Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari

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Giudici nazionali

Difensore civico

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Altri organismi specializzati

Giudici nazionali

In base alla branca (ad esempio, il diritto civile, il diritto penale, il contenzioso amministrativo, ecc.) in cui rientra, in senso generico, il fatto che ha avuto come conseguenza diretta la violazione del diritto di una persona, l'interessato può rivolgersi direttamente agli organi giurisdizionali, di norma mediante una citazione in giudizio come accade in materia civile, ovverosia ad altre istituzioni pubbliche, conformemente alle procedure previste dalla legge.

Analogamente, in materia penale, la persona il cui diritto è stato violato mediante un fatto previsto come reato dal diritto penale può rivolgersi sia agli organi di polizia sia alla Procura. Il processo penale si svolgerà allora conformemente alla procedura penale.

Nel caso di un contenzioso amministrativo, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge n. 554/2004, qualsiasi persona che ritenga sia stato leso un suo diritto o un suo interesse legittimo da parte di un'autorità pubblica in conseguenza di un atto amministrativo o perché l'autorità pubblica non ha dato seguito ad una richiesta entro i termini previsti si può rivolgere al tribunale amministrativo competente per ottenere l'annullamento dell'atto, il riconoscimento del diritto invocato o dell'interesse legittimo e il risarcimento dei danni occasionati. Analogamente, si può rivolgere al tribunale amministrativo anche la persona che ritiene sia stato leso un proprio diritto o un proprio interesse legittimo da un atto amministrativo a carattere individuale destinato ad un altro soggetto giuridico. Di norma, prima di rivolgersi al tribunale amministrativo competente, l'interessato deve seguire una procedura preliminare (illustrata in dettaglio all'articolo 7 della Legge n. 554/2004) che prevede di richiedere, entro un determinato termine, all'autorità pubblica che ha emesso l'atto o, se esiste, all'autorità gerarchica superiore, di revocare, integralmente o in parte, l'atto amministrativo.

La competenza degli organi giurisdizionali e delle altre istituzioni di cui sopra è prevista dagli atti normativi in vigore (ad esempio, il codice di procedura civile, il codice di procedura penale e la Legge n. 554/2004).

Per quanto riguarda i procedimenti giudiziari, essi sono di norma procedimenti di diritto comune che presentano peculiarità diverse a seconda della materia (per maggiori informazioni, si consulti il sito https://portal.just.ro/SitePages/ghid.aspx, disponibile soltanto in romeno).

Per contattare i tribunali e per avere informazioni supplementari si può consultare il Portale dei tribunali (disponibile soltanto in romeno).

Difensore civico

DIFENSORE CIVICO

Indirizzo sede centrale:

strada Eugeniu Carada, nr. 3,
sector 3
Bucarest

Mappa: https://avp.ro/index.php/en/contact-2/

Per contattare la sede centrale:

Centro chiamate: +4 (021) 312.71.34
Centralino: +4(021) 312.94.62
E-mail: avp@avp.ro
Indirizzo web: https://avp.ro

Orario udienze:

Dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 16.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00 con personale specializzato formato da consulenti ed esperti (i cittadini che lo desiderano possono inoltre ottenere un'udienza con la direzione dell'istituzione, il Difensore civico o i suoi collaboratori).

Indirizzi sedi territoriali:

Romania Difensore civico Uffici territoriali

Presentazione generale dell'istituzione (base giuridica, presentazione, organizzazione, funzioni, istanze, procedure)

https://avp.ro/index.php/en/presentation/scurt-istoric/

Modulo standard di richiesta:

https://avp.ro/index.php/cum-sesizez-avocatul-poporului/formularul-unei-petitii/

Le principali norme vigenti relative al Difensore civico sono contenute:

  • nella Costituzione romena, articoli da 58 a 60, articolo 65, paragrafo 2 e articolo 146, lettere a) e d);
  • nella Legge n. 35/1997 relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'istituzione del Difensore civico, ripubblicata nella Gazzetta ufficiale romena, parte I, n. 844 del 15 settembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
  • nel regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione del Difensore civico, ripubblicato nella Gazzetta ufficiale romena, Parte I, n. 922 dell'11 ottobre 2004, integrato dalla decisione n. 6/2007 dell'Ufficio permanente della Camera dei deputati e del Senato, pubblicata nella Gazzetta ufficiale romena n. 445 del 29 giugno 2007;
  • nella Legge n. 554/2004 sui contenziosi amministrativi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale romena, Parte I, n. 1154 del 7 dicembre 2004, e successive modifiche;
  • nella Legge n. 202/2010 relativa ad alcune misure di accelerazione dei processi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale romena, Parte I, n. 714 del 26 ottobre 2010, e successive modifiche ed integrazioni.

Scopo e caratteristiche dell'istituzione:

  1. si occupa della difesa dei diritti e delle libertà delle persone fisiche nei loro rapporti con le autorità pubbliche;
  2. si tratta di un'autorità pubblica autonoma e indipendente rispetto alle altre autorità pubbliche;
  3. ha un bilancio proprio che è parte integrante del bilancio statale;
  4. nell'esercizio delle sue funzioni non si sostituisce alle autorità pubbliche;
  5. il difensore civico non può ricoprire alcun mandato imperativo o rappresentativo e nessuna autorità può obbligarlo ad attenersi a determinate istruzioni o disposizioni;
  6. il suo operato riveste carattere pubblico, ma su richiesta delle persone i cui diritti o libertà sono stati lesi o se esistono validi motivi, il Difensore civico può decidere di intervenire in forma riservata;
  7. esercita le proprie funzioni di propria iniziativa o su richiesta di persone fisiche, società commerciali, associazioni o altre persone giuridiche. Le istanze possono essere presentate indipendentemente dalla nazionalità, dall'età, dal sesso, dall'appartenenza politica o dalle convinzioni religiose del richiedente.

I collaboratori del Difensore civico

Il Difensore civico è assistito da collaboratori, specializzati nei seguenti ambiti di attività:

  1. diritti umani, pari opportunità tra uomini e donne, culti religiosi e minoranze nazionali;
  2. diritti dei minori, della famiglia, dei giovani, dei pensionati e dei disabili;
  3. forze armate, giustizia, polizia e istituti penitenziari;
  4. proprietà, lavoro, previdenza sociale, imposte e tasse.

Chi può rivolgersi al Difensore civico e per quali motivi

1. Atti e fatti oggetto dell'istanza

Possono essere oggetto di istanza gli atti e i fatti amministrativi delle autorità pubbliche che violano i diritti e le libertà di una persona fisica.

La legge include nella categoria degli atti amministrativi che sono oggetto di un'azione del Difensore civico anche gli atti delle società autonome che gestiscono i monopoli.

Sono assimilati agli atti amministrativi l'inerzia degli organi della pubblica amministrazione e i ritardi nell'emissione degli atti.

Non rientrano nelle competenze dell'istituzione del Difensore civico e sono respinte senza motivazione le istanze relative a:

  • gli atti emessi dalla Camera dei deputati, dal Senato o dal Parlamento;
  • gli atti e i fatti di deputati e senatori;
  • gli atti e i fatti del Presidente della Romania;
  • gli atti e i fatti del governo, fatta eccezione per le leggi e le ordinanze;
  • gli atti e i fatti della Corte costituzionale;
  • gli atti e i fatti del Presidente del Consiglio legislativo;
  • gli atti e i fatti delle autorità giudiziarie.

2. Chi può rivolgersi al Difensore civico?

All'istituzione del Difensore civico può rivolgersi qualsiasi persona fisica, senza distinzione di nazionalità, età, sesso, appartenenza politica e convinzioni religiose.

3. L'esercizio della funzione del Difensore civico, che consiste nella difesa dei diritti e delle libertà dei cittadini nei loro rapporti con le autorità pubbliche, avviene:

  • su richiesta della persona lesa;
  • di propria iniziativa.

4. Condizioni di accettazione e di esame dell'istanza

  • L'istanza deve essere formulata per iscritto e può essere inviata per posta, per posta elettronica o per fax o può essere consegnata personalmente o tramite mandatario (che dovrà obbligatoriamente declinare le proprie generalità) alla sede dell'istituzione o presso gli uffici territoriali, in occasione delle udienze o presso l'ufficio protocollo (registratură);
  • in presenza di validi motivi, su richiesta dell'istante, quest'ultimo può essere autorizzato a presentare l'istanza oralmente o tramite il centro chiamate. In tal caso, un addetto trascriverà la richiesta sul modulo standard;
  • l'istanza deve recare la firma dell'interessato/istante;
  • l'istanza deve contenere:
    • informazioni complete sulle generalità della persona (cognome, nome e indirizzo) i cui diritti e libertà civiche sono stati lesi;
    • informazioni sul pregiudizio subito (diritti e libertà oggetto della violazione, fatti invocati e loro descrizione);
    • l'autorità amministrativa o il funzionario pubblico in causa;
    • la prova del ritardo o del rifiuto dell'amministrazione pubblica di dare seguito alla richiesta conformemente alla legge ed entro i termini previsti;
    • la menzione obbligatoria dell'eventuale azione avviata o già conclusa dinanzi ad un'autorità giudiziaria e avente ad oggetto la stessa istanza;
    • l'indicazione delle autorità pubbliche a cui il richiedente si è rivolto in precedenza;
    • tutti i documenti a sostegno dell'istanza;
  • le istanze presentate al Difensore civico non sono soggette ad imposta di bollo.

5. Casi in cui le richieste non sono prese in esame:

  • quando non rientrano nella competenza del Difensore civico;
  • quando sono anonime (non vengono protocollate) o presentate per conto di un'altra persona senza il suo consenso;
  • quando sono presentate più di un anno dopo la violazione o la data in cui l'interessato è venuto a conoscenza della violazione;
  • le richieste palesemente infondate possono essere respinte per giustificato motivo.

6. Modalità di trattamento delle istanze:

  • indagini— il Difensore civico ha la facoltà di condurre indagini proprie, di chiedere alle autorità della pubblica amministrazione tutte le informazioni e i documenti necessari all'indagine, di interrogare e verbalizzare le dichiarazioni dei dirigenti della pubblica amministrazione e di ogni funzionario che possa fornire informazioni necessarie al trattamento dell'istanza;
  • raccomandazioni – nell'esercizio delle proprie funzioni, il Difensore civico emette raccomandazioni, tramite le quali notifica alle autorità della pubblica amministrazione l'illegalità degli atti o dei fatti amministrativi;
  • relazioni speciali – qualora riscontri, nel corso delle sue indagini, lacune di natura legislativa o casi gravi di corruzione o di violazione delle leggi nazionali, il Difensore civico presenta una relazione con le sue constatazioni ai presidenti delle due camere del Parlamento ed eventualmente al Primo ministro;
  • centro chiamate – sia presso la sede dell'istituzione del Difensore civico che presso i 14 uffici territoriali esiste un centro chiamate (numero di telefono della sede centrale 021.312.71.34, https://avp.ro/index.php/contact/birouri-teritoriale/), cui i cittadini possono rivolgersi dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 14.
  • udienze – le udienze sono effettuate dal personale specializzato dell'istituzione. I cittadini possono inoltre essere ricevuti in udienza dal Difensore civico e dai suoi collaboratori, conformemente alle disposizioni del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione del Difensore civico e degli uffici territoriali.

Organismi specializzati nei diritti dell'uomo

Difensore civico per i diritti dei minori

AUTORITÀ NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEI MINORI E PER LE ADOZIONI

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI ADOPȚIE)

Indirizzo:

Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7
Sector 1
Bucarest
010322

Contatti:

Tel.: +4 021-315.36.33, 021-315.36.30, 021-310.07.89, 021-310.07.90
Fax: +4 021-312.74.74
E-mail: office@anpfdc.ro
Sito Web: http://www.copii.ro

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al giovedì: 8.30 – 16.30

venerdì: 8.30 – 14.00

Ufficio adozioni: martedì e giovedì: 9.00-12.00

Presentazione generale dell'istituzione (base giuridica, presentazione, organizzazione, funzioni, tipi di servizi offerti):

http://www.copii.ro/despre-noi/misiune/,
http://www.copii.ro/activity/child-protection-system/overview/?lang=en.

La Direzione generale per la protezione dei diritti dei minori è la direzione specializzata dell'Autorità nazionale per la protezione dei minori e per le adozioni.

Compiti:

  • elabora e giustifica programmi nei settori della protezione della famiglia, della prevenzione e della lotta contro le violenze domestiche e della promozione dei diritti dei minori;
  • verifica il rispetto dei diritti dei minori e raccomanda alle autorità centrali o locali l'adozione di eventuali misure necessarie;
  • raccoglie e sintetizza le informazioni relative al rispetto dei principi e delle norme stabilite dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con Legge n. 18/1990 e ripubblicata con successive modifiche, e controlla e adotta le misure necessarie all'applicazione delle raccomandazioni del Comitato per i diritti dei minori;
  • coordina e orienta da un punto di vista metodologico le attività dei servizi che si occupano della prevenzione della separazione tra minori e genitori e dei servizi di protezione speciale dei minori, così come le attività svolte dalle commissioni di tutela dei minori;
  • elabora standard, norme metodologiche e procedure di lavoro destinate ai servizi che si occupano della prevenzione della separazione dei minori dai genitori, della protezione speciale dei minori e dei giovani, della protezione della famiglia, delle vittime delle violenze domestiche e ai servizi destinati a gli aggressori;
  • elabora le modalità di concessione delle autorizzazioni e i criteri di valutazione dei servizi che si occupano della prevenzione della separazione dei minori dai genitori, della protezione speciale dei bambini e dei giovani e delle vittime delle violenze domestiche, e rilascia le autorizzazioni a tali servizi;
  • coordina e orienta da un punto di vista metodologico le attività di sostegno alle famiglie e alle vittime delle violenze domestiche e i servizi ad esse destinate.

Autorità per le pari opportunità

CONSIGLIO NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CNCD)

(CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII)

Indirizzo sede centrale:

Piata Valter Maracineanu nr 1-3, sector 1, 010155 Bucarest

Tel.: +4 021 312.65.78; +4 021 312.65.79
Fax: +4 021 312.65.85
E-mail: support@cncd.org.ro
Sito Web: https://www.cncd.ro/

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al giovedì: 8.00 – 16.30

venerdì: 8.00 – 14.00

Indirizzi degli uffici territoriali e del Centro di documentazione:

https://www.cncd.ro/contact/

Presentazione generale dell'istituzione (base giuridica, presentazione, organizzazione, funzioni, istanze, procedure):

https://www.cncd.ro/
https://www.cncd.ro/proiecte,
https://www.cncd.ro/despre-cncd-prezentare-generala/

Base giuridica:

Il Consiglio nazionale di lotta contro le discriminazioni funziona in base all' Ordinanza del governo n. 137/2000 ripubblicata, relativa alla prevenzione e al sanzionamento di ogni forma di discriminazione.

Presentazione dell'istituzione

Il Consiglio nazionale per la lotta contro le discriminazioni (CNCD) è un'autorità statale autonoma - ma sottoposta al controllo del Parlamento – che si occupa di problemi legati alle discriminazioni. È garante del rispetto e dell'applicazione del principio di non discriminazione, conformemente alla legislazione interna in vigore e ai trattati internazionali che la Romania ha sottoscritto. Il Consiglio nazionale di lotta contro le discriminazioni funziona in base all'Ordinanza del governo n. 137/2000 ripubblicata, relativa alla prevenzione e al sanzionamento di ogni forma di discriminazione.

1. Cosa deve contenere un'istanza?

L'istanza deve contenere i seguenti dati obbligatori:

  • il nome e il cognome dell'istante;
  • l'indirizzo a cui si desidera ricevere la risposta e un recapito al quale il CNCD possa contattare l'istante per avere informazioni supplementari, necessarie alla soluzione del caso;
  • il numero di telefono al quale sia possibile contattare l'istante per ottenere informazioni supplementari;
  • il contenuto della denuncia, nel quale vengono descritti in dettaglio i fatti ritenuti discriminanti;
  • gli estremi del presunto autore della discriminazione (indirizzo, eventuale numero di telefono, ecc.), di modo che questi possa essere contattato per l'audizione da parte del comitato di direzione direttivo del CNCD o per indagini supplementari.

2. Cosa succede dopo la presentazione dell'istanza?

L'istanza viene protocollata e inoltrata al comitato di direzione, che si attiva per trovare una soluzione. L'istanza può essere presentata entro un anno dalla data in cui è stato commesso l'atto discriminatorio o dalla data in cui l'interessato ne è venuto a conoscenza. Per ottenere l'annullamento delle conseguenze dell'atto discriminatorio e ristabilire la situazione preesistente, l'interessato può rivolgersi ad un tribunale. Il termine per il trattamento dell'istanza è di 90 giorni.

Il comitato di direzione indaga sull'esistenza dell'atto discriminatorio, dopo avere convocato le parti utilizzando gli strumenti idonei a garantire la conferma della ricezione della convocazione. L'assenza delle parti non pregiudica il trattamento dell'istanza. Per garantire la correttezza della decisione, può risultare necessario ricorrere ad indagini supplementari, compresa l'audizione delle parti.

L'istante è tenuto a dimostrare l'esistenza degli atti discriminatori, mentre la persona accusata di tali atti è tenuta a dimostrare che questi non costituiscono una forma di discriminazione.

L'esito (Decisione del comitato di direzione) viene comunicato per iscritto entro 15 giorni dall'adozione da parte del comitato di direzione. Entro 15 giorni dalla data di ricezione della Decisione del comitato di direzione, le parti possono impugnarla dinanzi all'autorità giudiziaria. Entrambe le parti sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo.

3. Quali sono le sanzioni previste per gli atti discriminatori?

Gli atti discriminatori sono sanzionati con una misura amministrativa:

  • un'ammonizione
  • un'ammenda compresa tra 1.000 RON e 30.000 RON se la discriminazione lede gli interessi di una persona fisica
  • un'ammenda compresa tra 2.000 RON e 100.000 RON se la discriminazione lede gli interessi di un gruppo di persone o di una comunità.

AGENZIA NAZIONALE PER I ROM (ANR)

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ROMI)

Contatti:

Str. Splaiul Independentei, nr. 202, et. 8, camera 23, Bucarest, Sector 6

Tel.: +4 021 311.30.48
Fax: +4 021 311.30.47
E-mail: info@anr.gov.ro.
Sito Web: http://www.anr.gov.ro

Recapiti degli uffici regionali e provinciali:

http://www.anr.gov.ro/index.php/contact

Presentazione generale dell'istituzione (missione, struttura, risultati):

http://www.anr.gov.ro

Base giuridica:

Ordinanza d'urgenza n. 78/2004, che istituisce l'Agenzia nazionale per i Rom, approvata con modifiche dalla Legge n. 7/2005.

Nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 3 della Decisione n. 1703/2004 relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale per i Rom, e successive modifiche e integrazioni, l'istituzione svolge i seguenti compiti principali:

  • assicura l'elaborazione di politiche e strategie da parte del governo nell'ambito della difesa dei diritti della minoranza rom e svolge altri compiti previsti dagli atti normativi nel suo ambito di attività;
  • elabora e realizza azioni di formazione relative alla lotta contro le discriminazioni nei confronti dei rom nel quadro delle amministrazioni pubbliche centrali e locali;
  • esprime il proprio parere in merito a progetti di legge o ad altri atti normativi con un impatto sui diritti e sui doveri dei membri della comunità rom;
  • verifica l'applicazione degli atti normativi nazionali e internazionali relativi alla protezione della minoranza rom;
  • riceve ed esamina le richieste e gli esposti presentati da istituzioni, organizzazioni o persone fisiche e comunica il punto di vista specialistico dell'Agenzia;
  • sviluppa un sistema di informazione, formazione e consulenza al quale può accedere la comunità rom;
  • analizza e valuta i possibili effetti discriminatori dei regolamenti in vigore e si attiva per il miglioramento del quadro giuridico esistente.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia nazionale per i rom

  • collabora con i ministeri, con le amministrazioni pubbliche centrali, con le amministrazioni pubbliche locali, con altre istituzioni pubbliche, così come con persone fisiche e giuridiche;
  • collabora con organizzazioni intergovernative e non governative nazionali e straniere;
  • beneficia di consulenza e di assistenza a livello nazionale ed estero, così come di programmi di formazione e di perfezionamento del personale, nei limiti delle dotazioni di bilancio assegnate o di altre fonti di finanziamento provenienti dalla Romania o da altri paesi, conformemente alla legge;
  • organizza, promuove e partecipa, assieme alle istituzioni e alle organizzazioni non governative specializzate, ad azioni, progetti e programmi settoriali finalizzati al miglioramento della situazione dei rom.

L'AUTORITÀ NAZIONALE PER I DISABILI

(AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI)

Indirizzo sede:

Calea Victoriei nr. 194, Bucarest
Bucarest

Contatti:

Tel.: +4021-2125438; +4021-2125439; +4021-3220976; +4021- 3226303; +4021- 3226304; +4021-3207155
Fax: +4021- 2125443
E-mail: registratura@anph.ro

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 (per telefono)

Presentazione generale dell'istituzione (struttura, funzioni, regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento):

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/en/about-us

Base giuridica:

L'Autorità nazionale per i disabili è un organo specializzato dell'amministrazione pubblica centrale, dotato di personalità giuridica, che fa capo al Ministero del lavoro, della famiglia, della protezione sociale e della terza età.

L'Autorità coordina a livello centrale le attività di protezione speciale e di promozione dei diritti dei disabili, elaborando politiche, strategie e norme nell'ambito della promozione dei diritti dei disabili e controllando l'applicazione della normativa in materia e le attività di protezione speciale destinate ai disabili.

Atti normativi che sanciscono i diritti dei disabili

I disabili beneficiano delle seguenti disposizioni:

  • il decreto di urgenza del governo n. 86/2014 relativo a talune misure di riorganizzazione della pubblica amministrazione centrale e recante modifica di taluni atti legislativi;
  • la decisione del governo n. 50/2015 sull'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Autorità nazionale per i disabili.

Organismo di protezione dei dati

AUTORITÀ NAZIONALE DI CONTROLLO DEL TRATTAMENTO DEI DATI A CARATTERE PERSONALE (ANSPDCP)

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL)

Indirizzo sede:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1
010336
Bucarest, Romania

Contatti:

Tel.: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40 318 059 602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Sito Web: https://www.dataprotection.ro

Orario di apertura al pubblico:

  • L'ufficio protocollo dell'Autorità nazionale di controllo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.
  • Orario udienze: dal lunedì al venerdì tra le 11.00 e le 13.00.

Presentazione dell'istituzione:

L'Autorità nazionale di controllo del trattamento dei dati a carattere personale opera in condizioni di completa indipendenza e imparzialità. L'Autorità controlla e verifica la legittimità dei trattamenti dei dati personali che rientrano nell'ambito di applicazione della Legge n. 677/2001 relativa alla protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e successive modifiche ed integrazioni.

Obiettivo:

La difesa dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto al rispetto della vita familiare e privata, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

Base giuridica:

Legge n. 102/2005 sull'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nazionale di controllo del trattamento dei dati a carattere personale.

Compiti (elenco non esaustivo):

  • l'Autorità riceve ed esamina le segnalazioni relative al trattamento dei dati personali;
  • autorizza il trattamento dei dati nei casi previsti dalla legge;
  • ove constati una violazione delle disposizioni della legge vigente, può disporre la sospensione provvisoria o l'interruzione del trattamento dei dati e l'eliminazione parziale o integrale dei dati trattati e può adire gli organi incaricati dell'azione penale o l'autorità giudiziaria;
  • informa le persone fisiche e/o giuridiche della necessità di ottemperare agli obblighi e di rispettare le procedure di cui alla Legge n. 677/2001;
  • conserva e mette a disposizione del pubblico il registro del trattamento dei dati personali;
  • riceve e tratta le denunce, gli esposti e le richieste delle persone fisiche e comunica la soluzione prospettata o eventualmente le misure adottate;
  • svolge controlli preventivi nelle situazioni in cui il responsabile del trattamento tratta dati personali che presentano rischi particolari per i diritti e le libertà personali;
  • effettua indagini di propria iniziativa o sulla base di denunce o esposti;
  • formula raccomandazioni e pareri su qualsiasi questione relativa alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, su richiesta di persone fisiche, autorità pubbliche e organi della pubblica amministrazione.

Procedura di ricezione e trattamento delle denunce, degli esposti e delle richieste:

Le persone i cui dati personali sono soggetti a trattamento possono rivolgersi per iscritto all'autorità di controllo se ritengono che i diritti previsti dalla Legge n. 677/2001 siano stati violati, a condizione di non avere già intentato una causa avente lo stesso oggetto e soltanto dopo avere contattato il responsabile del trattamento dei dati oggetto della denuncia.

Le persone che intendono sporgere denuncia presso l'ANSPDCP possono trovare alcuni esempi di modelli sul sito dell'istituzione.

Altri organismi specializzati

IL GIUDICE DELEGATO

(JUDECĂTORUL DELEGAT)

Base giuridica

Legge n. 254 del 2 giugno 2013 relativa all'esecuzione delle sanzioni e delle misure privative della libertà adottate dagli organi giurisdizionali nel corso del processo penale e Decisione del Consiglio superiore della magistratura n. 89/2014 recante approvazione del regolamento relativo all'organizzazione dell'attività del giudice di sorveglianza della privazione della libertà.

Presentazione e funzioni

I giudici delegati sono magistrati facenti parte del sistema giuridico romeno che vengono delegati annualmente dal presidente della corte d'appello per ciascun istituto penitenziario situato nella circoscrizione territoriale della corte d'appello. Il ruolo del giudice delegato per l'esecuzione delle sanzioni privative della libertà consiste nel controllare e garantire il rispetto della legalità nell'esecuzione di tali sanzioni. Il giudice delegato assegnato ad un istituto penitenziario nella cui circoscrizione si trova un centro di detenzione preventiva e di custodia cautelare o un centro di custodia cautelare controlla il rispetto della legalità nell'esecuzione delle misure preventive privative della libertà. Il giudice delegato verifica inoltre il rispetto dei diritti previsti dalla legge per le persone che eseguono le sanzioni privative della libertà.

Denunce:

  1. Contro le modalità di istituzione del regime di esecuzione delle pene, la persona condannata può sporgere denuncia al giudice di sorveglianza della privazione della libertà, entro 3 giorni dalla data in cui è stata notificata la decisione che istituisce il sistema di esecuzione delle pene privative della libertà (articolo 39, comma 3, della Legge 254/2013).
  2. Contro la decisione della commissione di modificare il regime di esecuzione delle pene privative della libertà, la persona condannata può sporgere denuncia al giudice di sorveglianza della privazione della libertà, entro 3 giorni dalla data in cui è stata notificata la decisione (articolo 40, comma 11, della Legge 254/2013).
  3. Contro le misure che riguardano l'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge adottate dall'amministrazione dell'istituto penitenziario, una persona condannata può sporgere denuncia al giudice di sorveglianza della privazione della libertà, entro 10 giorni dalla data in cui essa è venuta a conoscenza della misura adottata (articolo 56, comma 2, della Legge n. 254/2013).
  4. Contro le decisioni della commissione disciplinare che ha adottato una sanzione disciplinare, la persona condannata può sporgere denuncia al giudice di sorveglianza della privazione della libertà, entro tre giorni dalla comunicazione della decisione (articolo 104, comma 1, della Legge n. 254/2013).

Contro la decisione della commissione di modificare il regime di esecuzione, la persona incarcerata può sporgere denuncia al giudice di sorveglianza della privazione della libertà, entro tre giorni dalla comunicazione della decisione (articolo 153, comma 8, della Legge n. 254/2013).

ISPETTORATO GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE

(INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI)

Indirizzo sede centrale:

Strada Lt. col. Marinescu C-tin nr.15A, Sector 5, Bucarest

Tel.: 021- 410.99.40

Fax: 021- 410.75.01

E-mail: igi@mai.gov.ro e document.igi@mai.gov.ro - indirizzo destinato esclusivamente all'invio delle copie dei documenti di identità

Indirizzo delle diverse direzioni dell'Ispettorato generale per l'immigrazione:

https://igi.mai.gov.ro/contact/

Formazioni territoriali dell'ispettorato generale per l'immigrazione:

https://igi.mai.gov.ro/en/contact-en/

Presentazione dell'istituzione

L'Ispettorato generale per l'immigrazione è organizzato ed opera come organo specializzato dell'amministrazione pubblica centrale dotato di personalità giuridica e fa capo al ministero dell'Amministrazione e degli interni.

Obiettivo:

Istituito con la riorganizzazione dell'Ufficio rumeno dell'immigrazione, l'Ispettorato generale per l'immigrazione esercita i compiti attribuitigli dalla legge per dare attuazione alle politiche della Romania nei settori della migrazione, dell'asilo e dell'integrazione degli stranieri nonché alle pertinenti disposizioni di legge in materia.

Le attività dell'ispettorato generale per l'immigrazione costituiscono un servizio pubblico e vengono svolte nell'interesse della comunità e a sostegno delle istituzioni dello Stato, unicamente in virtù e in applicazione del diritto.

Base giuridica:

La struttura organizzativa e le competenze dell'Ispettorato generale per l'immigrazione si trovano nella decisione del governo n. 639 del 20 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Dal punto di vista organizzativo, l'Ispettorato si articola a livello centrale in direzioni, servizi e altre strutture funzionali e a livello territoriale in centri regionali di alloggio e amministrativi per i richiedenti asilo, in centri di alloggio per stranieri soggetti a trattenimento amministrativo e in strutture provinciali.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Ispettorato generale per l'immigrazione coopera con gli organi del ministero dell'Amministrazione e dell'interno e con le altre istituzioni dello Stato, coopera con le organizzazioni non governative e con i cittadini stranieri che operano nel settore della migrazione e della protezione umanitaria, conclude accordi con analoghe istituzioni estere e con le organizzazioni internazionali, nel rispetto della legge.

Altre informazioni relative alle categorie di cittadini UE e non UE, all'asilo e all'immigrazione, alla legislazione e ai programmi e alle strategie dell'Ispettorato generale per l'immigrazione sono disponibili sul sito dell'istituzione.

ISPETTORATO DEL LAVORO

(INSPECȚIA MUNCII)

Sede legale

Str. Matei Voievod nr.14, Sector 2, Bucarest

Tel.: 021/302.70.30

Fax: 021.302.70.64; 021.252.00.97

E-mail: comunicare@inspectiamuncii.ro

Indirizzo destinato all'invio delle copie dei documenti di identità: copiedoc@inspectiamuncii.ro

Sito web: https://www.inspectiamuncii.ro/

Orario di apertura dell'Ispettorato del lavoro

dal lunedì al giovedì: 8.00 – 16.30

venerdì: 8.00-14.00

Presentazione dell'istituzione

L'Ispettorato del lavoro è un organo specializzato dell'amministrazione pubblica centrale che fa capo al ministero del lavoro, della famiglia, della protezione sociale e della terza età e la cui sede legale si trova a Bucarest.

Esso è dotato di personalità giuridica e svolge la funzione di autorità statale, tramite la quale esercita il controllo nei settori dei rapporti di lavoro, della salute e della sicurezza sul lavoro e della vigilanza del mercato.

Obiettivo dell'istituzione

Obiettivo dell'ispettorato del lavoro è la protezione sociale del lavoro, a norma dell'articolo 41 della Costituzione romena, quale ripubblicata, e delle disposizioni della convenzione OIL n. 81/1947 sull'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio, ratificata con il decreto del Consiglio di Stato n. 284/1973, e della convenzione OIL n. 129/1969 sull'ispezione del lavoro in agricoltura, ratificata con il decreto del Consiglio di Stato n. 83/1975.

Base giuridica:

L'ispettorato è stato istituito ed è organizzato in base ai seguenti atti:

  • Legge n. 108/1999, ripubblicata con successive modifiche e integrazioni
  • Decisione del governo n. 1377/2009, ripubblicata con successive modifiche e integrazioni.

Fanno capo all'Ispettorato del lavoro:

Le informazioni relative ad eventuali istanze trasmesse all'Ispettorato del lavoro possono essere consultate sul sito web dell'istituzione.

Le informazioni di interesse pubblico si trovano sul sito web dell'istituzione.

AGENZIA NAZIONALE PER L'OCCUPAZIONE

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ)

Indirizzo sede centrale:

Strada Avalanșei, nr.20-22, sector 4, Bucarest 040305

Orario:

dal lunedì al giovedì: 8.00 - 16.30

venerdì: 8.00 – 14.00

Orario udienze:

Il presidente dell'Agenzia nazionale per l'occupazione riceve il primo e il terzo martedì di ogni mese dalle 11.00 alle 12.00. Le prenotazioni si fanno chiamando il seguente numero: 021.303.98.31

Sito web: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

Indirizzo di posta elettronica per contatti: anofm@anofm.ro

Le informazioni relative ai siti web degli uffici provinciali dell'Agenzia nazionale per l'occupazione si trovano sul sito web dell'istituzione.

Presentazione dell'istituzione

L'Agenzia offre un'ampia gamma di servizi, quali: consulenze professionali, corsi di formazione professionale, servizi di prelicenziamento, mediazione in materia di lavoro, consulenza per l'avvio di un'impresa, sovvenzioni per i posti di lavoro occupati da persone appartenenti alla categorie svantaggiate, concessione di crediti agevolati per la creazione di nuovi posti di lavoro e molti altri servizi.

I suoi servizi sono rivolti ai disoccupati e agli operatori economici.

Il suo obiettivo principale è quello di aumentare il livello di occupazione della forza lavoro e quindi di ridurre il tasso di disoccupazione.

Base giuridica:

- Legge n. 202, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'occupazione;

- Decisione del governo n. 1610 sullo statuto dell'agenzia nazionale per l'occupazione (ANOFM)

I principali obiettivi dell'Agenzia nazionale per l'occupazione sono:

  • l'istituzionalizzazione del dialogo sociale nel campo dell'occupazione e della formazione professionale;
  • l'applicazione delle strategie nel campo dell'occupazione e della formazione professionale;
  • l'applicazione di misure di protezione sociale delle persone che non lavorano.

Altre informazioni si trovano sul sito web dell'istituzione.

AGENZIA NAZIONALE DELL'AMBIENTE

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI)

Sede centrale:

Splaiul Independenței, nr.294, Corp B, Sector 6, Bucarest 060031

Tel.: 021-207.11.01 021-207.11.02

Fax: 021-207.11.03

E-mail: office@anpm.ro

Sito web: http://www.anpm.ro/

Orario:

dal lunedì al giovedì: 8.00 – 16.00

venerdì: 8.00 – 14.00.

Presentazione dell'istituzione

L'Agenzia nazionale dell'ambiente è un'istituzione specializzata dell'amministrazione pubblica centrale che fa capo al ministero dell'Ambiente le cui competenze - conferite in base alla Decisione del governo n. 1000 del 17 ottobre 2012 relativa alla riorganizzazione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale dell'ambiente e delle istituzioni pubbliche che ad essa fanno capo - riguardano l'attuazione delle politiche e delle normative in materia di tutela dell'ambiente.

Obiettivo:

L'Agenzia nazionale opera nel contesto della cooperazione europea e internazionale volta alla difesa dei principi e all'attuazione delle normative in materia di protezione dell'ambiente.

I compiti dell'Agenzia nazionale dell'ambiente sono:

  • la pianificazione ambientale strategica;
  • il monitoraggio degli indicatori ambientali;
  • l'autorizzazione delle attività con impatto ambientale;
  • l'attuazione delle normative e delle politiche ambientali a livello nazionale e locale;
  • l'invio all'Agenzia europea dell'ambiente di relazioni relative ai seguenti aspetti: la qualità dell'aria, i cambiamenti climatici, le zone protette, la contaminazione del suolo, l'acqua.

Gli esposti vengono registrati ai sensi dell'ordinanza del governo n. 27/2002 che disciplina il trattamento delle istanze, approvata con legge n. 233/2002 e possono essere inviati per posta elettronica all'indirizzo office@anpm.ro.

Le richieste anonime e quelle che non riportano dati di identificazione non sono prese in considerazione e non sono protocollate.

AUTORITÀ NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI (ANPC)

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR)

Indirizzo:

Bulevardul Aviatorilor No 72, Sector 1, 011865 Bucarest

E-mail: cabinet@anpc.ro

Orario:

dal lunedì al giovedì: 8.00 – 16.30

venerdì: 8.00 – 14.00

Base giuridica:

  • Decisione n. 700/2012 relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Autorità nazionale per la protezione dei consumatori

I compiti dell'ANPC sono:

  1. partecipare, insieme con gli altri pertinenti organi dell'amministrazione pubblica centrale e locale con competenze nel settore in questione e con le organizzazioni non governative dei consumatori, all'elaborazione delle strategie in materia di tutela dei consumatori, garantendone la compatibilità con le normative settoriali UE;
  2. garantire l'armonizzazione del quadro legislativo nazionale con le normative dell'Unione europea in materia di protezione dei consumatori;
  3. proporre al governo di adottare ed approvare progetti di atti legislativi in materia di tutela dei consumatori per quanto riguarda la produzione, l'imballaggio, l'etichettatura, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione e la commercializzazione di prodotti, la prestazione di servizi, compresi i servizi finanziari, e il divieto di sanzioni asimmetriche tra il cliente e il fornitore di servizi pubblici e di altri servizi d'interesse generale in casi di violazione del contratto, in modo tale da non mettere in pericolo la vita, la salute o la sicurezza dei consumatori e da non ledere i loro diritti e interessi legittimi;
  4. elaborare, di concerto con altri organi specializzati dell'amministrazione pubblica, le procedure relative agli obiettivi, alle condizioni e alle modalità di collaborazione delle attività di tutela dei consumatori;

l'elenco completo dei compiti dell'ANPC si trova sul sito web dell'istituzione.

Esposti e reclami:

Gli esposti e i reclami dei consumatori sono trattati dai commissariati regionali o provinciali per la protezione dei consumatori o dal commissariato per la protezione dei consumatori del comune di Bucarest, a seconda della zona dove svolge le proprie attività l'operatore economico oggetto del reclamo.

Per presentare un esposto o un reclamo, si prega di accedere al sito seguenteINFO denunce dove si possono consultare la procedura di presentazione dei reclami e le informazioni pratiche relative ai commissariati regionali e provinciali per la protezione dei consumatori.

Conformemente alle disposizioni legali, i reclami e gli esposti sono presentati per iscritto o in formato elettronico o consegnati di persona.

I reclami in formato elettronico vanno caricati sul seguente sito web.

I reclami o gli esposti vengono presentati a titolo personale.

I reclami o gli esposti vengono trattati nei termini di legge (conformemente alle disposizioni dell'Ordinanza del governo n. 27/2002) a condizione che siano accompagnati da tutte le prove documentali, vale a dire fatture, scontrini fiscali o ricevute, contratti, certificati di garanzia o altri documenti, a seconda dei casi.

Per poter essere trattati dai funzionari dei commissariati provinciali i reclami devono soddisfare le condizioni di cui sopra. In caso contrario, essi verranno archiviati per insufficienza di informazioni.

ENTE NAZIONALE DI ASSICURAZIONE MALATTIA

(CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE)

Indirizzo:

Calea Călărașilor 248, Bl. S19, Sector 3, 030634, Bucarest

Sito web: http://www.cnas.ro/

E-mail: relpubl1@casan.ro

Tel.: 0 372 309 236

Fax: 0 372 309 165

Presentazione dell'istituzione

L'ente nazionale di assicurazione malattia è un'istituzione pubblica autonoma di interesse nazionale dotata di personalità giuridica, la cui principale finalità è garantire il funzionamento uniforme e coordinato del sistema rumeno di previdenza sociale contro le malattie e gli infortuni.

Base giuridica:

  • Ordinanza d'urgenza del governo n. 150/20.11.2002
  • Ordinanza d'urgenza del governo n.180/2000
  • Legge n. 145/1997

Obiettivi:

Il conseguimento e il mantenimento di un sistema di assicurazione malattia in cui vengano rispettati i diritti e le esigenze delle persone assicurate.

Obiettivi generali:

  • proteggere gli assicurati contro i costi delle cure sanitarie in caso di malattia o di incidente;
  • garantire la protezione degli assicurati in maniera universale, equa e non discriminatoria grazie ad un utilizzo efficiente del Fondo nazionale unico di assicurazione sanitaria sociale.

Obiettivi specifici:

  • garantire l'accesso ai servizi medici, ai medicinali e ai dispositivi medici;
  • garantire agli assicurati una protezione equa e non discriminatoria grazie ad un utilizzo efficiente del Fondo nazionale unico di assicurazione sanitaria sociale;
  • aumentare il grado di soddisfazione degli assicurati rispetto alla qualità dei servizi;
  • aumentare il livello di informazione degli assicurati.

AUTORITÀ ELETTORALE PERMANENTE

(AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTE)

Indirizzo sede centrale:

Str. Stavropoleos, nr. 6, Bucarest, Sector 3, 030084

Tel.: 021.310.08.24

Sito web: https://www.roaep.ro/prezentare/en/

E-mail: comunicare@roaep.ro

Presentazione dell'istituzione

L'autorità elettorale permanente è un'istituzione amministrativa autonoma dotata di personalità giuridica e con competenza generale in materia elettorale che ha il compito di garantire l'organizzazione e lo svolgimento di elezioni e referendum e il finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali, nel rispetto della Costituzione, delle normative e delle norme settoriali europee e internazionali.

Base giuridica:

  • Decisione n. 4, del 22 giugno 2016, che approva il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'autorità elettorale permanente ed elettorale e del centro "Esperto elettorale"
  • Legge n. 334/2006 relativa al finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali, ripubblicata
  • Legge n. 208/2015 sulle elezioni della Camera dei deputati e del Senato e sull'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità elettorale permanente, e successive modifiche ed integrazioni.

Obiettivi:

  • elezioni libere, eque e trasparenti associate ad un uso efficiente delle risorse umane, finanziarie ed economiche;
  • finanziamento equo e trasparente dei partiti politici e delle campagne elettorali;
  • gestione elettorale integrata.

Funzioni (elenco non esaustivo):

  • di strategia, per la scelta degli obiettivi settoriali del suo settore d'attività;
  • di regolamentazione, per l'elaborazione e la presentazione ai fini di approvazione del quadro normativo necessario per realizzare i compiti strategici in materia elettorale e per l'elaborazione e l'approvazione di normative e disposizioni tecniche obbligatorie per tutti gli organismi e le autorità elettorali;
  • di gestione, per l'organizzazione e il coordinamento delle attività e delle risorse necessarie per lo svolgimento delle procedure elettorali;
  • di autorità statale, per seguire ed attuare in tutto il paese le normative specifiche in materia elettorale e le normative relative al loro aggiornamento e allineamento con i paesi dell'Unione europea;
  • di controllo, per la verifica del rispetto della legge e dell'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla legge;

le rimanenti funzioni possono essere consultate qui.

Compiti (elenco non esaustivo):

  • elabora proposte per assicurare la logistica necessaria per lo svolgimento delle elezioni, che sottopone per approvazione al governo e alle autorità pubbliche locali, e ne controlla il recepimento;
  • segue le modalità di definizione dei seggi elettorali e la scelta dei locali che ospitano i seggi e gli uffici elettorali;
  • assicura la fornitura tempestiva delle dotazioni specifiche dei seggi: urne e cabine, timbri, tamponi, recipienti per il trasporto delle schede elettorali e altro; controlla le modalità di conservazione di tale materiale in periodo elettorale;
  • segue le modalità di reperimento dei fondi necessari per l'organizzazione scaglionata e in tempo utile della logistica necessaria per lo svolgimento delle elezioni;
  • veglia alla sicurezza dei seggi elettorali e alla conservazione delle schede elettorali e degli altri documenti e materiali specifici utilizzati in periodo elettorale;
  • monitora la compilazione e la stampa delle liste elettorali permanenti;
  • monitora e controlla l'aggiornamento delle liste elettorali.

Le rimanenti funzioni possono essere consultate qui.

INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI ISTITUTO RUMENO PER I DIRITTI UMANI

(INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI)

Indirizzo:

B-dul Nicolae Bălcescu nr. 21, Sector 1, Bucarest

Tel.:      (021) 311-4921

Sito web: https://irdo.ro/english/index.php

E-mail office@irdo.ro

Presentazione dell'istituzione

L'Istituto rumeno per i diritti umani (IRDO) è un organo nazionale indipendente cui l'atto istitutivo ha assegnato compiti di ricerca, formazione, informazione e consulenza. L'atto istitutivo stabilisce anche le garanzie di indipendenza e di imparzialità, in linea con i criteri previsti per questo tipo di organo dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, che ne raccomandano la creazione in tutti gli Stati democratici.

Nel quadro delle attività dell'Istituto rumeno per i diritti umani, le norme e gli standard sanciti dai trattati internazionali in materia di diritti umani e la giurisprudenza dei tribunali internazionali rappresentano una preoccupazione costante nell'esecuzione di tutti i suoi compiti specifici di ricerca, formazione, informazione e consulenza.

L'IRDO è stato peraltro eletto in varie strutture degli organismi internazionali che si occupano di promozione e tutela dei diritti umani.

I servizi dell'Istituto sono aperti a tutti gli utenti. I testi dei documenti fondamentali e dei riferimenti bibliografici, sono diffusi gratuitamente o contro pagamento del solo costo di riproduzione.

L'Istituto potrà condurre indagini, su base contrattuale, con istituti o organi scientifici e sarà in grado di elaborare pareri, su richiesta di istanze specializzate nazionali o straniere. Le tariffe per questi tipi di servizi devono essere stabilite dalla direzione dell'Istituto.

Base giuridica:

Legge n. 9/1991 relativa alla costituzione dell'Istituto rumeno per i diritti umani

Obiettivo:

L'obiettivo dell'istituto è quello di diffondere tra enti pubblici, organizzazioni non governative e cittadini rumeni maggiori conoscenze in materia di diritti umani e del modo in cui i diritti umani sono garantiti negli altri paesi, in particolare nei paesi che partecipano alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa.

Al tempo stesso, l'obiettivo dell'istituto è anche informare l'opinione pubblica all'estero e gli organismi internazionali sulle modalità concrete con cui i diritti umani sono garantiti e rispettati in Romania.

Attività dell'IRDO:

  1. istituire, gestire ed operare per tutti gli utenti un centro di documentazione contenente i testi di convenzioni internazionali, normative, documenti, pubblicazioni e studi in materia di diritti umani e riferimenti bibliografici;
  2. informare gli enti pubblici, le organizzazioni non governative e i cittadini, in particolare proponendo alla loro attenzione documenti, pratiche e convenzioni internazionali in materia di diritti umani, eventualmente anche in traduzione;
  3. organizzare programmi di formazione destinati in particolare alle categorie di persone che detengono particolari responsabilità in termini di tutela dei diritti umani o per informare ampie fasce di popolazione in materia di diritti umani;
  4. fornire, su richiesta o su base regolare, informazioni sugli sforzi del governo rumeno e delle organizzazioni non governative rumene volti alla promozione e alla tutela dei diritti umani e sulle iniziative analoghe di altri paesi, così come sugli impegni internazionali assunti dalla Romania e sul modo in cui essi sono soddisfatti;
  5. fornire, su richiesta delle commissioni del Parlamento, documentazione sugli aspetti attinenti ai diritti umani dei progetti di legge e su altre questioni affrontate in sede parlamentare;
  6. svolgere ricerche sui vari aspetti della promozione e del rispetto dei diritti umani in Romania e sulla scena internazionale;
  7. pubblicare un bollettino sui diritti umani e provvedere ad assicurarne la più ampia diffusione, anche traducendolo in altre lingue;
  8. organizzare sondaggi d'opinione sui vari aspetti della tutela dei diritti umani in Romania.

Altre informazioni riguardanti l'IRDO si trovano sul sito web dell'istituzione.

Ultimo aggiornamento: 23/08/2018

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