

La procedura civile polacca prevede: 1) termini di legge, giudiziari e contrattuali per gli atti processuali che devono essere eseguiti dalle parti; e 2) termini indicativi per gli atti processuali che devono essere eseguiti dall'organo giurisdizionale.
I termini di legge e giudiziari sono definitivi e non possono essere superati.
I termini di legge, definiti come termini perentori (ossia termini il cui mancato rispetto rende nullo un determinato atto processuale), sono stabiliti da leggi. Tali termini non possono essere prorogati o abbreviati. Un termine stabilito per legge inizia a decorrere dal momento specificato in una legge. Esistono due tipi di termini di legge: i termini entro i quali deve essere compiuto un atto e i termini dopo i quali è possibile compiere un atto. I termini di legge includono quelli per la presentazione di mezzi di ricorso, ad esempio il termine per presentare un'impugnazione o un reclamo.
I termini giudiziari sono anch'essi definiti come termini perentori, tuttavia sono stabiliti da un organo giurisdizionale o da un giudice. I termini giudiziari possono essere prorogati o abbreviati, ma soltanto per un motivo importante e a fronte di una richiesta presentata prima della scadenza del termine, anche senza aver sentito l'opponente. Questi termini iniziano a decorrere dal momento in cui viene pronunciata una decisione o viene emesso un ordine in tal senso. Laddove il codice di procedura civile prevede la notificazione automatica, detti termini iniziano a decorrere dal momento della notificazione della decisione o dell'ordine. I termini giudiziari comprendono i termini per regolarizzare una mancanza dal punto di vista della capacità processuale o per porre rimedio a difetti formali presenti in un'impugnazione o una denuncia.
I termini contrattuali, come suggerito dal nome stesso, sono stabiliti tramite un accordo tra le parti. Un esempio classico è la sospensione di un procedimento a fronte di una richiesta congiunta delle parti. Qualora le parti presentino tale richiesta l'organo giurisdizionale può sospendere il procedimento (ma non è tenuto a farlo). L'applicazione di questo tipo di termine dipende soltanto dalla volontà delle parti.
Di norma i termini indicativi sono rivolti alle autorità giudiziarie (organi giurisdizionali) e non alle parti. L'inosservanza di tali termini non ha conseguenze negative sui procedimenti corrispondenti. Il loro scopo fondamentale è quello di applicare il principio della rapidità processuale. Un esempio di tali termini è il termine entro il quale un organo giurisdizionale deve redigere i motivi di una sentenza.
Ai sensi della legge del 18 gennaio 1951 sui giorni non lavorativi, si applicano i seguenti giorni non lavorativi stabiliti per legge:
Nel 2017 la domenica di Pasqua cade il 16 aprile, il lunedì di Pasqua il 17 aprile, la domenica di Pentecoste il 4 giugno e il Corpus Domini il 15 giugno.
Nel diritto civile, la parola "termine" può avere due significati: può indicare un momento specifico (ad esempio il 5 aprile 2017) oppure un periodo specifico con un inizio e una fine (ad esempio 14 giorni).
Laddove sia fissato un termine finale (una data entro la quale si deve compiere qualche azione), ciò che conta è il momento esatto in cui detto termine scade. Un termine non deve essere necessariamente specificato come un giorno, ma deve in tal caso essere definito dal verificarsi dell'evento previsto dalle parti contraenti in una situazione specifica.
I termini processuali vengono definiti utilizzando come unità di tempo i giorni, le settimane, i mesi o gli anni. Ai sensi dell'articolo 165 del codice di procedura civile, il metodo di calcolo dei termini nel contesto di un procedimento giudiziario civile è disciplinato dalle disposizioni del codice civile in materia di termini, qualora una legge, una sentenza di un organo giurisdizionale, una decisione di un'altra autorità statale o un atto giuridico fissino un termine senza specificare come lo stesso debba essere calcolato (articolo 110 del codice civile). L'invio di un documento processuale presso un ufficio postale polacco o presso un ufficio postale di un operatore che fornisce un servizio postale universale in un altro Stato membro dell'Unione europea è considerato equivalere alla presentazione di tale atto processuale presso l'organo giurisdizionale. Lo stesso si applica in caso di presentazione di un documento da parte di un soldato presso il quartier generale della sua unità, da parte di una persona privata della libertà presso l'amministrazione dell'istituto penitenziario o da parte di un membro dell'equipaggio di una nave marittima polacca presso il comandante di tale nave.
Un giorno è costituito da 24 ore e inizia e termina alle 24:00. Un termine specificato in giorni scade alla fine dell'ultimo giorno. Un termine espresso in settimane, mesi o anni scade alla fine del giorno corrispondente, indicato per nome o data, rispetto al primo giorno del termine oppure, se tale giorno non esiste nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese. Se un termine è espresso come inizio, metà o fine di un mese, detto termine si intende corrispondere al primo, al quindicesimo o all'ultimo giorno del mese; mentre metà mese corrisponde a 15 giorni. Se un termine è fissato in mesi o anni e la continuità non è richiesta, si presume che un mese abbia 30 giorni e un anno 365 giorni. Se la fine del termine per il compimento di un atto cade in un giorno a norma di legge non lavorativo o di sabato, il termine scade il primo giorno successivo che non sia un giorno non lavorativo o un sabato.
Se l'inizio di un termine fissato in giorni è un evento specifico, il giorno in cui si verifica tale evento non viene preso in considerazione per il calcolo del termine. Ad esempio, se l'11 gennaio 2017 un organo giurisdizionale notifica a una parte un atto che intima ad essa di eseguire una determinata azione entro un termine di sette giorni, tale termine scade alla mezzanotte (24:00) del 18 gennaio 2017.
Un organo giurisdizionale può notificare un atto processuale in modi diversi: tramite posta, un ufficiale giudiziario, messi o un servizio di notificazione degli atti processuali dell'organo giurisdizionale. La notificazione al destinatario può essere effettuata anche consegnando il documento al destinatario presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale. Fintantoché la notificazione viene debitamente effettuata, tutti questi metodi sono ugualmente validi e la scelta del metodo non influisce sul rispetto dei termini.
Dall'8 settembre 2016 le norme in vigore consentono a un organo giurisdizionale di notificare atti processuali tramite un sistema di trasmissione dati, qualora il destinatario abbia depositato documenti tramite tale sistema o abbia scelto di farlo. Un destinatario che abbia scelto di presentare documenti tramite un sistema di trasmissione dati può scegliere di non utilizzare la notificazione elettronica.
Un documento notificato per via elettronica viene considerato debitamente notificato alla data specificata nella conferma elettronica di ricezione della corrispondenza, anche se tale data cade in un giorno che per legge è un giorno non lavorativo. Il fatto che la corrispondenza elettronica sia ricevuta di notte non ha alcuna influenza sull'efficacia della notificazione. In assenza di una conferma elettronica di ricezione della corrispondenza, la notificazione viene considerata efficace 14 giorni dopo la data in cui il documento è stato caricato nel sistema di trasmissione dati. Le norme di cui sopra richiedono che le parti verifichino il proprio account elettronico almeno una volta ogni 14 giorni.
Se l'inizio di un termine fissato in giorni è un evento specifico, il giorno in cui si verifica tale evento non viene preso in considerazione per il calcolo del termine.
I termini fissati in giorni sono espressi in giorni di calendario. Se la fine del termine per il compimento di un'azione cade in un giorno a norma di legge non lavorativo o di sabato, il termine scade il primo giorno successivo che non sia un giorno non lavorativo o un sabato.
Un termine espresso in settimane, mesi o anni scade alla fine del giorno corrispondente, indicato per nome o data, rispetto al primo giorno del termine oppure, se tale giorno non esiste nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese.
Se un termine è espresso come inizio, metà o fine di un mese, detto termine si intende corrispondere al primo, al quindicesimo o all'ultimo giorno del mese. Metà mese corrisponde a 15 giorni.
Se un termine è fissato in mesi o anni e la continuità non è richiesta, si presume che un mese abbia 30 giorni e un anno 365 giorni.
Un termine espresso in settimane, mesi o anni scade alla fine del giorno corrispondente, indicato per nome o data, rispetto al primo giorno del termine oppure, se tale giorno non esiste nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese.
Se un termine è espresso come inizio, metà o fine di un mese, detto termine si intende corrispondere al primo, al quindicesimo o all'ultimo giorno del mese. Metà mese corrisponde a 15 giorni.
Se un termine è fissato in mesi o anni e la continuità non è richiesta, si presume che un mese abbia 30 giorni e un anno 365 giorni.
Se la fine del termine per il compimento di un atto cade in un giorno a norma di legge non lavorativo o di sabato, il termine scade il primo giorno successivo che non sia un giorno non lavorativo o un sabato.
Soltanto i termini giudiziari, ossia i termini stabiliti da un organo giurisdizionale o dal presidente dello stesso, possono essere prorogati o abbreviati. La decisione di prorogare o abbreviare un termine può essere presa dal presidente di un organo giurisdizionale o da quest'ultimo, tuttavia soltanto per motivi importanti, lasciando alla discrezione degli stessi la valutazione delle motivazioni.
Un termine può essere prorogato o abbreviato soltanto su richiesta di una parte, un partecipante a procedimenti non contenziosi, una parte interveniente, un pubblico ministero, un ispettore del lavoro, un difensore civico dei consumatori, un'organizzazione non governativa, un esperto nominato dall'organo giurisdizionale o un testimone, qualora il termine riguardi i loro atti. Tale decisione non può essere presa su iniziativa propria dell'organo giurisdizionale o del giudice.
È infatti necessario che venga presentata una richiesta a tal fine prima della scadenza del termine fissato.
Il codice di procedura civile polacco stabilisce i termini processuali di legge per la presentazione di mezzi di ricorso in base al tipo di decisione giudiziaria interessata (wyrok (sentenza), postanowienie co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym (decisione sul merito della causa nei procedimenti non contenziosi), wyrok zaoczny (sentenza in contumacia), nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (ingiunzione di pagamento nel contesto di un procedimento avviato tramite mandato di pagamento), nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (ingiunzione di pagamento nel contesto di un procedimento per ottenere un'ingiunzione di pagamento) e postanowienie (decisioni)). In particolare, sono stati stabiliti i seguenti termini di legge:
Un testimone o una parte coinvolta in un procedimento ha il dovere assoluto di comparire dinanzi all'organo giurisdizionale. Un testimone deve comparire dinanzi all'organo giurisdizionale anche se non è a conoscenza delle circostanze del caso o se ha già deciso di esercitare il proprio diritto di rifiutarsi di testimoniare. Un testimone deve giustificare la propria assenza (mancata comparizione) per iscritto prima della data dell'udienza. Presentare giustificazioni per una mancata comparizione in una data successiva non impedirà all'organo giurisdizionale di imporre una sanzione pecuniaria al testimone in occasione dell'udienza. Un testimone deve allegare alla sua giustificazione scritta un documento che corrobori la motivazione per la sua incapacità di comparire. La mancata comparizione di un testimone può essere giustificata in caso di motivi di malattia, un importante viaggio di lavoro o un grave incidente imprevisto. Laddove si adduca una malattia come motivazione della mancata comparizione all'atto della convocazione, un medico dell'organo giurisdizionale deve rilasciare un certificato attestante l'impossibilità a comparire. In tal caso, l'organo giurisdizionale fisserà un'altra data per la comparizione.
Una parte o un testimone sono soggetti alle norme di procedura civile applicate dall'autorità giudiziaria (organo giurisdizionale).
Un atto processuale eseguito da una parte in seguito alla scadenza del termine è nullo. Questo principio si applica sia ai termini di legge sia a quelli giudiziari. La nullità di un atto processuale comporta il fatto che un atto compiuto in ritardo non abbia effetti giuridici associati alla sua esecuzione a norma di legge. Un atto processuale compiuto dopo la scadenza del termine è nullo anche se l'organo giurisdizionale non ha ancora emesso la sentenza come conseguenza della scadenza del termine.
In caso di superamento di un termine, una parte può chiedere di essere rimessa in termini presentando domanda di riapertura del procedimento.
Qualora la parte non abbia rispettato il termine per l'esecuzione di un atto processuale senza che la colpa sia imputabile alla stessa, l'organo giurisdizionale ripristinerà il termine su richiesta di detta parte. Il ripristino del termine non è tuttavia ammesso se il mancato rispetto del termine non ha conseguenze processuali negative per detta parte. Una memoria contenente una richiesta di rimessione in termini deve essere depositata presso l'organo giurisdizionale dinanzi il quale doveva essere compiuto l'atto, non più di una settimana dopo che la motivazione per il mancato rispetto del termine cessa di applicarsi. Le circostanze che giustificano la richiesta devono essere motivate nella memoria. La parte dovrebbe eseguire l'atto processuale contemporaneamente al deposito della sua richiesta. Dopo un anno dal mancato rispetto del termine, quest'ultimo può essere ripristinato soltanto in casi eccezionali. Il ripristino di un termine per il deposito di un'impugnazione contro una sentenza che annulla un matrimonio o la pronuncia di un divorzio, oppure la dichiarazione di non esistenza di un matrimonio non è ammissibile se anche solo una delle parti si è risposata dopo che la sentenza è diventata definitiva. Una richiesta di rimessione in termini che viene depositata in ritardo o è inammissibile a norma di legge viene respinta dall'organo giurisdizionale. Il fatto di presentare una richiesta di rimessione in termini non interrompe il procedimento o l'esecuzione della sentenza. Tuttavia, a seconda delle circostanze, l'organo giurisdizionale può sospendere il procedimento o l'esecuzione della sentenza. Laddove la richiesta venga accolta, l'organo giurisdizionale può procedere immediatamente all'esame del caso.
La riapertura del procedimento consente di esaminare nuovamente un caso concluso con una sentenza definitiva. Una denuncia che richieda la riapertura del procedimento è spesso considerata come un rimedio giurisdizionale straordinario (o un'impugnazione straordinaria) da utilizzare per contestare sentenze definitive, in opposizione alle impugnazioni ordinarie (da utilizzare in relazione a sentenze non definitive). La riapertura di un procedimento può essere richiesta sulla base di motivi secondo i quali: la sentenza si è basata su un documento contraffatto o modificato o su una condanna penale che è stata successivamente annullata; oppure la sentenza è stata ottenuta tramite la commissione di un crimine. È possibile richiedere la riapertura del procedimento anche: se una sentenza definitiva riguardante lo stesso rapporto giuridico viene eccepita successivamente oppure se vengono rivelate circostanze o prove di fatto che potrebbero influenzare l'esito della causa e che la parte non ha potuto utilizzare nei procedimenti giudiziari precedenti; se il contenuto della sentenza è stato influenzato da una decisione che non ha concluso il procedimento nell'ambito della causa, emessa sulla base di un atto normativo che il tribunale costituzionale riconosce essere contrario alla costituzione, a un trattato internazionale ratificato o a leggi (annullata o modificata in conformità con il codice di procedura civile).
La riapertura di un procedimento giudiziario non può essere richiesta più di dieci anni dopo la data in cui una sentenza è divenuta definitiva (a meno che una parte non sia stata in grado di agire o non fosse rappresentata in maniera adeguata).
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