Tribunali specializzati nazionali

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Questa sezione contiene informazioni sull'organizzazione della giurisdizione speciale in Italia.

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Giurisdizione speciale – introduzione

La giustizia italiana è amministrata in nome del popolo italiano e i giudici – per dettato costituzionale – sono soggetti soltanto alla legge. In virtù dell’articolo 102 della Costituzione Italiana, la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario: ciò vuol dire che non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali (oltre a quelli espressamente previsti). Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La Costituzione stessa, tuttavia, prevede ipotesi di organi giudiziari non appartenenti all’ordinamento giudiziario (la magistratura ordinaria).

Giurisdizioni speciali

La giurisdizione italiana è declinata, quanto agli affari di diritto civile (inteso in senso lato), in plessi di giustizia “ordinaria” e plessi di giustizia “amministrativa”. Gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi: i giudici amministrativi sono il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) - che è organo di primo grado – e il Consiglio di Stato (che è giudice di appello). La giurisdizione ordinaria è competente per le questioni che riguardano “diritti soggettivi”; la giurisdizione amministrativa è competente per le questioni che riguardano “interessi legittimi”. Il codice di giustizia amministrativa – che enuclea anche le ipotesi di competenza – è contenuto dal decreto legislativo n. 104 del 2010. Il codice di giustizia amministrativa (cd. c.g.a.) è disponibile (gratuitamente) in versione francese, inglese e tedesca

Un’ulteriore plesso di giustizia è quello della giurisdizione contabile: la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. Il codice di giustizia contabile è contenuto nel decreto legislativo n. 174 del 2016.

In Italia esiste anche una giurisdizione tributaria, le cui norme di procedura sono contenute nel decreto legislativo n. 546 del 1992. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali (giudici di primo grado) e dalle commissioni tributarie regionali (giudici di appello). Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.

Contro le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge (art. 111 della Costituzione).

Ultimo aggiornamento: 01/02/2018

Ultimo aggiornamento: 18/01/2022

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