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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari

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Giudici nazionali

Difensore civico

Organi specializzati per i diritti dell'uomo

Altro

Giudici nazionali

Recapiti

First Hall Civil Court (Constitutional Jurisdiction)
Constitutional Court
Courts of Justice
Republic Street,
Valletta
Malta

Breve descrizione del tipo di richieste di cui si occupa la suddetta giurisdizione

Chiunque ritenga di aver subito, di subire attualmente o che possa verosimilmente subire la violazione di una qualsiasi disposizione contenuta negli articoli 33‑45 (diritti umani fondamentali) della Costituzione, o qualsiasi altra persona che la Civil Court, First Hall di Malta ha facoltà di nominare su istanza della persona che sostiene tale violazione, può chiedere riparazione alla Civil Court, First Hall, fatto salvo qualsiasi altro rimedio previsto dalla legge con riferimento alla medesima questione.

Requisito fondamentale per avviare un’azione in materia di diritti umani è che la persona che agisce sia direttamente interessata sotto il profilo giuridico.

È importante sottolineare che, prima di proporre un’azione di risarcimento dinanzi alla First Hall, Civil Court, Constitutional jurisdiction, è indispensabile avere esaurito tutti i rimedi disponibili, vale a dire gli altri mezzi di ricorso adeguati.

Pertanto, se una persona ritiene di aver subito una violazione dei suoi diritti umani, essa deve innanzitutto esaurire i rimedi disponibili e soltanto dopo potrà avviare un’azione dinanzi alla First Hall, Civil Court (Constitutional Jurisdiction). Ciascuna delle parti può impugnare la pronuncia del suddetto giudice dinanzi alla Consitutional Court (Corte costituzionale), che è dunque giudice di secondo grado. È possibile adire la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo unicamente in caso di soccombenza dinanzi alla Consitutional Court oppure qualora la persona interessata continui a dissentire riguardo alla pronuncia di quest’ultimo giudice.

Breve descrizione della procedura successiva al deposito di un’istanza

Quando sorge una questione di natura costituzionale dinanzi a una Magistrate’s Court (tribunale monocratico), detto organo ne verifica la futilità o l’irragionevolezza che, se constatate, ostano al diritto d’impugnazione. Se, invece, la questione non è ritenuta futile o irragionevole, la Magistrate’s Court trasmette la causa alla First Hall, Civil Court (Constitutional Jurisdiction). La persona che si ritiene danneggiata dalla sentenza della First Hall, Civil Court (Constitutional Jurisdiction) può impugnarla dinanzi alla Constitutional Court la quale, una volta pronunciatasi, rinvia nuovamente la causa alla Magistrate’s Court.

Le domande dinanzi alla First Hall, Civil Court devono esporre in maniera chiara e concisa i fatti all’origine della denuncia, indicando la disposizione o le disposizioni della Costituzione che si ritiene siano state violate, lo siano attualmente o possano verosimilmente esserlo.

La domanda deve altresì specificare il rimedio richiesto dal ricorrente, purché – se la domanda è ammessa – al giudice sia consentito disporre qualsiasi altro rimedio di cui abbia la competenza e che possa ritenere più opportuno.

Procedimento di impugnazione

Per quanto riguarda le cause dinanzi alla First Hall, Civil Court, la domanda va notificata senza indugio al convenuto o all’appellato e il giudice fissa una data per l’udienza entro otto giorni lavorativi dalla data di deposito della domanda o dal deposito di una comparsa di risposta dell’appellato entro il termine ivi specificato, oppure dalla scadenza di tale termine in assenza di deposito di comparsa di risposta.

L’impugnazione deve avere luogo entro otto giorni lavorativi dalla data della decisione impugnata e l’appellato può depositare una comparsa di risposta scritta entro sei giorni lavorativi dalla data della notifica.

Il giudice da cui promana una decisione, salvo impugnazione dinanzi alla Constitutional Court, in casi urgenti e su richiesta anche soltanto orale di una delle parti immediatamente dopo la pronuncia di tale decisione, può abbreviare i termini per l'impugnazione o per il deposito di una comparsa di risposta. In assenza di una simile richiesta di una delle parti subito dopo la pronuncia della decisione, una qualsiasi di esse potrà formularla con istanza, in forza della quale il giudice che ha pronunciato la decisione emetterà il provvedimento richiesto, previa breve audizione delle parti se lo ritiene necessario.

Una volta fissata la data dell’udienza, il giudice garantisce che, conformemente al principio della corretta amministrazione della giustizia, l’udienza e la trattazione della causa abbiano luogo in tempi rapidi e che l’udienza si tenga sempre in giorni consecutivi, o in date tra loro vicine ove ciò non sia possibile.

Le date delle udienze delle cause instaurate ai sensi della Costituzione e dello European Convention Act (legge sulla convenzione europea), nonché quelle delle cause urgenti, sono fissate nel pomeriggio, ove necessario per non interrompere il programma di lavoro del tribunale e si procede in tal modo nei giorni successivi fino alla chiusura dell’udienza e fino a che la causa non viene rinviata a sentenza.

Breve descrizione dei possibili esiti del procedimento

A partire dal 1987, chiunque, a Malta, una volta terminato il procedimento dinanzi alla First Hall, Civil Court e alla Constitutional Court, continui a non condividere il contenuto della sentenza della Constitutional Court può adire la Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo.

Mentre dinanzi alla Constitutional Court possono proporre impugnazione il governo o il singolo cittadino, soltanto quest’ultimo – rimanendo dunque escluso il governo – può rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (diritto di ricorso individuale).

Difensore civico

Recapiti

Office of the Ombudsman
11, St Paul’s Street,
Valletta VLT 1210
Malta

Breve descrizione del tipo di richieste di cui si occupa questa istituzione

L’istituzione del Parliamentary Ombudsman (difensore civico del Parlamento) si basa sul principio della tutela dei diritti del singolo e sulla necessità di un controllo giuridico nei confronti di coloro cui sono attribuiti pubblici poteri. Esso si è rivelato uno strumento importante per lo sviluppo di regole sul funzionamento dell’amministrazione, come pure per lo sviluppo dell’applicazione uniforme e corretta della legge. Essendo un funzionario del Parlamento, il difensore civico integra l’attività di questa istituzione monitorando l’operato dell’amministrazione. In tal modo, la creazione della carica di difensore civico rafforza l’istituzione parlamentare unitamente al processo democratico con cui il Parlamento controlla l’amministrazione.

Il difensore civico effettua indagini in seguito alle denunce dei cittadini che ritengono di aver subito una violazione dei propri diritti economici, sociali e culturali derivante dalla cattiva amministrazione prodotta da un uso scorretto intenzionale o involontario del potere esecutivo ovvero da una condotta scorretta, irragionevole o inadeguata delle pubbliche autorità coinvolte.

Tali denunce possono riguardare:

  • il ritardo eccessivo ed evitabile nell’adozione di decisioni, nell’evasione della corrispondenza e nel garantire ai cittadini i loro diritti;
  • l’applicazione ingiusta di norme e procedure e la mancata osservanza delle procedure corrette;
  • la condotta e le prassi amministrative non conformi con le modalità con cui gli organismi pubblici hanno agito in passato in circostanze analoghe;
  • il diniego di accesso a informazioni che interessano direttamente i cittadini e il rifiuto di fornire informazioni plausibili;
  • la disparità di trattamento di cittadini che si trovano nella stessa situazione;
  • la scortesia dei funzionari pubblici nei confronti dei cittadini;
  • gli errori nella gestione di questioni riguardanti i cittadini;
  • l’applicazione rigida e inflessibile di norme e procedure, tale da generare squilibri;
  • la mancata informazione delle persone circa i diritti di impugnazione a loro riconosciuti e le modalità di ricorso avverso decisioni che pregiudicano i loro interessi;
  • il mancato risarcimento del danno causato ai cittadini da un organismo pubblico e l’assenza di disponibilità verso proposte per fornire il rimedio adeguato, quali scuse, spiegazioni e corresponsione di un risarcimento a titolo di favore anche in assenza di norme giuridiche pertinenti;
  • il mancato rispetto dell’obbligo delle autorità pubbliche di motivare le azioni e le decisioni nei confronti delle persone che ne sono direttamente interessate;
  • la condotta ingiusta, non indipendente e ispirata a pregiudizi nonché i trattamenti preferenziali per qualsivoglia motivo.

Breve descrizione della procedura che segue il deposito di un’istanza

Il primo passo che compie il difensore civico nel momento in cui riceve una denuncia è determinarne l’ammissibilità. Nel caso in cui questa risulti inammissibile, al denunciante viene comunicato che il difensore civico non si occuperà del caso. Se, invece, la denuncia è ammissibile, saranno condotte indagini per accertare l'effettiva situazione di cattiva amministrazione.

Le denunce che pervengono all’ufficio del difensore civico sono accettate entro 48 ore e i denuncianti vengono informati dell’assegnazione di un funzionario alle indagini, che assiste il difensore civico nella gestione del loro caso e che è disponibile a incontrarli per una consulenza. Insieme all’accettazione vengono fornite informazioni sull’azione da intraprendere, così che la procedura può proseguire.

Il lasso di tempo medio per le indagini di una denuncia è di 50-60 giorni lavorativi.

Nei casi ammissibili il difensore civico riesamina dapprima le circostanze all'origine della denuncia al fine di stabilire i fatti.

Il difensore civico informa della sua intenzione di effettuare indagini il responsabile dell’ufficio interessato o, a seconda del caso, l’amministratore dell’organismo interessato oppure il sindaco del comune interessato.

Il difensore civico può ascoltare o ottenere informazioni dalle suddette persone come meglio ritiene, formulando le richieste in maniera altrettanto libera. Il difensore civico può convocare testimoni e ha il potere di far prestare loro giuramento così come a chiunque sia coinvolto nelle indagini, chiedendo loro di fornire prove.

È considerata colpevole di reato la persona chiamata a testimoniare che, senza giustificato motivo, rifiuti di rispondere, in coscienza e in fede, alle domande postele dal difensore civico ovvero che rifiuti di produrre la documentazione richiesta. Tuttavia, chiunque renda una testimonianza dinanzi al difensore civico non può essere obbligato a rispondere a domande che potrebbero esporlo al rischio di un’azione penale. Tutti i testimoni hanno diritto ai medesimi privilegi dei testimoni chiamati a deporre dinanzi a un giudice.

In caso di indagini relative a un ufficio, a un organismo o a un’amministrazione locale, il difensore civico, in qualsiasi momento nel corso delle indagini oppure dopo che queste sono state ultimate, può consultare un ministro, un capo servizio, un amministratore, un sindaco o chiunque lo richieda o a cui sia stata inviata una raccomandazione che forma l’oggetto dell’indagine.

Qualora durante le indagini, ovvero a indagini ultimate, il difensore civico ritenga che esistono prove convincenti di una violazione sostanziale di un dovere o di cattiva amministrazione in capo a un funzionario o a un impiegato di un ufficio, di un organismo o di un’amministrazione locale, egli riferirà la questione alle autorità competenti, tra cui la polizia.

Breve descrizione dei possibili risultati del procedimento

In base alle indagini, il difensore civico costruisce la propria opinione sulla questione se l’azione o la decisione in esame:

  • risulti illegittima
  • sia stata eccessiva, ingiusta, vessatoria o ingiustamente discriminatoria
  • sia stata conforme a una legge o a una prassi effettivamente o potenzialmente irragionevole, ingiusta, vessatoria o ingiustamente discriminatoria
  • si sia interamente o parzialmente basata su un errore di fatto o di diritto
  • sia stata errata.

Nel caso in cui il difensore civico ritenga alternativamente che:

  • la questione debba essere trasmessa all’autorità competente per un ulteriore esame,
  • sia necessario rettificare l’omissione,
  • la decisione debba essere annullata o modificata,
  • debba essere modificata la prassi su cui si è basata la decisione, la raccomandazione, l’azione o l’omissione,
  • debba essere riesaminata la legge su cui si è basata la decisione, la raccomandazione, l’azione o l’omissione,
  • la decisione avrebbe dovuto essere motivata, oppure
  • debbano essere intraprese altre misure,

questi riferisce il proprio parere motivato all’ufficio, all’organismo o alla amministrazione locale adeguati formulando le raccomandazioni che ritiene opportune. In ogni caso, egli è autorizzato a chiedere agli organi anzidetti di comunicargli entro un determinato lasso di tempo le misure di cui suggerisce l’adozione per applicare le proprie raccomandazioni. In presenza di un’indagine, il difensore civico invia altresì copia della sua relazione o della raccomandazione al ministro interessato e al sindaco, se si tratta di un caso connesso a un’amministrazione locale.

Qualora non venga intrapresa alcuna azione entro un ragionevole lasso di tempo dalla stesura della relazione, il difensore civico, a propria discrezione, una volta esaminate le eventuali osservazioni dell’ufficio, dell’organismo o dell’amministrazione locale, ha facoltà di inviare una copia della relazione e delle raccomandazioni al Primo ministro e, in seguito, inviare tale relazione alla House of Representatives (Camera dei rappresentanti) sulla questione che ritiene opportuna.

Salvo per difetto di competenza, nessun procedimento o raccomandazione del difensore civico può essere impugnato dinanzi a un giudice.

Al difensore civico è di norma attribuito il potere di avviare indagini e di esprimere pareri d’ufficio; vale a dire che non gli occorre una denuncia per esaminare una questione o un caso. Il difensore civico può altresì formulare raccomandazioni amministrative e di carattere normativo; egli può inoltre decidere di inviare raccomandazioni all’amministrazione su una variazione, sulle modalità con cui gestisce casi particolari, nonché suggerire una modifica legislativa. La decisione del difensore civico non è tuttavia vincolante, pur contenendo notevole forza morale e politica, nel senso che si tratta dell’espressione di un’istituzione indipendente e rispettata, che suggerisce l’interruzione di una prassi specifica o la modifica di una legge altrettanto specifica. La decisione del difensore civico non può pertanto essere fatta valere dinanzi a un giudice, né può essere emesso un provvedimento giudiziale per l’esecuzione di una decisione di questa istituzione.

Organi specializzati per i diritti dell'uomo

  • Difensore civico per i diritti del minore

Commissioner for Children (Commissario per i minori)

Recapiti

Commissioner for Children
Centru Hidma Socjali
469, St Joseph High Rd,
Santa Venera SVR 1012
Malta

Unità/organismo che riceve istanze all’interno dell’istituzione (se pertinente)

Agency Appogg

Questo organismo fornisce un servizio di qualità che offre protezione ai bambini e agli adolescenti vulnerabili di età inferiore ai 18 anni, che hanno subito abusi e/o che sono stati abbandonati o che sono a rischio di abuso e/o di abbandono.

I Child Protection Services (servizi per la protezione dei minori) svolgono indagini su segnalazioni ricevute da terzi, nonché da altri professionisti che operano con i minori e le loro famiglie, ogni volta che vi sia il sospetto che un minore stia subendo o rischi di subire un importante pregiudizio a causa di violenze fisiche, sessuali, emotive e/o di una situazione di abbandono.

Breve descrizione del tipo di richieste di cui si occupa questa istituzione

Denunce riguardanti questioni familiari di separazione coniugale e di custodia dei figli. Il parere del minore viene di rado ascoltato all’interno di tali procedimenti e, considerato che la decisione del giudice influisce in maniera significativa sulla vita del minore, è fondamentale che si tenga conto delle opinioni del minore in maniera adeguata.

Denunce relative all’istruzione, che riguardano la presenza di pericolose attrezzature edili in prossimità di scuole e le condizioni di alcuni pulmini impiegati come scuolabus.

Denunce riguardanti pronunce giurisdizionali, comprese questioni relative al mantenimento e alla custodia di minori, in cui i genitori sovente contestano decisioni giudiziali sostenendone la parzialità o la lesività nei confronti del minore.

Denunce che riguardano l’iscrizione di minori a club sportivi, in virtù della quale i minori sono sfruttati da detti club, che pertanto non offrono loro la possibilità di godere dei vantaggi dell’attività sportiva e della partecipazione alla stessa. Denunce che riguardano il deterioramento di campi sportivi, da cui derivano preoccupazioni sulla sicurezza dei minori che utilizzano le strutture sportive.

Denunce riguardanti abusi.

Breve descrizione della procedura che segue il deposito di un’istanza

Il Commissioner può svolgere un’indagine per qualsiasi fine connesso con l’espletamento delle proprie funzioni, sia su denuncia scritta pervenutagli da terzi, sia di propria iniziativa. Tuttavia, il Commissioner non svolge indagini in merito a singoli e specifici conflitti fra un minore e i suoi genitori o tutori, fra cui questioni riguardanti l’esercizio della potestà genitoriale o qualsiasi altra questione che rientri nella competenza di un organo giurisdizionale e, in tali circostanze, esso è tenuto a motivare il proprio rifiuto al denunciante.

All’atto della decisione di effettuare indagini su una denuncia, il Commissioner ne informa il denunciante e comunica all’ufficio, all’agenzia o all’ente interessato la sua intenzione in proposito.

Il Commissioner ha facoltà di consigliare al denunciante di esperire tutti i rimedi amministrativi o giurisdizionali.

Ai fini delle indagini, il Commissioner può chiedere a chiunque possieda documenti o informazioni pertinenti alle indagini medesime di produrli e/o di trasmetterli in forma scritta e/o presentarsi in un dato luogo e in una determinata data per fornirli sotto giuramento.

Il Commissioner può citare testimoni e chiedere a una persona coinvolta nelle indagini di prestare giuramento per fornire le informazioni pertinenti. Nonostante ciò, nessuno può essere obbligato a fornire informazioni o a produrre documenti che non sarebbe tenuto a fornire o a produrre in un procedimento civile o penale dinanzi a un giudice.

Breve descrizione dei possibili risultati del procedimento.

Qualora, nel corso delle indagini, il Commissioner rilevi che l’azione di un singolo violi o potrebbe violare una norma penale, questi riferirà senza indugio il fatto all’Attorney General (Procuratore generale).

Il Commissioner redige e pubblica una relazione sui rilievi riscontrati nell’indagine formale, includendovi le raccomandazioni che ritiene necessarie o utili.

Il Commissioner può formulare raccomandazioni sulle azioni necessarie ovvero utili da intraprendere ad opera di altre persone e può renderle note, se lo ritiene opportuno, senza rivelare l’identità della persona oggetto della relazione.

Nei casi in cui il Commissioner decide di formulare raccomandazioni, viene redatta una relazione che illustra i motivi che ne sono alla base e una copia di essa è inviata al destinatario, che può essere una persona fisica o un organismo.

Qualora risulti che una persona o un organismo specifici non osservano le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata da Malta, il Commissioner può formulare raccomandazioni sotto forma di comunicazione sulla conformità, che contiene il suo parere sulle modalità con cui non sono state rispettate le disposizioni e sull’azione da intraprendere per uniformarvisi.

Se necessario, il Commissioner può effettuare e rendere nota una valutazione degli effetti sui minori in relazione a una decisione o a una proposta su una politica che riguarda i minori.

  • Autorità per le pari opportunità

National Commission for the Promotion of Equality – NCPE (Commissione nazionale per la promozione della parità)

Recapiti

Flat 4, Gattard House,
National Road,
Blata l-Bajda
Malta

Breve descrizione del tipo di richieste di cui si occupa questa istituzione

Chiunque ritenga di essere stato vittima di una discriminazione fondata sul sesso, sulla razza o sull’origine etnica può presentare denuncia all’NCPE.

Tale commissione si occupa di richieste sulla discriminazione fondata sul sesso o sugli oneri familiari, ossia:

  • il trattamento meno favorevole di uomini e donne, direttamente o indirettamente, in funzione del genere o degli oneri familiari
  • il trattamento meno favorevole di una donna a causa del suo stato di gravidanza, o di una sua gravidanza potenziale, oppure della nascita di un figlio
  • il trattamento meno favorevole di uomini e donne in base alla condizione di genitore, agli oneri familiari o a qualunque altro motivo connesso al genere
  • i trattamenti basati su una disposizione, un criterio o una prassi che creerebbero una situazione di particolare svantaggio alle persone di un sesso rispetto a quelle dell’altro, salvo che tale disposizione, criterio o prassi siano corretti, necessari e giustificabili secondo fattori obiettivi non connessi al genere di appartenenza.

Essa si occupa altresì di richieste riguardanti la discriminazione in ambito lavorativo, ossia dei casi di discriminazione diretta o indiretta nei confronti di una persona al momento degli accordi stipulati per decidere in merito ad un’assunzione, oppure sulla discriminazione presente nei termini e nelle condizioni del contratto di lavoro o nella scelta della persona da licenziare.

Altre richieste riguardano la discriminazione nei confronti di una persona da parte di banche, istituti finanziari o compagnie di assicurazioni al momento di concederle un’agevolazione.

Discriminazione nei confronti dei coniugi di lavoratori autonomi, che non sono lavoratori dipendenti o soci che partecipano all’attività dei lavoratori autonomi, e che svolgono compiti identici o complementari rispetto a quelli del coniuge.

Discriminazione nei confronti di una persona nell’accesso a corsi, formazioni professionali, alla concessione di misure di sostegno all'istruzione a studenti o apprendisti, nella selezione dei curricula, nonché nella valutazione delle capacità e della conoscenza di studenti o apprendisti.

Richieste che riguardano molestie sessuali, vale a dire assoggettare una persona a un atto nella sfera dell’intimità fisica, ovvero pretendere favori sessuali da una persona o assoggettare una persona ad atti o a condotte a connotazione sessuale tra cui espressioni verbali e gesti, ovvero la produzione, la visualizzazione o la diffusione di scritti, immagini o altro materiale in cui l'atto, le parole o la condotta sono sgradite alla persona cui sono dirette e potrebbero ragionevolmente essere ritenute offensive, umilianti o minacciose per la persona cui sono dirette.

Discriminazione nella pubblicazione o nella visualizzazione di annunci pubblicitari o di annunci di lavoro contenenti discriminazioni nei confronti dei candidati o che chiedono loro informazioni sulla vita privata o su progetti familiari.

Breve descrizione della procedura che segue il deposito di un’istanza

Il Commissioner può avviare un’indagine su questioni che riguardano azioni od omissioni asseritamente illecite e al ricevimento della denuncia scritta di persone che sostengono di essere vittime di discriminazione.

Tutti i casi sottoposti alle indagini della NCPE sono trattati con riservatezza.

Il ricevimento delle denunce è riscontrato in forma scritta.

La sottocommissione per le denunce dell’NCPE si riunisce per discutere le denunce pervenute e scrive alle parti che ne sono oggetto, informandole delle dichiarazioni rese e chiedendo la loro versione dei fatti.

Per facilitare le indagini, possono essere effettuati colloqui individuali.

La commissione può altresì invitare entrambe le parti a raggiungere un accordo e trovare una soluzione accettabile per tutti i soggetti coinvolti, con il consenso di entrambe le parti.

L’NCPE si adopera per garantire che ogni denuncia sia trattata nel più breve tempo possibile.

Breve descrizione dei possibili risultati del procedimento

Una volta effettuata l’indagine, il Commissioner può respingere la denuncia.

Allorché il Commissioner rileva la fondatezza della denuncia, se l’azione denunciata costituisce un reato ne trasmette una relazione al Commissioner of Police (commissario della polizia) affinché se ne occupi.

Se, invece, l’azione denunciata non costituisce un reato, il Commissioner chiede alla persona nei cui confronti è stata formulata la denuncia di ricomporre la situazione e raggiungere un accordo con il denunciante per risolvere la questione.

In caso di discriminazione denunciata da una persona nei confronti di un’altra, l’NCPE può trasmettere d’ufficio la questione all’esame del tribunale civile competente o dell’Industrial Tribunal (tribunale del lavoro).

  • Autorità di protezione dei dati

Data Protection Commissioner (Garante per la protezione dei dati)

Recapiti

Office of the Information and Data Protection Commissioner
Airways House, Second Floor
High Street,
Sliema SLM 1549
Malta

Breve illustrazione del tipo di richieste di cui si occupa questa istituzione

La protezione dei dati è sempre più importante, in quanto le autorità amministrative raccolgono enormi quantità di informazioni nell’espletamento delle loro funzioni, tra cui informazioni personali sui singoli. È pacifico che le autorità pubbliche sono soggette a determinati obblighi riguardo alle informazioni che raccolgono e che tali obblighi sono intesi, da un lato, a raggiungere un compromesso tra la libertà di chiunque di ottenere, fornire e rilasciare informazioni che costituiscono parte del diritto alla libertà di espressione quale diritto umano fondamentale e, dall’altro, a proteggere il diritto di ciascuno al rispetto della propria vita privata e familiare.

Il Commissioner effettua indagini su denunce riguardanti:

  • dati personali che non sono trattati lealmente e lecitamente
  • dati personali che non sono trattati secondo le buone prassi
  • dati personali raccolti per fini illeciti
  • dati personali trattati per finalità incompatibili con quelle per cui vengono raccolte le informazioni
  • comunicazioni non richieste per finalità di marketing diretto, note come “spam”
  • trasferimento di dati personali verso paesi terzi in contrasto con il Data Protection Act (legge sulla protezione dei dati).

Breve descrizione della procedura che segue il deposito di un’istanza

Ai fini delle indagini, il Commissioner ha accesso ai dati personali sottoposti a trattamento nonché alle informazioni e alla documentazione relative al trattamento dei dati.

Il Commissioner sente le parti interessate che potrebbero essere direttamente coinvolte nelle indagini.

Il Commissioner può convocare chiunque per testimoniare e produrre documenti.

Il Commissioner gode degli stessi poteri di accesso e di perquisizione di locali che le vigenti leggi riconoscono alla polizia. Pertanto, se necessario, il Commissioner può effettuare una perquisizione presso i locali oggetto della denuncia.

Breve descrizione dei possibili risultati del procedimento

Il Commissioner può avviare procedimenti civili nei casi in cui sono state violate le disposizioni del Data Protection Act o in cui la loro violazione è imminente.

Il Commissioner riferisce all’autorità pubblica competente ogni eventuale reato di cui venga a conoscenza durante le indagini.

Il Commissioner può disporre il blocco, la cancellazione o la distruzione di dati, come pure imporre un divieto temporaneo o definitivo al trattamento, o ammonire il responsabile del trattamento.

Qualora non riesca ad ottenere informazioni sufficienti per concludere che il trattamento dei dati personali è lecito, il Commissioner ha facoltà di vietare al responsabile del trattamento di procedere con il trattamento dei dati personali ad esclusione della relativa conservazione.

Quando decide che i dati personali sono stati o potrebbero essere trattati in modo illecito, il Commissioner può disporre la rettifica e, se questa non viene effettuata o se la questione è urgente, può impedire al responsabile del trattamento di procedere con il trattamento dei dati personali ad esclusione della relativa conservazione.

Qualora il responsabile del trattamento dei dati personali non attui le misure di sicurezza, il Commissioner può imporgli una sanzione amministrativa e, in caso di inosservanza di quest’ultima, può procedere nei confronti del suddetto responsabile del trattamento.

Tale sanzione amministrativa è dovuta al Commissioner quale credito di natura civilistica e costituisce titolo esecutivo, come se il pagamento dell’importo sia stato disposto da una sentenza di un tribunale civile.

Se decide che i dati personali sono stati oggetto di trattamento illecito, il Commissioner ordina, con provvedimento, al responsabile del trattamento dei dati personali di cancellarli.

D’altro canto, il responsabile del trattamento dei dati che ritiene di avere subito un pregiudizio in virtù della decisione del Commissioner può chiedere la revoca del provvedimento alla Court of Appeal (Corte d’appello) entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Chiunque subisca un pregiudizio in virtù della decisone del Commissioner ha diritto di proporre ricorso in forma scritta dinanzi al Data Protection Appeals Tribunal (tribunale speciale per i ricorsi in materia di protezione dei dati) entro 30 giorni dalla notifica della detta decisione.

  • Altri organi specializzati

National Commission Persons with Disability (Commissione nazionale per le persone disabili)

Recapiti

National Commission Persons with Disability
Bugeja Institute,
Braille Street,
Santa Venera SVR 1619

Unità/organismo che riceve istanze all’interno dell’istituzione, se pertinente

Equal Opportunities Compliance Unit (Unità per l’osservanza delle pari opportunità)

La National Commission Persons with Disability ha istituito in seno alla sua segreteria la Equal Opportunities Compliance Unit, che ha il compito di promuovere le pari opportunità e l’attuazione dell’Equal Opportunities Act (persons with disability) (legge sulle pari opportunità - persone disabili) e, pertanto, effettua indagini sulle discriminazioni fondate sulla disabilità.

  • L’unità offre consulenza e informazioni su questa materia.
  • Sostiene le persone disabili riguardo alla garanzia dei loro diritti ai sensi dell’Equal Opportunities Act.
  • Si adopera per mutare politica, prassi e sensibilizzare sul problema, così che i disabili ottengano un trattamento più equo.
  • Registra ed effettua indagini sulle azioni presunte di discriminazione fondata sulla disabilità, negozia soluzioni eque e, soltanto in ultima analisi, si rivolge al giudice.

Breve descrizione del tipo di richieste di cui si occupa questa istituzione

Le persone disabili e le loro famiglie hanno acquisito una maggiore consapevolezza dei loro diritti. Questa istituzione si sforza di individuare, di effettuare indagini e di fornire una soluzione a denunce che riguardano persone disabili.

Fra le tipologie di richieste di cui si essa si occupa figurano:

  • domande per orario di lavoro ridotto
  • domande riguardanti l’assunzione di un insegnante di sostegno
  • denunce riguardanti la mancanza di servizio di trasporto scolastico accessibile
  • denunce riguardanti la mancanza di accesso a luoghi di culto, teatri, bande musicali, toilette pubbliche, banche, alberghi, negozi, ristoranti; mancanza di rampe di accesso, marciapiedi inaccessibili
  • denunce di episodi di bullismo nei confronti di persone disabili
  • denunce riguardanti la mancanza di ausili all’elevazione
  • denunce riguardanti la mancanza di servizi di autonoleggio di automobili con il cambio automatico
  • denunce riguardanti la mancanza di sistemazioni adeguate
  • assicurazioni viaggio discriminatorie.

Breve descrizione della procedura che segue il deposito di un’istanza

L’istituzione può avviare indagini d’ufficio su qualsiasi questione riguardante un’azione ritenuta illecita ai sensi di una o più disposizioni contenute nell’Equal Opportunities (persons with disability) Act.

Essa può altresì avviare indagini a seguito del ricevimento di una denuncia scritta in cui si sostiene che una persona ha commesso un’azione illecita ai sensi di una o più disposizioni contenute nell’Equal Opportunities (persons with disability) Act.

Tale denuncia può essere presentata presso la Commission dalla persona che ha subito il pregiudizio o dal genitore, dal tutore o da un familiare della persona con disabilità mentale.

La Commission fornisce assistenza alle persone che desiderano presentare una denuncia e che necessitano di aiuto per formularla oralmente o in forma scritta.

La conferma di ricezione segue il ricevimento della denuncia scritta. L’Unità esamina la denuncia e, se questa non è comprovabile, ne avvisa il denunciante in forma scritta, informandolo dei possibili rimedi alternativi.

In caso di denuncia comprovabile, e qualora da essa sia prima facie desumibile una discriminazione, l’Unità effettua indagini al riguardo.

Il convenuto riceve una notifica di denuncia con la quale si richiedono ulteriori osservazioni. Questa fase è strumentale all’Unità per avere una prima visione del caso.

Al convenuto viene chiesto di presentare una proposta contenente il calendario delle modifiche necessarie per eliminare la discriminazione e le relative modalità di attuazione.

L’Unità impiega procedure di mediazione per negoziare una soluzione equa e rapida.

Qualora la mediazione non vada a buon fine, la Commission sarà costretta ad avviare un’azione legale presso l’Arbitration Centre o le istanze giurisdizionali.

Breve descrizione dei possibili risultati del procedimento

La Commission può avviare un’azione legale in seguito alle indagini.

In caso di asserita discriminazione compiuta da una persona nei confronti di un’altra, l’istituzione può trasmettere d’ufficio la questione alla First Hall of the Civil Court. Tuttavia, tale rinvio non impedisce al singolo che vi abbia un interesse giuridicamente tutelato, di avviare un’azione giudiziale, anche per risarcimento danni, avente ad oggetto una discriminazione.

La Commission cerca di addivenire a soluzioni amichevoli.

Refugee Commission and Refugee Appeals Board (Commissione per i rifugiati e comitato di appello per i rifugiati)

Recapiti

Malta Emigrants’ Commission
Dar l-Emigrant,
Castille Place,
Valletta
Malta

La Emigrants’ Commission (Commissione per gli immigrati) è un’organizzazione di volontariato non governativa e senza scopo di lucro, istituita per aiutare le persone che ne hanno bisogno offrendo loro servizi gratuiti, sostegno e protezione.

I servizi offerti riguardano tutti i soggetti interessati dal fenomeno della migrazione, fra cui gli immigrati, i rifugiati e i turisti.

Breve illustrazione del tipo di richieste di cui si occupa questa istituzione

Il compito precipuo dell’Office of the Refugee Commissioner (ufficio del commissario per i rifugiati) è ricevere, elaborare e decidere in merito alle domande di asilo come previsto dal Refugees Act (legge sui rifugiati). L’obiettivo fondamentale dell’ufficio è garantire una procedura per determinare la presenza dei requisiti necessari per la domanda di asilo che sia del tutto indipendente, equa, efficiente e rapida garantendo, nel contempo, il massimo livello di qualità quanto all’ascolto, all’analisi e alla decisione in merito alle domande.

I richiedenti asilo che si trovano nei centri di accoglienza possono registrarsi come tali presso il refugee Commissioner compilando un modulo denominato Preliminary Questionnaire (questionario preliminare). Tale modulo viene messo a disposizione degli immigrati nei centri di permanenza insieme alle informazioni pertinenti, che vengono loro fornite in merito al diritto di chiedere la protezione internazionale.

Il Preliminary Questionnaire è disponibile in diverse lingue, ciò al fine di agevolarne la compilazione a cura degli immigrati.

Il personale dell’Office of the Refugee Commissioner fornisce informazioni a cittadini di paesi terzi sulla procedura di asilo e in merito ai diritti e agli obblighi che li riguardano nel corso dell’intera procedura. I richiedenti asilo sono inoltre assistiti da interpreti messi a disposizione dall’ufficio per la corretta compilazione del Preliminary Questionnaire.

Breve descrizione della procedura che segue il deposito di un’istanza

Al ricevimento del modulo di domanda ufficiale per il riconoscimento dello status di rifugiato, l’Office organizza colloqui con i richiedenti. I colloqui sono condotti da personale dell’Office of the Refugee Commissioner assistito da interpreti, ove necessario.

Al richiedente asilo vengono ricordati i diritti e gli obblighi suoi propri ai sensi di legge, tra cui il diritto di rivolgersi all’Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite.

Ai richiedenti vengono fornite le necessarie attrezzature e la possibilità di illustrare nei dettagli il proprio caso, con il sostegno di testimonianze e di documentazione e fornendo adeguate spiegazioni riguardo ad ogni motivazione indicata nella domanda di asilo.

Il Refugee Commissioner verifica dapprima che il richiedente soddisfi i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di rifugiato e, per coloro che non hanno diritto alla protezione di rifugiato, l’ufficio verifica ulteriormente se il richiedente soddisfa i criteri per la protezione sussidiaria previsti dalla legge.

Breve descrizione dei possibili risultati del procedimento

La raccomandazione del Refugee Commissioner è in ogni caso destinata al ministro degli Affari interni. Al richiedente ne viene trasmessa una copia, unitamente a una nota riservata contenente la motivazione a sostegno della raccomandazione. In caso di raccomandazione negativa, il richiedente è altresì informato del suo diritto di impugnarla dinanzi alla Refugee Appeals Board e della procedura da adottare al riguardo.

L’Office of the Refugee Commissioner può suggerire le due seguenti tipologie di protezione: status di rifugiato e protezione sussidiaria.

Nel caso in cui decida che non sono soddisfatti i requisiti per riconoscere lo status di rifugiato a un richiedente asilo, il Refugee Commissioner potrà suggerire al ministro di concedergli la protezione sussidiaria, riconosciuta ai richiedenti asilo che, se rimpatriati, correrebbero un rischio concreto di subire un grave pregiudizio.

Il Commissioner ripete questo suggerimento anche nei casi in cui il rischio concreto di subire un grave pregiudizio sorga in seguito alla decisione di non riconoscere la protezione sussidiaria.

L’Office of the Refugee Commissioner può altresì suggerire al ministro degli Affari interni un altro regime di protezione, ossia la protezione umanitaria temporanea. Si tratta di una procedura amministrativa da concedere in casi eccezionali e particolari in cui i richiedenti non soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato né quelli per la protezione sussidiaria ma che, tuttavia, necessitano di protezione per specifiche ragioni umanitarie.

Altro

Victim Support Malta (Sostegno alla vittime, Malta)

Recapiti

Victim Support Malta
Dun Guzepp Gonzi Street,
Tarxien TXN 1633
Malta

Breve descrizione del tipo di richieste di cui si occupa questa istituzione

Il Victim Support Malta è stato istituito nel giugno 2004 ed è divenuto ufficialmente una fondazione nel luglio 2006. Questa organizzazione si occupa di tutti i tipi di vittime di reato, dalla violenza domestica alle molestie sessuali fino al lutto per la perdita di un familiare.

Di seguito sono elencati gli obiettivi del Victim Support Malta:

  • raccogliere e gestire informazioni procedurali connesse a sistemi penali e regimi terapeutici;
  • creare una rete con enti correlati offrendo, pertanto, alle vittime e ai testimoni giudiziari un orientamento e un servizio di consulenza per quanto riguarda i loro rapporti con i suddetti sistemi;
  • riportare e monitorare le necessità delle vittime di reato e dei testimoni giudiziari;
  • incoraggiare e assistere i singoli e le organizzazioni nell’intraprendere studi professionali sul sistema giudiziario penale e su argomenti connessi ai reati.

Breve descrizione della procedura che segue il deposito di un’istanza

Le vittime di qualunque reato che si rivolgono al Victim Support Malta vengono immediatamente messe in contatto con il Coordinator (coordinatore), che effettua una rapida valutazione iniziale per capire la gravità del caso. Nome e recapiti della vittima vengono di norma chiesti per futuri contatti.

Terminata questo breve colloquio, il Coordinator trasmette il caso a uno dei professionisti volontari qualificati, che sono persone che hanno frequentato un corso di formazione mirato per quattro-sei settimane, finalizzato a fornire informazioni e sostegno alle vittime di reato.

Il volontario assegnato al caso contatta la vittima al più presto e organizza un primo incontro, in base alle necessità di tutti i soggetti interessati, ove ottiene dalla vittima le informazioni sufficienti per stilare un piano d’azione. Alla vittima viene chiesto di sottoscrivere un modulo di consenso per poter trattare il caso.

Breve descrizione dei possibili risultati del procedimento

Il piano d’azione preliminare viene quindi esaminato dal volontario e dal coordinatore, che elaborano la soluzione migliore. La vittima ne viene in seguito informata e, a partire da quel momento, il volontario rimane in regolare e costante contatto con essa durante l’intera fase di ripresa dalle conseguenze del reato subito.

L’attività del Victim Support Malta è vigilata dal Director (amministratore), che ne controlla dinamiche e risultati.

Ultimo aggiornamento: 15/10/2012

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