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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì, è possibile intentare un'azione giudiziaria per mezzo del sistema di trattamento dei fascicoli elettronici (in appresso "il sistema e-File").

Il sistema è disponibile al seguente indirizzo: https://etoimik.rik.ee/

Al seguente indirizzo è disponibile un video che illustra come usare il sistema e-File: https://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Il sistema e-File può essere usato sia per i procedimenti civili e amministrativi, sia nei procedimenti penali e relativi a sanzioni. Nel caso dei procedimenti civili e amministrativi, è possibile intentare un'azione, produrre documenti e presentare ricorsi. Nei procedimenti penali e relativi a sanzioni, è possibile produrre un numero limitato di documenti riguardanti un procedimento in corso.

Una domanda di procedimento sommario intesa a ottenere un'ingiunzione di pagamento in materia di crediti e di alimenti può essere presentata esclusivamente a mezzo Internet.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?

Disponibile 24 ore su 24.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Per avviare un'azione è necessario compilare i formulari a tal fine previsti, che consentono all'utente del servizio di inserire testo e dati. I formulari differiscono a seconda della tipologia di procedimento e di domanda, ma sono di norma simili: caratteristiche salienti della causa, recapiti delle parti, documenti da allegare alla domanda e informazioni relative al pagamento dell'imposta statale.

Il formulario relativo alle domande di procedimento sommario per ottenere un'ingiunzione di pagamento è più dettagliato e, in tal caso, l'intera domanda va presentata sotto forma di metadati.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Affinché il sistema e-File possa identificare la persona che accede, è necessario connettersi mediante carta d'identità o identificativo mobile. L'utilizzo del portale è sicuro. Al momento della connessione al portale (mediante carta d'identità o identificativo mobile), l'utente potrà accedere unicamente ai procedimenti e ai dati che lo riguardano. Le persone non interessate dal procedimento non sono autorizzate ad accedere ai procedimenti relativi ad altri soggetti. I dati sono trasmessi attraverso X-Road, il protocollo di scambio dati dei sistemi informativi nazionali. Si tratta di un ambiente tecnico e organizzativo che consente ai sistemi informativi nazionali di scambiarsi i dati su Internet in sicurezza.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Se la normativa dispone che taluni documenti siano firmati, questo avviene elettronicamente mediante la carta d'identità. I documenti processuali sono presentati attraverso il sistema e-File avvalendosi della firma digitale. Se la causa è rinviata al giudice, il sistema e-File salva automaticamente la data alla quale è stato avviato il procedimento. La persona che trasmette un atto introduttivo della causa o un altro documento per mezzo del sistema e-File riceve automaticamente al proprio indirizzo di posta elettronica una conferma nella quale si indicano il giorno e l'ora ai quali il documento è pervenuto al giudice.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Per gli atti soggetti (in virtù della normativa) è dovuto il versamento dei relativi diritti allo Stato. Di norma, i diritti previsti vanno versati prima del deposito dell'atto in questione. I diritti possono essere versati mediante il collegamento bancario che figura nel sistema e-File o, esternamente al sistema, presso una banca in linea o presso lo sportello della propria banca.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Il richiedente può desistere dalla causa fino al termine della fase precontenziosa presentando domanda in tal senso al giudice. Se il convenuto è d'accordo, è possibile desistere fino a quando la decisione in merito alla causa non è passata in giudicato. Per desistere è necessario presentare domanda scritta presso il giudice o fare mettere agli atti tale intenzione. La domanda può altresì essere presentata al giudice per mezzo del sistema e-File.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Il convenuto non deve rispondere necessariamente a mezzo Internet. Il convenuto ha la facoltà di rispondere a mezzo internet, in forma elettronica o per iscritto.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Non vi è differenza fra i procedimenti avviati a mezzo internet o mediante altri mezzi. Lo svolgimento del procedimento dipende dalle azioni compiute dall'organo incaricato del procedimento e può variare in funzione del tipo di procedimento. Esso dipende altresì dal tipo di domanda.

Se, nell'ambito di un procedimento sommario d'ingiunzione di pagamento, il debitore formula un'obiezione, l'organo giurisdizionale prosegue l'esame della causa nell'ambito del procedimento contenzioso o la archivia, in funzione di quanto espresso dal richiedente nella domanda.

Le cause civili possono essere risolte mediante procedimento scritto se le parti ne fanno domanda, oppure l'organo giurisdizionale può decidere di esaminare la causa in udienza. Lo svolgimento del procedimento dipende dal tipo di causa e dalle obiezioni presentate dal convenuto.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Nel caso di un procedimento sommario d'ingiunzione di pagamento, se il convenuto non risponde a una proposta di pagamento ovvero non formula obiezioni, l'organo giurisdizionale ordina il pagamento dell'importo in questione. Tale ingiunzione è immediatamente esecutiva, il giudice deve pertanto essere certo che il convenuto abbia ricevuto la proposta di pagamento.

Nelle altre cause civili, se ha fissato un termine per la risposta, cui il convenuto non ha dato seguito, in taluni casi l'organo giurisdizionale può decidere su richiesta del ricorrente. Se non lo ritiene possibile, l'organo giurisdizionale può concedere al convenuto un nuovo termine per la risposta o fissare un'udienza. Si può allegare alla domanda una domanda di decisione in contumacia. L'organo giurisdizionale non può decidere in contumacia nei casi previsti dalla legge.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Si possono presentare all'organo giurisdizionale domande e documenti per mezzo elettronico, per posta elettronica o per mezzo del sistema informativo a tal fine sviluppato (sistema e-File).

Tale sistema consente di presentare tutti i documenti relativi a procedimenti civili e amministrativi nonché un numero limitato di documenti afferenti a procedimenti penali e in materia di sanzioni. I documenti processuali sono presentati attraverso il sistema e-File mediante firma digitale.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Le sentenze e le decisioni, le ordinanze e le citazioni a comparire possono essere notificate alle parti del procedimento mediante il sistema e-File o mediante l'indirizzo di posta elettronica principale delle parti o un altro indirizzo di posta elettronica comunicato al giudice. Il destinatario di un documento deve informare il giudice della ricezione del documento in caso di invio per posta elettronica, mentre in caso di notifica nel fascicolo elettronico, la data alla quale il destinatario riceve e apre il documento è registrata automaticamente.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Nei procedimenti civili e amministrativi, l'organo giurisdizionale può adottare una decisione per via elettronica, accertandosi che sia munita di firma digitale del giudice o autenticata mediante un altro mezzo sicuro sotto il profilo tecnico.

Nei procedimenti sommari d'ingiunzione di pagamento, tutti gli atti, comprese le decisioni, sono generati automaticamente nel sistema informativo.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

In materia civile e amministrativa, il sistema e-File consente l'impugnazione e di notificare la decisione presa in seguito a tale impugnazione.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

È possibile avviare un procedimento esecutivo per mezzo del sistema e-File, nel quale si possono ricercare i titoli esecutivi di cui all'articolo 2, primo comma, punti 1-4, della legge relativa ai procedimenti esecutivi, quindi compilare la domanda di esecuzione ed eventualmente aggiungervi documenti supplementari. La domanda di esecuzione compilata deve essere munita della firma digitale del richiedente corredata del titolo esecutivo interessato e dei documenti aggiuntivi, prima di essere inviata all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficiale giudiziario.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

È possibile consultare in linea i fascicoli per mezzo del sistema e-File. A tal fine l'utente deve essere collegato al sistema per mezzo della propria carta d'identità o del suo identificativo mobile, per verificarne l'identità. Nei procedimenti civili e amministrativi, si possono consultare tutti gli atti processuali che non costituiscono oggetto di restrizione d'accesso in funzione della persona e che sono messi a disposizione delle parti della procedura nel sistema.

Nel caso dei procedimenti sommari di ingiunzione di pagamento il fascicolo è integralmente consultabile mediante il sistema e-File.

Nel caso dei procedimenti penali e in materia di sanzioni, nel sistema e-File figurano unicamente informazioni limitate.

Link correlati

Sistema e-File

https://www.e-toimik.ee/

Patrocinio gratuito a spese dello Stato (portale Jurist aitab) per adire un giudice

https://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Sistema giudiziario estone

https://www.kohus.ee/en/estonian-courts/estonian-court-system

Riigi Teataja (gazzetta ufficiale estone)

https://www.riigiteataja.ee

Ultimo aggiornamento: 31/01/2023

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