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Diritti delle vittime per paese

Lussemburgo

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Qual è la procedura da seguire per una domanda di risarcimento del danno da parte dell’autore del reato? (ad esempio, procedimento giudiziario, civile, costituzione di parte civile )

Nella maggior parte dei casi è l’organo giurisdizionale incaricato di giudicare l’autore del reato, una volta dichiarato l’imputato o l’accusato colpevole, a determinare l’importo del risarcimento del danno a favore della vittima a riparazione del pregiudizio da questa subito.

Affinché l’organo giurisdizionale possa pronunciarsi sul risarcimento, la vittima deve intervenire nel processo penale costituendosi parte civile. La costituzione di parte civile può avvenire in qualsiasi momento in sede di istruttoria. La vittima non è tenuta a comparire personalmente in udienza, ma può farsi rappresentare da un avvocato e formulare le sue domande per iscritto prima dell’udienza.

In assenza di costituzione di parte civile e senza domande formulate dalla vittima, l’organo giurisdizionale non potrà riconoscerle d’ufficio un risarcimento del danno.

Tuttavia, la vittima che non si costituisce parte civile all’udienza penale non perde automaticamente il diritto al risarcimento.

La vittima potrà infatti sempre proporre un’azione nei confronti dell’autore del reato dinanzi ai giudici civili, a condizione di agire nei limiti del termine di prescrizione civile applicabile e che dimostri che i fatti in questione sono costitutivi di un illecito civile.

Il giudice ha ordinato all’autore del reato di versare un risarcimento del danno/un indennizzo. Come posso costringere il colpevole a pagare?

Il ruolo del giudice penale è quello di determinare il danno subito dalla vittima e non di intervenire nel recupero del risarcimento del danno riconosciuto.

Una volta pronunciata la decisione definita, spetta alla vittima avviare le procedure necessarie per ottenere dal colpevole il versamento del risarcimento.

Il più delle volte è l’avvocato a supervisionare il recupero del risarcimento, dapprima con procedura amichevole mettendosi in contatto con l’avvocato del condannato o, successivamente, mediante esecuzione forzata della sentenza, ricorrendo a un ufficiale giudiziario.

Quando il tribunale integra la condanna con una misura di sospensione condizionale della pena con messa alla prova comprendente l’obbligo di risarcimento, il procuratore generale dello Stato incaricato dell’esecuzione delle pene verificherà che la persona condannata rispetti effettivamente il proprio obbligo.

Se l’autore del reato si rifiuta di pagare, posso ottenere un anticipo da parte dello Stato? A quali condizioni?

Il tribunale può erogare un anticipo nell’ambito del processo, ad esempio nell’attesa dell’esito di una perizia. Se il colpevole si rifiuta o non riesce a pagare l’anticipo, in casi di necessità debitamente dimostrata il ministero della Giustizia può farsene carico.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

La legge modificata del 12 marzo 1984 riconosce ad alcune vittime di lesioni personali derivanti da reati il diritto a un risarcimento a carico delle casse dello Stato. Si tratta di un’importante misura a favore delle vittime nel caso in cui:

l’autore dell’aggressione non sia stato identificato; l’autore dell’aggressione, benché identificato, resti irreperibile; l’autore del reato sia insolvente.

In tal senso, la vittima deve presentare domanda di risarcimento al ministero della Giustizia, che si pronuncia entro un termine di sei mesi. La domanda deve essere formulata in francese, tedesco o lussemburghese e deve indicare la data, il luogo e la natura esatta dei fatti. I documenti giustificativi relativi ai fatti e al danno subito dalla vittima devono essere allegati alla lettera a sostegno della domanda.

Il diritto al risarcimento è soggetto ad alcune condizioni che la vittima deve necessariamente soddisfare:

la vittima deve risiedere regolarmente e abitualmente nel Granducato di Lussemburgo oppure essere cittadina di uno Stato membro dell’Unione europea o del Consiglio d’Europa. Inoltre, al momento del reato, la vittima doveva essere nel Granducato di Lussemburgo in situazione regolare oppure essere vittima del reato di cui all’articolo 382-1 del codice penale [tratta degli esseri umani];

il danno subito deve scaturire da fatti intenzionali aventi carattere di reato;

ci deve essere lesione personale e non un semplice danno materiale (il che esclude, ad esempio, il risarcimento in caso di semplice furto);

il danno deve comportare un grave turbamento alle condizioni di vita; questo turbamento può scaturire da una perdita o da una diminuzione di reddito, da un aumento degli oneri o delle spese eccezionali, da un’incapacità a esercitare un’attività professionale, dalla perdita di un anno scolastico, da un pregiudizio all’integrità fisica o mentale o da un danno morale o estetico, nonché da sofferenze fisiche o psichiche. Se una persona è vittima di un reato di cui agli articoli da 372 a 376 del codice penale, essa è esonerata dal fornire la prova di un pregiudizio all’integrità fisica o mentale presunto nei suoi confronti.

L’indennizzo dello Stato è dovuto solo se la vittima non può ottenere a qualsiasi titolo (ad esempio dal colpevole, dalla previdenza sociale o da un’assicurazione personale) un risarcimento effettivo e sufficiente.

È importante precisare che l’indennizzo può essere respinto o ridotto sulla base del comportamento della vittima al momento dei fatti o dei suoi rapporti con l’autore dei fatti.

Anche quando la vittima è risarcita dallo Stato, essa può costituirsi parte civile e reclamare dal colpevole somme aggiuntive, ove giudichi il risarcimento insufficiente. In tal caso, la vittima è tenuta a informare il tribunale del fatto che ha presentato una domanda di risarcimento allo Stato e che lo ha ricevuto.

Ho diritto a un risarcimento se l’imputato non viene condannato?

La vittima ha diritto a un risarcimento se l’imputato non viene condannato, a condizione di essere vittima di reato, e se l’autore dell’aggressione non è stato identificato o se, benché identificato, questi è irreperibile o se l’imputato è insolvente.

In assenza di processo e quindi di determinazione del risarcimento da parte del tribunale, il ministero della Giustizia può stanziare un importo forfetario e/o disporre una perizia a suo carico volta a determinare l’importo del risarcimento da riconoscere alla vittima.

Ho diritto a un aiuto pecuniario in attesa di una decisione sulla mia domanda di risarcimento?

Il ministero della Giustizia può, durante l’istruttoria della domanda, versare un anticipo, in caso di necessità debitamente dimostrata.

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

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