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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Per i procedimenti civili, è possibile depositare una domanda o un'istanza per via elettronica all'organo giurisdizionale sotto forma di un documento elettronico. Tale domanda o istanza deve recare una firma qualificata della persona responsabile o (semplicemente) essere firmata dalla persona responsabile e presentata tramite un mezzo di trasmissione sicuro. I mezzi di trasmissione sicuri sono definiti all'articolo 130a, quarto comma, dello Zivilprozessordnung (ZPO, codice di procedura civile tedesco).

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

In linea di principio, una domanda o un'istanza può essere depositata per via elettronica presso un organo giurisdizionale, come descritto nella domanda 1, nel contesto di tutti i procedimenti civili. Inoltre, taluni procedimenti possono essere svolti interamente per via elettronica. Esempi includono procedimenti di registrazione e Mahnverfahren (procedimenti concernenti ingiunzioni di pagamento).

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?

Non ci sono limiti temporali di disponibilità.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Il documento elettronico deve essere adatto al trattamento. I parametri tecnici per la trasmissione e l'idoneità per il trattamento sono stabiliti nell'Elektronische-Rechtsverkehr-Verordnung (regolamento sulla giustizia elettronica).

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

I parametri tecnici sono stabiliti nel regolamento sulla giustizia elettronica.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Una domanda o istanza depositata come un documento elettronico deve recare una firma qualificata della persona responsabile o (semplicemente) essere firmata dalla persona responsabile e presentata tramite un mezzo di trasmissione sicuro (cfr. domanda 1).

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

In linea di principio, il tipo di tecnologie di comunicazione utilizzate non incide sull'importo delle spese di giudizio. Sono disponibili diversi metodi di pagamento: fattura, debito diretto e pagamento elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili presso le autorità giudiziarie dello specifico Land.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

È possibile: si applicano le norme generali.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Indipendentemente dalla forma in cui viene presentata una domanda, gli avvocati, le autorità pubbliche e le persone giuridiche di diritto pubblico sono generalmente tenuti a inviare una risposta all'organo giurisdizionale sotto forma di un documento elettronico. Le parti coinvolte nei procedimenti sono inoltre libere di presentare atti e documenti all'organo giurisdizionale in formato elettronico.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Si applicano le norme generali. Attualmente non esistono norme di procedura civile elettronica indipendenti.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Si applicano le norme generali. Attualmente non esistono norme di procedura civile elettronica indipendenti.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

A determinate condizioni gli atti e i documenti possono essere inviati a un organo giurisdizionale in formato elettronico (cfr. domanda 1).

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

I documenti giudiziari, in particolare le decisioni, possono essere notificati per via elettronica utilizzando mezzi di trasmissione sicuri (articolo 173, primo comma, del codice di procedura civile). Gli avvocati, i notai, gli ufficiali giudiziari, le autorità, le società e le istituzioni di diritto pubblico sono tenuti a mettere a disposizione un mezzo di trasmissione sicuro per la notificazione. Un documento elettronico può essere notificato a chiunque altro soltanto se, in qualità di persona fisica, tale soggetto ha acconsentito alla notifica di documenti elettronici per i procedimenti in questione oppure se, in qualità di persona giuridica, tale soggetto ha fornito il proprio consenso generale alla notifica di documenti elettronici (prima e terza frase dell'articolo 173, quarto comma, del codice di procedura civile).

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Sì, una decisione di un organo giurisdizionale può essere comunicata in forma elettronica, come descritto nella risposta alla domanda 13.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Si applicano le norme generali in materia di trasmissione e notificazione di documenti elettronici di cui sopra (cfr. domande 1 e 13).

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Come descritto nella domanda 1, si possono utilizzare mezzi elettronici anche per inviare titoli esecutivi ad ufficiali giudiziari e istanze per l'esecuzione agli organi giurisdizionali competenti per l'esecuzione. Taluni mittenti, in particolare avvocati e autorità, sono persino tenuti a presentare le loro domande od ordinanze per via elettronica (articolo 753, quinto comma, e articolo 130d del codice di procedura civile). Gli allegati possono o devono anch'essi essere presentati per via elettronica, fatta eccezione per i casi in cui la legge prevede che il documento debba essere presentato in formato cartaceo. Di norma una copia del titolo esecutivo va inviata in formato cartaceo. In via eccezionale, se il titolo esecutivo è una decisione di esecuzione che non richiede un titolo esecutivo e la domanda non supera i 5 000 EUR, a determinate condizioni, il titolo esecutivo può essere inviato per via elettronica. Ciò si applica ad esempio a una domanda elettronica di esecuzione relativa all'allegato e al trasferimento di un credito pecuniario (articolo 829a del codice di procedura civile). Si applica anche a un'ordinanza per l'esecuzione di un credito pecuniario che è stata richiesta per via elettronica (articolo 754a del codice di procedura civile).

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Di norma non è possibile. In taluni casi, le informazioni concernenti casi in materia di catasto/registrazione e le nomine nel contesto di procedimenti civili possono essere consultate per via elettronica.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2024

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