Diritti delle vittime per paese

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Quali informazioni posso ottenere dalle autorità una volta che il reato si è verificato (ad es. polizia, pubblico ministero), ma anche prima di denunciare il reato?

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, al momento dell'acquisizione della notizia di reato, devono avvisare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attributi e della facoltà di accesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 101 c.p.p.).

Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

  • alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto
  • alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato
  • alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento
  • alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore
  • ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno stato membro dell'unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato
  • alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale
  • alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dal reato
  • alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela   o attraverso la mediazione
  • alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato fornisca richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
  • alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

(art. 90-bis cpp).

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell’UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.»; (Art. 107-ter disp. att.)

Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente.». (Art. 108-ter disp. att.)

Si vedano inoltre:

Se denuncio un reato, quale informazione riceverò?

Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

  • alla facoltà di ricevere comunicazioni dello stato del procedimento e delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato
  • alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione
  • alla modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti
  • alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento
  • alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale

Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, non che della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.(art.90 ter c.p.p.)

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso dell’indagine e del processo)?

L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto ed è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.

L'autorità nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete.

L'assistenza dell'interprete può essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.

La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa. (Art. 143-bis c.p.p.)

La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela. ( Art. 107-ter. disp.att. cpp)

In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso di minore; se ho una disabilità)?

L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana.

In caso di minore, può essere disposta perizia dal giudice, anche d'ufficio, se vi è incertezza sull'età della persona offesa (fermo restando che in caso il dubbio permanga la minore età è presunta ai fini di applicazione delle disposizioni processuali). Con la stessa, può essere rilevata l'eventuale infermità del minore.

Art. 351 cpp, comma 1-ter.

Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies ,609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

Art. 362 cpp, comma 1-bis.

Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

Art. 498 cpp, commi da 4 a 4quater

4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette)).

Art. 398 comma 5-quater cpp.
Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le diposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

Il sostegno alle vittime di reato è offerto dalle strutture sanitarie presenti sul territorio, dalle case famiglia, dai centri antiviolenza, dalle case rifugio e da altre strutture gestite a livello di enti locali e regionali. In generale in molte realtà regionali esistono associazioni costituite in rete con gli enti locali, le procure della repubblica e i tribunali, i servizi sanitari che offrono assistenza gratuita alle vittime di tutte le tipologie di reato.

La polizia automaticamente mi indicherà un punto di sostegno alle vittime?

Sì. In particolare per le vittime di alcune tipologie di reato (ad esempio tratta, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale) esistono strutture collaudate da tempo in contatto con le Forze dell’ordine che provvederanno a informare la vittima del centro antiviolenza o casa famiglia disponibile all’accoglimento.

Com’è protetta la mia privacy ?

In ogni caso è assicurato che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta alle indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

Inoltre, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) contiene specifiche norme sul trattamento dei dati giudiziari, volte a tutelarne la riservatezza e la sicurezza. A parte ciò si consideri che una volta che la vittima assume la veste di persona offesa nel procedimento penale sarà tenuta a rendere la sua testimonianza in giudizio. Sulle modalità con cui ciò debba avvenire esistono tuttavia norme del codice che mirano ad evitare la ripetizione della deposizione più volte (incidente probatorio) e norme che tutelano il diritto della vittima a non avere contatti con l’indagato/imputato. L’immagine della vittima minore d’età non dovrà inoltre comparire sui giornali, come anche il suo nominativo. L’accorgimento da ultimo indicato è valido anche per le vittime maggiori d’età. Il sistema mira ad evitare che vengano diffusi i dati   anagrafici della vittima e le informazioni idonee ad identificarla.

Devo denunciare il reato prima di avere accesso ai servizi di assistenza alle vittime?

L'accesso ai servizi di assistenza alle vittime non è condizionato alla previa denuncia del reato.

Protezione personale se sono in una situazione di pericolo

Quali tipi di protezione sono disponibili?

Verificati determinati presupposti previsti dalla legge (artt. 273, 274 c.p.p.), ai quali tra l'altro può senza dubbio essere ricondotta la situazione di pericolo in cui si trova la persona offesa (pericolo emergente in primis dalla possibilità di condotte continuative dell'autore del reato che tendono a perpetrare l'illecito), l'autorità giudiziaria può disporre con ordinanza l'applicazione nei confronti dell’indiziato di reato di misure cautelari, quali ad esempio: l’allontanamento d'urgenza dalla casa familiare; il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il divieto di dimora in determinati luoghi, oltre agli arresti domiciliari e alla custodia cautelare in carcere.

La vittima del reato ha diritto di avere notizie delle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari applicate all’autore del reato, presentare entro due giorni memorie difensive per opporsi o per far conoscere il proprio punto di vista (art. 299 c.p.p.). Ha diritto, inoltre, di essere informata sui provvedimenti del Giudice sulla modifica, revoca o sostituzione delle misure cautelari a carico dell’indagato.

Nei confronti della vittima del reato, soprattutto ove particolarmente vulnerabile, minore o vittima di specifici reati, possono essere inoltre disposte ulteriori cautele processuali, e in particolare:

  • è assicurato dalla polizia giudiziaria che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salvo i casi di assoluta necessità;
  • la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. (art 351, comma 1 ter c.p.p.)
  • il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini. (Art.362 comma 1 bis c.p.p.)
  • l'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente e può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. (art. 498 c.p.p.)
  • se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi sia un minorenne, stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario ed opportuno. L'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale e il giudice può avvalersi di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, dell'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova.
  • le dichiarazioni testimoniali devono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica.
  • quando si procede per i reati di violenza, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

Chi mi può offrire protezione?

(Vedi sopra)

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio di ulteriori pregiudizi da parte dell’autore del reato?

All'emergere di specifiche esigenze di tutela la legge richiede che le vittime di un reato vengano sottoposte ad una valutazione individuale per determinare se ed in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento. Particolare attenzione è dedicata alla persona offesa minore e particolarmente vulnerabile. Sarà il giudice a valutare se queste vittime potranno godere di adeguate misure di protezione nel corso del procedimento penale. Durante le indagini, le audizioni della vittima dovranno svolgersi in locali adattati ed essere effettuate tramite operatori qualificati. Se tra le vittime vi sono minorenni deve essere fatta una segnalazione al Tribunale per i minorenni, che valuterà la situazione e gli interventi di tutela. Per proteggere la vittima da ulteriori reati, il Tribunale può disporre limitazioni della libertà dell’autore del reato (custodia in carcere, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, l’allontanamento dalla casa familiare). L’applicazione di queste misure deve essere comunicata alla persona offesa (art. 282 quater c.p.p.). La persona offesa può anche chiedere che il Giudice, con il provvedimento con il quale dispone l’allontanamento dalla casa familiare o in un momento successivo, obblighi l’autore del reato al pagamento di un assegno di mantenimento (art. 282 bis c.p.p.). Poteri analoghi spettano alla Questura competente per territorio, presso la quale esiste un apposito ufficio.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'investigazione e del processo)?

Le vittime di reati di violenza, che siano minorenni o si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità, hanno diritto di rendere testimonianza con modalità protette. In particolare, potranno essere adottati accorgimenti volti ad impedire alla vittima di entrare in contatto con l'autore del reato durante la fase delle indagini e del processo. Inoltre, è possibile procedere alla riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.

Disciplina dell’avocazione
(Art. 413 c.p.p.): Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato

  1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma 1 (se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice).
  2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.

Quali tutele sono disponibili per le vittime vulnerabili?

La condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato. (art 90 quater cpp)

È in ogni caso consentita la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.

REQUISITI DELLA PROVA IN CASI PARTICOLARI - Nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi, violenza sessuale, circostanze aggravanti, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni, atti persecutori, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità  e questa ha già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti , l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

SOMMARIE INFORMAZIONI - La polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini (art 351, comma 1 ter)

ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI -  Il pubblico ministero, quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini. (Art.362 comma 1 bis)

ESAME DEI TESTIMONI - L'esame testimoniale è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame. (art.498 cpp).

Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5bis (incidente probatorio, vedi infra).

INCIDENTE PROBATORIO - (art 398 comma 5 bis) Se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, si applicano le seguenti modalità: nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato maltrattamenti contro familiari e conviventi, riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi, violenza sessuale, circostanze aggravanti ,atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni, atti persecutori , il giudice , ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizioni di particolare vulnerabilità, stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario ed opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali devono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

Quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette (498 comma 4 quater c.p.p.)

Nei procedimenti per i delitti suindicati il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della persona offesa, anche al di fuori delle ipotesi indicate per lo stesso. Quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza. (art.392 c.p.p.)

L'acquisizione della prova che richieda la partecipazione di vittime particolarmente vulnerabili può essere effettuata tramite la procedura garantita di cui consta l'incidente probatorio, istituto che risponde, tra le altre, all'esigenza di evitare alla vittima ulteriori effetti nocivi (vittimizzazione secondaria) derivanti dalla permanenza nel circuito processuale.

GRATUITO PATROCINIO - La persona offesa dei reati dei reati di maltrattamenti a familiari e conviventi, pratiche di mutilazione di organi genitali femminili, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori sono sempre ammessi al patrocinio legale gratuito, anche quando il suo reddito sia superiore al limite fissato dalla legge per essere ammessi allo stesso.  Qualora siano commessi a danno di minorenni, lo stesso trattamento è ammissibile per le vittime dei reati di riduzione o mantenimento in stato di servitù o schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, corruzione di minorenne.

Sono un minorenne. Ho dei diritti speciali?

(Vedi sopra)

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

Qualora la persona offesa dal reato sia deceduta, i prossimi congiunti della vittima esercitano le facoltà e i diritti previsti dalla legge per quest’ultima.

(Art.90, comma3 c.p.p.)

Un membro della mia famiglia era una vittima di reato — quali sono i miei diritti?

(Vedi sopra)

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

La Mediazione Penale trae il proprio fondamento dal D.Lgs. 274/2000 che consente alla parte offesa di poter citare direttamente in giudizio l'autore del reato per rivalersi dei propri interessi lesi. Tale potere è esercitabile solo nei casi di reati perseguibili a querela.

Per avviare e svolgere una mediazione penale, è necessario il consenso delle parti al fine di conseguire accordo soddisfacente. Il giudice di pace nel corso di tutto il procedimento deve favorire per quanto possibile la conciliazione fra le parti. I reati di competenza del giudice di pace che per la loro natura si prestano ad essere oggetto di mediazione sono: l'ingiuria, la diffamazione, la minaccia semplice, le percosse, le lesioni personali lievissime, il danneggiamento.

Inoltre le parti del procedimento penale o i loro difensori possono rivolgersi direttamente all'Ufficio di Mediazione in vista della definizione alternativa del procedimento penale di competenza del giudice di pace prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 274/2000, ovvero della pronuncia di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie poste in essere dall'imputato.

Per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della persona offesa è autenticata dal difensore. Nel caso di minori di anni 14, interdetti, inabilitati o infermi di mente il ricorso è sottoscritto dal genitore, dal tutore o dal curatore ovvero dal curatore speciale. La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela. (Art. 21)

Presentazione del ricorso: il ricorso deve essere previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di copia presso la sua segreteria ed in seguito è presentato, a cura del ricorrente, con la prova dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato. Se la persona offesa ha già presentato querela per il medesimo fatto, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero. In questo caso, il giudice di pace disporrà l'acquisizione della querela in originale. (Art. 22)

Costituzione di parte civile: La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile. Art. 23

Il ricorso è inammissibile:

  1. se è presentato oltre il termine;
  2. se risulta presentato fuori dei casi previsti;
  3. se non contiene i requisiti indicati ovvero non risulta sottoscritto;
  4. se è insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova;
  5. se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero.

Richieste del pubblico ministero (Art. 25): Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.

Decorso il termine, il giudice di pace provvede anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste. Se non ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato e riconosce la propria competenza il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto.

Il ricorso presentato da una fra più persone offese non impedisce alle altre di intervenire nel processo, con l'assistenza di un difensore e con gli stessi diritti che spettano al ricorrente principale. Le persone offese intervenute possono costituirsi parte civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. La mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata.

Udienza di comparizione: Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa, depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche.

Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione. (art 29)

In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.

La mediazione può produrre la remissione della querela da parte della persona offesa, con conseguente pronuncia di non luogo a procedere per mancanza di una condizione di procedibilità. Inoltre il buon esito della mediazione, potendo risolversi nella riparazione del danno causato dal reato, può portare ad una pronuncia di estinzione del reato come conseguenza delle condotte riparatorie tenute dal reo prima dell'udienza di comparizione o per particolare tenuità del fatto.

Dove posso trovare la legislazione che fissa i miei diritti?

Le norme a tutela delle vittime sono contenute nel codice di procedura penale, nel D.Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, attuativo della direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, nel D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 204, nel Decreto 23 dicembre 2008 n. 222 (attuazione del D.Lgs. 204/2007), nell’art, 11 della Legge 122 del 7 luglio 2016 – Legge europea 2015-2016 (indennizzo vittime di reati violenti) e in una serie di altri provvedimenti normativi riferiti a vittime di particolari categorie di reato.

Ultimo aggiornamento: 05/10/2021

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