Tribunali specializzati nazionali

Ungheria

La presente sezione contiene informazioni sull’organizzazione delle giurisdizioni speciali in Ungheria.

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Ungheria

Giurisdizioni speciali

Közigazgatási és munkaügyi bíróságok (Tribunali amministrativi e del lavoro)

La Costituzione ungherese definisce l’ordinamento giudiziario come una struttura a più livelli e prevede l’istituzione di tribunali speciali per determinati tipi di cause. In tale sistema, i tribunali amministrativi e del lavoro (közigazgatási és munkaügyi bíróságok) operano come giurisdizioni speciali.

I tribunali amministrativi e del lavoro sono operativi dal 1° gennaio 2013. Prima di tale data, le loro competenze erano esercitate dai tribunali del lavoro e dai tribunali generali.

Il tribunale amministrativo e del lavoro è competente a pronunciarsi in primo grado su controversie relative al riesame di decisioni amministrative e su controversie derivanti dal rapporto di lavoro o da rapporti giuridici ad esso assimilabili, oltre che su altri tipi di cause previsti dalla legge. L’istanza competente a pronunciarsi in secondo grado è il tribunale generale o, nei ricorsi di legittimità, la Corte suprema (Kúria).

Alkotmánybíróság (Corte costituzionale)

L’Alkotmánybíróság (Corte costituzionale) è un organo indipendente e distinto dall’ordinamento giudiziario.

La Corte costituzionale è l’organo competente in via principale in materia di tutela della Costituzione e siede a Budapest.

La Corte è composta da 15 giudici, eletti a maggioranza dei due terzi dei membri del Parlamento ungherese, per un mandato di 12 anni. Con la stessa maggioranza il Parlamento ne elegge il Presidente, scegliendolo tra i membri che la compongono, per un mandato pari alla durata restante del suo mandato come giudice della Corte. I giudici della Corte costituzionale non possono appartenere a partici politici o svolgere attività politica. Le norme di dettaglio in materia di competenze, organizzazione e funzionamento della Corte sono stabiliti da leggi costituzionali (sarkalatos törvény).

  1. Controllo di costituzionalità della legislazione adottata ma non ancora promulgata;
  2. controllo di costituzionalità su iniziativa di un giudice, di atti legislativi da applicarsi ad un caso specifico;
  3. controllo di costituzionalità, su ricorso costituzionale in appello, di atti legislativi da applicarsi ad un caso specifico;
  4. controllo di costituzionalità, su ricorso costituzionale in appello, di decisioni adottate da autorità giudiziarie;
  5. controllo di costituzionalità della legislazione su iniziativa del Governo, di un quarto dei membri del Parlamento o del alapvető jogok biztosa (commissario per i diritti fondamentali);
  6. controllo di conformità della legislazione ai trattati internazionali;
  7. esercizio di altri poteri ed esecuzione di altre mansioni previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

Nell’esercizio delle sue competenze di cui alle lettere b), c) ed e), la Corte costituzionale abroga atti e decisioni legislative di cui abbia accertato l’incostituzionalità;

nell’ambito delle sue funzioni descritte alla lettera d), essa annulla le decisioni di autorità giudiziarie di cui abbia accertato l’incostituzionalità;

nei casi in cui esercita le sue mansioni di cui alla lettera f), è facoltà della Corte abrogare atti e decisioni legislative di cui abbia accertato la non conformità ad un trattato internazionale,

o dare esecuzione a quanto previsto in tali casi da leggi costituzionali.

Banche dati giuridiche

Per maggiori informazioni si rimanda al sito internet della Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága (Corte costituzionale d’Ungheria).

Link correlati

Sito web ufficiale della Corte costituzionale d'Ungheria

Sito web ufficiale degli organi giudiziari ungheresi

Ultimo aggiornamento: 06/04/2017

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