Diritti delle vittime per paese

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Che procedimento occorre avviare per chiedere un risarcimento del danno da parte dell'autore del reato? (ad esempio azione legale indipendente, azione civile, procedimento congiunto civile e penale)

In veste di accusa privata, potete chiedere il risarcimento dei danni mediante un'azione civile nel medesimo procedimento penale oppure attendere la conclusione del procedimento penale. Se le due azioni sono separate, il procedimento civile è sospeso fino alla conclusione di quello penale.

Potete altresì partecipare al procedimento come parte civile che non avrà alcuna capacità nel contesto dello stesso. Qualora non partecipiate come parte civile per ottenere il risarcimento, il pubblico ministero presenterà istanza di azione civile a vostro nome. Qualora l'organo giurisdizionale dichiari l'imputato non colpevole o non vi riconosca il risarcimento, potete sempre chiedere il risarcimento dei danni attraverso un procedimento civile.

La responsabilità civile dell'imputato include la restituzione di beni, la riparazione del danno e il risarcimento dei danni, ivi compresi quelli causati al vostro partner e ai vostri figli.

Inoltre potete ottenere un risarcimento dallo Stato.

Gli Uffici di sostegno alle vittime di reato rappresentano l'autorità di assistenza alle vittime di reato nelle situazioni transfrontaliere, nei casi in cui il reato che avete subito è stato commesso in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Spagna e voi risiedete abitualmente in Spagna. In caso di reati di terrorismo in situazioni transfrontaliere, il ministero dell'Interno funge da autorità di assistenza, tramite la direzione generale per il sostegno alle vittime del terrorismo.

In generale, fatta eccezione per i reati di terrorismo, l'autorità di assistenza coopererà all'avvio e alla gestione delle procedure per la concessione di un aiuto da parte dello Stato membro dell'Unione europea nel quale è stato commesso il reato, affinché voi, in qualità di richiedente, possiate accedere, dalla Spagna, al risarcimento dallo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato.

A tal fine, gli Uffici di sostegno alle vittime di reato vi forniranno, in qualità di richiedente aiuto, le seguenti informazioni:

  • informazioni sulle possibilità di richiesta di un aiuto finanziario o un risarcimento, sulle procedure o sui moduli richiesti, oltre alle modalità per completare gli stessi, nonché sulla documentazione giustificativa che potrebbe essere necessaria;
  • orientamenti generali su come compilare le richieste di informazioni aggiuntive.

Inoltre, in veste di autorità di assistenza, gli Uffici di sostegno alle vittime di reato devono occuparsi di quanto segue:

  • inoltrare la vostra richiesta e la documentazione giustificativa, nonché tutta la documentazione eventualmente necessaria successivamente, ove applicabile, all'autorità responsabile del processo decisionale nominata dallo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato;
  • cooperare con l'autorità responsabile del processo decisionale nel caso in cui, in conformità con la propria legislazione nazionale, tale autorità decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona.

L'autorità responsabile del processo decisionale è la direzione generale per i costi del personale e le pensioni statali del ministero dell'Economia e delle finanze, qualora la richiesta di aiuti da parte dello Stato stabiliti per legge sia gestita dall'autorità di assistenza dello Stato nel quale il richiedente è abitualmente residente.

L'autorità responsabile del processo decisionale deve comunicare quanto segue tanto a voi in qualità di richiedente aiuto quanto all'autorità di assistenza:

  • ricezione della domanda di aiuti da parte dello Stato, dell'organo che apre il procedimento, il termine per l'emissione di una decisione e, se possibile, la data prevista nella quale sarà presa la decisione;
  • la decisione di chiusura del procedimento.

Per i reati di terrorismo, il ministero dell'Interno (direzione generale per il sostegno alle vittime del terrorismo) fungerà da autorità di assistenza nei casi in cui il luogo in cui è commesso il reato è uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Spagna e voi come richiedente aiuto siete abitualmente residenti in Spagna, affinché possiate accedere, dalla Spagna, al risarcimento adeguato, se applicabile, dallo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato. Le azioni che devono essere intraprese dalla direzione generale per il sostegno alle vittime in qualità di autorità di assistenza o responsabile del processo decisione sono equivalenti a quelle relative alla direzione generale per i costi del personale e le pensioni statali del ministero dell'Economia e delle finanze.

La Corte ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni/al pagamento di un indennizzo nei miei confronti. Come posso costringere il colpevole a pagare?

Lo Stato pagherà la totalità o parte dell'aiuto qualora l'autore del reato sia stato dichiarato parzialmente insolvente.

Lo Stato vi surrogherà, fino all'importo totale dell'aiuto provvisorio o finale che vi è stato concesso in qualità di vittima o beneficiario, in relazione ai vostri diritti nei confronti della parte responsabile civilmente del reato.

Lo Stato può intentare un'azione di recupero nei confronti del soggetto civilmente responsabile del reato al fine di chiedere il rimborso totale o parziale dell'aiuto concesso.

Questa azione sarà attuata, se del caso, ricorrendo al procedimento di recupero amministrativo e si applicherà nei seguenti casi, tra gli altri:

  • laddove la decisione giudiziaria definitiva rilevi che non è stato commesso alcun reato;
  • laddove dopo il pagamento, tanto voi in veste di vittima quanto i vostri beneficiari avete ottenuto, per qualsiasi motivo, un risarcimento totale o parziale dei danni subiti nei tre anni successivi alla concessione dell'aiuto;
  • laddove l'aiuto sia stato ottenuto sulla base di informazioni false o deliberatamente incomplete o con qualsiasi altro mezzo fraudolento, nonché tramite l'omissione deliberata di circostanze che avrebbero comportato il rifiuto o la riduzione dell'aiuto richiesto;
  • qualora il risarcimento concesso nella sentenza sia inferiore all'aiuto provvisorio.

Tale azione sarà promossa tramite la comparizione dello Stato nel procedimento penale o civile in corso, fatta salva l'azione civile che potrebbe essere intentata dal pubblico ministero.

Se il colpevole non paga, lo Stato può versare un anticipo? A quali condizioni?

Lo Stato pagherà la totalità o parte dell'aiuto qualora la persona condannata per il reato sia stata dichiarata parzialmente insolvente.

Aiuti provvisori possono essere concessi prima che venga pronunciata la decisione giudiziaria definitiva che conclude il procedimento penale, purché sia dimostrata la precaria situazione economica nella quale siete stati lasciati in qualità di vittima o beneficiario.

Un aiuto provvisorio può essere richiesto in seguito alla denuncia di eventi alle autorità competenti o se i procedimenti penali sono condotti d'ufficio sulla base di tali eventi.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

Potete ottenere un risarcimento dallo Stato.

In Spagna esiste un sistema di aiuti a favore delle vittime di reati intenzionali e violenti, commessi in Spagna, che provocano il decesso, lesioni personali gravi o danni gravi alla salute fisica o mentale. Tali aiuti sono concessi anche alle vittime di reati contro la libertà sessuale, anche quando detti reati sono commessi senza violenza.

In generale, potete accedere agli aiuti finanziari previsti dalla legge se, nel momento in cui viene commesso il reato, siete spagnoli o cittadini di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione Europea oppure, qualora non si applichi nessuna delle circostanze di cui sopra, qualora siate residenti abituali in Spagna o in un altro Stato che concede aiuti analoghi a cittadini spagnoli nel suo territorio.

In caso di decesso, i requisiti di cittadinanza o residenza di cui sopra devono essere soddisfatti dai beneficiari, non dalla persona deceduta.

Qualora si registrino lesioni personali gravi o danni gravi alla salute fisica o mentale, le vittime dirette, ossia coloro che hanno subito lesioni o danni, saranno i beneficiari.

In caso di decesso, i beneficiari sono le vittime indirette, ossia i seguenti soggetti:

  • il coniuge della persona deceduta, qualora non legalmente separato, oppure la persona che ha vissuto con il defunto in maniera permanente in una relazione simile al matrimonio per almeno due anni prima del decesso, a meno che non avessero avuto figli insieme, nel qual caso la semplice convivenza sarà sufficiente. Sono inclusi anche i figli dei soggetti menzionati, anche se non erano figli della persona deceduta, a condizione che essi fossero finanziariamente dipendenti da detta persona e vi convivessero.

I beneficiari non includeranno in alcun caso persone condannate per omicidio volontario in nessuna delle sue forme, qualora la persona deceduta fosse stata suo coniuge o la persona con cui aveva avuto o aveva una relazione stabile simile al matrimonio.

  • Il figlio della persona deceduta, che dipendeva dalla stessa e vi conviveva, presumendo che figli minorenni o adulti disabili siano soggetti finanziariamente dipendenti;
  • il genitore della persona deceduta, che era finanziariamente dipendente da tale persona, purché non vi sia nessuno nelle situazioni di cui sopra;
  • anche i genitori di un minore che muore come conseguenza diretta del reato sono considerati vittime indirette ai fini dell'aiuto finanziario previsto dalla legge spagnola.

Le lesioni che danno diritto alle vittime di ricevere un aiuto finanziario sono quelle che ledono l'integrità personale oppure la salute fisica o mentale e che disabilitano temporaneamente, per più di sei mesi, o in maniera permanente, con un grado di invalidità pari ad almeno il 33 %, la persona che le ha subite.

Come norma generale, la concessione dell'aiuto è subordinata all'emissione di una decisione giudiziaria definitiva che pone fine al procedimento penale. Tenendo conto dei termini per la decisione di procedimenti penali, prima che venga emessa una decisione giudiziaria definitiva che ponga fine al procedimento penale, la legge prevede la possibilità di concedere un aiuto provvisorio, tenendo conto della precaria situazione economica della vittima del reato o dei suoi beneficiari. Un aiuto provvisorio può essere richiesto dopo che la vittima ha denunciato gli eventi alle autorità competenti o quando il procedimento penale è stato avviato dagli organi competenti senza la necessità di una denuncia.

L'importo dell'aiuto non può in ogni caso superare il risarcimento stabilito nella sentenza.

In caso di decesso di un minore o di una persona disabile come conseguenza diretta del reato, i genitori o i tutori del minore avranno diritto soltanto a un aiuto consistente in un risarcimento per le spese funerarie che essi hanno effettivamente sostenuto fino alla concorrenza del limite stabilito dalla legge.

In caso di reati contro la libertà sessuale che causano danni alla salute mentale della vittima, l'importo dell'aiuto coprirà i costi del trattamento terapeutico liberamente scelto dalla vittima, nel rispetto di un importo massimo stabilito dalla legge.

In generale, il termine per richiedere l'aiuto corrisponde a un anno a decorrere dalla data di commissione del reato. Tale termine sarà sospeso all'inizio del procedimento penale e riprenderà a decorrere al momento dell'emissione della decisione giudiziaria definitiva e della sua notificazione alla vittima.

Beneficiare dell'aiuto è incompatibile con quanto segue:

  • il risarcimento stabilito mediante sentenza. Ciononostante, la totalità o parte dell'aiuto saranno corrisposte laddove l'autore del reato sia stato dichiarato parzialmente insolvente;
  • il risarcimento o l'aiuto concesso ai sensi di un'assicurazione privata, nonché il sussidio di sicurezza sociale che potrebbe essere applicato in ragione dell'invalidità temporanea della vittima. Ciononostante, l'aiuto verrebbe corrisposto al beneficiario di un'assicurazione privata laddove l'importo del risarcimento da ricevere ai sensi di tale assicurazione sia inferiore all'importo stabilito nella sentenza;
  • la ricezione di tale aiuto non sarà in alcun caso compatibile con il risarcimento dei danni alle vittime di gruppi armati e terroristi.

Beneficiare dell'aiuto è compatibile con quanto segue:

  • la ricezione di qualsiasi pensione statale che il beneficiario abbia diritto di ottenere, in caso di invalidità permanente o decesso della vittima;
  • l'assistenza sociale prevista dall'articolo 27 della Ley Orgánica 1/2004 de 28 dicembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (legge organica 1/2004 del 28 dicembre 2004 sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere).

L'aiuto concesso per invalidità permanente sarà incompatibile con l'aiuto per invalidità temporanea.

La competenza per il trattamento e la decisione in merito alle domande presentate per ottenere l'aiuto da parte dello Stato previsto per legge spetta alla direzione generale per i costi del personale e le pensioni statali del ministero dell'Economia e delle finanze, per le vittime di qualsiasi reato, fatta eccezione per le vittime del terrorismo, nel qual caso sarà competente il ministero dell'Interno (direzione generale per il sostegno alle vittime del terrorismo).

Se siete una vittima di atti di terrorismo, esiste una serie di aiuti da parte dello Stato destinati specificatamente a tali vittime che mirano a risarcire i danni causati da tali tipi di reati, a condizione che esista un nesso completo tra l'atto terroristico e i danni subiti.

I seguenti sono danni ammissibili per il risarcimento:

  • lesioni personali, fisiche e mentali, nonché spese per cure mediche, protesi e interventi chirurgici.

Queste spese saranno risarcite alla persona interessata soltanto nel caso in cui non siano completamente o parzialmente coperte da un sistema di previdenza sociale pubblico o privato:

  • danni materiali causati alle abitazioni di persone fisiche o di coloro che si trovano in stabilimenti commerciali e industriali, sedi di partiti politici, sindacati e organizzazioni sociali;
  • i costi di alloggio provvisorio durante l'esecuzione dei lavori di riparazione presso le abitazioni abituali di persone fisiche;
  • danni causati a veicoli privati, nonché quelli subiti da veicoli utilizzati per il trasporto terrestre di persone o merci, ad eccezione dei veicoli di proprietà pubblica.

Il risarcimento per i danni indicati, ad eccezione delle lesioni personali, sarà sussidiario rispetto a quello stabilito per gli stessi casi da qualsiasi altro ente pubblico o quelli derivanti da accordi di assicurazione. In tali casi, saranno risarciti eventuali importi che potrebbero risultare dalla differenza tra quanto pagato da tali amministrazioni pubbliche o enti assicurativi e la valutazione ufficiale.

L'importo del risarcimento sarà determinato in base al danno prodotto (gravità delle lesioni e tipo di invalidità causata dalle stesse, decesso, ecc.).

Altri aiuti:

  • a favore dello studio: qualora un atto di terrorismo provochi lesioni personali di particolare importanza per uno studente, i suoi genitori o tutori, oppure qualora tali lesioni li rendano inadatti all'esercizio della loro professione abituale;
  • assistenza e consulenza psicologiche immediate, tanto per le vittime quanto per i familiari;
  • aiuti straordinari destinati ad attenuare, in via eccezionale, situazioni di bisogno personale o familiare delle vittime, che non sono coperte o sono coperte in maniera marcatamente insufficiente dall'aiuto ordinario.

Beneficiari degli aiuti:

  • in caso di lesioni, le persone ferite;
  • in caso di decesso:
    • il coniuge della persona deceduta;
    • il partner non sposato con la persona deceduta con il quale quest'ultima aveva convissuto per almeno due anni;
    • il partner non sposato con il quale la persona deceduta aveva figli;
    • i genitori della persona deceduta qualora fossero finanziariamente dipendenti da detta persona. In assenza dei genitori e in questo ordine, i nipoti, i fratelli e i nonni della persona deceduta che erano finanziariamente dipendenti da detta persona;
    • in assenza di tutte le persone di cui sopra, i figli e, in loro assenza, i genitori che non erano finanziariamente dipendenti dalla persona deceduta.

In generale, il termine per la presentazione delle richieste di risarcimento per danni personali o materiali sarà di un anno, calcolato a decorrere dalla data in cui si sono verificati i danni.

L'Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional (Ufficio di informazione e assistenza alle vittime del terrorismo della Corte nazionale), in collaborazione con la direzione generale per il sostegno alle vittime del terrorismo, vi aiuterà in veste di vittima del terrorismo attraverso il processo di richiesta di risarcimento: ottenimento di certificati delle sentenze definitive, degli ordini di non applicazione delle responsabilità civili e altri documenti necessari per trattare l'aiuto.

Ho diritto a un risarcimento se l'imputato non viene condannato?

La sentenza definitiva nel contesto di un procedimento penale, che non può essere impugnata, deve dimostrare che il decesso, le lesioni personali e il danno grave alla salute fisica o mentale costituiscono un reato intenzionale e violento e, di conseguenza, la sentenza dovrà determinare il risarcimento adeguato.

Per presentare la richiesta di aiuto finanziario, è necessario allegare alla domanda una copia della decisione giudiziaria definitiva che pone fine al procedimento penale, indipendentemente dal fatto che si tratti di una sentenza, di una sentenza in contumacia o di una decisione di chiusura del procedimento a causa del decesso dell'autore del reato, oppure di una decisione di prosciogliere il procedimento.

L'importo dell'aiuto concesso non può in ogni caso superare il risarcimento stabilito nella sentenza.

Ho diritto a un anticipo del pagamento, nell'attesa di una decisione sulla mia richiesta di indennizzo?

Aiuti provvisori possono essere concessi prima che venga pronunciata la decisione giudiziaria definitiva che conclude il procedimento penale, purché esistano prove della precaria situazione economica nella quale siete stati lasciati voi, in qualità di vittima, o i vostri beneficiari.

Un aiuto provvisorio può essere richiesto in seguito alla denuncia di eventi alle autorità competenti o se i procedimenti penali sono condotti d'ufficio sulla base di tali eventi.

Ultimo aggiornamento: 17/01/2024

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