I diritti fondamentali sono sanciti da testi internazionali come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e da alcune convenzioni delle Nazioni Unite, nonché dalla Costituzione del Lussemburgo e dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per quanto riguarda il diritto europeo.
I diritti fondamentali sanciti da questi testi giuridici possono essere invocati dinanzi a qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, sia esso penale, civile, commerciale o amministrativo.
È quindi opportuno osservare che ogni violazione di un diritto fondamentale potrà essere sanzionata da sentenze emesse dai tribunali nazionali, che si tratti di un tribunale civile o penale o eventualmente di un tribunale commerciale o amministrativo.
https://justice.public.lu/fr.html
http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html
Il difensore civico dipende dalla Camera dei deputati; nell’esercizio delle sue funzioni non riceve istruzioni da nessun’altra autorità.
Il suo compito è quello di raccogliere i reclami di persone fisiche o giuridiche di diritto privato formulati nell’ambito di una causa che le riguardi e relativi al funzionamento delle amministrazioni dello Stato e dei comuni, nonché degli istituti pubblici dello Stato e dei comuni, ad esclusione delle loro attività industriali, finanziarie e commerciali. In tale contesto il difensore civico può essere adito per denunce riguardanti direttamente o indirettamente i diritti umani.
Se una persona fisica o giuridica di diritto privato, nell’ambito di una causa che la riguardi, ritiene che una delle autorità di cui al paragrafo precedente non abbia operato conformemente alla missione che è chiamata a svolgere o che contravvenga a convenzioni, leggi e regolamenti in vigore può chiedere, con reclamo individuale scritto o con dichiarazione resa verbalmente alla sua segreteria, la trasmissione della causa al difensore civico.
Il reclamo deve essere preceduto da apposite procedure amministrative presso gli organi chiamati in causa al fine di ottenere soddisfazione.
Il reclamo presentato al difensore civico non interrompe i termini per ricorrere, soprattutto dinanzi agli organi giurisdizionali competenti.
Il difensore civico non può intervenire in un procedimento in corso dinanzi a un giudice, né mettere in discussione la fondatezza di una decisione giurisdizionale. Tuttavia, in caso di non esecuzione di una decisione giudiziaria passata in giudicato, il difensore civico può ingiungere all’organismo chiamato in causa di conformarvisi entro il termine che egli avrà stabilito.
Il reclamo deve essere riferito a una causa concreta riguardante l’autore del reclamo. I reclami non possono avere ad oggetto il funzionamento dell’amministrazione in generale.
Quando ritiene che un reclamo sia giustificato, il difensore civico offre consigli all’autore del reclamo e al servizio dell’amministrazione interessato fornendo a questi ultimi tutte le raccomandazioni che reputa utili ai fini di una composizione amichevole del reclamo per il quale è stato interpellato. In particolare, queste raccomandazioni possono comportare proposte volte a migliorare il funzionamento del servizio in questione.
Se, nell’ambito di un reclamo per cui è stato adito, il difensore civico ritiene che l’applicazione della decisione contestata determini una situazione di iniquità, egli può, nel rispetto delle disposizioni legislative e normative, raccomandare al servizio chiamato in causa qualsiasi soluzione che permetta di risolvere equamente la situazione del reclamante e suggerire le modifiche che egli ritiene opportuno apportare ai testi legislativi o normativi che sono alla base della decisione in questione.
La decisione del difensore civile di non dare seguito a un reclamo non è suscettibile di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale.
Ombudsman
36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Lussemburgo
Tel.: (+352) 26 27 01 01
Fax: (+352) 26 27 01 02
Sito internet: http://www.ombudsman.lu/
E-mail: info@ombudsman.lu
La Commission consultative des droits de l’Homme (commissione consultiva dei diritti dell’uomo), o CCDH, è un organo consultivo del governo incaricato di promuovere e tutelare i diritti umani nel Granducato di Lussemburgo. In tal senso essa trasmette al governo pareri, studi, prese di posizione e raccomandazioni che formula in totale indipendenza su tutte le questioni di portata generale riguardanti i diritti dell’uomo nel Granducato di Lussemburgo. Nei suoi pareri, la commissione richiama l’attenzione del governo sulle misure che essa ritiene possano favorire la tutela e la promozione dei diritti umani. Il primo ministro trasmette i pareri, gli studi, le prese di posizione e le raccomandazioni della commissione alla Camera dei deputati.
Si tratta di un organo del governo puramente consultivo, che non ha alcun potere decisionale.
La CCDH non è competente per trattare casi individuali.
Nell’ambito del suo operato la CCDH:
Commission consultative des droits de l’Homme
71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Lussemburgo
Tel.: (+352) 26 20 28 52
Fax.: (+352) 26 20 28 55
Sito internet: https://ccdh.public.lu/
E-mail: info@ccdh.public.lu
I membri dell’Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand (comitato lussemburghese per i diritti del bambino), o ORK, svolgono il proprio compito in totale neutralità e indipendenza.
Nell’ambito del proprio operato l’ORK può in particolare:
Nell’esercizio delle funzioni dei membri dell’ORK, alcune informazioni relative a situazioni o casi individuali sono soggette al segreto professionale. Tuttavia, tale segreto professionale non osta la comunicazione alle autorità giudiziarie competenti di qualsiasi informazione suscettibile di ledere l’interesse superiore del bambino.
I membri dell’ORK esercitano le proprie funzioni senza intervenire nei procedimenti giudiziari in corso.
Nell’ambito dello svolgimento del proprio incarico e nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti, i membri dell’ORK possono accedere liberamente a tutti gli edifici di organismi pubblici o privati dediti all’accoglienza, con o senza alloggio, alla consulenza, all’assistenza, all’orientamento, alla formazione o all’animazione di bambini.
I membri dell’ORK hanno il diritto di chiedere qualsiasi informazione, atto o documento, ad esclusione di quelli coperti dal segreto medico o da altro segreto professionale.
Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand (ORK)
2, rue Fort Wallis
L-2714 Lussemburgo
Tel.: (+352) 26 123 124
Fax: (+352) 26 123 125
Sito internet: http://ork.lu/index.php/en/
Il Centre pour l’égalité de traitement (centro per la parità di trattamento) svolge le proprie funzioni in totale indipendenza con il compito di promuovere, analizzare e vigilare sulla parità di trattamento tra tutte le persone, senza discriminazioni fondate su razza, origine etnica, sesso, religione o convinzioni, disabilità ed età.
Nell’ambito del proprio incarico il centro può in particolare:
Alcune informazioni riguardanti situazioni o casi individuali, di cui i membri vengano a conoscenza nell’esercizio del proprio incarico, sono soggette al segreto professionale. Tuttavia, il segreto professionale non osta la comunicazione alle autorità giudiziarie competenti di qualsiasi informazione suscettibile di costituire, per la vittima, una discriminazione quale definita all’articolo 1 della legge in materia.
I membri del centro esercitano le proprie funzioni senza intervenire nei procedimenti giudiziari in corso.
I membri del centro hanno il diritto di chiedere qualsiasi informazione, atto o documento necessaria/o allo svolgimento del proprio incarico, ad esclusione di quelli coperti dal segreto medico o da altro segreto professionale.
Centre pour l’égalité de traitement
B.P. 2026
L-1020 Lussemburgo
Tel.: (+352) 26 48 30 33
Fax: (+352) 26 48 38 73
Sito internet: http://cet.lu/fr/
E-mail: info@cet.lu
La Commission nationale pour la protection des données (commissione nazionale per la protezione dei dati) è un’autorità istituita sotto forma di ente pubblico che assolve in totale indipendenza i compiti di cui è investita.
Ogni anno essa rende conto dell’esecuzione dei propri compiti in una relazione scritta destinata ai membri del governo riuniti in consiglio.
La commissione nazionale per la protezione dei dati è incaricata di:
La commissione nazionale è inoltre incaricata di garantire l’applicazione delle disposizioni della legge modificata dal 30 maggio 2005 sulla tutela della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei suoi regolamenti di esecuzione.
Qualsiasi persona agente in prima persona oppure tramite il proprio avvocato o tramite qualsiasi altra persona fisica o giuridica debitamente autorizzata può presentare alla commissione nazionale una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà fondamentali in riferimento a un trattamento. La persona interessata viene informata del seguito riservato alla sua domanda.
In particolare, qualsiasi persona interessata può chiedere alla commissione nazionale di verificare la liceità di un trattamento dei dati personali in caso di rifiuto o limitazione dell’esercizio del diritto di accesso della persona in questione.
La commissione nazionale denuncia alle autorità giudiziarie le infrazioni di cui venga a conoscenza.
Commission nationale pour la protection des données
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel.: (+352) 26 10 60 -1
Fax.: (+352) 26 10 60 - 29
Sito internet: https://cnpd.public.lu/fr/index.html
L’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (ufficio lussemburghese per l’accoglienza e l’integrazione) ha il compito di organizzare l’accoglienza degli stranieri nuovi arrivati, di agevolare il processo di integrazione degli stranieri attraverso l’attuazione e il coordinamento della politica di accoglienza e di integrazione, di cui la lotta alle discriminazioni costituisce un elemento essenziale, congiuntamente ai comuni e agli attori della società civile, nonché di organizzare l’assistenza sociale per gli stranieri che non hanno diritto agli aiuti e ai sussidi esistenti e per i richiedenti protezione internazionale.
Nell’ambito di questa missione, l’OLAI collabora sia con gli organismi comunitari e internazionali, sia con quelli dei paesi di origine degli stranieri.
Di concerto con il comitato interministeriale all’integrazione, l’OLAI è incaricato di definire un progetto di piano d’azione nazionale pluriennale di integrazione e di lotta alle discriminazioni che definisca i principali orientamenti strategici di intervento e le misure politiche, attuali e future.
Il ministro sottopone il progetto di piano all’approvazione del governo, mentre quest’ultimo presenta una strategia complessiva e definisce misure mirate di interazione e di lotta alle discriminazioni.
Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI)
7,-9, avenue Victor Hugo
L-1750 Lussemburgo
Tel.: (+352) 247-85700
Sito internet: http://www.olai.public.lu/fr/index.html
E-mail: info@olai.public.lu
Istituito presso gli organi giurisdizionali, il Service d’accueil et d’information juridique (servizio di accoglienza e di informazione giuridica) è posto sotto l’autorità del procuratore generale dello Stato. Il suo compito è quello di accogliere i privati e di fornire informazioni generali sulla portata dei loro diritti e sui canali e mezzi da mettere in atto ai fini della tutela di tali diritti.
Il servizio di accoglienza e di informazione giuridica è incaricato di:
Il servizio di accoglienza e di informazione giuridica fornisce esclusivamente informazioni verbali, ad esclusione di qualsiasi consulenza scritta.
Service d’accueil et d’information juridique - Lussemburgo
Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Lussemburgo
Tel.: (+352) 22 18 46
Service d’accueil et d’information juridique - Diekirch
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch
Tel.: (+352) 80 23 15
Service d’accueil et d’information juridique - Esch sur Alzette
Justice de paix
Place Norbert Metz
L-4239 - Esch-sur-Alzette
Tel.: (+352) 54 15 52
Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso per procedimenti giudiziari, extragiudiziali, contenziosi e non contenziosi, a prescindere che la persona in questione sia parte in giudizio come attrice o come convenuta. Per usufruire del gratuito patrocinio, le risorse della persona che lo richiede devono essere insufficienti, ovvero equivalenti al reddito minimo garantito (RMG). Quest’insufficienza di risorse è valutata in base al reddito e alla ricchezza di colui che richiede l’assistenza, ma anche delle persone con cui vive in comunione domestica.
Il patrocinio a spese dello Stato viene negato alla persona la cui azione è palesemente irricevibile, priva di fondamento, abusiva o sproporzionata per oggetto rispetto alle spese da sostenere.
Il patrocinio non viene concesso se il richiedente ha il diritto di ottenere da terzi, a qualunque titolo, il rimborso delle spese che saranno coperte con il gratuito patrocinio.
Il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato ha il diritto di essere assistito da un avvocato e da qualsiasi pubblico ufficiale del quale sia richiesta l’assistenza nell’ambito di una causa, di un’istanza o della relativa esecuzione.
Spetta al bâtonnier (presidente) dell’ordine degli avvocati oppure al membro del consiglio dell’ordine, appositamente delegato dal suddetto presidente, della circoscrizione del luogo di residenza del richiedente, decidere in merito all’attribuzione del gratuito patrocinio. In assenza di residenza, è competente il presidente del consiglio dell’ordine di Lussemburgo oppure il membro del consiglio dell’ordine appositamente delegato dal presidente.
Le persone con risorse insufficienti si rivolgono al presidente nelle sue udienze o per iscritto.
Se una persona trattenuta dalla polizia afferma di avere il diritto di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato e ne fa domanda, l’avvocato che la assiste durante il fermo trasmette la richiesta al presidente dell’ordine degli avvocati.
Sito internet:http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation
Per l’arrondissement judiciaire (circoscrizione giudiziaria) di Lussemburgo
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Luxembourg
B.P. 361
L-2013 Lussemburgo
45, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Per la circoscrizione giudiziaria di Diekirch
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch
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