Trattamento automatizzato

Finlandia
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Il ricorso al trattamento automatizzato è ammesso in caso di presentazione di atti di citazione relativi a richieste non contestate, di richieste in materia di gratuito patrocinio (per richiedere la nomina di un legale o di un difensore a spese dello Stato o per la presentazione delle richieste di rimborso degli onorari e delle spese avanzate dai difensori nei confronti dello Stato) e per la richiesta di esecuzione forzata [in caso di richieste di diritto privato dirette a ottenere l'esecuzione forzata di un credito sulla base di una decisione o di una sentenza di un käräjäoikeus (tribunale di circoscrizione)].

In Finlandia non sono previsti procedimenti cui sia possibile accedere soltanto a mezzo Internet.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?

Il servizio è sempre disponibile.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Un modello (template) XML è disponibile per le società e le organizzazioni che presentano frequentemente atti di citazione. Per i cittadini e le imprese è disponibile un formulario diverso on line.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Il servizio di trattamento automatizzato presso i giudici finlandesi è garantito mediante un protocollo di trasferimento file https crittografato. Le informazioni trasmesse all'organo giurisdizionale sono conservate in un server protetto da cui le parti interessate possono scaricare i propri documenti.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Gli utenti devono accedere al sistema per scaricare i file dal server protetto.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Non ci sono differenze tra le spese da sostenere per il procedimento elettronico e per quello non elettronico. I tribunali di circoscrizione addebitano i contributi al richiedente e all'attore al termine di ciascun procedimento. L'importo dipende dalla natura della causa e dalla complessità del procedimento.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Al procedimento elettronico si applicano gli stessi principi previsti per le domande presentate con strumenti ordinari non elettronici.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

I convenuti possono replicare a mezzo Internet, ma l'utilizzo di tale strumento non è obbligatorio.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Nelle cause civili non vi è alcuna differenza tra procedimenti elettronici e non elettronici.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Nelle cause civili non vi è alcuna differenza tra procedimenti elettronici e non elettronici.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Sì. Gli atti di citazione, le repliche e gli altri atti giudiziali possono essere trasmessi anche a mezzo e-mail.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

I documenti che non richiedono una conferma di ricevimento (quali repliche, citazioni a comparire alle udienze preliminare e principale e verbali della corte) possono essere inviati alle parti interessate via e-mail.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Se n'è fatta richiesta, le decisioni giudiziarie possono essere inviate alle parti interessate a mezzo e-mail. Il destinatario o il suo rappresentante deve accedere per scaricare le decisioni giudiziarie dal servizio on line.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Attualmente non è possibile presentare un'impugnazione per via elettronica.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Le richieste di esecuzione forzata dei titoli possono essere presentate in via elettronica. Il trattamento automatizzato è ammesso per le domande di diritti privato di esecuzione forzata di crediti fondati su una decisione o su una sentenza di un tribunale di circoscrizione.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Sì. Se il procedimento è stato avviato a mezzo Internet, il richiedente può controllare l'evoluzione delle sue cause accedendo a un servizio online.

Ultimo aggiornamento: 10/05/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.