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Belgio
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Questo aspetto è affrontato dalle cosiddette “leggi Phenix”, in particolare:

  • la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique (legge del 10 luglio 2006 sui procedimenti per via elettronica) (Moniteur belge del 7 settembre 2006);
  • la loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique (legge del 5 agosto 2006 che modifica alcune disposizioni del codice giudiziario in vista dei procedimenti per via elettronica) (Moniteur belge del 7 settembre 2006).

Le leggi Phenix devono questo nome all’omonimo progetto informatico destinato a informatizzare tutti gli organi giurisdizionali del paese per fare in modo che, in prospettiva, l’intero procedimento giudiziario possa essere condotto elettronicamente.

Dal 31 dicembre 2012, in aggiunta alle suddette leggi Phenix, sono gradualmente entrate in vigore due leggi, ovvero:

  • la loi du 31 décembre 2012 portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice (legge del 31 dicembre 2012 recante varie disposizioni, segnatamente in materia di giustizia);
  • la loi du 31 décembre 2012 portant dispositions diverses en matière de justice (legge del 31 dicembre 2012 recante varie disposizioni in materia di giustizia).

Tuttavia l’entrata in vigore graduale non implica ancora l’informatizzazione del procedimento, trattandosi per lo più di disposizioni applicabili anche a procedimenti scritti. Quindi per il momento la procedura “normale”, non automatizzata, resta ancora la regola.

Nel frattempo le cancellerie e le segreterie del pubblico ministero sono state dotate di un’applicazione per la gestione delle pratiche per metterle nella condizione di trattare tutti i dati e i documenti. Sono inoltre allo studio numerose possibilità per comunicare elettronicamente alla cancelleria prove e atti processuali.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Non applicabile.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?

Non applicabile.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Non applicabile.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Non applicabile.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Non applicabile.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Non applicabile.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Non applicabile.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Non applicabile.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Non applicabile.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Non applicabile.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

L’articolo 32 ter del codice giudiziario prevede che qualsiasi comunicazione, notifica o deposito presso corti e tribunali, presso la procura o i servizi dipendenti dal potere giudiziario, comprese le cancellerie e le segreterie del pubblico ministero, o qualsiasi comunicazione o notifica a un avvocato, un ufficiale giudiziario o un notaio da parte di corti e tribunali, da parte della procura o dei servizi dipendenti dal potere giudiziario, comprese le cancellerie e le segreterie del pubblico ministero, o da parte di un avvocato, un ufficiale giudiziario o un notaio, può essere effettuato/a tramite il sistema informatico della Giustizia.

Sulla scorta di tale disposizione è stata istituita la rete e-Box per le notifiche o le comunicazioni e per i depositi, mentre il sistema e-Deposit riguarda più specificatamente il deposito delle conclusioni, delle memorie e degli atti in materia civile e penale.

Questi strumenti sono applicati esclusivamente negli organi giurisdizionali elencati in un decreto ministeriale.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Non applicabile.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Non applicabile.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Non applicabile.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Non applicabile.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Non applicabile.

Ultimo aggiornamento: 03/09/2019

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