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Il diritto lussemburghese fissa i termini per l'esercizio delle azioni giudiziarie, l'espletamento delle formalità procedurali, per comparire in tribunale, per chiedere una proroga a causa della distanza e via dicendo.
I termini di prescrizione o di decadenza dell'azione privi di carattere procedurale non sono contemplati da questa sezione.
Sabato e domenica non sono considerati giorni lavorativi, analogamente alle seguenti festività ufficiali:
I termini processuali variano a seconda della materia e del tipo di procedimento.
Il termine inizia a decorrere dalla mezzanotte del giorno in cui si produce l'atto, l'evento, la decisione o la notifica dell'atto.
Sì, se la legge richiede una notifica da parte dell'ufficiale giudiziario o una comunicazione del cancelliere, si considera che la notifica o la comunicazione siano avvenute in un giorno diverso da quello in cui il documento viene effettivamente consegnato nelle mani dell'interessato (per esempio, se il documento viene rifiutato, se viene consegnato presso il domicilio del destinatario ecc.).
Tutti i termini sono calcolati a partire dalla mezzanotte del giorno in cui si produce l'atto, l'evento, la decisione o la notifica che dà inizio alla decorrenza.
Le festività ufficiali, i sabati e le domeniche sono compresi nel calcolo dei termini processuali.
Le festività ufficiali, i sabati e le domeniche sono compresi nel calcolo dei termini processuali.
I termini processuali scadono sempre alla mezzanotte dell'ultimo giorno del periodo di decorrenza.
Quando un termine è espresso in settimane, esso scade nel giorno dell'ultima settimana corrispondente al giorno della settimana in cui si produce l'atto, l'evento, la decisione o la notifica che dà inizio al periodo di decorrenza.
Quando un termine è espresso in mesi o in anni, esso scade nel giorno dell'ultimo mese o del mese dell'ultimo anno corrispondente al giorno del mese in cui si è prodotto l'atto, l'evento, la decisione o la notifica a partire dal quale è iniziato il periodo di decorrenza. In mancanza di una data corrispondente, il termine scade l'ultimo giorno del mese.
Quando un termine è espresso in mesi e giorni o in frazioni di un mese, si contano prima i mesi interi e poi i giorni o le frazioni del mese; quando si devono contare le frazioni di un mese, si considera che il mese abbia trenta giorni.
Tutti i termini che scadono un sabato, una domenica, nei giorni festivi ufficiali o durante una festività nazionale, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista. Le stesse regole valgono per la presentazione di documenti ai funzionari comunali qualora il termine scada nel giorno di chiusura al pubblico dei servizi comunali.
Quando viene proposta un'azione giudiziaria dinanzi ai giudici lussemburghesi nei confronti di persone residenti all'estero, i termini ordinari sono prorogati a motivo della distanza. La proroga del termine può variare da 15 a 35 giorni, in funzione del luogo in cui è domiciliato il convenuto.
Il termine per la presentazione di un'impugnazione è generalmente di 40 giorni, ma può essere prorogato in considerazione della distanza nel caso dei residenti all'estero. I ricorsi avverso le sentenze che non sono provvisoriamente esecutive possono essere presentati solo dopo che siano trascorsi almeno otto giorni dalla pronuncia.
Il termine per chiedere la pronuncia di una sentenza in contumacia è di 15 giorni e inizia a decorrere dalla data della notifica.
I provvedimenti urgenti (ordonnances de référé) sono impugnabili entro 15 giorni dalla notifica. Se un'ordinanza di provvedimenti urgenti è contumaciale, il termine per presentare un'opposizione è di otto giorni dalla notifica. Tale termine decorre parallelamente al termine di ricorso.
Nel caso di un procedimento sommario diretto all'emanazione di un provvedimento urgente viene emessa una citazione a comparire all'udienza nel giorno e nell'ora all'uopo stabiliti per tale procedimento. Tuttavia, in situazioni di particolare urgenza, il presidente del tribunale, o il giudice che lo sostituisce, può citare le parti a comparire ad un'udienza pubblica che si terrà nell'aula del tribunale o nella sua residenza privata, in una determinata data e ad una determinata ora, anche durante un fine settimana, un giorno festivo o in una data che non sia abitualmente un giorno lavorativo.
Quando una parte residente all'estero viene invitata a comparire personalmente in Lussemburgo, si applicano i normali termini processuali, a meno che il giudice non decida di prorogarli.
Un'azione che non venga proposta entro i termini stabiliti è considerata prescritta. Quando scade il termine per espletare le formalità procedurali, le azioni di norma decadono o vengono cancellate dal ruolo.
Se una parte non presenta un'azione entro i termini processuali stabiliti, la prescrizione conseguente alla scadenza dei termini può essere revocata qualora, per motivi estranei alla responsabilità dell'interessato, l'atto che dà inizio alla decorrenza del termine non sia stato tempestivamente portato a conoscenza della persona interessata oppure se quest'ultima si sia trovata nell'impossibilità di agire. Un ricorso è ricevibile solo se viene presentato entro 15 giorni dalla data in cui la parte interessata è venuta a conoscenza dell'atto che dà inizio alla decorrenza del termine oppure dal momento in cui cessa la situazione che le rende impossibile agire. Di norma, non sono ricevibili i ricorsi presentati dopo che sia trascorso più di un anno dalla scadenza del termine di presentazione normalmente applicabile. Tali termini non hanno effetto sospensivo.
L'azione decade qualora il procedimento sia sospeso da tre anni. Tale termine è prorogato di sei mesi nei casi in cui sussistano i presupposti per chiedere la ripresa del procedimento o per designare un nuovo avvocato. Il procedimento si estingue, ma l'azione non si prescrive. Una parte che intenda agire dovrà avviare una nuova azione giudiziaria per far valere i propri diritti, sempreché non sia prescritta anche quest'ultima.
L'ordinanza di cancellazione dovuta a un'inosservanza dei termini impartiti, da parte degli avvocati, non è impugnabile.
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