Diritti delle vittime per paese

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Quali informazioni posso ottenere dalle autorità (ad es. polizia, pubblico ministero) una volta che il reato si è verificato, ma prima di denunciarlo?

Se il reato non viene denunciato e non è portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria o dei servizi investigativi (polizia o gendarmeria), non è possibile ottenere informazioni perché il reato non risulta commesso.

Se il reato viene portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria o dei servizi di polizia o di gendarmeria in qualsiasi modo (che non sia la denuncia della vittima), la persona viene convocata per essere ascoltata e per illustrare il danno subito e le circostanze dei fatti; in questo caso si viene informati dei propri diritti.

Anche quando i servizi di polizia o di gendarmeria oppure l’autorità giudiziaria sono allertati dalla vittima stessa, ad avvenuta segnalazione dei fatti, questa viene ascoltata e le vengono comunicate tutte le informazioni sui propri diritti.

Non vivo in un paese dell’UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell’UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

I cittadini francesi possono sporgere denuncia presso qualsiasi commissariato di polizia o unità di gendarmeria situato/a sul territorio nazionale. Se le autorità francesi dichiarano la propria competenza, la denuncia viene trattata in Francia; in caso contrario, la denuncia è trasmessa alle autorità competenti dello Stato in cui i fatti sono stati compiuti.

I cittadini stranieri che subiscono un reato sul territorio francese possono sporgere denuncia presso qualsiasi commissariato di polizia o unità di gendarmeria situato/a sul territorio francese. Durante l’audizione o la presentazione della denuncia, la vittima straniera può essere assistita da un interprete. Essa viene informata in qualsiasi modo del seguito della propria denuncia e i suoi diritti saranno tutelati come quelli dei cittadini francesi in quanto la legge non opera distinzioni in base alle informazioni e ai diritti forniti dalle vittime a seconda della loro cittadinanza.

La vittima può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato se è cittadina di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato che ha sottoscritto una convenzione internazionale con la Francia.

Infine, la vittima che sporge denuncia o che testimonia contro qualcuno per sfruttamento della prostituzione o tratta degli esseri umani beneficia del diritto di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo sul territorio francese che dà diritto all’esercizio di un’attività professionale, a meno che la sua presenza non costituisca una minaccia per l’ordine pubblico.

Se denuncio un reato, quali informazioni mi vengono comunicate?

Nel momento in cui si denuncia un reato, occorre fornire i propri recapiti per essere contattati durante l’indagine. Si viene inoltre informati dei propri diritti e delle modalità per esercitarli.

Informazioni alla vittima sull’andamento dell’indagine

Per conoscere lo stato di avanzamento di un’indagine che la riguarda, la vittima può rivolgersi ai servizi di polizia o di gendarmeria, al procuratore o al giudice istruttore (se adito).

Per i crimini e per alcuni reati, la vittima che si è costituita parte civile viene avvisata dal giudice istruttore ogni sei mesi circa lo stato di avanzamento del procedimento.

Informazioni alla vittima sul seguito dell’indagine

A conclusione dell’indagine, la vittima viene informata della decisione adottata: archiviazione, alternativa alle azioni giudiziarie, convocazione dell’imputato dinanzi a un tribunale o una corte. Se c’è un processo, la vittima viene informata dei capi d’imputazione contestati all’indagato e della data e del luogo dell’udienza.

Informazioni alla vittima quando viene adito un giudice istruttore

Quando viene avviata un’indagine giudiziaria, l’inchiesta viene affidata dal procuratore della Repubblica a un giudice istruttore. Quest’ultimo provvede ad avvertire la vittima dell’avvio del procedimento, del diritto di quest’ultima a costituirsi parte civile e delle modalità di esercizio di tale diritto. Se la vittima è minorenne, l’informazione viene data ai suoi legali rappresentanti.

Nell’ambito delle informazioni alla vittima, il giudice istruttore provvede inoltre a informare la vittima del diritto di quest’ultima, qualora si costituisca parte civile, di essere assistita da un avvocato di sua scelta o, su sua richiesta, da un avvocato che sarà nominato dal bâtonnier (presidente) dell’ordine degli avvocati; le spese saranno a carico della vittima, a meno che questa benefici del patrocinio a spese dello Stato (vedi condizioni) o di un’assicurazione di protezione giuridica.

Informazioni alla vittima sulla situazione dell’indagato

La vittima non viene necessariamente informata se il presunto autore di un reato è posto in custodia cautelare o se ne viene disposta la scarcerazione.

Viene invece sempre informata dell’assoggettamento del presunto autore del reato a sorveglianza giudiziaria, se viene disposto nei confronti di quest’ultimo un divieto di contatto per proteggere la vittima.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso delle indagini e del processo)?

Se una persona che non si esprime in francese o che non ha una sufficiente comprensione del francese si presenta ai servizi di polizia o di gendarmeria, questi chiedono di avvalersi di un interprete. L’interprete, oltre a essere presente durante il processo, prende parte sia alle audizioni sia agli eventuali colloqui tra la vittima e il suo avvocato.

Durante l’indagine la vittima può chiedere al magistrato incaricato della causa di far tradurre i documenti principali del fascicolo. La traduzione riguardante i documenti importanti è gratuita, mentre quella degli altri documenti è a pagamento.

Alcuni documenti sui diritti delle vittime sono già tradotti nelle lingue più comuni e vengono quindi consegnati alla vittima dai poliziotti o dai gendarmi.

In che modo le autorità garantiscono che possa comprenderle ed essere compreso/a (in caso di minore, di disabilità).

Se la vittima presenta una forma di disabilità che ne limita la comunicazione, essa viene assistita da un interprete nominato dagli inquirenti o dai magistrati. L’interprete assiste la vittima durante le audizioni, i colloqui con l’avvocato e durante il processo.

Alla persona che non possa o non sia in grado di leggere viene data lettura dei documenti.

In caso di vittima minorenne, l’audizione viene adattata alla sua età e al suo grado di maturità ed è effettuata da inquirenti appositamente formati, talvolta con l’ausilio di uno psicologo. Quando sono necessarie più audizioni, la vittima viene possibilmente ascoltata dallo stesso inquirente.

In alcuni commissariati o unità di gendarmeria esistono sale specifiche per creare un’atmosfera più adatta ai bambini e per rendere l’audizione meno solenne.

Durante le audizioni la vittima può sempre chiedere di essere accompagnata da una persona maggiorenne di sua scelta.

Infine, quando l’indagine riguarda fatti gravi e soprattutto tutti i reati di natura sessuale, le audizioni vengono filmate o perlomeno registrate.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

L’assistenza alle vittime è garantita da associazioni di sostegno che hanno il compito di offrire un orientamento, un aiuto in ambito socio-legale o un sostegno psicologico a tutte le vittime di reati, a prescindere che siano coinvolte o meno in un procedimento penale.

Inoltre queste associazioni presidiano gli uffici di sostegno alle vittime presenti in ogni tribunale civile di primo grado per offrire assistenza e sostegno alle vittime interessate da un procedimento in corso.

Esistono anche associazioni specializzate che forniscono sostegno alle vittime nell’ambito di particolari forme di reati (come le violenze coniugali).

La polizia mi orienterà automaticamente verso un centro di sostegno alle vittime?

La vittima viene informata in qualsiasi modo del suo diritto di ricevere assistenza da un servizio pubblico o da un’associazione di sostegno alle vittime, dei quali riceve tutti i recapiti. I testi non prevedono che i servizi di polizia o di gendarmeria contattino direttamente le associazioni di sostegno alle vittime; tuttavia, quando gli operatori sociali (assistenti sociali o psicologi) si trovano negli stessi locali, essi possono assistere le vittime nelle varie pratiche indipendentemente dal fatto di essere stati interpellati o di essere semplicemente a disposizione.

Ogni sezione dipartimentale di pubblica sicurezza dispone di un addetto in materia di “sostegno alle vittime”. Quest’ultimo ha il compito di interagire con le associazioni, di migliorare l’accoglienza delle vittime, di raccogliere le informazioni utili a queste ultime e di dare seguito ai procedimenti penali per fornire informazioni sullo svolgimento delle indagini.

Ogni gruppo di gendarmeria dipartimentale dispone di un ufficiale di “prevenzione-partenariato-assistenza alle vittime”.

Ogni volta che viene depositata una denuncia contro ignoti per fatti gravi, il poliziotto consegna al denunciante un modulo di assistenza alle vittime per informarlo dell’azione dell’Istituto nazionale di sostegno alle vittime e di mediazione (INAVEM) e per fornirgli i recapiti delle associazioni di sostegno alle vittime o dei servizi sociali.

Successivamente il procuratore della Repubblica può rivolgersi direttamente a un’associazione di sostegno alle vittime affinché fornisca aiuto alla vittima del reato.

In caso di incidente che coinvolga un gran numero di persone (incidente collettivo o atto terroristico), le associazioni di sostegno alle vittime possono accedere all’elenco delle vittime e contattarle direttamente.

Come viene tutelata la mia privacy?

Durante l’indagine, con l’autorizzazione del procuratore della Repubblica, la vittima ha diritto a non rivelare il proprio indirizzo personale e a dichiarare l’indirizzo dell’unità di gendarmeria o del commissariato di polizia o, con il suo esplicito consenso, l’indirizzo di un terzo.

La vittima ha infine la possibilità di chiedere un processo a porte chiuse, ovvero non pubblico, cosa che i giudici non possono rifiutare se la persona è stata vittima di stupro, torture o atti di barbarie accompagnati da abusi sessuali. Negli altri casi, il processo si tiene a porte chiuse solo se la vittima o un’altra parte civile non vi si oppone.

In tutti gli altri casi l’identità della vittima non deve comparire nei media, a meno che non sia la vittima stessa ad autorizzarli.

Inoltre i servizi offerti dalle associazioni di sostegno alle vittime e i dati da queste raccolti hanno carattere assolutamente riservato.

Per poter beneficiare del sostegno alle vittime, devo prima denunciare un reato?

Non è necessario sporgere denuncia per beneficiare dell’assistenza di un’associazione di sostegno alle vittime.

La mia protezione personale se sono in pericolo

Quali sono i tipi di protezione disponibili?

Se la vittima ha subito violenze coniugali, all’aggressore può essere ordinato di abbandonare il domicilio familiare, di non frequentare certi luoghi e di seguire un trattamento medico o psicologico.

Se la vittima ha subito violenze dal proprio (ex) coniuge o (ex) convivente e in caso di grave pericolo per la sua vita, il procuratore della Repubblica può assegnare alla vittima un dispositivo di teleprotezione, chiamato “téléphone grave danger”, ovvero un cellulare di emergenza. La vittima di violenze coniugali può anche chiedere al giudice per gli affari familiari di disporre un provvedimento restrittivo comprendente alcuni divieti per l’autore delle violenze quando esiste un serio motivo di ritenere che le violenze asserite possano essere compiute e che la vittima sia in pericolo.

Il tribunale/la corte può inoltre proteggere la vittima e la sua famiglia da eventuali minacce o pressioni da parte del presunto autore adottando misure che ne vietino ogni contatto con la vittima come la custodia cautelare, la sorveglianza giudiziaria e altre restrizioni giudiziarie.

Chi può garantire la mia protezione?

La protezione delle vittime è garantita dall’autorità giudiziaria che tiene conto dei rischi e dei bisogni delle vittime per ordinare decisioni come il divieto di entrare in contatto con la vittima o di frequentare certi luoghi come il domicilio di quest’ultima. Le decisioni che prevedono questi divieti sono trasmesse ai commissariati di polizia e alle unità di gendarmeria che sono incaricate di vigilare sul rispetto di tali decisioni. In caso di violazione da parte dell’indagato o del condannato, potrà esserne disposto l’arresto; tale comportamento può infatti giustificare una misura detentiva o caratterizzare un nuovo reato.

Quando la vittima beneficia di un particolare dispositivo di protezione (cellulare di emergenza), la sua sicurezza è garantita da tale strumento che permette di contattare facilmente una centrale telefonica dalla quale vengono immediatamente allertati i servizi di polizia o di gendarmeria più vicini, affinché intervengano in soccorso della vittima in pericolo.

La mia situazione verrà valutata per stabilire se sono esposto/a al rischio di un nuovo danno da parte dell’autore del reato?

L’agente o l’ufficiale di polizia giudiziaria che effettua l’audizione della vittima è chiamato a raccogliere i primi elementi per procedere a una valutazione personalizzata della situazione della vittima e delle relative necessità di protezione. Egli trasmette poi questi elementi all’autorità giudiziaria incaricata del procedimento che può decidere, se lo ritiene opportuno, di far effettuare una valutazione approfondita da un’associazione di sostegno alle vittime. Questa valutazione personalizzata ha soprattutto lo scopo di determinare i rischi di intimidazione o di ritorsione da parte dell’autore del reato.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell’investigazione e del processo)?

La valutazione summenzionata ha anche lo scopo di valutare i rischi di vittimizzazione secondaria dovuti alla partecipazione della vittima al procedimento penale.

Che tipo di protezione viene offerta alle vittime particolarmente vulnerabili?

Le vittime particolarmente vulnerabili beneficiano di una valutazione e di assistenza da parte di un’associazione di sostegno alle vittime.

Sono inoltre previste varie misure di protezione della vittima a seconda dei bisogni di quest’ultima; si tratta di misure quali:

  • la limitazione del numero di audizioni e di esami medici a quelli strettamente necessari ai fini dell’indagine;
  • la possibilità di chiedere di essere ascoltata da un inquirente dello stesso sesso in caso di violenze sessuali o di violenze fondate sul genere;
  • il fatto di essere ascoltata in locali idonei da parte di inquirenti adeguatamente formati e, ove possibile, dagli stessi inquirenti per tutte le audizioni.

Sono un minore. Ho dei diritti speciali?

Oltre a disporre degli stessi diritti della vittima maggiorenne, la vittima minorenne gode di diritti specifici legati alla sua minore età. Ad esempio, quando i genitori (o i legali rappresentanti) non sembrano in grado di tutelare gli interessi del minore, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore ad hoc (un parente del bambino o una persona abilitata) incaricato di rappresentare il minore e di esercitarne i diritti.

Per difendere gli interessi del minore viene inoltre sistematicamente nominato un avvocato, che partecipa anche a tutte le audizioni della vittima minorenne.

Per alcuni reati, soprattutto quelli di natura sessuale, la vittima minorenne può essere sottoposta a perizia medico-psicologica sin dalla fase di indagine, con l’obiettivo di valutare il tipo e l’entità del danno subito e per stabilire se sono necessari cure o trattamenti specifici. Le audizioni delle vittime minorenni di determinati reati, soprattutto quelli di natura sessuale, devono necessariamente essere filmate per evitare di dover ascoltare il minore più volte.

Infine, la vittima minorenne può farsi accompagnare in qualsiasi audizione da una persona di sua scelta (parente, familiare, legale rappresentante, medico, psicologo), indipendentemente dal tipo di fatti subiti.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

La persona non direttamente vittima di un reato può essere comunque considerata vittima, indiretta, e beneficiare di alcuni diritti.

La vittima indiretta che ritiene di aver subito un danno, anche solo morale, può costituirsi parte civile al momento dell’indagine o presso il giudice istruttore o ancora al momento dell’udienza, se l’autore del reato compare dinanzi al tribunale per essere giudicato.

Tuttavia, diversamente dalla vittima diretta di un reato, la vittima indiretta non viene necessariamente convocata né informata delle udienze se non si era già palesata.

La vittima dovrà infine precisare la natura del danno subito affinché il giudice possa stabilire se la sua costituzione di parte civile è ricevibile, ovvero se è legittima.

Un membro della mia famiglia era una vittima di reato — quali sono i miei diritti?

La persona non direttamente vittima di un reato può comunque essere considerata vittima, indiretta, e beneficiare di alcuni diritti.

La vittima indiretta che ritiene di aver subito un danno, anche solo morale, può costituirsi parte civile al momento dell’indagine o presso il giudice istruttore o ancora al momento dell’udienza, se l’autore del reato compare dinanzi al tribunale per essere giudicato.

Tuttavia, diversamente dalla vittima diretta di un reato, la vittima indiretta non viene necessariamente convocata né informata delle udienze se non si era già palesata.

La vittima dovrà infine precisare la natura del danno subito affinché il giudice possa stabilire se la sua costituzione di parte civile è ricevibile, ovvero se è legittima.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

La mediazione è un provvedimento giudiziario che può essere attuato se è tale da garantire la riparazione del danno causato alla vittima, tale da porre fine al disordine derivante dal reato o da contribuire alla riqualificazione dell’autore dei fatti.

Questa misura può essere stabilita dal procuratore della Repubblica con il consenso della vittima o su richiesta di quest’ultima.

In caso di violenze commesse dal coniuge o ex coniuge della vittima, dal suo partner o ex partner cui la vittima è legata da un patto civile di solidarietà oppure dal suo convivente o ex convivente, è possibile ricorrere alla mediazione solo se la vittima ne ha fatto espressamente richiesta. In questo caso l’autore delle violenze è altresì oggetto di un richiamo alla legge.

Se dopo una mediazione tra l’autore dei fatti e la vittima vengono compiute nuove violenze dal coniuge o ex coniuge della vittima, dal suo partner o ex partner cui la vittima è legata da un patto civile di solidarietà oppure dal suo convivente o ex convivente, non è possibile ricorrere a una nuova mediazione.

La mediazione può essere affidata a un ufficiale di polizia giudiziaria, a un delegato del procuratore o a un mediatore; consiste nel mettere in relazione la vittima con l’autore dei fatti, pur garantendo la sicurezza della vittima che deve esprimere il proprio consenso sul principio e sulle modalità di attuazione. La vittima non può essere messa di fronte all’autore del reato contro la sua volontà, né essere mai lasciata da sola con lui.

Inoltre questo provvedimento non viene adottato quando un contatto tra l’autore del reato e la vittima è tale da costituire un pericolo per quest’ultima.

Dove posso trovare la legislazione che fissa i miei diritti?

Tutta la legislazione francese è consultabile sul sito internet. I diritti delle vittime sono sanciti dal codice di procedura penale, segnatamente dagli articoli da 10-2 a 10-5 e da D1-2 a D1-12.

Ultimo aggiornamento: 07/09/2018

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