Diritti delle vittime per paese

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Come posso denunciare un reato?

Chiunque può denunciare un reato.

In genere è possibile sporgere denuncia presso il pubblico ministero o l'autorità inquirente:

  • di persona (per iscritto od oralmente) – le dichiarazioni orali sono registrate in un verbale redatto da un rappresentante dell'autorità, che chiederà di riferire gli elementi e le circostanze del reato subito, l'identità dell'autore del reato e le eventuali prove a disposizione;
  • telefonicamente – anche la polizia dispone di un numero gratuito chiamato “Testimonianza al telefono”, attraverso il quale i testimoni e le vittime possono denunciare i reati in via anonima. Il numero gratuito, lo 003680555111, è attivo 24 ore su 24 e gestito dagli enti che collaborano con la sede centrale della polizia di Budapest per il ricevimento delle denunce. Maggiori informazioni sulla linea telefonica sono disponibili in lingua ungherese sul sito internet ufficiale della polizia nazionale, all'indirizzo http://www.police.hu/en;
  • con ogni altro mezzo di comunicazione, anche chiamando il numero di emergenza dell'UE: 112

È possibile sporgere denuncia anche presso altri organismi o autorità giudiziarie, che sono tenuti a deferire il caso all'autorità inquirente. Le denunce che richiedano un intervento immediato devono essere accolte.

Tutte le denunce presentate vengono registrate immediatamente.

È possibile sporgere una denuncia anonima, mediante la quale non si è tenuti a identificarsi, né fornire i propri recapiti. La denuncia deve contenere informazioni dettagliate sul reato. Non esistono moduli specifici richiesti dall'autorità per denunciare un reato,

né è fissata una scadenza esplicita per sporgere denuncia, benché le autorità potranno respingerla trascorso un certo termine. Tale termine (cosiddetto termine di prescrizione) equivale solitamente al periodo massimo della sanzione stabilito per un determinato reato e deve essere di almeno 5 anni.

Per alcuni reati è possibile proporre un'istanza privata, ossia una dichiarazione in cui si richiede espressamente che il colpevole del reato sia punito. Il termine per la presentazione è di 30 giorni da quando si è venuti a conoscenza dell'identità dell'autore del reato.

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

La persona che sporge denuncia oppure, se la denuncia non è stata presentata dalla vittima, ma questa sia nota, viene informata dell'avvio dell'indagine.

La persona che sporge denuncia e la parte civile devono essere informati del rigetto della denuncia.

Il tribunale deciderà in merito ai seguenti aspetti, dandone notifica:

  • il rigetto della richiesta di diventare di accusa privata sussidiaria;
  • la conclusione della procedura, qualora l'indagine effettuata a partire dalla denuncia trasmessa in qualità di accusa privata non sia andata a buon fine.

Durante l'indagine, la polizia o il pubblico ministero potranno inviare notifiche riguardo a:

  • azioni investigative;
  • nomina di un perito nel caso;
  • emissione di un'ordinanza restrittiva nei confronti dell'autore del reato.

Le vittime di reato godono di determinati privilegi, che consentono loro di ottenere informazioni sull'indagine:

  • possono essere presenti (ma non è obbligatorio) all'udienza dei periti, all'ispezione di una scena od oggetto, a esperimenti probatori e a procedure di riconoscimento dell'autore del reato mediante confronto, e devono essere informati di tale azioni. Tuttavia, è possibile che per ragioni di urgenza dell'atto la notifica venga omessa oppure debba essere sospesa perché, in caso contrario, non sarebbe possibile garantita la protezione della persona coinvolta nel procedimento;
  • possono esaminare i verbali di eventuali azioni investigative cui hanno diritto a partecipare, nonché altri fascicoli purché la consultazione non comprometta gli interessi dell'indagine;
  • in caso di atti investigativi in cui sia obbligatoria o possibile la loro presenza, quella del loro rappresentante, dell'operatore incaricato di assisterle oppure qualora ciò non contravvenga agli interessi del procedimento, possono essere accompagnate da una persona maggiorenne di loro scelta; nel caso in cui siano sentite quali testimoni, oltre al legale che ne rappresenta gli interessi, possono essere accompagnate da un maggiorenne designato dalle vittime stesse;
  • hanno il diritto di ricevere, su richiesta, informazioni connesse al reato che le riguarda in merito a:
    • scarcerazione o evasione dell’imputato in custodia cautelare;
    • scarcerazione su libertà condizionale, scarcerazione definitiva o evasione, nonché interruzione dell'esecuzione del termine di reclusione della persona condannata a una pena detentiva;
    • scarcerazione o evasione della persona condannata all'arresto e interruzione dell'esecuzione dell'arresto detentivo;
    • rilascio o evasione della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio temporaneo;
    • rilascio, allontanamento senza permesso e congedo per adattamento della persona sottoposta trattamento sanitario obbligatorio,
    • in caso di programmi educativi per giovani autori di reato, rilascio temporaneo o permanente, allontanamento dall'istituto senza autorizzazione e interruzione del programma educativo per i giovani autori di reato;
  • possono ottenere copie delle perizie e dei fascicoli delle attività di indagine cui hanno per legge il diritto di partecipare. L'ottenimento di altre copie è possibile solo se non contrario agli interessi dell'indagine e solo dopo avere deposto in qualità di testimone. Una volta archiviato il procedimento, possono ricevere su richiesta, copia di tutti i fascicoli creati dalla polizia o dal pubblico ministero;
  • al termine dell'indagine possono accedere ai fascicoli, avanzare richieste e presentare osservazioni.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso dell'indagine o del processo)? A quali condizioni?

Sì.

Nei procedimenti penali, lo Stato garantisce i seguenti contributi nell'ambito dell'assistenza legale:

  • esenzione personale dai costi per l'accusa privata sussidiaria;
  • rappresentanza mediante tutore giudiziario per le parti lese, accusa privata, parti private e altre parti interessate, nonché accusa privata sussidiaria.

La vittima ha diritto all'aiuto se ritenuta in condizione di bisogno in conformità alle disposizioni della legge sull'assistenza legale. Tuttavia, il diritto alla rappresentanza attraverso un tutore giudiziario è concesso solo a vittime, accusa privata e altre persone interessate in situazione di bisogno se, a causa della complessità del caso, della mancanza di esperienza in materia legale o di altre circostanze personali, non sarebbero in grado di far valere con efficacia i loro diritti procedurali procedendo personalmente.

Le domande di contributo finanziario possono essere presentate al servizio di assistenza giudiziaria compilando il modulo predisposto in un'unica copia, allegando documenti e/o certificati che attestino l'ammissibilità all'aiuto o la carta ufficiale che dimostra l'ammissibilità.

Le domande di contributo finanziario possono essere presentate al servizio di assistenza giudiziaria al più tardi durante la fase contenziosa del procedimento penale, prima della procedura divisionale del tribunale per l'adozione di una decisione perentoria.

Se il servizio di assistenza legale consente di accedere al patrocinio a spese dello Stato, è possibile scegliere un organismo che eroghi assistenza legale dall'elenco redatto a tal fine.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

Sì.

Per la partecipazione in quanto vittima, accusa privata, accusa privata sussidiaria o parte civile, verranno rimborsate le seguenti spese sostenute dalla parte e dai suoi rappresentanti:

  • spese di viaggio e alloggio;
  • costo del parere dell'esperto, invitato dalla vittima, con l'accordo del pubblico ministero/tribunale;
  • spese di registrazione video o audio completa o parziale del procedimento/di stenografia;
  • spese per una copia del fascicolo del caso;
  • spese di comunicazione (telefono, fax, posta, altro);
  • compensi dei rappresentanti.

Le spese sostenute direttamente dalla vittima e dai suoi rappresentanti, così come i compensi dei rappresentanti, sono anticipati dalla stessa vittima, indipendentemente dalla sua capacità nel procedimento.

Le spese sostenute a seguito della partecipazione al procedimento in qualità di testimone (spese di viaggio, spese di alloggio, spese di amministrazione, spese relative ai giorni di assenza dal lavoro) saranno rimborsate su presentazione di una domanda di rimborso.

Spese di viaggio: spese effettive per il viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza del testimone al luogo dell'audizione.

Spese di alloggio: se l'inizio dell'audizione del testimone è fissato a un'ora che gli imponga di spostarsi dal luogo di residenza al luogo dell'audizione nelle ore notturne, il testimone potrà chiedere il rimborso delle spese per l'alloggio in una sistemazione economica o a dimensione familiare.

Spese di diaria: le spese di soggiorno vengono rimborsate al testimone, qualora questi abbia diritto al rimborso delle spese di alloggio o se l'intera durata del viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al luogo dell'audizione, inclusa l'audizione, supera sei ore nell'arco di un giorno.

Spese relative ai giorni di assenza dal lavoro: un testimone che non ha diritto al pagamento del periodo di assenza dal lavoro per l'audizione può chiedere un rimborso pari all'1,5% della pensione minima oraria per il periodo di assenza dal lavoro, incluso il tempo trascorso in viaggio.

Il testimone presente all'indagine peritale è tenuto a inviare i giustificativi delle spese sostenute all'autorità o al tribunale che ha disposto l'indagine peritale, che determinerà l'importo del rimborso dopo la ricezione della perizia.

Laddove si avvii un'azione civile costituendosi parte civile, il tribunale ordinerà all'imputato di pagare le spese sostenute direttamente dalla parte e dal suo rappresentante, nonché il compenso del rappresentante, in caso di decisione giudiziaria favorevole all'azione civile proposta. Se l'istanza è accolta in parte, l’imputato sarà obbligato a pagare un importo proporzionato delle spese.

Qualora si agisca in qualità di accusa privata sussidiaria, il giudice ordinerà all’imputato di pagare le spese sostenute direttamente dalla vittima e dal suo rappresentante, nonché il compenso del rappresentante se l'accusa è rappresentata mediante accusa privata sussidiaria e il giudice ritiene l’imputato colpevole.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

La vittima può presentare ricorso, nei casi previsti dalla legge, qualora l'autorità inquirente o l'accusa respinga la denuncia o archivi l'indagine. In caso di rigetto della denuncia, la vittima può soltanto chiedere un'indagine qualora sia responsabile della presentazione della denuncia.

Per impugnare la decisione di rigetto della denuncia o di archiviazione dell'indagine, occorre presentare ricorso entro otto giorni dalla notifica della decisione. Se l'autorità inquirente o la pubblica accusa decide di non approvare il ricorso, dovrà trasmetterlo al pubblico ministero competente per pronunciarsi in merito. La decisione sul ricorso da parte del pubblico ministero non può essere impugnata.

Posso partecipare al processo?

Dopo la notifica dell'imputazione, il giudice fissa la data del processo e stabilisce le disposizioni per il processo, gli atti di citazione a comparire e le notifiche. Le persone la cui presenza al processo è obbligatoria sono convocate a partecipare, mentre la notifica è trasmessa a tutti coloro la cui presenza al processo è consentita dalla legge.

L'ordine delle azioni probatorie al processo è deciso dal giudice. La procedura probatoria inizia con l'interrogatorio dell’imputato e solitamente la vittima è la prima dei testimoni a essere sentita. Durante l'interrogatorio di un testimone non può essere presente nessun altro testimone che non sia ancora stato sentito. È tuttavia possibile derogare a tale norma qualora la vittima sia sentita come testimone. Il legale rappresentante della vittima può essere presente nel corso del processo, in modo che la vittima possa essere informata di tutte le procedure probatorie che hanno avuto luogo in sua assenza tramite il suo legale rappresentante.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono o posso scegliere di essere: vittima, testimone, parte civile, o accusa privata?

La vittima può partecipare al procedimento penale assumendo uno dei seguenti quattro ruoli previsti dal diritto processuale:

  • testimone: quale persona che può avere conoscenza del fatto da dimostrare;
  • parte civile: quale vittima che propone un'azione civile (il più delle volte una richiesta di risarcimento dei danni) nei procedimenti penali;
  • accusa privata: nel caso di alcuni reati specificati dalla legge, la vittima può rappresentare egli stesso l'accusa come procuratore privato;
  • accusa privata sussidiaria: nel caso di alcuni reati che sono altrimenti soggetti a procedimento pubblico, come specificato dalla legge, la vittima può rappresentare il pubblico ministero.

Se viene ritenuto necessario ai fini di provare l’accusa, la vittima è tenuta, nei casi e con i mezzi definiti dalla legge, a rendere testimonianza o a contribuire in altri modi. Al contrario, la decisione di costituirsi parte civile, accusa privata o accusa privata sussidiaria spetta alla sola vittima.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

Ad ogni momento del procedimento penale la vittima ha il diritto di:

  1. essere presente alle azioni procedurali ed esaminare i documenti che la riguardano nel corso della procedura (se non diversamente previsto dalla legge),
  2. avanzare istanze e obiezioni in qualsiasi fase della procedura,
  3. ricevere informazioni dal tribunale, dal pubblico ministero e dall'autorità inquirente in merito ai suoi diritti e doveri durante il procedimento penale,
  4. presentare una richiesta di rimedio giurisdizionale nei casi specificati dalla legge,
  5. essere informata in merito alla sua richiesta in relazione al reato che lo riguarda in merito al rilascio o alla evasione dell’imputato detenuto, o dell’imputato condannato a una pena detentiva o sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Se ritenuto necessario ai fini dell’accusa sostenuta dall'autorità inquirente, dal pubblico ministero o dal tribunale, la vittima è tenuta, nei casi e con i mezzi definiti dalla legge, a rendere testimonianza o a contribuire in altri modi. Ciò significa in primo luogo l'adempimento dell'obbligo di rendere testimonianza, fatti salvi i casi in cui la vittima non può essere sentita come teste (ad esempio, in caso di beneficio per professione legale, conoscenza di un segreto ottenuto nello svolgimento di funzioni ecclesiastiche) e i casi in cui la vittima può rifiutarsi di rendere testimonianza (ad esempio, familiari dell’imputato o vittime che testimoniando accuserebbero se stessi o i loro familiari).

La vittima può costituirsi parte civile nei procedimenti penali e può indicare già al momento della denuncia del reato di voler proporre un'azione civile (in genere una richiesta di risarcimento di danni). L’azione civile è esente da tasse. In questo caso, il tribunale decide in merito alla responsabilità penale dell'imputato e all'azione della parte civile nell'ambito dello stesso procedimento penale, con il vantaggio per la parte civile di non dover avviare un procedimento civile. Durante il procedimento penale, la parte civile può presentare una proposta di sequestro dei beni dell’imputato che il tribunale accoglierà laddove vi siano ragionevoli motivi per supporre che la domanda di risarcimento non verrà soddisfatta.

Per taluni reati definiti dalla legge (aggressione, violazione della privacy, violazione della segretezza della corrispondenza, calunnia, diffamazione e irriverenza), la vittima può costituirsi accusa privata. Nel caso dei reati summenzionati, la vittima deve denunciare il reato entro 30 giorni da quando ha appreso l'identità dell'autore del reato. Nella denuncia la vittima deve indicare qualsiasi prova del reato e dichiarare espressamente se chiederà o meno l’irrogazione di una pena per l’imputato.

La denuncia del reato può essere presentata in forma orale o scritta. Il giudice disporrà un'indagine laddove l'identità dell’imputato, i dati personali o il luogo di residenza non siano noti e qualora sia necessario reperire i mezzi di prova. Il giudice archivia il procedimento se durante l'inchiesta non è stato identificato l’imputato.

Il giudice competente stabilirà un'udienza personale in cui tenterà di riconciliare la vittima e l’imputato. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, il giudice interromperà il procedimento; in caso contrario, il procedimento proseguirà con un processo che si svolgerà in pubblico.

Qualora la vittima ritiri o lasci cadere l'accusa, il procedimento sarà archiviato. Analogamente, il procedimento è archiviato se la vittima non si presenta all'audizione personale o al processo, senza previa giustificazione fondata, o non può essere citata a comparire perché ha omesso di segnalare un cambiamento di indirizzo.

L'accusa privata gode di tutti i diritti previsti dalla rappresentanza dell'accusa, inclusi i diritti che possono essere esercitati nel corso del procedimento e il diritto a impugnare le decisioni emesse dal tribunale.

Una volta esaurite le vie di ricorso disponibili durante l'inchiesta, la vittima può, in alcuni casi, agire in qualità di accusa privata sussidiaria e rappresentare direttamente la causa dinanzi al giudice. È possibile agire quale accusa privata sussidiaria, tra altri casi, se la denuncia del reato è stata respinta o l'indagine archiviata perché l'azione non costituiva reato oppure perché esistono motivi di esclusione della punibilità (ad esempio, coercizione e violenza, errore, legittima difesa o pericolo imminente). Se in un caso specifico è possibile agire in qualità di accusa privata sussidiaria conformemente alla legge, il pubblico ministero che decide del reclamo informerà in particolare la vittima al riguardo.

Se il reclamo è respinto a causa dell’archiviazione della denuncia o della chiusura delle indagini, la vittima potrà esaminare i documenti relativi al reato conservati presso le sedi ufficiali della procura. Una vittima che agisce in qualità di accusa privata sussidiaria può presentare un'istanza di accusa all'ufficio del procuratore di primo grado che è stato competente del caso entro sessanta giorni dal rigetto del reclamo. La rappresentanza da parte di un avvocato relativamente all'accusa privata sussidiaria è obbligatoria. L'ammissibilità della relativa istanza è decisa dal giudice.

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

La vittima ha il diritto di essere sentita durante il procedimento penale. In conformità alle disposizioni di legge, la vittima non è solo tenuta ma anche autorizzata a cooperare, a sua discrezione, nell'ambito della fase di raccolta delle prove. La vittima può fornire una testimonianza e anche addurre prove in altro modo (ad esempio, trasmettendo all'autorità prove documentali). La vittima può avanzare istanze e obiezioni in qualsiasi fase del procedimento. In genere tra i testimoni la vittima viene interrogata per prima.

Dopo che il pubblico ministero si è espresso per l'accusa, la vittima può rendere una dichiarazione e precisare se richieda l'accertamento della responsabilità penale e la relativa condanna per l'imputato. La parte civile può rilasciare una dichiarazione in relazione all'azione civile da eseguire.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Prima del processo, il testimone chiamato a deporre in tribunale può contattare un funzionario del tribunale incaricato dell'assistenza ai testimoni, al fine di ottenere le informazioni corrette. Il funzionario del tribunale incaricato dell'assistenza ai testimoni è un amministratore giudiziario il cui compito è fornire ai testimoni informazioni su come rendere testimonianza e facilitare la partecipazione del testimone necessaria a tal fine. L'assistenza ai testimoni non riguarda le informazioni sul caso e non può avere come effetto alcuna influenza sul testimone.

Nei procedimenti penali la vittima ha il diritto di ricevere informazioni sui suoi diritti e doveri nell'ambito del caso e, a meno che la legge non disponga altrimenti, di essere presente alle azioni procedurali e di esaminare i documenti relativi al reato commesso nei suoi confronti, nonché riceverne copie a indagine conclusa.

La vittima deve essere informata dell'imputazione, così come di qualsiasi decisione che la riguardi e della decisione definitiva.

Sarò in grado di accedere ai documenti processuali?

La vittima può prendere visione dei documenti relativi al reato subito e riceverne una copia in ogni momento dopo la conclusione dell'indagine.

L'autorità giudiziaria deve garantire il diritto di esaminare i documenti in modo da evitare inutili divulgazioni dei dati sulla vita privata. Tuttavia, il rilascio di copie di documenti può essere limitato per motivi di dignità umana, diritti personali e diritto al rispetto.

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

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