Diritti delle vittime per paese

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Qual è la procedura da seguire per una domanda di risarcimento del danno da parte dell’autore del reato? (ad esempio, procedimento giudiziario, civile, procedura di adesione)

La commissione di un reato e la conseguente condanna comporta il risarcimento del danno in favore della parte offesa. La legge consente a chi ha subito un danno due vie per ottenere il risarcimento dei danni:

  • La costituzione di parte civile nel processo penale contro il trasgressore.
  • L'azione civile autonoma.

La scelta è riservata alla parte offesa, in quanto il legislatore ha lasciato distinti i due procedimenti: quello penale e quello civile.

Solo dopo la richiesta di rinvio a giudizio o il rinvio a giudizio (al dibattimento) la parte offesa può, assistita dal difensore, costituirsi parte civile e divenire, quindi, effettiva parte processuale, con tutte le garanzie piene della difesa. Con la condanna il giudice penale assegna alla parte civile una somma, cosiddetta provvisionale, che è immediatamente esecutiva, rinviando il risarcimento totale e finale al giudizio civile da instaurarsi solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale.

In alternativa alla costituzione di parte civile il danneggiato può iniziare autonomo giudizio civile in cui richiedere i danni subiti a causa del comportamento dell'autore del reato.

La Corte ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni/al pagamento di un indennizzo nei miei confronti. Come posso costringere il colpevole a pagare?

Quando il giudice dispone la condanna dell'imputato al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa costituitasi parte civile, può agire con tre diverse modalità: liquidare il danno, condannare genericamente al risarcimento o disporre il pagamento di una provvisionale.
La cosa migliore per la vittima è che sia stata disposta in sentenza la liquidazione integrale del danno: in tal caso, infatti, è possibile notificare al condannato la sentenza e l'atto di precetto (una intimazione di pagamento che deve obbligatoriamente precedere l'inizio dell'esecuzione forzata), intimandogli così il pagamento di quanto dovuto e ponendo in essere il primo passo necessario per procedere all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento (per la quale si consiglia sempre un'indagine preliminare circa i beni che possono essere eventualmente aggrediti).

L'esecuzione forzata, tuttavia, a meno che la condanna al risarcimento non sia stata dichiarata espressamente provvisoriamente esecutiva, è subordinata all'irrevocabilità della sentenza, ovverosia alla sua mancata impugnazione nei termini.

Il precetto, poi, può essere notificato unitamente alla sentenza anche nell'ipotesi in cui quest'ultima disponga il pagamento di una provvisionale, provvisionale che peraltro è sempre dichiarata immediatamente esecutiva. Tuttavia, non sempre essa è anche satisfattiva degli interessi della vittima, che quindi, laddove la dovesse ritenere insufficiente, dovrà instaurare un autonomo processo civile con il quale far accertare il danno residuo e ottenere una nuova e diversa condanna del reo.

Il processo civile è infine sempre necessario nella terza ipotesi che si può verificare: quella in cui il giudice penale si sia limitato a condannare l'imputato genericamente al risarcimento del danno, senza liquidarne l'ammontare in assenza di prove sufficienti a tal fine.

Se il colpevole non paga, lo Stato può versare un anticipo? A quali condizioni?

Lo Stato , in base alla direttiva 2004/80/CE, come attuata in Italia con i provvedimenti sopra riportati, deve garantire ai cittadini e agli stranieri, vittime di reati intenzionali e violenti (omicidi dolosi, lesioni dolose, violenze sessuali) commessi sul territorio italiano, un risarcimento (o, almeno, un indennizzo) equo e adeguato, ogni volta che l’autore del reato sia rimasto sconosciuto o si sia sottratto alla giustizia o, in ogni caso, non abbia risorse economiche per risarcire la vittima per i danni arrecati a questa o, nel caso di morte, ai familiari.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

(Vedi sopra)

Ho diritto a un risarcimento se l'imputato non viene condannato?

L'assoluzione dell'imputato in sede penale non pregiudica un'eventuale proposizione di azione di risarcimento in sede civile da parte del danneggiato del reato, a meno che il suddetto non abbia rinunciato alla stessa costituendosi parte civile.

Ho diritto a un anticipo del pagamento, nell'attesa di una decisione sulla mia richiesta di indennizzo?

Quando nel processo penale la persona offesa si è costituita parte civile promuovendo domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna ex art. 533 c.p.p. provvede anche alle statuizioni civili. Nel caso in cui sia stata raggiunta la prova del danno da reato solo con riferimento all'an ma non anche al quantum, ai sensi dell'art. 539 c.p.p., il giudice pronuncia condanna generica per la responsabilità civile e rimette le parti davanti al giudice civile per la liquidazione dello stesso. La parte civile, tuttavia, può richiedere al giudice penale la concessione di una provvisionale, nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. La condanna provvisionale, più precisamente, impone all'imputato e al responsabile civile il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno anticipato rispetto alla definitiva determinazione dello stesso ed è immediatamente esecutiva. Si tratta di un istituto che, su specifica domanda di parte, giustifica la condanna del debitore al pagamento di una provvisionale quando il giudice ritenga già raggiunta la prova della concreta sussistenza del debito limitatamente alla quantità per cui la provvisionale è concessa; invero, anche in sede penale, "non è necessaria, ai fini della liquidazione della provvisionale, la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata" (Cass. pen. n. 12634/2001).

Ultimo aggiornamento: 05/10/2021

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