Diritti delle vittime per paese

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Come posso denunciare un reato?

È possibile sporgere denuncia presso una stazione di polizia o di gendarmeria, che provvede successivamente a trasmettere la denuncia al procuratore della Repubblica del luogo in cui è stato commesso il reato o del luogo di residenza o di arresto dell’autore dei fatti.

È inoltre possibile rivolgersi direttamente al procuratore della Repubblica semplicemente con lettera illustrando i fatti subiti, la data e il luogo dei fatti, oltre a precisare la propria identità e il proprio indirizzo.

Il reato può essere denunciato alle stesse condizioni anche da persone diverse dalla vittima.

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

Informazioni alla vittima sull’andamento dell’indagine

Per conoscere lo stato di avanzamento dell’indagine che la riguarda, la vittima può rivolgersi alle stazioni di polizia o di gendarmeria, al procuratore o al giudice istruttore (se adito).

Per i crimini e per alcuni reati, la vittima che si è costituita parte civile viene avvisata dal giudice istruttore ogni sei mesi circa lo stato di avanzamento del procedimento.

Informazioni alla vittima sul seguito dell’indagine

A conclusione dell’indagine, la vittima viene informata della decisione adottata: archiviazione, alternativa alle azioni giudiziarie, avvio di un’indagine giudiziaria, convocazione dell’imputato dinanzi a un tribunale o a una corte. Se è previsto un processo, la vittima viene informata dei reati a carico dell’indagato, della data e del luogo dell’udienza.

Informazioni al denunciante

Chiunque abbia denunciato dei fatti viene informato dal procuratore della Repubblica sul seguito della propria denuncia.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso delle indagini o del processo)? A quali condizioni?

Se non si ha un avvocato, le informazioni sui propri diritti e i propri obblighi possono essere ottenute presso i tribunali, le maisons de la justice et du droit , i points d’accès au droit , i municipi e i centri sociali nei quali operano le associazioni di sostegno alle vittime. In questi locali è inoltre possibile usufruire di consulenze legali gratuite, che sono erogate da professionisti del diritto, in particolare da avvocati, senza condizioni di età, di cittadinanza o di risorse economiche.

È possibile beneficiare del patrocinio a spese dello Stato se si soddisfano le seguenti condizioni:

  • si è cittadini francesi oppure originari di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato che ha sottoscritto una convenzione internazionale con la Francia oppure se si risiede abitualmente in Francia in condizione regolare (questa condizione non è richiesta ai minori o a chi si è costituito parte civile);
  • le proprie risorse finanziarie [1] non superano una soglia massima stabilita dalla legge di bilancio. La condizione relativa alle risorse non è richiesta alle vittime di crimini particolarmente gravi (attentato volontario alla vita, torture o atti di barbarie, atto terroristico, stupro, ecc.), se si beneficia del cosiddetto revenu de solidarité active o RSA (reddito di solidarietà attiva) oppure dell’assegno di solidarietà per le persone anziane e se non si hanno altre fonti di reddito, oppure se la propria situazione è degna di particolare interesse dal punto di vista dell’oggetto della controversia o degli oneri prevedibili del processo.

Il patrocinio a spese dello Stato copre:

  • gli onorari dell’avvocato;
  • le eventuali spese dell’ufficiale giudiziario;
  • altre spese come quelle peritali, ecc.;
  • il deposito che si può essere chiamati a versare.

Il patrocinio a spese dello Stato può essere totale o parziale. È importante presentare domanda di patrocinio a spese dello Stato sin dall’inizio del procedimento in quanto le spese sostenute prima della domanda non sono rimborsate.

Le informazioni e il modulo di richiesta del patrocinio a spese dello Stato possono essere ottenuti presso il proprio avvocato, presso una maison de la justice et du droit , il municipio, il tribunale del luogo del domicilio o il tribunale incaricato della pratica. Il modulo può essere inoltre scaricato al seguente link: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.



[1] Condizioni relative alle risorse finanziarie per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato:
Per valutare la necessità del patrocinio a spese dello Stato, le autorità tengono conto delle risorse percepite dal richiedente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno antecedente la domanda. Queste risorse comprendono tutti i tipi di reddito, ad eccezione delle prestazioni familiari e di alcune prestazioni sociali. Sono prese in considerazione anche le risorse del coniuge, dei figli a carico e di tutte le persone che vivono abitualmente con il richiedente in comunione domestica.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

Le spese legate a un’istanza possono, con alcune riserve, essere coperte dalla propria assicurazione di tutela giudiziaria quando questa copre parzialmente o totalmente gli oneri dell’avvocato, le spese dell’ufficiale giudiziario, le spese processuali o di transazione o ancora le spese peritali.

In caso contrario, quando il tribunale pronuncia la condanna e al momento della liquidazione del danno, il richiedente può chiedere che queste spese siano poste a carico del condannato.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Se al termine dell’indagine il procuratore della Repubblica decide di archiviare la denuncia, il ricorso può essere presentato rivolgendosi al procuratore generale della corte d’appello nella cui circoscrizione si trova il tribunale che ha archiviato la causa.

Se il procuratore generale è del parere che fossero necessarie delle azioni giudiziarie, può ordinare al procuratore di promuovere un’azione legale. Se invece ritiene che il ricorso sia ingiustificato, comunica all’interessato che non darà seguito al ricorso.

Inoltre se la denuncia presentata al procuratore della Repubblica è stata archiviata o se sono trascorsi tre mesi da tale denuncia, è possibile sporgere denuncia direttamente costituendosi parte civile dinanzi al giudice istruttore competente.

Infine è possibile far citare direttamente il presunto autore del reato dinanzi al tribunale chiedendo a un ufficiale giudiziario di consegnargli la convocazione. In tal caso occorre versare un deposito il cui importo è stabilito dal tribunale in base alle risorse di colui che ha richiesto la citazione.

Posso partecipare al processo?

La data del processo viene comunicata e si può assistere all’udienza. In alcuni casi, però, il processo non è pubblico ed è quindi possibile rimanere in aula solo per il tempo della propria testimonianza. Se il processo non è pubblico (porte chiuse), si ha l’autorizzazione ad assistere all’intero processo solo se ci si è costituiti parte civile.

Durante tutto il processo si ha diritto a essere assistiti da un’associazione di sostegno alle vittime senza che debbano essere soddisfatte particolari condizioni. I membri di queste associazioni possono assistere l’interessato al momento della domanda di costituzione di parte civile; essi possono essere presenti durante le varie udienze e aiutare gli interessati a capire gli atti e le decisioni dei magistrati.

L’interessato che ha difficoltà a comprendere o a esprimersi in francese viene assistito da un interprete appositamente convocato.

In udienza la parte civile ha la possibilità di far convocare dei testimoni oppure di opporsi all’audizione di determinati testimoni.

La vittima o la parte civile ha la possibilità di fare domande ai testimoni e all’accusato/imputato tramite il presidente del tribunale o della corte.

È infine possibile presentare conclusioni (osservazioni scritte) - sugli aspetti tecnici del procedimento, la legge e/o i fatti della causa - alle quali il giudice è tenuto a rispondere.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio sono vittima, testimone, parte civile o accusa privata o posso costituirmi come tale?

Una volta che i fatti sono portati a conoscenza della giustizia o dei servizi di polizia e di gendarmeria, la vittima viene contattata per essere ascoltata.

Il suo compito non è quello di ricercare l’autore dei fatti, né di provarne la colpevolezza; questo ruolo spetta al procuratore della Repubblica. La vittima può tuttavia essere chiamata a fornire qualsiasi elemento o indizio utile al fine di far conoscere la verità (certificati medici, identità dei testimoni, ecc.).

La vittima può scegliere di costituirsi parte civile - in tal caso ha diritto a chiedere un risarcimento del danno subito - e di essere assistita da un avvocato.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

I servizi di polizia o di gendarmeria procedono all’audizione della vittima non appena viene sottoposta loro un’indagine. Durante quest’audizione essi informano sistematicamente la vittima del suo diritto di:

  • ottenere la riparazione del danno subito attraverso il risarcimento dello stesso o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo, compresa un’eventuale misura di giustizia riparativa;
  • costituirsi parte civile nell’ambito della promozione di un’azione penale da parte della procura, tramite una citazione diretta dell’autore dei fatti dinanzi al giudice competente oppure nell’ambito di una denuncia presentata al giudice istruttore;
  • essere assistita, se intende costituirsi parte civile, da un avvocato di sua scelta o, su sua richiesta, da un avvocato nominato dal presidente dell’ordine degli avvocati presso l’organo giurisdizionale competente. Le spese sono a carico della vittima a meno che essa non soddisfi le condizioni del patrocinio a spese dello Stato o che benefici di un’assicurazione di tutela giudiziaria;
  • essere assistita da un servizio facente capo a uno o più enti pubblici o da un’associazione convenzionata di sostegno alle vittime;
  • rivolgersi eventualmente, per certi reati, alla Commission d’indemnisation des victimes d’infractions o CIVI (Commissione di risarcimento delle vittime di reato);
  • conoscere le misure di tutela di cui essa può beneficiare, segnatamente le ordinanze di protezione I. La vittima viene inoltre informata della pena inflitta all’autore della violenza e delle condizioni di esecuzione delle eventuali condanne che potrebbero essere pronunciate;
  • beneficiare dell’assistenza di un interprete e della traduzione delle informazioni indispensabili all’esercizio dei suoi diritti, se la vittima non capisce il francese;
  • essere assistita, su sua richiesta, in qualsiasi fase del procedimento dal proprio legale rappresentante e dalla persona maggiorenne di sua scelta, salvo decisione contraria motivata adottata in tal senso dall’autorità giudiziaria competente;
  • dichiarare come domicilio l’indirizzo di un terzo, fatto salvo l’esplicito consenso di quest’ultimo.

La vittima deve comparire dinanzi al tribunale/alla corte; deve inoltre testimoniare, se è convocata come testimone.

La parte civile non è tenuta a essere presente di persona, se è rappresentata da un avvocato. Se però la parte civile è assente e non è rappresentata, si presume che essa rinunci all’istanza, a meno che non abbia scritto al tribunale o alla corte per far conoscere l’oggetto della sua richiesta.

La parte civile e la vittima chiamata a comparire per rendere una testimonianza dinanzi al tribunale o alla corte possono chiedere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione all’udienza se la domanda viene presentata durante il processo.

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

Durante l’udienza è possibile rendere dichiarazioni e presentare prove, ma queste devono rispettare il principio del contraddittorio ed essere trasmesse in anticipo sia alla difesa (al presunto autore dei fatti e/o al suo avvocato) che al procuratore della Repubblica.

È possibile costituirsi parte civile da soli o con l’aiuto del proprio avvocato.

Occorre inoltre determinare l’entità del risarcimento richiesto (somma di denaro destinata a riparare il danno materiale, le sofferenze e la perdita di tempo derivante dai fatti subiti) e in tal senso si può essere assistiti da un’associazione di sostegno alle vittime.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Durante il processo la vittima viene informata del diritto di costituirsi parte civile, di beneficiare dell’assistenza di un avvocato e di ottenere, a certe condizioni, il patrocinio a spese dello Stato, oltre che della possibilità di essere assistita da un’associazione di sostegno alle vittime.

La vittima che si è costituita parte civile viene informata della possibilità, in alcuni casi, di rivolgersi alla Commissione di risarcimento delle vittime di reato per ottenere il risarcimento se il tribunale ha così disposto.

Posso accedere ai documenti giudiziari?

Presso il Tribunal correctionnel (Tribunale correzionale) e il Tribunal de Police (Tribunale di polizia) non è possibile accedere direttamente ai documenti: occorre prima ottenere il consenso del procuratore.

Se però ci si è costituiti parte civile, è possibile consultarli direttamente o tramite il proprio avvocato, a seconda dei casi, o richiederne una copia.

Presso la corte d’assise è possibile ottenere gratuitamente copie dei verbali di contestazione del reato, le dichiarazioni scritte dei testimoni e le relazioni peritali, oltre che copie degli altri atti processuali.

Ultimo aggiornamento: 07/09/2018

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