Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari

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Organi giurisdizionali nazionali

I diritti fondamentali sono sanciti da testi internazionali come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e da alcune convenzioni delle Nazioni Unite, nonché dalla Costituzione del Lussemburgo e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per quanto riguarda il diritto europeo.

I diritti fondamentali sanciti da questi testi giuridici possono essere invocati dinanzi a qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, sia esso penale, civile, commerciale o amministrativo.

È quindi opportuno osservare che ogni violazione di un diritto fondamentale potrà essere sanzionata da sentenze emesse dai tribunali nazionali, che si tratti di un tribunale civile o penale o eventualmente di un tribunale commerciale o amministrativo.

https://justice.public.lu/fr.html

https://justice.public.lu/fr/annuaire.html

Difensore civico (Médiateur institutionnel)

Ombudsman

Il difensore civico dipende dalla Camera dei deputati (Chambre des deputés); nell'esercizio delle sue funzioni non riceve istruzioni da nessun'altra autorità.

Il suo compito è quello di raccogliere i reclami di persone fisiche o giuridiche di diritto privato formulati nell'ambito di una causa che le riguardi e relativi al funzionamento delle amministrazioni dello Stato e dei comuni, nonché degli istituti pubblici dello Stato e dei comuni, ad esclusione delle loro attività industriali, finanziarie e commerciali. In tale contesto il difensore civico può essere adito per denunce riguardanti direttamente o indirettamente i diritti umani.

Se una persona fisica o giuridica di diritto privato, nell'ambito di una causa che la riguardi, ritiene che una delle autorità di cui al paragrafo precedente non abbia operato conformemente alla missione che è chiamata a svolgere o che contravvenga a convenzioni, leggi e regolamenti in vigore può chiedere, con reclamo individuale scritto o con dichiarazione resa verbalmente alla sua segreteria, la trasmissione della causa al difensore civico.

Il reclamo deve essere preceduto da apposite procedure amministrative presso gli organi chiamati in causa al fine di ottenere soddisfazione.

Il reclamo presentato al difensore civico non interrompe i termini per ricorrere, soprattutto dinanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il difensore civico non può intervenire in un procedimento in corso dinanzi a un giudice, né mettere in discussione la fondatezza di una decisione giurisdizionale. Tuttavia, in caso di non esecuzione di una decisione giudiziaria passata in giudicato, il difensore civico può ingiungere all'organismo chiamato in causa di conformarvisi entro il termine che esso avrà stabilito.

Il reclamo deve essere riferito a una causa concreta riguardante l'autore del reclamo. I reclami non possono avere ad oggetto il funzionamento dell'amministrazione in generale.

Quando ritiene che un reclamo sia giustificato, il difensore civico offre consigli all'autore del reclamo e al servizio dell'amministrazione interessato fornendo a questi ultimi tutte le raccomandazioni che reputa utili ai fini di una composizione amichevole del reclamo per il quale è stato interpellato. In particolare, queste raccomandazioni possono comportare proposte volte a migliorare il funzionamento del servizio in questione.

Se, nell'ambito di un reclamo per cui è stato adito, il difensore civico ritiene che l'applicazione della decisione contestata determini una situazione di iniquità, egli può, nel rispetto delle disposizioni legislative e normative, raccomandare al servizio chiamato in causa qualsiasi soluzione che permetta di risolvere equamente la situazione del reclamante e suggerire le modifiche che egli ritiene opportuno apportare ai testi legislativi o normativi che sono alla base della decisione in questione.

La decisione del difensore civile di non dare seguito a un reclamo non è suscettibile di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Lussemburgo

Tel.: +352 26270101
Fax: +352 26270102

Sito internet: http://www.ombudsman.lu/
email: info@ombudsman.lu

Organi specializzati per i diritti umani

Commissione consultiva dei diritti dell'uomo (Commission consultative des droits de l'Homme, CCDH)

La commissione consultiva dei diritti dell'uomo, o CCDH, è un organo consultivo del governo incaricato di promuovere e tutelare i diritti umani nel Granducato di Lussemburgo. In tal senso essa trasmette al governo pareri, studi, prese di posizione e raccomandazioni che formula in totale indipendenza su tutte le questioni di portata generale riguardanti i diritti dell'uomo nel Granducato di Lussemburgo. Nei suoi pareri, la commissione richiama l'attenzione del governo sulle misure che essa ritiene possano favorire la tutela e la promozione dei diritti umani. Il primo ministro trasmette i pareri, gli studi, le prese di posizione e le raccomandazioni della commissione alla Camera dei deputati.

Si tratta di un organo del governo puramente consultivo, che non ha alcun potere decisionale.

La CCDH non è competente per trattare casi individuali.

Nell'ambito del suo operato la CCDH:

  • esamina liberamente qualsiasi questione che rientri nelle sue competenze, sia sottoposta dal governo, sia decisa di propria iniziativa su proposta dei suoi membri o di qualsiasi persona od organizzazione;
  • ascolta qualsiasi persona e riceve ogni eventuale informazione e documento necessari alla valutazione di situazioni di sua competenza;
  • si rivolge all'opinione pubblica direttamente o tramite organi di stampa, soprattutto per rendere pubblici suoi pareri e raccomandazioni;
  • alimenta una concertazione con altri organi, giurisdizionali o non giurisdizionali, sulla promozione e la tutela dei diritti umani.

Commission consultative des droits de l'Homme

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Lussemburgo

Tel.: +352 26202852
Fax: +352 26202855

Sito internet: https://ccdh.public.lu/
email: info@ccdh.public.lu

Difensore civico per i minori e i giovani (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKaJu))

Funzioni dell'OKaJu

La legge del 1º aprile 2020 che istituisce il difensore civico per i minori e i giovani definisce le funzioni dell'OKaJu:

  1. esamina le denunce riguardanti violazioni dei diritti dei minori; formula raccomandazioni per porre rimedio alla situazione segnalata;
  2. analizza i sistemi esistenti al fine di raccomandare agli organismi competenti eventuali adeguamenti necessari per garantire una migliore tutela e promozione a lungo termine dei diritti dei minori;
  3. segnala violazioni dei diritti dei minori agli organismi competenti;
  4. fornisce consulenza alle persone fisiche o giuridiche su come esercitare i diritti dei minori;
  5. sensibilizza i minori in merito ai loro diritti e l'opinione pubblica in merito ai diritti dei minori;
  6. formula pareri su tutti i disegni di legge, i progetti di legge e i progetti di regolamenti granducali che hanno un impatto sul rispetto dei diritti dei minori;
  7. formula pareri su richiesta del governo o della Camera dei deputati in merito a qualsiasi questione relativa ai diritti dei minori.

I membri dell'OKaJU esercitano le proprie funzioni senza intervenire nei procedimenti giudiziari in corso.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare al difensore civico per i minori e i giovani una richiesta scritta o orale di consulenza sull'esercizio dei diritti dei minori.

La risposta del difensore civico per i minori e i giovani può essere scritta o orale, a seconda della forma della richiesta.

Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher

2, rue Fort Wallis
L-2714 Lussemburgo

Tel.: +352 26123124
Fax: +352 26123125

Sito internet: http://ork.lu/index.php/en/

Centro per la parità di trattamento (Centre pour l'égalité de traitement)

Il Centro per la parità di trattamento svolge le proprie funzioni in totale indipendenza con il compito di promuovere, analizzare e vigilare sulla parità di trattamento tra tutte le persone, senza discriminazioni fondate su razza, origine etnica, sesso, religione o convinzioni, disabilità ed età.

Nell'ambito del proprio incarico il Centro può in particolare:

  • pubblicare relazioni, esprimere pareri e raccomandazioni e condurre studi su tutte le questioni legate alle discriminazioni di cui sopra;
  • produrre e fornire qualsiasi informazione e documento utile nell'ambito del proprio incarico;
  • fornire aiuto alle persone che si reputano vittime di una discriminazione ai sensi dell'articolo 1 della legge sulla parità di trattamento del 28 novembre 2006, mettendo a loro disposizione un servizio di consulenza e orientamento volto a informare le vittime sui loro diritti individuali, sulla legislazione, la giurisprudenza e i mezzi per far valere i propri diritti.

Alcune informazioni riguardanti situazioni o casi individuali, di cui i membri vengano a conoscenza nell'esercizio del proprio incarico, sono soggette al segreto professionale. Tuttavia il segreto professionale non osta la comunicazione alle autorità giudiziarie competenti di qualsiasi informazione suscettibile di costituire, per la vittima, una discriminazione quale definita all'articolo 1 della legge in materia.

I membri del Centro esercitano le proprie funzioni senza intervenire nei procedimenti giudiziari in corso.

I membri del Centro hanno il diritto di chiedere qualsiasi informazione, atto o documento necessari allo svolgimento del proprio incarico, ad esclusione di quelli coperti dal segreto medico o da altro segreto professionale.

Centre pour l'égalité de traitement

B.P. 2026
L-1020 Lussemburgo

Tel.: +352 26483033
Fax: +352 26483873

Sito internet: http://cet.lu/fr/
email: info@cet.lu

Commissione nazionale per la protezione dei dati (Commission nationale pour la protection des données)

La Commissione nazionale per la protezione dei dati è un'autorità istituita sotto forma di ente pubblico che assolve in totale indipendenza i compiti di cui è investita.

Ogni anno rende conto dell'esecuzione dei propri compiti in una relazione scritta destinata ai membri del governo riuniti in consiglio.

La commissione nazionale per la protezione dei dati è incaricata di:

  • controllare e verificare la legalità della raccolta e dell'utilizzo dei dati soggetti a trattamento e informare i responsabili del trattamento sui loro obblighi;
  • vigilare sul rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone, in particolare sul rispetto della privacy, e informare il pubblico sui diritti delle persone interessate;
  • ricevere ed esaminare le denunce e le richieste di verifica riguardanti la liceità dei trattamenti;
  • consigliare il governo, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa, in merito alle conseguenze dell'evoluzione delle tecnologie di trattamento delle informazioni in relazione al rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone; in tal senso può far procedere a studi, indagini o perizie.

La Commissione nazionale è inoltre incaricata di garantire l'applicazione delle disposizioni della legge modificata dal 30 maggio 2005 sulla tutela della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei suoi regolamenti di esecuzione.

Qualsiasi persona agente in prima persona oppure tramite il proprio avvocato o tramite qualsiasi altra persona fisica o giuridica debitamente autorizzata può presentare alla Commissione nazionale una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà fondamentali in riferimento a un trattamento. La persona interessata viene informata del seguito riservato alla sua domanda.

In particolare, qualsiasi persona interessata può chiedere alla Commissione nazionale di verificare la liceità di un trattamento dei dati personali in caso di rifiuto o limitazione dell'esercizio del diritto di accesso della persona in questione.

La Commissione nazionale denuncia alle autorità giudiziarie le infrazioni di cui venga a conoscenza.

Commission nationale pour la protection des données

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Tel.: +352 261060-1
Fax: +352 261060-29

Sito internet: https://cnpd.public.lu/fr.html

Ufficio nazionale per l'accoglienza (Office national de l'accueil (ONA))

L'Ufficio nazionale per l'accoglienza (ONA) è stato istituito con legge del 4 dicembre 2019. Le disposizioni della nuova legge sull'accoglienza sono entrate in vigore il 1º gennaio 2020.

L'ONA sostituisce l'Ufficio lussemburghese per l'accoglienza e l'integrazione (Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI)) istituito dalla legge modificata del 16 dicembre 2008 concernente l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri nel Granducato di Lussemburgo.

Le funzioni dell'ONA sono le seguenti:

  1. organizzare l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ai sensi della legge del 18 dicembre 2015 relativa alla protezione internazionale e alla protezione temporanea;
  2. gestire strutture ricettive riservate all'alloggio temporaneo dei richiedenti protezione internazionale, dei rifugiati e delle persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi della citata legge del 18 dicembre 2015;
  3. collaborare con altri organismi nella creazione e nella gestione di strutture ricettive per l'alloggio temporaneo dei richiedenti protezione internazionale, dei rifugiati e delle persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria;
  4. collaborare con le autorità competenti per promuovere la costruzione e la sistemazione di strutture ricettive per l'alloggio temporaneo dei richiedenti protezione internazionale, dei rifugiati e delle persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.

L'ONA collabora con gli organismi europei e internazionali nello svolgimento di tali compiti.

In casi eccezionali, debitamente giustificati da motivi familiari, umanitari o sanitari, l'ONA può concedere un sostegno ad hoc ai cittadini di paesi terzi, quali definiti all'articolo 3, lettera c), della legge modificata del 29 agosto 2008 sulla libera circolazione delle persone e l'immigrazione, che non hanno diritto agli aiuti e alle indennità esistenti.

Office national de l'accueil (ONA)

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Lussemburgo

Tel.: +352 24785700
Fax: +352 24785720

Sito internet: https://ona.gouvernement.lu/en/service.html
email: info@olai.public.lu

Accesso alla giustizia

Servizio di accoglienza e di informazione giuridica (Service d'accueil et d'information juridique)

Istituito presso gli organi giurisdizionali, il Servizio di accoglienza e di informazione giuridica è posto sotto l'autorità del procuratore generale dello Stato (procureur général d'Etat). Il suo compito è quello di accogliere i privati e di fornire informazioni generali sulla portata dei loro diritti e sui canali e mezzi da mettere in atto ai fini della tutela di tali diritti.

Il Servizio di accoglienza e di informazione giuridica è incaricato di:

  • accogliere i privati e indirizzarli ai servizi competenti, fornendo loro le informazioni e i mezzi tecnici necessari;
  • informare i privati in generale sui loro diritti rispetto ai problemi posti e ai canali e ai mezzi utili per farli valere;
  • ascoltare le loro doglianze sulle difficoltà riscontrate nell'esercitare il proprio diritto e proporre i mezzi per porvi rimedio.

Il Servizio di accoglienza e di informazione giuridica fornisce esclusivamente informazioni verbali, ad esclusione di qualsiasi consulenza scritta.

Service d'accueil et d'information juridique - Lussemburgo

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Lussemburgo

Tel.: +352 475981-345/325/600

pgsin@justice.etat.lu

Service d'accueil et d'information juridique - Diekirch

Justice de paix

Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch

Tel.: +352 802315

Patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso per procedimenti giudiziari, extragiudiziali, contenziosi e non contenziosi, a prescindere dal fatto che la persona in questione sia parte in giudizio come attrice o come convenuta. Per avere diritto al patrocinio a spese dello Stato, il reddito del richiedente deve essere insufficiente, vale a dire equivalente al reddito di integrazione sociale (revenu d'insertion sociale (REVIS)). Quest'insufficienza di risorse è valutata in base al reddito e alla ricchezza di colui che richiede l'assistenza, ma anche delle persone con cui vive in comunione domestica.

Il patrocinio a spese dello Stato viene negato alla persona la cui azione è palesemente irricevibile, priva di fondamento, abusiva o sproporzionata per oggetto rispetto alle spese da sostenere.

Il patrocinio non viene concesso se il richiedente ha il diritto di ottenere da terzi, a qualunque titolo, il rimborso delle spese che saranno coperte con il gratuito patrocinio.

Il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato ha il diritto di essere assistito da un avvocato e da qualsiasi pubblico ufficiale del quale sia richiesta l'assistenza nell'ambito di una causa, di un'istanza o della relativa esecuzione.

Spetta al presidente dell'ordine degli avvocati (Bâtonnier de l'Ordre des avocats) oppure al membro del consiglio dell'ordine, appositamente delegato dal suddetto presidente, della circoscrizione del luogo di residenza del richiedente, decidere in merito all'attribuzione del gratuito patrocinio. In assenza di residenza, è competente il presidente del consiglio dell'ordine di Lussemburgo oppure il membro del consiglio dell'ordine appositamente delegato dal presidente.

Le persone con risorse insufficienti si rivolgono al presidente nelle sue udienze o per iscritto.

Se una persona trattenuta dalla polizia afferma di avere il diritto di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato e ne fa domanda, l'avvocato che la assiste durante il fermo trasmette la richiesta al presidente dell'ordine degli avvocati.

Sito internethttps://www.barreau.lu/recourir-a-un-avocat/assistance-judiciaire/

Per la circoscrizione giudiziaria di Lussemburgo

Presidente del consiglio dell'ordine di Lussemburgo
Servizio di assistenza giudiziaria (Service de l'Assistance Judiciaire)
45, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
L-2013 Lussemburgo

Tel.: +352 467272-1

Per la circoscrizione giudiziaria di Diekirch

Presidente del consiglio dell'ordine di Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch

Ultimo aggiornamento: 24/04/2023

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