Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari

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Giudici nazionali

Istituzioni nazionali per la tutela dei diritti dell’uomo

Difensore civico

Organi specializzati nella tutela dei diritti dell’uomo

Altri organi

Giudici nazionali

Tutti i giudici bulgari sono competenti per esaminare in primo grado casi relativi al diritto dell’Unione in materia di diritti umani dal momento che la Carta dei diritti fondamentali fa parte del diritto primario dell’Unione (ha lo stesso valore giuridico del trattato di Lisbona). Pertanto, tutti i cittadini bulgari possono rivolgersi al tribunale distrettuale (okrazhen sad) qualora ritengano che siano stati violati diritti fondamentali sanciti dalla Carta. I giudici nazionali sono parimenti competenti anche per quanto riguarda i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica di Bulgaria e da tutti i trattati internazionali di cui la Bulgaria è firmataria.

I singoli atti amministrativi possono essere impugnati dinanzi ai tribunali amministrativi e dinanzi alla Corte suprema amministrativa (‘Върховен административен съд’).

Ciascun organo giurisdizionale bulgaro dispone di un sito Internet in cui si trovano informazioni sulla sua organizzazione e le sue attività. Il sito Internet del Consiglio superiore della magistratura (Висшия съдебен съвет) contiene un elenco dettagliato di tutti gli organi giurisdizionali bulgari con i rispettivi indirizzi e siti Internet (esclusivamente in lingua bulgara).

Istituzioni nazionali per la tutela dei diritti dell’uomo

Si veda la sezione relativa al difensore civico

Difensore civico

Il Difensore civico della Repubblica di Bulgaria

Indirizzo:

Ul. George Washington 22
Sofia 1202 Bulgaria
Tel.: +359 2 810 69 55
E-mail: priemna@ombudsman.bg
Sito Internet: http://www.ombudsman.bg/
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile)

Il Difensore civico si serve degli strumenti giuridici previsti dalla legge per esaminare casi in cui i diritti e le libertà civili dei cittadini siano stati violati da autorità nazionali o locali e dalle loro amministrazioni nonché da funzionari pubblici. Il Difensore civico ha un mandato molto ampio poiché è competente per tutti i diritti dei cittadini: politici, economici, civili, sociali, culturali, etc. Il Difensore civico si occupa della difesa di tutti i cittadini, compresi i minori, i disabili, le minoranze e gli stranieri.

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

Le denunce devono essere trasmesse al Difensore civico per mezzo postale, di persona, per posta elettronica o oralmente e vengono protocollate dai funzionari dell’amministrazione. Le denunce vengono accolte dall’ufficio “Ricevimento” (Priemna) e “Protocollo” (Delovodstvo). L’ufficio di ricevimento funziona regolarmente dal 5 gennaio 2006: gli esperti del servizio ricevono i cittadini e rispondono alle loro telefonate tutti i giorni. Tutti i giovedì, dalle 9 alle 12.30, il Difensore civico riceve personalmente i cittadini previo appuntamento.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Le denunce e le segnalazioni possono essere inviate al Difensore civico da persone fisiche, senza distinzione di nazionalità, sesso, appartenenza politica o fede religiosa. Le denunce o segnalazioni anonime o relative a violazioni commesse più di due anni prima non vengono esaminate. Qualora ritenga che si tratti di un problema di pubblico interesse, il Difensore civico può effettuare un’indagine di propria iniziativa.

Le denunce sono protocollate e trasmesse dal segretario generale al servizio competente. Il direttore del servizio responsabile affida la denuncia ad un esperto che dispone di un mese per verificare i fatti. Se il caso richiede una valutazione più approfondita il termine può essere di tre mesi. Nel corso della verifica l’esperto può chiedere informazioni supplementari al denunciante e chiedere all’organo amministrativo competente di prendere determinate misure o fornire informazioni. Le autorità nazionali e comunali e le loro amministrazioni, le persone giuridiche e i cittadini sono tenuti a comunicare le informazioni ottenute nell’esercizio delle loro funzioni e a cooperare con il Difensore civico. Qualora la denuncia riguardi questioni che possono essere esaminate da un’autorità amministrativa superiore o da un altro organo specializzato (commissione, agenzia), il Difensore civico può consigliare al denunciante di rivolgersi all’istituzione competente a meno che non reputi necessario esaminare personalmente il caso. Qualora la denuncia esuli dall’ambito delle competenze del Difensore civico, questi ne informa il denunciante rinviandolo all’autorità competente. Con l’accordo del denunciante il Difensore può rinviare la denuncia ad un altro organo competente.

In qualsiasi momento dell’esame della denuncia o segnalazione il difensore può proporre la propria mediazione ai fini di una composizione amichevole della controversia al denunciante e all’organo o persona contro cui è diretta la denuncia o segnalazione in questione. Se entrambe le parti acconsentono, il difensore si adopera in tutti i modi per risolvere la controversia (mettendo in contatto le parti, prestando aiuto durante le eventuali trattative, etc.).

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

A seguito di verifiche e in funzione di quanto riscontrato, viene data una risposta al denunciante e possono essere formulate raccomandazioni all’autorità competente affinché essa ponga fine alle cause o alle pratiche che creano i presupposti per la violazione dei diritti dei cittadini. Il Difensore civico redige spesso pareri in merito ad una determinata questione che vengono pubblicati sul sito dell’istituzione e inviati agli organi competenti e alla stampa. Qualora constati che un determinato problema ha origine da una disposizione normativa vigente, il Difensore civico può chiedere al Governo e al Parlamento di modificarla. Qualora accerti che una disposizione di legge viola la Costituzione e i diritti e le libertà civili, il Difensore civico può adire la Corte costituzionale. Inoltre, qualora constati una contraddizione nella giurisprudenza, il Difensore civico può chiedere alla Corte suprema di Cassazione e alla Corte suprema amministrativa una decisione interpretativa.

Organi specializzati nella tutela dei diritti dell’uomo

La Commissione per la difesa contro le discriminazioni (Орган за равнопоставеност)

1. Commissione per la difesa contro le discriminazioni

Indirizzo:

Bul. Dragan Tsankov 35
Sofia 1125 Bulgaria
Tel.: (359)2 807 30 30
Fax: + 359 2 807 30 58
e-mail: kzd@kzd.bg
sito Internet: http://www.kzd-nondiscrimination.com/
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Commissione per la difesa contro le discriminazioni (Комисия за защита от дискриминация)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

Un procedimento presso la Commissione per la difesa contro le discriminazioni (in appresso Commissione contro le discriminazioni) può essere avviato:

  • a seguito di una denuncia per iscritto da parte dell’interessato;
  • su iniziativa della stessa Commissione contro le discriminazioni;
  • a seguito della segnalazione di persone fisiche o giuridiche, organismi nazionali o locali.

La denuncia o segnalazione deve riguardare un’infrazione avvenuta entro il termine massimo di tre anni. Scaduto tale termine, non può essere avviato alcun procedimento e, qualora esso sia in corso, viene archiviato. Qualora constati che è stato già adito un tribunale, la Commissione contro le discriminazioni non avvia alcun procedimento. Il procedimento viene archiviato se la denuncia o segnalazione viene ritirata o non viene corretta entro i termini fissati dalla Commissione contro le discriminazioni.

La denuncia o segnalazione devono specificare:

  • il nome del denunciante;
  • l’indirizzo o la sede del denunciante;
  • un’esposizione dei fatti su cui si basa la denuncia o segnalazione (la data, il luogo, l’autore e il tipo di infrazione specificando se essa è stata commessa a titolo personale o, nel caso in cui sia stata commessa da funzionari della parte convenuta, di quali azioni o azioni mancate derivanti dai loro obblighi legali o contrattuali legati alla loro attività sia responsabile la parte convenuta per quanto riguarda la discriminazione nei confronti del denunciante);
  • l’indicazione precisa delle richieste tenendo conto delle competenze della Commissione contro le discriminazioni, stabilite dalla legge contro le discriminazioni (Zakon za zashtita ot discriminatsia) e delle prove di cui essa dispone (documenti scritti o altre prove che si ritiene debbano essere esaminate dalla Commissione contro le discriminazioni: testimonianze orali, documenti scritti in possesso di terzi).
  • data e firma del denunciante o di un suo rappresentante.
  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Il presidente della Commissione contro le discriminazioni trasmette il fascicolo ad una sottocommissione specializzata nel tipo di discriminazione in causa; la sottocommissione nomina un presidente e un relatore scelti tra i suoi membri. Il relatore conduce un’indagine nel corso della quale raccoglie le prove scritte necessarie per chiarire pienamente l’insieme delle circostanze che hanno determinato la discriminazione. Il relatore termina l’indagine entro 30 giorni. In casi particolarmente complessi tale termine può essere prorogato di altri 30 giorni dal presidente della Commissione contro le discriminazioni. Al termine dell’indagine il relatore stila una relazione conclusiva che trasmette al presidente della sottocommissione, il quale fissa una data per l’udienza pubblica e convoca le parti del procedimento.

Nell’esercizio delle proprie competenze la Commissione contro le discriminazioni ha il diritto di:

  • chiedere documenti e altre informazioni legati all’indagine;
  • domandare spiegazioni ai presunti autori della violazione;
  • interrogare i testimoni.

Tutti i membri delle autorità statali e degli enti locali sono tenuti a collaborare con la Commissione contro le discriminazioni fornendo, se richiesto, documenti, informazioni e spiegazioni per iscritto. Un eventuale rifiuto è passibile di sanzioni.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Nella prima riunione il presidente della sottocommissione invita le parti ad una composizione amichevole della controversia e se la proposta viene accolta e si perviene a un accordo, la controversia è chiusa. Qualora venga trovato un accordo solo in relazione ad una parte della controversia, il procedimento viene portato avanti per quanto riguarda la parte su cui non è stato raggiunto un accordo. L’accordo approvato dalla Commissione contro le discriminazioni può essere oggetto di un’esecuzione forzata il cui rispetto è controllato dalla stessa commissione.

Se le parti non pervengono ad un accordo, la Commissione contro le discriminazioni procede ad un esame nel merito e pronuncia una decisione entro 14 giorni a decorrere dalla data in cui si è svolta l’udienza pubblica.

Nella decisione la Commissione contro le discriminazioni può:

  • stabilire se vi sia stata una violazione;
  • stabilire chi sia l’autore e chi la vittima di tale violazione;
  • in caso di violazione constatata, infliggere una sanzione e/o prendere un provvedimento amministrativo coercitivo.

I provvedimenti amministrativi coercitivi che la Commissione contro le discriminazioni può prendere sono i seguenti:

  • imporre ai responsabili del comportamento discriminatorio istruzioni per eliminare la discriminazione;
  • sospendere l’esecuzione delle norme o pratiche illegali che possono comportare discriminazioni.

Ai fini dell’applicazione effettiva della legge la Commissione contro le discriminazioni controlla l’esecuzione delle proprie decisioni.

Tali decisioni possono essere impugnate dinanzi al tribunale amministrativo di Sofia entro 14 giorni dalla loro notifica.

2. Consiglio nazionale per la parità tra uomini e donne presso il Consiglio dei Ministri (Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет)

Indirizzo:

Consiglio dei Ministri
Bul. Dondukov n. 1
Sofia 1594 Bulgaria
Sito Internet: https://saveti.government.bg/web/cc_19/1
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Consiglio nazionale per la parità tra uomini e donne presso il Consiglio dei Ministri (Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

Il Consiglio nazionale per la parità tra uomini e donne presso il Consiglio dei Ministri (in appresso “il Consiglio per la parità”) garantisce la consultazione, la cooperazione e il coordinamento tra le organizzazioni governative e le organizzazioni non governative nell’ambito dell’elaborazione e realizzazione di una politica nazionale in materia di parità tra uomini e donne.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Il Consiglio per la parità:

  • consulta il Consiglio dei Ministri;
  • esamina i progetti di legge e altri atti relativi alla parità tra uomini e donne ed emette pareri su di essi;
  • esamina i progetti di legge del Consiglio dei Ministri ed emette pareri sulla loro conformità con gli obiettivi della politica in materia di parità tra uomini e donne;
  • coordina l’attività delle pubbliche autorità e delle organizzazioni non governative in esecuzione della politica nazionale di parità tra uomini e donne e degli obblighi internazionali contratti dalla Repubblica di Bulgaria;
  • propone, a titolo individuale o insieme con la Commissione per la difesa contro le discriminazioni, misure per l’attuazione della politica nazionale in materia di parità tra uomini e donne nella Repubblica di Bulgaria;
  • tiene i contatti con i suoi omologhi all’estero e con le organizzazioni internazionali con funzioni e obiettivi simili;
  • sostiene i partner sociali e le organizzazioni internazionali nell’attuazione di progetti nazionali e regionali di importanza nazionale in materia di parità tra uomini e donne o di conciliazione della vita professionale con quella familiare e redige relazioni sui risultati finali;
  • organizza ricerche su temi legati alla sua sfera di attività.
    • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Elaborazione e realizzazione di una politica nazionale in materia di parità tra uomini e donne.

Garante per la protezione dei dati personali

1. Commissione per la protezione dei dati personali (Комисията за защита на личните данни)

Indirizzo:

Bul. Prof. Tsvetan Lazarov No 2
Sofia 1592 Bulgaria
Tel.: + 359 2 91 53 518
Fax: + 359 2 91 53 525
E-mail: kzld@cpdp.bg
Sito Internet: http://www.cpdp.bg/
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Commissione per la protezione dei dati personali (Комисията за защита на личните данни)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

La Commissione per la protezione dei dati personali contribuisce all’attuazione della politica nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Tale Commissione esamina le denunce relative alle violazioni dei diritti sanciti dalla legge relativa alla protezione dei dati personali.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Qualsiasi persona fisica vittima di una violazione dei diritti sanciti dalla legge relativa alla protezione dei dati a carattere personale può adire la Commissione entro il termine di un anno a decorrere dalla data in cui è venuta a conoscenza della violazione o di cinque anni a decorrere dalla data in cui la violazione è stata commessa. Il ricorso con cui è adita la Commissione viene esaminato dalla direzione «Procedimenti giudiziari e controllo» che presenta alla Commissione un parere sulla qualificazione dei motivi del ricorso e la sua ricevibilità. La Commissione si riunisce a porte chiuse per decidere sulla qualificazione dei motivi del ricorso e la sua ricevibilità; può decidere di avviare un’indagine, di raccogliere elementi di prova o di consultare terzi. Se il ricorso è ammissibile, la Commissione costituisce le parti e fissa una data per l’esame del merito del ricorso. Il ricorso viene esaminato nel corso di un’udienza pubblica alla quale vengono invitate le parti e i terzi interessati. La Commissione adotta una decisione entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Una copia certificata della decisione viene inviata alle parti e ai terzi interessati. La Commissione si pronuncia entro 30 giorni dalla data in cui è stata adita e può, con la sua decisione, imporre istruzioni vincolanti e fissare un termine entro il quale deve essere eliminata l’infrazione o deve essere inflitta una sanzione amministrativa. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate dinanzi alla Corte suprema amministrativa di Sofia entro 14 giorni dalla loro notifica.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

La Commissione emette pareri su progetti di leggi nel settore coperto dalla legge relativa alla protezione dei dati a carattere personale nonché su richiesta di persone fisiche o giuridiche, di organi statali e organizzazioni.

La Commissione impone istruzioni vincolanti ai responsabili del trattamento dei dati personali relative alla protezione di tali dati e impone divieti temporanei per quanto riguarda il trattamento dei dati a carattere personale nei casi in cui le norme relative alla loro protezione siano state violate.

Altri organi

1. Consiglio nazionale per le questioni etniche e l’integrazione presso il Consiglio dei Ministri (‘Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет’)

Indirizzo:

Consiglio dei Ministri
Bul. Dondukov n. 1
Sofia 1594 Bulgaria
Tel.: +359 2 940 36 22
E-mail: Rositsa.Ivanova@government.bg - segretaria del NSSIEV
Sito Internet: http://www.nccedi.government.bg/
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Consiglio nazionale per le questioni etniche e l’integrazione presso il Consiglio dei Ministri (Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

Il Consiglio nazionale per le questioni etniche e l’integrazione presso il Consiglio dei Ministri (in appresso “il Consiglio per l’integrazione”) è responsabile per tutte le questioni etniche. Svolge le sue funzioni in materia coadiuvato dal suo Segretariato.

Benché quest’ultimo non disponga di un servizio specifico per il ricevimento di domande e denunce, in caso di necessità gli esperti che ne fanno parte si assumono tale compito.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Il Consiglio per l’integrazione è un organo consultivo e di coordinamento che collabora con il Consiglio dei Ministri nell’elaborazione e attuazione della politica in materia di questioni etniche e integrazione.

Garantisce la cooperazione tra gli organismi statali e le organizzazioni non governative che rappresentano i cittadini bulgari appartenenti a minoranze etniche o che promuovono le relazioni interetniche.

Inoltre, coordina e supervisiona l’attuazione del piano nazionale di azione per quanto riguarda l’iniziativa “Decennio per l’integrazione dei Rom 2005-2015” e degli impegni assunti dalle istituzioni pubbliche in funzione delle loro competenze in relazione con l’iniziativa per l’integrazione dei Rom di cui sopra.

Sono stati istituiti consigli provinciali per le questioni etniche e internazionali che collaborano con i governatori delle province, svolgono funzioni consultive e di coordinamento e promuovono l’attuazione della politica in materia di questioni etniche e di integrazione.

Mediante decisione del consiglio comunale competente possono anche essere istituiti consigli a livello locale ai fini di una cooperazione in materia di questioni etniche e integrazione.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Oltre ai suoi molteplici obblighi amministrativi, il Segretariato del Consiglio per l’integrazione è responsabile del mantenimento delle relazioni operative e di garantire il sostegno metodologico ai consigli provinciali e comunali in materia di questioni etniche e integrazione.

2. Agenzia per i disabili

Indirizzo:

Ul. Sofroni Vrachanski 104-106
Sofia 1233 Bulgaria
Tel. +359 2 940 80 95; 832 90 73
Fax: +359 2 832 41 62
E-mail: ahu@mlsp.government.bg
Sito Internet: https://ahu.mlsp.government.bg
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Agenzia per i disabili (Агенция за хора с увреждания)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

L’agenzia si occupa principalmente delle domande di iscrizione al registro delle persone che svolgono un’attività legata alla fornitura di apparecchiature mediche e mezzi di assistenza e delle domande di iscrizione al registro delle imprese specializzate di disabili o per i disabili nonché delle domande relative ai diritti dei disabili o a progetti relativi ai diversi programmi finanziati dall’agenzia.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Le domande sono registrate nel sistema informatico “Dokman” e successivamente trasmesse dal direttore esecutivo al segretario generale e ai direttori delle diverse direzioni che le distribuiscono in funzione delle competenze.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Svolge il servizio richiesto o invia una risposta.

3. Agenzia nazionale per la tutela dell’infanzia (Държавната агенция за закрила на детето)

Indirizzo:

Ul. Triaditsa 2
Sofia 1051 Bulgaria
Tel.: +359 2 933 90 10, +359 2 933 90 16
Fax: +359 2.980 24 15
E-mail: sacp@sacp.government.bg
Sito Internet: http://sacp.government.bg/
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove pertinente);

Agenzia nazionale per la tutela dell’infanzia (Агенция за хора с увреждания, - AHU)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

Con l’adozione, nel 2000, della legge relativa alla tutela dell’infanzia e la creazione nel 2001, dell’Agenzia per la tutela dell’infanzia, è stata garantita la protezione dei diritti dei bambini sancita dalla convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e la Bulgaria si è impegnata a fornire assistenza adeguata ai genitori e ai rappresentanti legali dei bambini nell’esercizio della loro responsabilità nell’allevare i bambini e ad assicurare la creazione di istituzioni, servizi e strutture per l’infanzia.

In Bulgaria sono responsabili della tutela dell’infanzia:

  • il presidente dell’agenzia nazionale per la tutela dell’infanzia e l’amministrazione che lo assiste nell’esercizio delle sue funzioni (Държавната агенция за закрила на детето);
  • le direzioni responsabili dei servizi di assistenza sociale;
  • il ministro del Lavoro e della Politica sociale, il ministro dell’Interno, il ministro dell’Istruzione, della Gioventù e delle Scienze, il ministro della Giustizia, il ministro degli Esteri, il ministro della Cultura, il ministro della Sanità e i sindaci.
    • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

La legge relativa alla tutela dell’infanzia garantisce una protezione speciale da parte dello Stato a tutti i bambini in pericolo e disciplina il diritto di tutti i minori ad essere tutelati, protetti da atti di violenza e dal coinvolgimento forzato in attività dannose per il loro sviluppo fisico, psicologico, morale e culturale. Ogni bambino ha il diritto di essere tutelato da metodi educativi irrispettosi nei confronti della sua dignità, dalla violenza fisica, psicologica e da influenze contrarie ai suoi interessi; ogni bambino ha il diritto ad essere tutelato contro lo sfruttamento ai fini di accattonaggio, prostituzione, diffusione di materiale pornografico o ottenimento di guadagni illeciti e violenza sessuale.

Le misure per la tutela dell’infanzia sono le seguenti:

  • nell’ambiente familiare: consulenza, assistenza anche legale, sostegno psicologico, orientamento all’utilizzazione dei servizi sociali. Le misure di tutela vengono prese dalla direzione dell’assistenza sociale su domanda dei genitori, tutori o responsabili della cura del bambino, del bambino stesso o dei servizi sociali e sono attuate dai responsabili dei servizi sociali per l’infanzia o dalla direzione dell’assistenza sociale;
  • il collocamento del bambino al di fuori dell’ambiente familiare, mediante l’affidamento a parenti o persone a lui vicine, a una famiglia di accoglienza o a un servizio sociale di tipo residenziale o un istituto specializzato, viene deciso dal giudice. Nell’attesa di tale decisione del tribunale è la direzione dell’assistenza sociale del comune in cui risiede il minore a prendersi temporaneamente cura di lui;
  • il bambino viene collocato in un istituto soltanto nei casi in cui siano state esaurite tutte le possibilità di lasciarlo nell’ambiente familiare.
  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Le competenze di cui dispone il presidente dell’Agenzia ai fini della tutela dell’infanzia sono le seguenti:

  • organizza controlli per verificare che vengano rispettati i diritti dei minori in tutti gli istituti scolastici statali, comunali e privati, nei giardini d’infanzia e nei nidi, nei centri per la cura dell’infanzia, ospedali, strutture di assistenza sociale, servizi sociali per l’infanzia e organizzazioni attive nel settore della tutela dell’infanzia e, qualora riscontri una violazione, impone istruzioni vincolanti al fine di porvi termine. Il mancato rispetto di tali istruzioni è punito con un’ammenda o sanzione pecuniaria;
  • effettua controlli del rispetto dei diritti dell’infanzia negli istituti specializzati e, qualora riscontri una violazione, impone istruzioni vincolanti al fine di porvi termine. Il mancato rispetto di tali istruzioni è punito con un’ammenda o sanzione pecuniaria;
  • organizza controlli del rispetto delle norme dei servizi sociali per l’infanzia e, qualora riscontri una violazione, impone istruzioni vincolanti al fine di porvi termine. Il mancato rispetto di tali istruzioni è punito con un’ammenda o sanzione pecuniaria. L’imposizione di ammende è preceduta da una lunga procedura. Se, al termine dei controlli, constata una violazione dei diritti dell’infanzia, l’Agenzia emette un’ordinanza (atto amministrativo individuale) che può essere impugnata dinanzi a un giudice entro un termine stabilito. In assenza di ricorsi entro il termine legale di 14 giorni, l’atto entra in vigore. Allo scadere del termine dell’ordinanza la persona a cui essa era destinata deve rendere conto della sua esecuzione all’Agenzia per la tutela dell’infanzia.

4. Agenzia statale per i rifugiati presso il Consiglio dei Ministri (Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет)

Indirizzo:

Bul. Knyaginya Maria Luiza No 114 B
Serdika
1233 Sofia; Bulgaria
Tel.: +359 2 80 80 901 - chairperson
Fax: +359 2 295 59 905
E-mail: sar@saref.government.bg
Sito Internet: http://www.aref.government.bg/
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Agenzia statale per i rifugiati presso il Consiglio dei Ministri (Държавна агенция за бежанците)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

Le richieste dello status di rifugiato sono esaminate conformemente alla legge relativa all’asilo e ai rifugiati il cui articolo 34 disciplina anche le domande di ricongiungimento familiare e i ricorsi contro le decisioni relative alle richieste di protezione. Tutte le altre domande sono esaminate conformemente alle norme interne dell’Agenzia statale per i rifugiati presso il Consiglio dei Ministri (in appresso “Agenzia per i rifugiati”).

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

La legge principale che disciplina i diritti dei richiedenti asilo, dei rifugiati e di coloro che beneficiano di uno status umanitario (protezione sussidiaria) nella Repubblica di Bulgaria è la legge relativa all’asilo e ai rifugiati. Tale legge costituisce, insieme con il codice di procedura amministrativa e la legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria, il quadro giuridico bulgaro in materia di asilo.

Ai sensi della legge relativa all’asilo e ai rifugiati esistono quattro tipi diversi di protezione speciale che possono essere concessi agli stranieri nella Repubblica di Bulgaria e segnatamente:

  • l’asilo, che viene concesso dal Presidente della Repubblica di Bulgaria agli stranieri che abbiano subito persecuzioni a causa delle loro idee o di attività svolte in difesa di diritti e libertà riconosciuti a livello internazionale;
  • lo status di rifugiato;
  • lo status umanitario (equivalente alla protezione sussidiaria di cui all’articolo 15 della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale);
  • la protezione temporanea, che viene concessa, in determinate circostanze, in caso di afflusso massiccio di cittadini stranieri costretti ad abbandonare il proprio paese di origine.
  • L’Agenzia per i rifugiati è l’autorità competente per l’esame delle domande per la concessione dello status di rifugiato o dello status umanitario. Il suo presidente è l’unica autorità che possa accordare tale tipo di status in Bulgaria.

Tutte le domande di concessione dello status di rifugiato sulla base della legge relativa all’asilo e ai rifugiati sono attualmente trattate nei centri di registrazione e accoglienza di Sofia e di Bania presso Nova Zagora.

Nella repubblica di Bulgaria la procedura per la concessione di una protezione prevede che i richiedenti si presentino personalmente all’Agenzia per farsi registrare. Se uno straniero ha presentato una domanda di protezione alla frontiera o a un’altra autorità pubblica, tale autorità è tenuta a comunicarlo senza indugio all’Agenzia per i rifugiati.

La registrazione delle domande avviene il giorno stesso della loro presentazione all’Agenzia.

L’Agenzia per i rifugiati è tenuta a fornire agli stranieri interessati, in una lingua a loro comprensibile, indicazioni sulla procedura per introdurre la domanda, sulle modalità da seguire, sui loro obblighi e diritti e sulle organizzazioni che forniscono assistenza giuridica e sociale. Tali informazioni vengono date da un interprete, prima della registrazione della domanda, alle persone interessate le quali ne ricevono una copia in una lingua a loro comprensibile. Al momento della registrazione il richiedente è tenuto a fornire solo i propri dati biologici. Successivamente, viene applicata la procedura di Dublino che prevede che, oltre a prendere le impronte digitali per il sistema Eurodac, si svolga un colloquio sulla base di domande standard sull’itinerario del viaggio.

Se la Bulgaria viene considerata responsabile dell’esame della domanda, si applica una procedura accelerata. L’autorità che ha tenuto il colloquio (un funzionario autorizzato dal presidente) è incaricata di prendere una decisione nell’ambito di questa procedura. Tale autorità può decidere di respingere la domanda, qualora ritenga che essa sia manifestamente infondata sulla base dei motivi di cui alla legge relativa all’asilo e ai rifugiati, di sospendere la procedura o di trasmettere la domanda ai fini del proseguimento del suo esame secondo la procedura ordinaria.

Qualora non venga presa una decisione entro 3 giorni, la domanda viene automaticamente esaminata secondo la procedura ordinaria. Per prendere una decisione in questa fase, l’autorità responsabile del colloquio redige un parere che deve essere approvato dai funzionari competenti. Il parere può essere rinviato affinché vengano prese misure procedurali supplementari e ai fini dell’analisi più approfondita di una determinata informazione. Se invece esso viene approvato, si prepara un progetto di decisione che è esaminato e approvato dai funzionari della direzione Metodologia e da altri funzionari e poi presentato al presidente dell’Agenzia per la sua approvazione e firma.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Concessione dello status di rifugiato, dello status umanitario o rifiuto di una domanda di asilo.

5. Commissione permanente per i diritti dell’uomo e l’etica della polizia (Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика)

Indirizzo:

Ministry of the Interior
Ul 6 Septemvri No 29
Sofia 1000, Bulgaria
Tel.: + 359 2 982 50 00 – (switchboard)
Sito Internet: http://www.mvr.bg/
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Commissione permanente per i diritti dell’uomo e l’etica della polizia (Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

La Commissione permanente per i diritti dell’uomo e l’etica della polizia svolge un ruolo importante nell’attività del Ministero dell’Interno grazie alla sua collaborazione ed interazione con le organizzazioni della società civile. Tale Commissione è collegata a sottocommissioni a livello regionale all’interno delle direzioni provinciali del Ministero dell’Interno.

Nelle sue riunioni la Commissione permanente esamina tutti le domande concernenti il rispetto dei diritti dell’uomo pervenute al Ministero.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

L’attività della Commissione permanente per i diritti dell’uomo e l’etica della polizia consiste principalmente nel cooperare attivamente con le organizzazioni della società civile, incoraggiare buone pratiche di polizia e allineare le norme della Repubblica di Bulgaria ai requisiti previsti per gli Stati membri dell’Unione europea. Essa svolge il proprio lavoro sulla base di un programma annuale che viene aggiornato ogni anno e che si articola in un’ampia gamma di punti e segnatamente:

  • studio dell’attuazione della legislazione esistente in materia e proposte di miglioramento;
  • promozione di norme etiche di comportamento e rispetto dei diritti dell’uomo nell’attività quotidiana dei funzionari del Ministero dell’Interno;
  • organizzazione di azioni di formazione in materia di rispetto dei diritti umani per i funzionari.
  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura:
  • rispetto dei diritti dei detenuti da parte delle autorità di polizia;
  • rispetto del codice etico;
  • svolgimento di controlli volti ad assicurare il rispetto della legge e degli atti normativi del ministro, dei viceministri, del segretario generale e dei direttori dei servizi del Ministero dell’Interno, segnatamente in materia di etica di polizia e di rispetto dei diritti dell’uomo.

6. Commissione per i diritti dell’uomo, le confessioni religiose, le denunce e le petizioni dei cittadini all’Assemblea nazionale (Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към Народното събрание)

Indirizzo:

Pl. Narodno Sabranie No 2 (Hemicycle)
Pl. Knyaz Aleksandar I No 1 (Commissioni e gabinetti dei membri del Parlamento)
Sofia 1169, Bulgaria
Centralino: +359 2 939 39
Fax: +359 2 981 31 31

E-mail: infocenter@parliament.bg
E-mail: humanrights@parliament.bg
Sito Internet: https://www.parliament.bg

  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Commissione per i diritti dell’uomo, le confessioni religiose, le denunce e le petizioni dei cittadini all’Assemblea nazionale (Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към Народното събрание)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

La Commissione per i diritti dell’uomo, le confessioni religiose, le denunce e le petizioni svolge due tipi di attività: una legislativa in materia di diritti dell’uomo e di confessioni religiose, l’altra relativa ai problemi dei cittadini, delle organizzazioni non governative, delle associazioni e delle fondazioni che sottopongono al suo esame denunce, domande, segnalazioni, proposte, petizioni, etc.

I temi sono i più vari e concernono tutti gli aspetti della società che non rientrano nella competenza dei tribunali. La maggior parte delle denunce e delle segnalazioni riguarda questioni sociali, seguono problemi concernenti il sistema giudiziario, i diritti dei consumatori, le azioni o mancate azioni degli organi del Ministero dell’Interno, la pianificazione del territorio, l’abusivismo edilizio, la restituzione di terreni e foreste. Nell’ambito dell’istruzione e della sanità le denunce sono rivolte principalmente contro atti giuridici, azioni o mancate azioni di organi dell’amministrazione locale oppure concernono problemi religiosi, attività degli organi dell’amministrazione locale, discriminazioni e questioni etiche.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

L’attività della Commissione per i diritti dell’uomo, le confessioni religiose, le denunce e le petizioni dei cittadini è strettamente specifica e consiste nel fungere da anello di collegamento tra l’Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria e i cittadini. Il suo regolamento interno prevede modalità di registrazione, trasmissione, archiviazione e rendicontazione in relazione alle numerose denunce, domande, segnalazioni, proposte, petizioni pervenute alla Commissione per posta o per e-mail e/o inviate alla cancelleria dell’Assemblea nazionale. Ciascun documento riceve un numero di riferimento e viene protocollato in un registro speciale e poi attribuito, in funzione del settore cui si riferisce, ad un esperto che esamina la questione e risponde o, se del caso, trasmette il caso all’istituzione competente. Particolare attenzione viene rivolta al rispetto dei termini e ai casi in cui le autorità nazionali o comunali non rispettano i termini fissati per la risposta dal codice di procedura amministrativa. Gli esperti della Commissione forniscono anche consulenza telefonica ai cittadini sui loro diritti procedurali e le possibilità di ottenere aiuto.

Le denunce anonime non vengono esaminate.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

I cittadini ottengono consulenza ed aiuto in materia di protezione dei diritti civili sanciti dalla Costituzione della Repubblica di Bulgaria.

7. Direzione generale per l’applicazione delle pene del Ministero della Giustizia (Главна дирекция ‘Изпълнение на наказанията’)

Indirizzo:

Bul. General N. Stoletov No 21
Sofia 1309, Bulgaria
Tel.: + 359 2 813 91 90
Fax: +359 2 931 15 74
Email: mailto:gdin_ias@abv.bg; gdin@gdin.bg
Website: http://www.gdin.bg/
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Direzione generale per l’applicazione delle pene del Ministero della Giustizia (Главна дирекция ‘Изпълнение на наказанията’)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

I reclami, le denunce e le domande dei detenuti riguardano principalmente le pene inflitte, il trasferimento verso un altro istituto di pena, il regime di esecuzione della pena, le condizioni di vita nei luoghi di detenzione, i servizi medici e le azioni o mancate azioni degli agenti dell’amministrazione carceraria.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Le decisioni relative a misure disciplinari nei confronti di detenuti, di cui all’articolo 101 della legge sull’applicazione delle pene e sulla detenzione, nei casi in cui siano state adottate dal direttore di un istituto carcerario o di un istituto correzionale minorile, possono essere impugnate dinanzi al direttore principale della Direzione generale per l’applicazione delle pene del Ministero della Giustizia e, nei casi in cui siano state adottate da quest’ultimo, dinanzi al Ministro della Giustizia, entro il termine di 7 giorni dalla loro notifica. Le decisioni relative a misure disciplinari di isolamento possono essere impugnate dinanzi al tribunale del distretto sul cui territorio si trova l’istituto carcerario o l’istituto correzionale entro tre giorni dalla loro notifica.

Le decisioni relative a misure disciplinari di isolamento di una durata massima di due mesi senza diritto a partecipare ad attività collettive ai sensi dell’articolo 120 della legge sull’applicazione delle pene e sulla detenzione vengono prese dal direttore principale della Direzione generale per l’applicazione delle pene del Ministero della Giustizia e possono essere impugnate dinanzi al tribunale della provincia sul cui territorio si trova l’istituto carcerario o l’istituto correzionale minorile entro tre giorni dalla loro notifica.

Le decisioni relative al trasferimento di detenuti verso un altro istituto carcerario o di rifiuto di un trasferimento vengono prese dal direttore principale della Direzione generale per l’applicazione delle pene del Ministero della Giustizia e possono essere impugnate dinanzi al Ministro della Giustizia entro 14 giorni dalla loro notifica.

Le decisioni della Commissione responsabile per l’applicazione delle pene ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, punto 3, della legge sull’applicazione delle pene e sulla detenzione (decisioni relative all’imposizione di un regime più severo di quello stabilito dal giudice) possono essere impugnate dinanzi al tribunale della provincia sul cui territorio si trova l’istituto carcerario o correzionale entro 14 giorni dalla loro notifica.

In materia di denunce e ricorsi relativi alle condizioni di vita in detenzione, all’assistenza medica nonché di azioni o mancate azioni degli agenti dell’amministrazione carceraria ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della legge relativa alla responsabilità dello Stato per i danni causati ai cittadini sono competenti i tribunali amministrativi conformemente al codice di procedura amministrativa. Il procedimento si articola in due gradi di giudizio: i ricorsi ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, della legge contro le discriminazioni vengono esaminati dinanzi ai tribunali distrettuali o in sede di Commissione per la difesa contro le discriminazioni. Il procedimento si articola in tre gradi di giudizio ed è disciplinato dal codice di procedura civile. Le decisioni della Commissione per la difesa contro le discriminazioni possono essere impugnate dinanzi alla Corte suprema amministrativa secondo la procedura prevista dal codice di procedura amministrativa.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Le decisioni o gli altri atti amministrativi e giudiziari entrati in vigore hanno carattere obbligatorio e sono applicati dalla Direzione generale per l’applicazione delle pene del Ministero della Giustizia e dai suoi servizi a livello locale.

8. Commissione nazionale per la lotta contro la tratta degli esseri umani presso il Consiglio dei Ministri

Indirizzo:

Bul. G.M. Dimitrov 52A
Sofia 1797 Bulgaria
Tel.: (359)2 807 80 30
Fax: + 359 2 807 80 59
E-mail: office@antitraffic.government.bg
Sito Internet: http://antitraffic.government.bg/
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Commissione nazionale per la lotta contro la tratta degli esseri umani presso il Consiglio dei Ministri (Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

I casi di tratta degli esseri umani devono essere segnalati al segretariato della Commissione nazionale per la lotta contro la tratta degli esseri umani.

Tale Commissione accoglie anche le denunce dei cittadini relative a questioni amministrative legate alla sua sfera di competenza, che vengono esaminate entro i termini stabiliti dalla legge.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

La Commissione nazionale per la lotta contro la tratta degli esseri umani trasmette le segnalazioni ai ministeri e agli organi governativi competenti al fine dell’adozione di misure, dell’esame del caso e/o dell’accertamento delle circostanze. Conformemente all’articolo 20 della legge contro la tratta degli esseri umani, alle vittime della tratta è garantito l’anonimato e la protezione dei dati personali. Quando riceve informazioni concernenti un minore vittima della tratta, la Commissione informa immediatamente l’Agenzia nazionale per la tutela dell’infanzia che adotta le misure necessarie sulla base della normativa in materia.

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della legge contro la tratta degli esseri umani, possono partecipare alle riunioni della Commissione i rappresentanti di persone giuridiche senza fini di lucro e di organizzazioni internazionali rappresentate in Bulgaria e attive nella lotta contro la tratta degli esseri umani e nella protezione delle vittime. A tal fine, conformemente all’articolo 12 del regolamento sull’organizzazione e l’attività della Commissione, gli aspiranti partecipanti devono presentare una domanda per iscritto allegando i documenti richiesti.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Qualora constati delle lacune nella documentazione presentata, la Commissione informa il richiedente per iscritto e fissa un termine per la presentazione dei documenti mancanti. Il presidente della Commissione o un funzionario da lui autorizzato si pronuncia sulla domanda entro 30 giorni dal suo ricevimento; la decisione può essere impugnata sulla base della normativa vigente dinanzi alla Corte suprema amministrativa.

9. Commissione centrale per la lotta contro la delinquenza minorile presso il Consiglio dei Ministri (Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет)

Indirizzo:

Bul. Knyaz Dondukov No 9, 4th floor
Sofia 1000, Bulgaria
Tel.: + 359 2 981 11 33
Fax: +359 2 987 40 01
Sito Internet: http://www.ckbppmn.government.bg/obshti/funktzii.html
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Commissione centrale per la lotta contro la delinquenza minorile presso il Consiglio dei Ministri (Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

La Commissione centrale per la lotta contro la delinquenza minorile presso il Consiglio dei Ministri svolge i seguenti compiti:

  • coordina le attività degli organi governativi e delle persone giuridiche senza fini di lucro in materia di prevenzione e lotta contro la delinquenza minorile;
  • dirige e controlla l’attività delle commissioni locali di lotta contro la delinquenza giovanile in Bulgaria;
  • raccoglie e analizza dati statistici, studia le tendenze e prepara previsioni;
  • partecipa all’elaborazione di atti normativi su problemi dei minori;
  • si adopera per sensibilizzare la società ai problemi di devianza nel comportamento degli adolescenti.

La Commissione ha inoltre la funzione di informare la società sulle situazioni a rischio in cui i minori possono essere spinti a commettere reati, sulle misure educative da adottare in tali casi, sulla situazione attuale e le tendenze per quanto riguarda la delinquenza minorile.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Le commissioni locali di lotta contro la delinquenza minorile sono responsabili dell’organizzazione, direzione e controllo della prevenzione e della lotta contro i comportamenti asociali dei minori a livello locale.

La legge affida alle commissioni locali anche l’esame dei casi di delinquenza minorile. A norma delle “disposizioni speciali sui minori” del codice penale, che corrispondono all’articolo 40 della convenzione internazionale sui diritti del fanciullo dell’ONU e all’articolo 11 delle norme di Pechino, i casi di delinquenza minorile sono disciplinati dalla legge sulla prevenzione e la lotta contro la delinquenza minorile. In particolare, l’articolo 13 di tale legge contiene un elenco esaustivo di misure a carattere extragiudiziario e di natura puramente educativa e sociale. Esse includono consultazioni su problemi comportamentali, il rafforzamento del ruolo dei genitori e il sostegno di professionisti come gli educatori sociali.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Le misure sono imposte dopo un’analisi precisa delle cause e dei fattori responsabili delle devianze comportamentali. Sono previste anche misure educative destinate ai genitori che non si sono occupati sufficientemente dell’educazione dei propri figli.

10. Ufficio nazionale per il patrocinio a spese dello Stato (Национално бюро за правна помощ)

Indirizzo:

Ul. Razvigor No 1
Sofia 1421, Bulgaria
Tel.: +359 2 81 93 200
Fax: + 359 2 865 48 12
E-mail: nbpp@nbpp.government.bg
Sito Internet: https://mjs.bg
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Ufficio nazionale per il patrocinio a spese dello Stato

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

Le domande di patrocinio a spese dello Stato devono essere inviate al presidente dell’Ufficio nazionale per il patrocinio a spese dello Stato (in appresso “l’Ufficio”).

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Può chiedere il patrocinio a spese dello Stato:

  • chi è in possesso dei requisiti necessari per poter beneficiare di prestazioni sociali mensili;
  • chi si trova in istituti specializzati che forniscono servizi sociali;
  • la famiglia di accoglienza, i parenti ed amici che si occupano di un minore conformemente alla legge relativa alla tutela dell’infanzia.

I richiedenti devono presentare i seguenti documenti:

  • l’originale della dichiarazione del responsabile della Direzione dell’assistenza sociale in cui si certifica che il richiedente riceveva, al momento della presentazione della domanda, prestazioni sociali mensili conformemente all’articolo 9 del regolamento di applicazione della legge relativa all’assistenza sociale;

oppure

  • l’originale della dichiarazione del responsabile della Direzione dell’assistenza sociale in cui si certifica che il richiedente soddisfaceva, al momento della presentazione della domanda, le condizioni per la concessione di tali prestazioni

nonché

  • una dichiarazione sullo stato di famiglia e lo stato patrimoniale del richiedente.
  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Decisione del presidente dell’Ufficio nazionale per il patrocinio a spese dello Stato in merito alla concessione o al rifiuto del patrocinio.

Le decisioni negative possono essere impugnate dinanzi al tribunale amministrativo di Sofia conformemente al codice di procedura amministrativa.

11. Consiglio nazionale per il sostegno e l’indennizzo delle vittime di reati (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

Indirizzo:

Consiglio dei Ministri
Ul. Slavyanska 1
Sofia 1040, Bulgaria
Tel.: + 359 2 9 237 359
Fax: +359 2 980 62 93
E-mail: compensation@justice.government.bg
Sito Internet: https://www.compensation.bg
  • Denominazione dell’unità/organo dell’istituzione che accoglie reclami / denunce / domande relative alla violazione di diritti (ove applicabile);

Consiglio nazionale per il sostegno e l’indennizzo delle vittime di reati (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

  • Breve descrizione dei reclami /denunce/domande esaminati dall’istituzione

Il Consiglio nazionale per il sostegno e l’indennizzo delle vittime di reati (in appresso “il Consiglio”) è responsabile dell’esame delle domande di indennizzo sulla base della legge relativa al sostegno e indennizzo delle vittime di reati. Possono ottenere tale indennizzo coloro che hanno subito danni materiali a causa dei seguenti reati: atti di terrorismo, omicidio premeditato, gravi lesioni fisiche a seguito di un atto premeditato, stupro o atto di violenza sessuale che abbiano comportato danni gravi per la salute, tratta degli esseri umani, reati di criminalità organizzata e altri atti criminosi che abbiano causato la morte o una grave lesione fisica. Il Consiglio esamina gli atti di cui sopra commessi dopo il 30 giugno 2005. Il risarcimento riguarda, separatamente o congiuntamente, i seguenti danni materiali causati direttamente dal reati:

1. le spese mediche, ad esclusione delle spese coperte dalla cassa malattie nazionale;

2. la perdita di entrate;

3. le spese giudiziarie;

4. la perdita dei mezzi di sostentamento;

5. le spese funerarie;

6. altri danni materiali.

I danni subiti devono essere debitamente documentati.

  • Breve descrizione della procedura di esame dei reclami /denunce/domande

Le vittime dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 3 della legge relativa al sostegno e indennizzo delle vittime di reati presentano le domande di indennizzo al governatore della provincia in cui risiedono o al Consiglio nazionale per il sostegno e l’indennizzo delle vittime dei reati entro due mesi a decorrere dall’entrata in vigore di una decisione di uno degli organi giudiziari di cui all’articolo 12 della legge relativa al sostegno e risarcimento delle vittime dei reati. Le domande vengono esaminate entro tre mesi dal loro ricevimento.

  • Breve descrizione dei possibili risultati della procedura

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e decide in merito alle domande di indennizzo a maggioranza semplice dei presenti. Le decisioni prese devono essere motivate e non possono essere impugnate.

Altri organi

Banca dati delle ONG - http://www.ngobg.info/bg/search/advanced.html

Ultimo aggiornamento: 20/07/2022

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