mediante l'impiego di comunicazioni elettroniche.

Ultimo aggiornamento: 21/10/2019

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