Diritti delle vittime per paese

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Quali informazioni posso ottenere dalle autorità (ad es. polizia, pubblico ministero) una volta che il reato si è verificato, ma anche prima di denunciare il reato?

In base alla legge sui procedimenti penali, prima di procedere a ogni altro atto procedurale, il tribunale, il pubblico ministero e l'autorità inquirente sono tenuti a informare le persone oggetto di azioni esecutive dei loro obblighi e diritti.

È possibile denunciare un reato, in forma orale o scritta, recandosi negli uffici del pubblico ministero o dell'autorità inquirente. Le denunce possono altresì essere ricevute da un'altra autorità o dal tribunale, che le trasmetterà all'autorità inquirente. La legge non prevede formalità specifiche per la denuncia di un reato, che può essere presentata con lettera, per posta, per e-mail o di persona.

I procedimenti penali sono condotti in ungherese. Tuttavia le vittime che non parlano ungherese possono utilizzare la loro madrelingua o un'altra lingua a loro scelta. Anche se in grado di parlare ungherese, le vittime possono scegliere di utilizzare la loro lingua nazionale nel procedimento penale. Le spese di traduzione e di interpretazione non vengono addebitate a carico della vittima, la quale non può essere obbligata a pagare in anticipo né tanto meno a sostenere tali costi.

Possono accedere all'assistenza erogata dal servizio di sostegno alle vittime le persone fisiche che siano state vittime di un atto illecito o di un reato contro il patrimonio commesso nel territorio ungherese o le persone fisiche che abbiano subito lesioni fisiche quali conseguenza diretta dell'atto illecito o del reato contro il patrimonio commesso nel territorio ungherese, in particolare un danno fisico o emotivo, un trauma psicologico o una perdita economica, purché siano: cittadini ungheresi, cittadini di uno Stato membro dell'UE, cittadini di un paese terzo e legalmente residenti nel territorio dell'Unione europea, apolidi legalmente residenti nel territorio ungherese, vittime della tratta di esseri umani o altre persone ritenute ammissibili in virtù di trattati internazionali conclusi tra i rispettivi paesi di cittadinanza e l'Ungheria o in base al principio di reciprocità.

Dopo una valutazione delle loro esigenze, lo Stato eroga servizi di sostegno alle vittime, tra i quali, facilitare la tutela degli interessi della vittima, garantire un sostegno economico immediato, addurre prove dello status di vittima, assicurare la protezione dei testimoni e fornire un alloggio protetto. Inoltre, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge, la vittima può avere diritto a un indennizzo da parte dello Stato.

In aggiunta, nel caso in cui siano pianificati o commessi nei confronti delle vittime atti di violenza contro la persona o reati che comportino un pericolo collettivo per le persone al fine di impedirne od ostacolarne la partecipazione al procedimento penale o l'attuazione dei rispettivi diritti od obblighi, oppure qualora tali reati siano probabili, è possibile siano presi provvedimenti di protezione personale delle vittime. Le domande possono essere presentate o registrate presso il tribunale, il pubblico ministero o l'autorità inquirente responsabile del procedimento penale.

Per garantire la prevenzione o l'interruzione di reati contro l'integrità fisica o la libertà della persona, la protezione personale interessa sia la protezione dell'abitazione privata o di altri luoghi di residenza della vittima, sia la sicurezza delle vie di traffico e una partecipazione sicura al procedimento penale e ad altri atti ufficiali.

La protezione personale è fornita in particolare mediante servizi di pattugliamento regolari, mezzi tecnici, connessioni di comunicazione continue, fornitura di indumenti di protezione e, laddove altri metodi di protezione personale si rivelino inefficaci, attraverso l'impiego di personale di guardia, gestito sul posto da organismi preposti all'applicazione della legge autorizzati a disporre e garantire la protezione personale.

Nei casi in cui non sia possibile tutelare una vittima parte di un procedimento penale particolarmente grave ricorrendo alla protezione personale e la vittima cooperi con l'autorità e si trovi in una situazione di rischio che richieda di conseguenza provvedimenti di tutela speciali, è possibile inserirla in un programma di protezione dei testimoni, che garantisce provvedimenti di tutela specifici, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti aggiuntivi.

In alcuni casi la vittima può essere rappresentata da un tutore giudiziario e, se agisce in qualità di accusa privata sussidiaria, ha diritto all'assistenza legale. Di norma, il prerequisito è che la vittima ne abbia l'esigenza. In altri termini, considerati i guadagni delle persone che vivono nella stessa abitazione, il reddito netto mensile della vittima non deve superare il rispettivo importo minimo della pensione di anzianità stabilito in base al rapporto di lavoro (25 500 HUF nel 2017) e che la vittima non abbia mezzi per coprire le spese dei servizi legali.

La vittima può, in ogni momento del procedimento penale, costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento da parte dell’imputato dei danni sorti in seguito al reato. Per garantire l'azione civile, la vittima può presentare un'istanza di sequestro dei beni dell’imputato, che il tribunale accoglierà laddove vi siano ragionevoli motivi per supporre che la domanda di risarcimento non verrà soddisfatta. Il tribunale decide sull'azione civile mediante ordinanza di accoglimento o di rigetto dell'istanza. Qualora ciò possa ritardare considerevolmente la conclusione del procedimento l’imputato venga assolto o l'accoglimento dell'istanza sul merito nel procedimento penale sia preclusa per altre condizioni, il giudice dispone l'esecuzione relativa alla domanda avanzata dalla parte civile con altri mezzi.

La vittima ha il diritto di partecipare al procedimento di mediazione con l’imputato a condizioni specifiche. Il procedimento di mediazione può essere condotto solo previo consenso della vittima e, anche in questo caso, non è automatico e dipende da molte altre condizioni.

Le spese sostenute direttamente da parte della vittima e del suo rappresentate per il caso sono considerate spese processuali, al pari delle spese pagate dalla vittima per comparire a testimoniare. Mentre le prime non sono anticipate dallo Stato, le seconde sono rimborsate al termine dell'azione procedurale. Se dichiarato colpevole, l’imputato è condannato a sostenere le spese del procedimento penale.

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

La legge sui procedimenti penali prevede la protezione dei diritti per i procedimenti in cui ha giurisdizione l'Ungheria, indipendentemente dalla cittadinanza e dal luogo di residenza della vittima. Il servizio di sostegno alle vittime fornisce ai cittadini degli Stati membri dell'UE gli stessi servizi previsti per i cittadini ungheresi.

Se denuncio un reato, quali informazioni riceverò?

La vittima viene informata solo individualmente della decisione di avviare un'indagine qualora il reato non sia stato segnalato dalla vittima. Inoltre, la legge sui procedimenti definisce le situazioni e le decisioni che devono essere notificate alla vittima.

La vittima ha il diritto di ricevere, su richiesta, le seguenti informazioni relative al reato che la riguardano: scarcerazione o evasione del detenuto, liberazione condizionale, scarcerazione definitiva o evasione, nonché interruzione dell'esecuzione della pena detentiva del condannato a pena detentiva, scarcerazione o evasione del condannato all'arresto, nonché interruzione dell'esecuzione dell'arresto, rilascio o della fuga della persona sotto trattamento sanitario obbligatorio, liberazione, allontanamento senza autorizzazione e congedo per adattamento della persona sotto trattamento sanitario obbligatorio e, in caso di programma educativo per giovani autori di reato, rilascio temporaneo o permanente, allontanamento dall'istituto senza autorizzazione e interruzione del programma educativo per i giovani autori di reato.

In particolare, la vittima deve essere informata delle seguenti decisioni: nomina di un esperto, sospensione dell'indagine, conclusione dell'indagine, archiviazione dell'indagine, imputazione, omissione parziale di imputazione, sospensione delle spese e adozione di qualunque decisione che contenga disposizioni che la riguardino direttamente, nonché l'adozione di una decisione definitiva.

La vittima deve essere informata del luogo e della data di tutte le azioni procedurali cui può partecipare, come ad esempio, audizioni di esperti durante le indagini, ispezioni, ricostruzioni, presentazioni a fini di identificazione, nonché processi e sedute aperte nel corso delle procedure giudiziarie.

Durante l'indagine, la vittima può prendere conoscenza e, a pagamento, ottenere copie di eventuali pareri e perizie sulle azioni investigative cui può partecipare, nonché copie di altri documenti purché ciò non sia contrario agli interessi dell'indagine. Dopo la conclusione dell'indagine, alla vittima è consentito esaminare tutti i documenti relativi al reato subito.

Nel corso dell'indagine, la vittima può presentare un ricorso o un reclamo contro tutte le decisioni contenenti disposizioni che la riguardano direttamente, La vittima può presentare un reclamo contro, ad esempio, le decisioni di rigetto della denuncia sporta o di sospensione o di chiusura dell'indagine.

Se la denuncia del reato viene archiviata o l'inchiesta è comunque chiusa, e in alcuni casi, se sono state presentate accuse formali riguardo a una parte dell'imputazione e il reclamo della vittima non ha portato al risultato sperato, la vittima può agire in qualità di accusa privata sussidiaria entro un termine stabilito dalla legge. La vittima può anche agire da accusa pubblica sussidiaria se il pubblico ministero non stabilisce, a seguito dell'indagine, un reato che è sottoposto all’azione penale avviata dalla procura o se il pubblico ministero non ha preso in carico la rappresentanza del procedimento giudiziario dal pubblico ministero. Una vittima che agisce in qualità di accusa privata sussidiaria può avanzare, tramite il proprio avvocato, un'istanza di azione legale, e presentare quindi un'imputazione contro l’imputato.

Durante la procedura giudiziaria, la vittima può impugnare solo l'aggiudicazione della causa civile nel merito, ma non la decisione nel merito, e può agire quale accusa privata sussidiaria soltanto se il pubblico ministero abbia lasciato cadere l'accusa.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso dell'indagine e del processo)?

I procedimenti penali sono condotti in lingua ungherese. Tuttavia, non conoscere l'ungherese non rappresenterà un motivo di discriminazione. Durante il procedimento penale è infatti possibile utilizzare, sia oralmente che per iscritto, la propria lingua madre, regionale o minoritaria, nonché altre lingue conosciute. In questi casi è possibile ricevere a titolo gratuito l'ausilio di un interprete e la traduzione degli atti ufficiali pertinenti.

In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso in cui io sia un minore; se ho una disabilità)?

L'autorità si impegnerà a comunicare in modo semplice e comprensibile, sia in forma orale che per iscritto. Le informazioni sui diritti e le avvertenze sugli obblighi saranno comunicate in modo semplice e comprensibile, tenendo conto delle condizioni e capacità di ciascuno. Nelle comunicazioni verbali l'autorità è necessaria anche per verificare se le informazioni comunicate siano state comprese e, in caso contrario, l'autorità provvederà a spiegare direttamente tali informazioni o avvertenze. L'autorità è tenuta a prestare particolare attenzione nel comunicare con minori e persone disabili. Le vittime affette da sordità, sordomutismo e mutismo possono chiedere l'ausilio di un interprete di lingua dei segni o rendere una dichiarazione scritta piuttosto che essere sentiti in un'audizione.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

A livello statale le funzioni di protezione e assistenza legale delle vittime sono esercitate dalle agenzie governative della capitale e dei 19 paesi. Le agenzie del governo forniscono alle vittime di reato un'assistenza personalizzata gratuita, che include:

  • informazioni su diritti e opzioni;
  • sostegno psicologico;
  • assistenza pratica e consulenza legale in casi semplici;
  • conferma dello status di vittima;
  • supporto finanziario immediato, erogato in seguito alla presentazione di una domanda presentata entro 5 giorni dalla data in cui è stato commesso il reato.

Nell'ambito dell'assistenza legale, gli uffici amministrativi forniscono consulenza legale nei casi in cui i fatti del caso siano relativamente chiari e qualora la vittima abbia bisogno di un sostegno finanziario, è possibile accedere ai servizi legali (ad esempio, nella redazione di documenti) attraverso assistenza legale all'esterno del contesto dei procedimenti penali e la rappresentanza nel contenzioso nell'ambito di un procedimento penale.

I recapiti delle agenzie governative di Budapest e di contea sono reperibili sul sito http://www.kormanyhivatal.hu/, mentre agli indirizzi https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalathttp://igazsagugyihivatal.gov.hu/jogi-segitsegnyujtas sono disponibili ulteriori informazioni sul sostegno alle vittime e sulla consulenza legale.

Oltre alle organizzazioni statali di sostegno alle vittime è possibile rivolgersi a diverse organizzazioni civili, in caso si sia vittime di reato, ad esempio:

  • l'associazione caritatevole WHITE RING, membro di Victim Support Europe, fornisce sostegno finanziario, legale, psicologico e di altro tipo alle vittime di reati e ai loro familiari, in particolare coloro che ne abbiano bisogno a causa della loro situazione sociale (http://fehergyuru.eu/),
  • il servizio telefonico nazionale per le emergenze (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat) fornisce assistenza alle vittime di violenza domestica, abusi sui minori, prostituzione e tratta di esseri umani e, ove necessario, può trovare soluzioni di alloggio (http://bantalmazas.hu/).
  • l'ONG Ambulanze ESZTER (ESZTER Alapítvány és Ambulancia) eroga a titolo gratuito servizi di cura psicologica e di riabilitazione per minori e adulti vittime di abusi e traumi, nonché informazioni e consulenza legale (http://eszteralapitvany.hu/),
  • l'ONG NANE, associazione per i diritti delle donne, ha una linea telefonica gratuita e fornisce assistenza legale gratuita, nonché consulenza psicologica e sociale per adulti e minori vittime di violenza domestica (http://nane.hu/).

La polizia automaticamente mi indicherà un punto di sostegno alle vittime?

Rivolgendosi alla polizia, le vittime di reato riceveranno una nota scritta del servizio di sostegno alle vittime competente della polizia e saranno informate delle possibilità di assistenza alle vittime e, su richiesta, verrà loro rilasciato l'apposito certificato, consegnato direttamente alla vittima o trasmesso al servizio di sostegno alle vittime.

Com'è protetta la mia privacy?

Durante i procedimenti penali è garantito il rispetto dei diritti della personalità, nonché il diritto di rispetto delle persone coinvolte e sono vietate eventuali inutili divulgazioni dei dati sulla vita personale. A tal fine se è necessario che la vittima deponga in qualità di testimone può chiedere che i dati siano trattati con riservatezza, il che implica che vengano talvolta divulgati soltanto all'autorità che si occupa del caso.

Devo denunciare il reato prima di avere accesso ai servizi di assistenza alle vittime?

Denunciare un reato commesso nei vostri confronti non è una condizione generale di ammissibilità ai servizi di sostegno alle vittime erogati dallo Stati. È invece necessario presentare una prova scritta dell'avvio di un procedimento penale per ricevere un supporto economico (risarcimento, indennizzo monetario immediato).

Protezione personale se sono in situazione di pericolo

È possibile ottenere protezione personale solo dopo l'avvio di un procedimento penale. Se la partecipazione al procedimento penale può comportare una situazione di pericolo, è possibile chiedere all'autorità responsabile del caso di predisporre misure di protezione personale a favore della vittima o testimone, nonché dei suoi familiari e parenti. La protezione personale può essere avviata dall'autorità inquirente responsabile del caso, dall'accusa o dal tribunale e la decisione sarà presa dalla polizia cui compete garantire la protezione personale.

Una vittima che voglia essere sentita come testimone e la cui deposizione riguardi circostanze sostanziali di un caso particolarmente grave potrebbe essere ritenuta una vittima con esigenze di protezione speciale qualora le prove attese dalla testimonianza siano insostituibili e la divulgazione dell'identità della vittima dovuta alla partecipazione al procedimento penale possa mettere seriamente a repentaglio la vita, l'incolumità fisica o la libertà personale della vittima o dei suoi familiari.

Il giudice inquirente deciderà di dichiarare il testimone oggetto di protezione speciale, condizione che può essere proposto dalla pubblica accusa. Sarà quindi necessario chiedere questo tipo di protezione in sede di azione penale. Una vittima dichiarata testimone oggetto di protezione speciale può essere interrogata solo dal giudice istruttore e non può essere convocata al processo. Inoltre, il nome, i dati personali e il luogo di residenza saranno trattati in modo confidenziale e non saranno comunicati all’imputato né al suo avvocato difensore.

La vittima potrebbe altresì essere inserita in un programma di protezione speciale. Aderendo al programma, potrà essere chiamata a comparire o informata delle azioni procedurali oppure inviare documenti solo attraverso l'organismo responsabile della sua protezione, indicando come luogo di residenza l'indirizzo di quell'organismo. A nessuno, comprese le autorità, possono essere fornite copie di documenti contenenti informazioni sulla vittima, fatti salvi i casi autorizzati dall'organismo responsabile della protezione della vittima. In questo caso, la vittima può rifiutare di deporre o fornire informazioni implicanti sulla nuova identità o luogo di residenza.

In caso di reato punibile con la reclusione, la vittima può chiedere al giudice di disporre un provvedimento di allontanamento dell’imputato per un periodo dai dieci ai sessanta giorni.

Quali tipi di protezione sono disponibili? Chi mi può offrire una protezione?

Durante il procedimento penale, l'autorità giudiziaria, il pubblico ministero e l'autorità inquirente continueranno a verificare se la vittima debba ricevere misure di protezione speciale, tenendo conto dei fatti e delle circostanze che caratterizzano la personalità e le condizioni di vita e la natura o le circostanze del reato, sulle quali è possibile decidere che sussistano esigenze speciali durante il procedimento penale. In sostanza, in questi casi, l'autorità giudiziaria, il pubblico ministero o l'autorità inquirente responsabile del procedimento penale può disporre misure di protezione speciale per la vittima, con l'accordo che la protezione personale e il programma di protezione di cui alla sezione 7 siano garantiti dalla polizia, mentre provvedimenti restrittivo può essere disposto dal giudice.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per veder se rischio ulteriori pregiudizi da parte dell'autore del reato?

Sì. Uno dei compiti principali dell'autorità giudiziaria, del pubblico ministero e dell'autorità inquirente è impedire che l'autore del reato possa compiere altri illeciti penali. A tal fine sono adottate, da un lato, misure coercitive incentrate sull’imputato e sulle sue caratteristiche personali, che ne comportano la perdita o la limitazione della libertà (ad esempio un'ordinanza restrittiva, il coprifuoco domestico) e, dall'altra, misure che garantiscano la dovuta attenzione e protezione, basate su una considerazione specifica degli interessi della vittima.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'indagine e del processo)?

Sì. Nei procedimenti penali, le azioni procedurali che richiedono la partecipazione delle vittime in qualità di testimone devono essere preparate e condotte dall'autorità giudiziaria, dal pubblico ministero e dall'autorità inquirente in modo tale da evitare indebite ripetizioni e un inutile incontro con l’imputato. A tal fine, ad esempio, il confronto tra vittima e imputato può essere escluso su richiesta della vittima o d'ufficio, l’imputato può essere fatto uscire dall'aula durante l'interrogatorio della vittima o la vittima potrebbe essere interrogata ricorrendo a mezzi di telecomunicazione (anche con la distorsione delle caratteristiche del viso o della voce).

Quali tutele sono disponibili per le vittime molto vulnerabili?

Nel caso di vittime che richiedano una protezione speciale per i fatti e le circostanze che ne caratterizzano la personalità e le condizioni di vita o per la natura o le circostanze del reato, il procedimento penale sarà condotto con la massima cura nei confronti della vittima e qualsiasi azione procedurale in cui è coinvolta (in considerazione degli interessi del procedimento) sarà predisposta e compiuta tenendo in massima considerazione le sue esigenze.

Sono un minorenne. Ho dei diritti speciali?

Conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, il sistema giuridico ungherese considera minori le persone di età inferiore ai 18 anni.

Nei procedimenti penali in cui le vittime sono minorenni, le autorità e gli organi giurisdizionali sono tenuti, quale obbligo generale, a garantire il pieno rispetto dei diritti dei minori stabiliti dalle convenzioni internazionali, in particolare il principio di dare priorità al “miglior interesse dei minori” nelle decisioni che li riguardano.

Nei procedimenti penali le vittime minorenni godono di diritti supplementari rispetto agli adulti ed è garantita loro una maggiore protezione. Se la vittima è minorenne alla data dell'avvio del procedimento penale, sarà considerata “vittima con esigenze speciali” senza dover presentare separatamente un'apposita domanda.

Di norma, per le vittime con esigenze speciali le azioni procedurali devono essere preparate e attuate con la massima cura per la vittima e tenendo conto il più possibile delle sue esigenze

Le vittime minorenni godono di diritti speciali supplementari rispetto agli adulti:

  1. il procedimento penale con rito celere devono essere condotti per i reati commessi contro la vita e l'incolumità fisica o la salute o la libertà sessuale e per i reati sessuali, nonché per i reati contro gli interessi di minori e famiglia o per reati violenti nei confronti di altre persone, qualora gli interessi del minore giustifichino una conclusione del procedimento penale più rapida possibile. Un procedimento penale celere è particolarmente giustificato laddove lo sviluppo fisico, mentale o morale della vittima sia notevolmente compromesso oppure qualora l’imputato sia responsabile della crescita, del controllo e della cura della vittima al momento del procedimento o altrimenti viva nell'ambiente della vittima.
  2. È necessaria una maggiore attenzione nelle comunicazioni orali e scritte con i minori. I minori devono essere informati dei loro diritti e doveri in un modo consono alla loro età e maturità e, se necessario, devono essere forniti loro speciali chiarimenti e spiegazioni.
  3. Il tutore di un minore deve essere informato della citazione a comparire e la citazione deve essere notificato assieme a una richiesta per garantire la partecipazione del minore.
  4. Il legale rappresentante, l'operatore incaricato dell'assistenza e il tutore del minore possono essere presenti durante la testimonianza del minore. La persona che accompagna il testimone ha diritto al rimborso delle stesse spese del testimone.
  5. La testimonianza di un minore non può essere verificata mediante esame di credibilità strumentale (poligrafo).
  6. Se la legge non prevede l'obbligo di cooperazione personale, i diritti del minore possono essere esercitati anche dal suo legale rappresentante.
  7. È possibile venga deciso che l'esame si tenga utilizzando un sistema di comunicazione a circuito chiuso (videoconferenza). In questo caso, la vittima si trova in una stanza separata e può comunicare con le persone presenti sul luogo in cui si espleta la prova tramite un dispositivo che trasmette simultaneamente video e suono (videoconferenza).
  8. D'ufficio o su richiesta, il tribunale può escludere il pubblico dal processo per tutelare i minori che partecipano al procedimento.
  9. Se il pubblico ministero intende sentire una vittima con esigenze speciali quale testimone in un procedimento penale per un reato contro la libertà sessuale, un reato sessuale o un'offesa contro la persona di un parente, la vittima può essere esaminata solo da una persona dello stesso sesso, purché ciò sia richiesto dalla vittima e non pregiudichi gli interessi del procedimento.

Le vittime di età inferiore ai 14 anni hanno ulteriori diritti speciali oltre a quelli di cui sopra,

  1. potendo essere sentite in qualità di testimoni se le prove testimoniali non possono essere sostituite. La vittima partecipa al confronto soltanto se ciò non le arrechi uno stato di ansia.
  2. Le citazioni a comparire e le comunicazioni relative all'esame del testimone devono essere notificate tramite il tutore. Il contenuto dell'atto di citazione e dell'avviso devono essere comunicati al rappresentante legale del minore.
  3. Prima di presentare l'imputazione, il giudice istruttore ascolterà il minore laddove ritenga vi siano ragionevoli motivi per ritenere che l'interrogatorio nel corso di un'udienza pubblica possa influire negativamente sullo sviluppo personale del minore. L'udienza del testimone da parte del giudice istruttore può essere proposta al pubblico ministero dal legale rappresentante, dal tutore e dall'avvocato che agisce per conto del testimone. A condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla legge, il pubblico ministero predisporrà le seguenti misure per l'audizione del minore. L’imputato e il suo difensore possono non essere presenti all’udienza tenuta dal giudice istruttore.
  4. L'audizione del teste si tiene in una stanza appositamente progettata per le udienze dei minori, con deroghe ammesse solo in casi eccezionali. L'audizione può anche essere svolta ricorrendo a un sistema di comunicazione a circuito chiuso (videoconferenza).
  5. Le audizioni di testimoni di età inferiore ai 14 anni devono essere registrate con un dispositivo di registrazione video o audio. In caso di minori di età superiore ai 14 anni, ciò è consentito solo a condizione che venga concesso un anticipo dei costi.
  6. Il minore non può essere convocato per un'audizione pubblica se è stato ascoltato dal giudice istruttore prima dell'imputazione.
  7. Se il minore non è stato sentito dal giudice istruttore prima dell'imputazione, può essere sentito anche dal giudice durante il processo, in casi debitamente giustificati. Il minore che al momento del processo abbia raggiunto l'età di 14 anni può anch'egli essere sentito dal giudice in tribunale in casi debitamente giustificati. In entrambi i casi è possibile rinunciare alla notifica e al difensore dell’imputato.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

Possono fare le veci delle vittime decedute prima o dopo l'istituzione del procedimento penale i parenti in linea diretta, i coniugi, i conviventi, i fratelli o le sorelle, il legale rappresentante o le persone a carico, in base a un accordo o a una norma, che possono esercitare i diritti della vittima.

Qualora più persone abbiano tale diritto, le persone interessate possono designare una persona incaricata di esercitare i diritti della vittima. In mancanza di un tale accordo, può esercitare i diritti della vittima la persona che ha agito per prima nel procedimento.

Un membro della mia famiglia è stato vittima di reato — quali sono i miei diritti?

Se la legge non prevede l'obbligo di cooperazione personale, i diritti della vittima possono anche essere esercitati dal suo legale rappresentante. Un avvocato o parente maggiorenne può agire come rappresentante previa autorizzazione.

Se la persona che presenta la denuncia intende presentare un reclamo verbale, una persona maggiorenne di sua scelta può essere presente all'udienza per fornire sostegno (anche linguistico), purché la presenza di tale persona non comprometta gli interessi del procedimento.

In caso di atti investigativi in cui sia obbligatoria o possibile la presenza della vittima, il suo rappresentante, l'operatore incaricato del sostegno o, qualora ciò non contravvenga agli interessi del procedimento, può essere presente accanto alla vittima una persona maggiorenne da lei designata. Questa norma si applica all'udienza della vittima e all'esame della vittima come testimone.

In caso di decesso della persona responsabile dell'accusa privata sussidiaria, è possibile che tale figura sia assunta da un parente in linea diretta, dal coniuge, dal convivente, da un fratello o una sorella, dal legale rappresentante o da una persona a carico in base a un accordo o a una norma definiti entro trenta giorni.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

Il principale obiettivo di un procedimento di mediazione consiste nel garantire il risarcimento da parte dell’imputato dei danni subiti in seguito al reato, secondo modalità accettabili anche per la vittima. Nel corso del procedimento di mediazione si tenta quindi di giungere a un accordo appropriato tra imputato e vittima ai fini del risarcimento dei danni.

Purché le condizioni previste dalla legge siano rispettate, il pubblico ministero o il giudice, qualora ci sia stato un rinvio a giudizio, può rinviare il procedimento di massimo sei mesi e disporre il ricorso alla mediazione.

Nei procedimenti penali è possibile avvalersi della mediazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • la mediazione è proposta dall’imputato o dalla vittima oppure spontaneamente accolta da entrambe le parti;
  • il procedimento penale è stato avviato per un reato contro la vita, l'incolumità fisica o la salute, la dignità umana e altri diritti umani fondamentali oppure un reato di traffico o contro la proprietà o i diritti intellettuali, per il quale è prevista una pena di massimo cinque anni di reclusione;
  • conformemente al codice penale, il procedimento penale può essere archiviato e le sanzioni ridotte senza limitazioni qualora il procedimento di mediazione si concluda positivamente;
  • l'indagato ha ammesso la propria colpevolezza prima di essere incriminato e ha accettato ed è in grado di poter corrispondere il risarcimento danni nella misura e con i mezzi concordati con la vittima;
  • è possibile evitare il procedimento penale in considerazione della natura del reato, del modo in cui è stato commesso e delle circostanze personali relative all'imputato oppure vi sono ragionevoli motivi per cui il tribunale valuta il risarcimento versato dall'imputato al momento di stabilire la pena da infliggere.

La vittima può presentare un'istanza per il ricorso alla mediazione in ogni fase del procedimento. Tuttavia, il procedimento di mediazione può essere intrapreso soltanto una volta per ogni causa. Di conseguenza, se la mediazione si conclude senza successo per qualsivoglia ragione, non potrà essere ripetuta.

Un mediatore formato a tal fine e occupato dallo Stato è responsabile del corretto svolgimento del procedimento di mediazione. Nel procedimento di mediazione la vittima può scegliere di incontrare l'imputato soltanto in presenza del mediatore e a tal riguardo la persona del mediatore fornisce un'adeguata garanzia per la sicurezza personale della vittima.

Dove posso trovare la legislazione che stabilisce i miei diritti?

  • Legge XIX del 1998 sui procedimenti penali
  • Legge C del 2012 sul codice penale
  • Legge LXIV del 1991 sull'emanazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989
  • Legge CXXXV del 2005 sul sostegno alle vittime di reato e sul risarcimento dello Stato
  • Legge LXXX del 2003 sul patrocinio a spese dello Stato
  • Legge LXXXV del 2001 sul programma di protezione per le parti dei procedimenti penali e la giurisdizione di supporto
  • Legge CXXIII del 2006 sulle attività di mediazione applicabili alle cause penali
  • Decreto n. 64/2015 del ministro degli Interni, del 12 dicembre 2015, sui compiti della polizia in materia di assistenza alle vittime
  • Decreto governativo n. 34/1999 del 26 febbraio 1999 sulle condizioni per la disposizione e l'attuazione della protezione personale delle parti che partecipano ai procedimenti penali e membri delle autorità responsabili
  • Decreto congiunto n. 23/2003 del ministro dell'Interno e del ministro della Giustizia, del 24 giugno 2003, che stabilisce norme dettagliate per le indagini condotte dalle autorità inquirenti del ministero dell'Interno e norme per la registrazione degli atti di indagine con mezzi diversi dai verbali
  • Decreto n. 25/2016 del ministro della Giustizia, del 23 dicembre 2016, in materia di rimborso a carico dello Stato delle spese sostenute direttamente dall’imputato e dal difensore e di costi e compensi delle persone che partecipano ai procedimenti penali;
  • Decreto n. 14/2008 del ministro della Giustizia e delle attività di contrasto, del 27 giugno 2008, sul rimborso dei testimoni
  • Decreto congiunto n. 21/2003 del ministro della Giustizia, del ministro degli Interni e del ministro delle Finanze, del 24 giugno 2003, sull'anticipo delle spese dei procedimenti penali
  • Decreto n. 2/2013 della Polizia di Stato, del 31 gennaio 2013, sui compiti della polizia in materia di sostegno alle vittime
Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

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