Diritti delle vittime per paese

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Posso impugnare la sentenza?

Al termine del procedimento giudiziario, la corte condannerà o assolverà l'imputato in base alle prove presentate. Se l'organo giurisdizionale constata che l'imputato non è colpevole, lo proscioglierà dall'accusa e, qualora abbiate partecipato al procedimento giudiziario in veste di politikós enágon (parte civile), non delibererà in merito alla vostra richiesta di indennizzo o risarcimento per danni morali o dolore e sofferenza. In tal caso, l'imputato ha il diritto di ricorrere nei vostri confronti per cercare di ottenere un indennizzo e il risarcimento di tutte le spese da questi sostenute in relazione al procedimento giudiziario, cfr. articolo 71 del Kódikas Poinikís Dikonomías (KPD - codice di procedura penale). Se l'organo giurisdizionale constata che l'imputato è colpevole, lo condannerà ed emetterà una decisione in merito all'importo del risarcimento che dovrete ricevere dall'imputato sulla base della vostra domanda ai sensi del diritto civile.

Se l'organo giurisdizionale assolve l'imputato, potete impugnare la sentenza soltanto se vi è stato ordinato di pagare un risarcimento all'imputato, nonché le sue spese di giudizio, e soltanto a tale riguardo, ai sensi dell'articolo 486, primo comma, lettera b), del KPD. Inoltre, qualora abbiate agito in veste di parte civile, potete impugnare una parte della sentenza che ha respinto la vostra domanda come infondata in diritto oppure una parte che vi ha riconosciuto un indennizzo o un risarcimento (articolo 488 del KPD).

In alternativa, potete chiedere al pubblico ministero di impugnare la sentenza.

Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?

Di norma, quando la sentenza entra in vigore, il vostro ruolo nel procedimento penale termina. La legislazione greca non riconosce alcun ulteriore diritto alle vittime di reati nella fase di esecuzione della sentenza. Esiste un'unica eccezione: se siete un minore vittima di un reato contro la libertà personale e sessuale, disponete di tutti i diritti correlati, anche se non avete partecipato al procedimento penale in veste di parte civile, ivi compreso il diritto di essere informati dal pubblico ministero se l'autore del reato viene rilasciato, in via provvisoria o definitiva, nonché in merito a qualsiasi permesso concessogli durante la sua detenzione (articolo 108 bis del KPD).

Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

In veste di vittima, avete il diritto di beneficiare di servizi di sostegno e assistenza generali o specialistici gratuiti e riservati, in base alle vostre esigenze, prima, durante e per un periodo di tempo ragionevole dopo la conclusione del procedimento penale. Tali diritti possono estendersi anche ai vostri familiari, in base alle loro esigenze e alla gravità del danno da loro subito a seguito del reato commesso nei vostri confronti. La polizia o qualsiasi altra autorità competente che riceve la vostra denuncia può fornirvi informazioni su vostra richiesta o indirizzarvi a: servizi sociali delle autorità governative locali di primo e secondo livello; strutture per la salute mentale; Kéntra Koinótitas (centri comunitari), symvoulevtiká kéntra (centri di consulenza) del Segretariato generale per la parità di genere; strutture di sostegno dell'Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis (Centro nazionale per la solidarietà sociale); Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton (uffici indipendenti per la protezione delle vittime minorenni) del ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani; oppure enti privati e associazioni professionali e di volontariato. Se siete una donna vittima di un reato contro la vostra libertà personale o sessuale, oppure dello sfruttamento finanziario della vita sessuale, di violenza domestica, della tratta di esseri umani, di reati di sfruttamento o razzisti, anche i vostri figli hanno il diritto a ricevere servizi di sostegno e assistenza [articolo 61 della legge 4478/2017, sul diritto di accesso ai servizi di sostegno e assistenza alle vittime (articolo 8 della direttiva 2012/29/UE)].

I servizi generali di sostegno e assistenza possono fornirvi, tra le altre cose, informazioni e consulenza in merito ai vostri diritti in qualità di vittima e al vostro diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal reato; informazioni su come partecipare al procedimento penale tanto in veste di parte civile quanto in qualità di testimone; informazioni in merito o rinvio diretto a qualsiasi servizio di assistenza specialistico pertinente esistente; sostegno emotivo e psicologico; consulenza in materia di questioni finanziarie e pratiche derivanti dal reato; oppure consulenza relativa alla prevenzione della vittimizzazione secondaria e reiterata, nonché di intimidazioni e ritorsioni.

I servizi specializzati di sostegno e assistenza rinvieranno le vittime ai rifugi oppure forniranno loro altre sistemazioni temporanee appropriate qualora le vittime necessitino di un luogo sicuro a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria o reiterata, intimidazione o rappresaglia; inoltre, possono fornire sostegno integrato, ivi comprese assistenza e consulenza in merito a traumi, a favore di vittime con esigenze specifiche, quali le vittime di violenza razzista o sessuale, le vittime di violenza basata sull'identità o sul genere e le vittime di violenza in relazioni strette [articolo 62 della legge 4478/2017, sull'assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime (articolo 9 della direttiva 2012/29/UE)].

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

In qualità di vittima, sarete informati in merito agli sviluppi del procedimento penale e riceverete la notifica della decisione dell'organo giurisdizionale senza ingiustificato ritardo, qualora lo richiediate, in conformità con le pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, a condizione che abbiate partecipato al procedimento penale in veste di parte civile. Se avete aderito al procedimento penale in veste di parte civile, potreste ricevere informazioni in merito al procedimento giudiziario tramite posta elettronica, di persona, oppure tramite il vostro avvocato [articolo 59 della legge 4478/2017, sul diritto delle vittime di ottenere informazioni sul proprio caso (articolo 6 della direttiva 2012/29/UE)].

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Avete il diritto ad essere informati nel caso in cui un ordine temporaneo di detenzione venga revocato o modificato dall'organo giudiziario competente, oppure se l'autore del reato viene rilasciato in maniera permanente oppure è evaso dal carcere oppure se gli è stata concessa una licenza dai funzionari responsabili del centro di detenzione; avete altresì il diritto di ricevere informazioni anche su qualsiasi misura che possa essere adottata per proteggervi nel caso in cui l'autore del reato sia stato rilasciato o sia evaso dal carcere. Tali informazioni devono esservi fornite, previa autorizzazione da parte del pubblico ministero, qualora vi sia un pericolo reale o potenziale per la vostra sicurezza, a condizione che non sorga alcun rischio di danno nei confronti dell'autore del reato a seguito della divulgazione di tali informazioni [articolo 59 del Legge 4478/2017, sul diritto delle vittime di ottenere informazioni sul proprio caso (articolo 6 della direttiva 2012/29/UE)].

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

No. Tuttavia, l'organo giurisdizionale può richiedere il risarcimento del danno subito dalla vittima del reato [articolo 100, comma 3a, del Poinikós Kódikas (PK, codice penale)] come alternativa o prerequisito per la sospensione della pena, a condizione di un periodo di libertà condizionale o di supervisione da parte di un epimelitís koinonikís arogís (assistente sociale) (articolo 100 del PK). Il rispetto da parte dell'autore del reato delle prescrizioni fissate dall'organo giurisdizionale è monitorato dall'assistente sociale e, in caso di inosservanza, il pubblico ministero competente può chiedere all'organo che ha ordinato la sospensione della pena di revocare tale ordine.

Ultimo aggiornamento: 12/06/2023

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