Tribunali specializzati nazionali

Portogallo

Questa sezione contiene informazioni sull'organizzazione degli organi giurisdizionali speciali in Portogallo.

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Tribunali ordinari di primo grado

I tribunali ordinari di primo grado sono di norma i tribunali distrettuali (tribunais de comarca). Spetta loro istruire e pronunciarsi sui procedimenti relativi a cause per le quali non sono competenti altri organi giurisdizionali. I tribunali distrettuali hanno competenza generale o specializzata.

I tribunali distrettuali si suddividono in sezioni (juízos), che possono essere di competenza specializzata, generica o di prossimità. Tali sezioni sono designate in funzione della rispettiva competenza e del comune (município) nel quale hanno sede.

Possono essere create le seguenti sezioni con competenza specializzata:

  1. civile centrale;
  2. civile locale;
  3. penale centrale;
  4. penale locale;
  5. locale per i reati minori;
  6. istruttoria penale;
  7. famiglia e minori;
  8. lavoro;
  9. commercio;
  10. esecuzione.

Esistono inoltre tribunali con competenza territoriale allargata che sono tribunali con competenza specializzata:

  1. il tribunale della proprietà intellettuale;
  2. il tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza;
  3. il tribunale marittimo;
  4. il tribunale dell'esecuzione penale;
  5. il tribunale centrale competente per l'istruttoria penale;

Sezioni con competenza specializzata

Fra queste sezioni vanno distinte in particolare le seguenti:

Sezioni civili centrali

Tali sezioni sono competenti per:

  • istruire e pronunciarsi sulle azioni dichiarative civili di procedura comune di valore superiore a 50 000 EUR;
  • esercitare, nell'ambito delle azioni esecutive civili di valore superiore a 50 000 EUR, le competenze contemplate dal codice di procedura civile nelle circoscrizioni non coperte dalla competenza della sezione o del tribunale;
  • istruire e pronunciarsi sui procedimenti cautelari afferenti ad azioni di loro competenza;
  • esercitare le altre competenze conferite loro dalla legge.
  • Sezioni della famiglia e dei minori

In materia di stato civile delle persone e della famiglia, istruiscono e si pronunciano:

  1. sui procedimenti di volontaria giurisdizione relativi ai coniugi;
  2. sui procedimenti di volontaria giurisdizione relativi a situazioni di unioni di fatto o di regime comune;
  3. sulle azioni di separazione personale e di divorzio;
  4. sulle azioni di dichiarazione di inesistenza o di annullamento dell'unione civile;
  5. sulle azioni intentate ai sensi dell'articolo 1647 e dell'articolo 1648, secondo comma, del codice civile, approvato con decreto legge n. 47344 del 25 novembre 1966;
  6. sulle azioni ed esecuzioni in materia di alimenti fra coniugi ed ex coniugi;
  7. sulle altre azioni relative allo stato civile delle persone e della famiglia.

Oltre alle competenze in tali materie, esercitano inoltre le competenze conferite dalla legge ai tribunali nei procedimenti di inventario avviati in seguito a separazione personale, divorzio, dichiarazione di inesistenza o di annullamento del matrimonio civile nonché nei casi speciali di separazione dei beni cui si applica il regime di tali procedimenti.

In materia di minori e figli maggiorenni, compete loro:

  1. disporre la tutela e l'amministrazione dei beni;
  2. nominare la persona che concluda determinati atti a nome del minore e nominare il tutore che rappresenti in via stragiudiziale il minore soggetto alla responsabilità genitoriale;
  3. stabilire il vincolo di adozione;
  4. disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale e conoscere in merito a questioni ad essa connesse;
  5. stabilire gli alimenti dovuti ai minori e ai figli maggiorenni o emancipati ai sensi dell'articolo 1880 del codice civile approvato dal decreto legge n. 47344 del 25 novembre 1966 e preparare e disporre le misure di esecuzione degli alimenti;
  6. ordinare l'affidamento giudiziale di minori;
  7. decretare la misura di promozione e tutela per l'affidamento a una persona selezionata o a un'istituzione in vista di adozione futura;
  8. costituire una relazione di affidamento civile e decretarne la revoca;
  9. autorizzare il rappresentante legale del minore a compiere determinati atti, convalidare atti eventualmente già compiuti senza autorizzazione e decidere circa l'accettazione di donazioni;
  10. decidere in merito alla cauzione che i genitori devono prestare a favore dei figli minori;
  11. decretare l'inibizione, totale o parziale, della responsabilità genitoriale di cui all'articolo 1920 del codice civile, approvato con decreto legge n. 47344 del 25 novembre 1966, e fissare limitazioni al suo esercizio;
  12. procedere all'accertamento d'ufficio della maternità e della paternità, preparare e decidere in merito alle azioni di impugnazione e di indagine sulla maternità e la paternità;
  13. decidere, in caso di disaccordo tra i genitori, in merito al nome e al cognome del minore.

Oltre a tali competenze, sono altresì competenti per:

  1. in caso di tutela o di amministrazione dei beni, determinare la remunerazione del tutore o dell'amministratore, conoscere della dispensa, dell'esonero o della rimozione del tutore, dell'amministratore o del membro del consiglio di famiglia, esigere la presentazione dei conti e giudicare al riguardo, autorizzare la sostituzione dell'ipoteca legale e decidere l'aumento e la sostituzione della cauzione prestata e nominare un curatore speciale che rappresenti il minore in sede extragiudiziale;
  2. nominare un curatore speciale che rappresenti il minore in ogni procedimento di tutela;
  3. convertire, revocare e riesaminare un'adozione, esigere e decidere in merito ai conti dell'adottante e fissare l'importo delle rendite destinate agli alimenti dell'adottato;
  4. decidere riguardo all'aumento e alla sostituzione della cauzione prestata a favore dei figli minori;
  5. esigere la presentazione dei conti da parte dei genitori e giudicare al riguardo;
  6. conoscere di ogni altra questione che venga sollevata nei procedimenti di cui alle lettere precedenti [da a)m)].

In materia di tutela educativa e protezione sono competenti per:

  • istruire, esaminare e pronunciarsi sui procedimenti di promozione e protezione;
  • applicare misure di promozione e protezione e seguirne l'esecuzione, ove necessario, ogniqualvolta un minore si trovi in una situazione di pericolo e non sia richiesto l'intervento della commissione di protezione;
  • compiere atti giudiziari relativi all'indagine di tutela educativa;
  • valutare i fatti qualificati per legge come reato commessi da un minore di età compresa fra 12 e 16 anni, in vista dell'applicazione di misure tutelari;
  • provvedere all'esecuzione delle misure tutelari e riesaminarle;
  • dichiarare la cessazione o l'estinzione delle misure tutelari;
  • conoscere delle impugnazioni contro le decisioni che applicano misure disciplinari ai minori cui sia stata applicata una misura di internamento.

Sezioni del lavoro

Sono competenti in materia civile, fra l'altro per le questioni derivanti dai rapporti di lavoro subordinato e dai rapporti stabiliti in vista di concludere contratti di lavoro, da incidenti di lavoro e malattie professionali, da contratti che la legge equipara ai contratti di lavoro, ai contratti di apprendistato e di tirocinio nonché per le questioni civili relative allo sciopero.

Sezioni del commercio

Istruiscono e si pronunciano:

  1. sui procedimenti di insolvenza e sui procedimenti speciali di risanamento;
  2. sulle azioni di dichiarazione di inesistenza, nullità o annullamento del contratto di società;
  3. sulle azioni relative all'esercizio dei diritti sociali;
  4. sulle azioni di sospensione e di annullamento delle deliberazioni sociali;
  5. sulle azioni di liquidazione giudiziaria delle società;
  6. sulle azioni di liquidazione delle società per azioni europee;
  7. sulle azioni di scioglimento di società che gestiscono partecipazioni sociali;
  8. sulle azioni cui fa riferimento il codice del registro delle imprese;
  9. sulle azioni di liquidazione degli enti creditizi e delle società finanziarie.

Compete loro inoltre decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti dei conservatori del registro delle imprese e sulle impugnazioni delle decisioni pronunciate da questi nell'ambito dei procedimenti amministrativi di scioglimento e di liquidazione delle società commerciali.

Sezioni dell'esecuzione

Esercitano, nell'ambito dei procedimenti esecutivi di natura civile, le competenze contemplate dal codice di procedura civile, fatta eccezione per i procedimenti per i quali sono competenti il tribunale della proprietà intellettuale, il tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza, il tribunale marittimo, le sezioni della famiglia e dei minori, le sezioni del lavoro o le sezioni del commercio e per l'esecuzione delle decisioni pronunciate nei processi penali che, ai sensi del codice di procedura penale, non si svolgono dinanzi a un giudice civile.

Tribunali con competenza territoriale allargata

Tribunali della proprietà intellettuale

Detti tribunali sono competenti per le questioni afferenti:

  1. alle azioni la cui pretesa verte sul diritto d'autore e sui diritti collegati;
  2. alle azioni la cui pretesa verte sulla proprietà industriale, in qualsiasi modalità prevista dalla legge;
  3. alle azioni di nullità e di annullamento di brevetti, certificati complementari di protezione, modelli di utilità e topografie di prodotti semiconduttori, contemplate dal codice della proprietà industriale e dalla vigente normativa in materia nonché alle domande di dichiarazione di nullità o di annullamento delle registrazioni di disegni o modelli, marchi, loghi, ricompense, denominazioni di origine e indicazioni geografiche derivate da una domanda riconvenzionale;
  4. alle impugnazioni di decisioni dell'Instituto Nacional da Propriedade Industrial I. P. (INPI, I. P.) che concedono o rifiutano diritti di proprietà industriale o che riguardano trasmissioni, licenze, dichiarazioni di obsolescenza o qualsiasi altro atto che incida, modifichi o estingua diritti di proprietà industriale;
  5. alle impugnazioni e alle revisioni di decisioni o di qualsiasi altra misura che possa essere impugnata dall'INPI I. P. in un procedimento amministrativo sanzionatorio;
  6. alle azioni di dichiarazione la cui pretesa verte su domini internet;
  7. alle impugnazioni delle decisioni della Computação Científica Nacional, in quanto organismo competente per la registrazione di nomi di dominio .PT, che registrino, rifiutino la registrazione o ritirino un nome di dominio .PT;
  8. alle azioni la cui pretesa verte su ragioni e denominazioni sociali;
  9. alle impugnazioni delle decisioni dell'Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I. P.) relative all'ammissibilità delle ragioni e delle denominazioni nell'ambito del regime giuridico del Registo Nacional de Pessoas Coletivas;
  10. alle azioni la cui pretesa verte sulla pratica di atti di concorrenza sleale o sulla violazione di segreti commerciali in materia di proprietà industriale;
  11. alle misure volte a ottenere e conservare prove e a fornire informazioni quando ciò è richiesto nell'ambito della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti d'autore.

Tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza

Decide fra l'altro in merito a questioni di impugnazione, riesame ed esecuzione di decisioni, ordinanze e altre misure in procedimenti amministrativi sanzionatori che possono essere impugnate da diversi organismi di regolamentazione, nella fattispecie l'Autoridade da Concorrência, l'Autoridade Nacional da Aviação Civil, il Banco de Portugal e la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Tribunale marittimo

Detto tribunale è competente per le questioni afferenti:

  1. agli indennizzi dovuti per danni causati o subiti da navi, imbarcazioni e altri natanti, o derivanti dal loro uso marittimo, conformemente alle disposizioni generali del diritto;
  2. ai contratti di costruzione, riparazione e compravendita di navi, imbarcazioni e altri natanti, destinati all'uso marittimo;
  3. ai contratti di trasporto per via marittima o ai contratti di trasporto combinato o multimodale;
  4. ai contratti di trasporto per via fluviale o attraverso canali, entro i limiti della tabella n. 1 dell'allegato del regolamento generale delle capitanerie, approvato con il decreto legge n. 265/72, del 31 luglio 1972;
  5. ai contratti di uso marittimo di navi, imbarcazioni e altri natanti, in particolare quelli di noleggio e leasing;
  6. ai contratti di assicurazione di navi, imbarcazioni e altri natanti destinati all'uso marittimo e dei relativi carichi;
  7. a ipoteche e privilegi gravanti su navi e imbarcazioni nonché a garanzie reali su natanti e sui relativi carichi;
  8. ai procedimenti speciali relativi a navi, imbarcazioni, altri natanti e ai relativi carichi;
  9. ai procedimenti cautelari riguardanti navi, imbarcazioni e altri natanti e relativi carichi e altri valori ad essi pertinenti, nonché alla richiesta preliminare alla capitaneria di sospendere la partenza dei beni che costituiscono l'oggetto di tali procedimenti;
  10. alle avarie comuni o particolari, comprese quelle relative ad altri natanti destinati all'uso marittimo;
  11. all'assistenza e al salvataggio in mare;
  12. ai contratti di rimorchio e pilotaggio;
  13. alla rimozione dei natanti naufragati;
  14. alla responsabilità civile derivante da inquinamento del mare e di altre acque sotto la sua giurisdizione;
  15. all'uso, perdita, scoperta o appropriazione di reti o reti per la cattura di crostacei, molluschi e piante marine o di ancoraggi, armi, attrezzature e altri oggetti destinati alla navigazione o alla pesca, nonché ai danni causati o subiti da tali materiali;
  16. ai danni causati ai beni del demanio marittimo;
  17. alla proprietà e al possesso di relitti e di oggetti provenienti o derivati dalle acque marittime o di resti esistenti, giacenti sul suolo o nel sottosuolo o provenienti o esistenti nelle acque interne, se sussiste un interesse marittimo;
  18. alle catture;
  19. a tutte le questioni in generale in materia di diritto commerciale marittimo;
  20. alle impugnazioni di decisioni della capitaneria di porto emesse in procedimenti amministrativi sanzionatori in materia marittima.

Tribunale dell'esecuzione penale

Accompagna e sorveglia l'esecuzione della pena o della misura restrittiva della libertà comminata con la sentenza dopo il passaggio in giudicato e decide sull'eventuale modifica, sostituzione o estinzione. È competente in particolare per:

  • determinare l'esecuzione della pena accessoria dell'espulsione, dichiarando estinta la pena della reclusione, e determinare l'esecuzione anticipata della pena accessoria dell'espulsione;
  • dichiarare estinta la pena della reclusione effettiva (pena de prisão efetiva), la pena relativamente indeterminata (pena relativamente indeterminada) e la misura di sicurezza dell'internamento;
  • emettere mandati d'arresto, cattura e liberazione;
  • emettere dichiarazioni di contumacia e decretare il sequestro di beni, se il condannato si è dolosamente sottratto, in tutto o in parte, all'esecuzione della pena della reclusione o della misura di internamento;
  • decidere in merito alla soppressione provvisoria di fatti e decisioni iscritti nel casellario giudiziale.

Tribunale centrale competente per l'istruttoria penale

Procede all'istruttoria penale, decide in merito alla pronuncia ed esercita le funzioni giurisdizionali relative alle indagini quando l'attività criminosa si svolge in distretti di diverse Corti d'appello e ogniqualvolta siano in gioco i seguenti reati:

  1. reato contro la pace e l'umanità;
  2. organizzazione terroristica e terrorismo;
  3. reato contro la sicurezza dello Stato, ad eccezione dei reati elettorali;
  4. traffico di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, salvo situazioni di distribuzione diretta al consumatore, e associazione a delinquere finalizzata al traffico;
  5. riciclaggio di capitali;
  6. corruzione, peculato e abuso d’ufficio;
  7. bancarotta fraudolenta;
  8. amministrazione dannosa in un'unità economica del settore pubblico;
  9. frode nell'ottenimento di sussidi, sovvenzioni o crediti o loro sviamento;
  10. illeciti economico-finanziari commessi in modo organizzato, in particolare con ricorso alle tecnologie informatiche;
  11. illeciti economico-finanziari su scala internazionale o transnazionale.
Ultimo aggiornamento: 29/01/2024

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