Diritti delle vittime per paese

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Posso ricorrere contro una decisione giudiziaria?

È possibile ricorrere contro una decisione giudiziaria solo se ci si è costituiti parte civile, in quanto la “semplice vittima” non è parte processuale.

Inoltre se la costituzione di parte civile è stata ammessa dal tribunale, in altre parole se l’organo giurisdizionale ha accettato la costituzione di parte civile, non è possibile impugnare la decisione sul verdetto di colpevolezza o sulla pena inflitta. È possibile ricorrere soltanto contro le disposizioni relative alla propria persona.

Quali sono i miei diritti dopo la pronuncia della decisione?

La vittima beneficia in ogni caso del diritto di:

  • essere informata in caso di decisione che vieti all’autore del reato di entrare in contatto con la stessa;
  • essere informata dell’esecuzione della condanna (liberazione del condannato, riduzione della sua pena, luogo in cui questi risiede, ecc.) attraverso un’associazione di sostegno alle vittime o direttamente presso il Service pénitentiaire d’insertion et de probation o SPIP (servizio penitenziario di inserimento e probation);
  • chiedere al giudice di vietare che l’autore del reato avvicini, incontri o entri in contatto con la stessa, se questi è oggetto di una cessazione temporanea della detenzione o è in libertà condizionale oppure se la sua pena è stata ridotta o modificata;
  • essere avvisata se il condannato è evaso di prigione e se esiste un pericolo per la stessa o per le persone ad essa care;
  • essere assistita da un’associazione di sostegno alle vittime;
  • veder ascoltati i propri interessi prima che sia adottata qualsiasi decisione di scarcerazione del condannato, oltre al diritto di presentare, prima di ogni decisione, osservazioni per iscritto entro un termine di 15 giorni.

Se si è costituita parte civile, la vittima beneficia inoltre del diritto di:

  • essere informata dal tribunale/dalla corte del diritto di rivolgersi alla Commission d’indemnisation des victimes d’infraction o CIVI (Commissione di risarcimento delle vittime di reato);
  • essere rappresentata da un avvocato e/o beneficiare del patrocinio a spese dello Stato;
  • essere avvisata della decisione (inoltro della sentenza).

Durante l’esecuzione della pena, si ha diritto a:

1° sottoporre all’autorità giudiziaria tutto ciò che pregiudica i propri interessi;

2° ottenere la riparazione del danno attraverso il risarcimento di quest’ultimo o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo, compreso il fatto di vedersi proporre, nel caso, una misura di giustizia riparativa;

3° essere informati, se lo si desidera, del termine dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, nei casi e nelle condizioni previsti dal codice di procedura penale;

4° chiedere che sia eventualmente presa in considerazione la necessità di garantire la propria sicurezza e tranquillità.

L’autorità giudiziaria è tenuta a garantire tutti questi diritti durante l’intero periodo di esecuzione della pena, indipendentemente dalle modalità attuate.

Ho diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

Dopo il processo si può essere assistiti da un avvocato che potrà fornire consigli in merito all’opportunità o meno di fare ricorso o sulle modalità per rivolgersi a un ufficiale giudiziario.

È inoltre possibile beneficiare dell’assistenza delle associazioni di sostegno alle vittime senza limitazioni di durata.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell’autore del reato?

Se l’autore del reato viene condannato, si è informati della pena nella misura in cui essa prevede disposizioni che vietano all’autore del reato di entrare in contatto con la vittima o di presentarsi al suo domicilio.

Se la vittima si è costituita parte civile, le viene fornita una copia della sentenza nella quale è indicata la pena inflitta.

Se l’autore del reato viene messo in carcere, la vittima potrà essere avvisata in caso di richiesta di liberazione condizionale e il suo parere potrà essere ascoltato.

Sarò informato/a del rilascio dell’autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Se una persona è stata condannata per alcuni tipi di reati (stupro, omicidio o tentato omicidio e per la maggior parte dei reati di natura sessuale) e se la richiesta è stata fatta in quanto vittima o parte civile, si può essere informati della liberazione del condannato, direttamente o tramite il proprio avvocato, quando tale liberazione avviene al termine della pena.

In caso di evasione si è informati dal procuratore della Repubblica.

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

Quando c’è il rischio che il condannato possa trovarsi in presenza della vittima o della parte civile e sembra opportuno evitare tale incontro, gli organi giurisdizionali dell’applicazione delle pene integrano la decisione di cessazione temporanea o definitiva della detenzione con un divieto di entrare in contatto con la vittima o la parte civile e, all’occorrenza, con il divieto di presentarsi nei pressi del domicilio della stessa e del suo luogo di lavoro (art. 712-16-2, comma 1 del CPP).

Salvo in caso di decisione contraria debitamente motivata, questo divieto è obbligatorio quando la persona è stata condannata per uno dei reati di cui all’articolo 706-47 del CPP (la maggior parte dei reati di natura sessuale, art. 712-16-2, comma 2 del CPP).

A tal fine, la vittima o la parte civile è informata tramite avviso della misura e delle conseguenze per il condannato in caso di mancato rispetto di tale divieto (art. 712-16-2, comma 3 del CPP, cfr. infra).

Infine, quando si tratta di esaminare domande di liberazione condizionale riguardanti persone condannate a una pena detentiva pari o superiore a cinque anni o a una pena di reclusione, l’avvocato della parte civile (e non la “semplice vittima”), se ne fa domanda, può assistere al dibattito in contraddittorio e far valere le proprie osservazioni dinanzi al giudice, al tribunale e alla camera dell’applicazione delle pene.

Inoltre, prima di qualsiasi decisione, i giudici dell’applicazione delle pene possono informare la vittima o la parte civile, sia direttamente sia tramite il suo avvocato, che essa può far conoscere le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dalla comunicazione di tale informazione. Queste osservazioni possono essere trasmesse all’organo giurisdizionale dalla vittima o dalla parte civile nel modo ritenuto più opportuno.

La vittima non può ricorrere contro le decisioni relative all’esecuzione della pena del condannato. Può tuttavia presentare una nuova denuncia se l’autore del reato commette nuovi fatti oppure segnalare al giudice incaricato del procedimento o al procuratore della Repubblica il mancato rispetto degli obblighi o dei divieti da parte del condannato, se ad esempio quest’ultimo non rispetta il divieto di entrare in contatto con la vittima.

Ultimo aggiornamento: 07/09/2018

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