Tribunali ordinari nazionali

Italia

Questa sezione contiene informazioni sull'organizzazione della giurisdizione ordinaria in Italia.

Contenuto fornito da
Italia

Giurisdizione ordinaria – introduzione

La giurisdizione ordinaria si articola in:

  • Giurisdizione civile, diretta alla tutela giurisdizionale dei diritti nei rapporti tra privati o tra privati e la pubblica amministrazione, qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministrazione leda diritti soggettivi dei singoli.
  • Giurisdizione penale, nel cui ambito i giudici sono chiamati a pronunciarsi sulla fondatezza del procedimento penale avviato dal pubblico ministero nei confronti di un determinato soggetto.

I procedimenti civili e penali sono disciplinati da due corpus di norme distinti: il codice di procedura civile e il codice di procedura penale.

Il procedimento penale è avviato da un membro della magistratura ordinaria che esercita la funzione di pubblico ministero (v. art. 107 della Costituzione, ultimo comma).

Il procedimento civile può essere iniziato da qualsiasi soggetto pubblico o privato (attore) nei confronti di un altro soggetto contro il quale l'azione è diretta (convenuto).

Giurisdizione civile

I giudici di pace sono giudici onorari competenti a conoscere delle controversie di minore importanza.

I tribunali sono giudici di primo grado per tutte le altre controversie e svolgono funzioni di secondo grado rispetto alle decisioni emesse dai giudici di pace.

I tribunali per i minorenni e la sezione per i minorenni delle corti d'appello sono competenti per le materie relative ai minori ove non siano competenti gli organi giurisdizionali ordinari.

Sezione dei tribunali e delle corti d'appello specializzata per le controversie in materia di lavoro.

Le corti d'appello sono giudici di secondo grado.

La Corte di Cassazione, con unica sede in Roma, è al vertice del sistema delle impugnazioni e giudice di legittimità. 

Giurisdizione penale

I giudici di pace sono giudici onorari competenti a conoscere dei reati minori.

I tribunali sono giudici di primo grado competenti per tutte le cause penali per cui non sono competenti i giudici di pace e le corti d'assise; sono inoltre giudici di secondo grado dinanzi ai quali impugnare le decisioni dei giudici di pace.

I tribunali per i minorenni e la sezione per i minorenni presso le corti d'appello sono competenti in primo e secondo grado per tutti i reati commessi da minori.

Le corti d'assise sono giudici di primo grado competenti a conoscere dei reati più gravi.

Le corti d'appello sono giudici di secondo grado.

Le corti d'assise di appello sono giudici di secondo grado dinanzi ai quali è possibile impugnare le sentenze pronunciate dalle corti d'assise.

Il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza sono competenti a dare esecuzione alle pene detentive e alle sanzioni pecuniarie e ad applicare il diritto penitenziario.

La Corte Suprema di Cassazione (Corte di Cassazione) è il giudice che si pronuncia sulle questioni di violazione di legge. La Corte di Cassazione è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso qualsiasi decisione resa da qualsiasi giudice (in alcuni casi può essere adita direttamente) in materia civile e penale o avverso qualsiasi limitazione della libertà personale.

La Corte di Cassazione è al vertice del sistema giudiziario. Ai sensi della legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65), tra le sue principali funzioni vi è quella di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni". Pertanto, una delle caratteristiche fondamentali della sua missione è l'uniformazione del diritto finalizzata alla certezza giuridica.

Per quanto riguarda il giudizio di terzo grado, le norme vigenti consentono alla Corte di Cassazione di conoscere dei fatti di una causa solo se già acquisiti in procedimenti precedenti e soltanto nella misura in cui sia necessario per valutare i rimedi che la legge permette di utilizzare per motivare un ricorso presso di essa.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.