La vittima di un reato può sporgere denuncia:
Benché chiunque possa denunciare un reato, se la vittima intende partecipare al procedimento in quanto parte civile, deve presentare denuncia personalmente o tramite il proprio avvocato.
La vittima può inoltre citare l’autore del reato direttamente dinanzi al tribunale di polizia o a una sezione correzionale del tribunale circondariale.
La denuncia deve essere presentata in una delle lingue ufficiali del Lussemburgo, ovvero lussemburghese, francese o tedesco. La vittima che non parli nessuna di queste tre lingue ha diritto all’assistenza gratuita di un interprete. La denuncia deve essere presentata preferibilmente per iscritto, senza dover rispettare una forma particolare, e deve indicare:
Il termine entro cui la vittima deve presentare denuncia dipende soprattutto dal termine di prescrizione del reato. Detto termine è compreso tra uno e dieci anni.
La vittima ha diritto di:
Quando la denuncia viene presentata al procuratore dello Stato, questi informa la vittima del seguito della causa entro 18 mesi dalla ricezione della denuncia o della segnalazione, anche in caso di archiviazione e della relativa motivazione.
Per garantire l’accesso alla giustizia, se la vittima non dispone di risorse sufficienti, soprattutto in considerazione del reddito minimo garantito, essa ha diritto al beneficio totale del patrocinio a spese dello Stato per la tutela dei propri interessi. Questo patrocinio è garantito dal consiglio dell’ordine degli avvocati se la vittima ne fa richiesta e se :
Per determinare le risorse finanziarie vengono presi in considerazione il reddito lordo totale e il patrimonio, nonché i redditi delle persone con cui la persona che ne fa richiesta vive in comunione domestica. La vittima può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato non solo in virtù di ridotte risorse finanziarie, ma anche in caso di seri motivi legati alla propria situazione sociale, familiare o materiale.
La domanda per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata tramite un questionario disponibile presso il Servizio centrale di assistenza sociale (http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html) firmato dalla persona che ne fa richiesta e destinato al bâtonnier (presidente) dell’ordine degli avvocati territorialmente competente (Diekirch o Lussemburgo).
Il questionario da compilare contiene in particolare i seguenti dati:
La vittima può inoltre indicare il nome del o degli avvocati di cui intende avvalersi nell’ambito del gratuito patrocinio o eventualmente quello dell’avvocato da cui è già assistita.
La vittima dovrà allegare, su richiesta, i seguenti documenti:
Una volta verificata l’insufficienza delle risorse, la decisione di ammissione o di non ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato viene comunicata dal presidente o dal membro del consiglio dell’ordine da questi appositamente delegato a mezzo lettera semplice, in caso di ammissione, o a mezzo raccomandata, in caso di non ammissione. Questi nomina l’avvocato scelto liberamente dalla vittima o, in assenza di scelta o quando il presidente ritiene tale scelta inadeguata, un avvocato d’ufficio.
I notai e gli ufficiali giudiziari sono nominati d’ufficio dal giudice investito della causa nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.
Se il gratuito patrocinio è concesso in corso d’istanza, le spese sostenute dalla vittima sono rimborsate.
Spese non coperte
Se la vittima beneficia del patrocinio a spese dello Stato ed è condannata alle spese, queste sono a carico dello Stato.
In materia penale, il patrocinio a spese dello Stato non copre le spese e le sanzioni pronunciate a carico dei condannati.
Quando una denuncia viene archiviata prima ancora che il giudice sia adito, l’avviso precisa le condizioni in cui la vittima può proporre un’azione giudiziaria tramite citazione diretta oppure tramite denuncia con costituzione di parte civile.
Se le pene previste dalla legge per i fatti compiuti sono criminali o correzionali, l’avviso indica che la vittima può rivolgersi al procuratore generale dello Stato che ha il diritto di ingiungere al procuratore dello Stato di promuovere un’azione giudiziaria.
Se la camera di consiglio decide di non sottoporre la causa penale dinanzi a un tribunale che si pronuncerebbe a favore della colpevolezza del presunto autore del reato, la vittima può fare appello dinanzi alla camera di consiglio della Corte d’appello. La vittima ha quindi il diritto di presentare domande e commenti alla camera in questione.
Se la camera di consiglio decide di non portare avanti la causa per motivi di fatto e non di diritto, la vittima può sempre adire un tribunale civile per ottenere il risarcimento del danno subito.
Come durante le indagini/l’istruttoria, la vittima può prendere parte al procedimento senza disporre di uno statuto speciale oppure in quanto parte civile.
La vittima può assistere sia alle udienze pubbliche sia a quelle non pubbliche, ma solo se convocata in quanto testimone. Può inoltre essere convocata come testimone all’udienza dibattimentale. In tal caso, essa riceve una convocazione scritta del procuratore dello Stato e deve rispondere sia alle domande del tribunale sia a quelle dell’avvocato della controparte. Durante il processo la vittima è seduta in fondo all’aula per evitare un contatto diretto con gli accusati.
La parte civile riceve una convocazione scritta per l’udienza dibattimentale. Essa ha inoltre il diritto di assistere alle udienze pubbliche e non pubbliche e deve essere presente per esporre le sue domande. Di norma interviene dopo l’audizione dei testimoni. Può inoltre far difendere la causa su tutte le questioni relative ai propri interessi civili e testimoniare sui fatti.
Il suo ruolo ufficiale nel sistema giudiziario è quello di vittima senza statuto speciale. La vittima ha diritto a costituirsi parte civile.
In particolare la vittima ha diritto a:
La parte civile ha inoltre il diritto di:
Un testimone può assistere alle udienze e rivelare sotto giuramento al giudice tutto ciò che sa sui fatti. Il testimone deve rispondere sia alle domande del tribunale sia a quelle dell’avvocato della controparte.
La parte civile può difendere la causa su tutte le questioni relative ai propri interessi civili e può testimoniare sui fatti; l’avvocato della parte civile può interrogare i periti e i testimoni della difesa.
In linea di principio, ogni elemento di prova è ammesso a condizione che sia riconosciuto dalla ragione e dall’esperienza come mezzo che può determinare il convincimento del giudice. Possono essere presentate delle prove, ma solo se questi elementi sono stati oggetto di un dibattito in contraddittorio tra le parti.
Saranno comunicate alla vittima le seguenti informazioni:
Quando viene presentata una denuncia alla polizia, il denunciante ne riceve gratuitamente una copia nell’immediato o entro un mese dalla denuncia. Egli può inoltre richiedere degli atti processuali specifici al giudice che si occupa della causa.
Se si costituisce parte civile, il denunciante ha diritto ad accedere al fascicolo, all’ufficio del giudice istruttore dopo il primo interrogatorio dell’accusato e alla vigilia di ogni atto istruttorio per il quale è necessaria un’assistenza legale.
Quando il procedimento è completo, il giudice istruttore comunica il fascicolo al procuratore dello Stato. La parte civile ha diritto di consultare il fascicolo almeno otto giorni lavorativi prima che la causa venga esaminata dalla camera di consiglio.
La parte civile o una persona che dimostri un legittimo interesse personale ha diritto a ricevere, entro un tempo ragionevole prima della data fissata per l’udienza, una copia del fascicolo, ad eccezione dei documenti e degli atti oggetto di sequestro. Per farlo deve presentare domanda al procuratore dello Stato.
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