È possibile sporgere denuncia presso una stazione di polizia o di gendarmeria, che provvede successivamente a trasmettere la denuncia al procuratore della Repubblica del luogo in cui è stato commesso il reato o del luogo di residenza o di arresto dell’autore dei fatti.
È inoltre possibile rivolgersi direttamente al procuratore della Repubblica semplicemente con lettera illustrando i fatti subiti, la data e il luogo dei fatti, oltre a precisare la propria identità e il proprio indirizzo.
Il reato può essere denunciato alle stesse condizioni anche da persone diverse dalla vittima.
Per conoscere lo stato di avanzamento dell’indagine che la riguarda, la vittima può rivolgersi alle stazioni di polizia o di gendarmeria, al procuratore o al giudice istruttore (se adito).
Per i crimini e per alcuni reati, la vittima che si è costituita parte civile viene avvisata dal giudice istruttore ogni sei mesi circa lo stato di avanzamento del procedimento.
A conclusione dell’indagine, la vittima viene informata della decisione adottata: archiviazione, alternativa alle azioni giudiziarie, avvio di un’indagine giudiziaria, convocazione dell’imputato dinanzi a un tribunale o a una corte. Se è previsto un processo, la vittima viene informata dei reati a carico dell’indagato, della data e del luogo dell’udienza.
Chiunque abbia denunciato dei fatti viene informato dal procuratore della Repubblica sul seguito della propria denuncia.
Se non si ha un avvocato, le informazioni sui propri diritti e i propri obblighi possono essere ottenute presso i tribunali, le maisons de la justice et du droit , i points d’accès au droit , i municipi e i centri sociali nei quali operano le associazioni di sostegno alle vittime. In questi locali è inoltre possibile usufruire di consulenze legali gratuite, che sono erogate da professionisti del diritto, in particolare da avvocati, senza condizioni di età, di cittadinanza o di risorse economiche.
È possibile beneficiare del patrocinio a spese dello Stato se si soddisfano le seguenti condizioni:
Il patrocinio a spese dello Stato copre:
Il patrocinio a spese dello Stato può essere totale o parziale. È importante presentare domanda di patrocinio a spese dello Stato sin dall’inizio del procedimento in quanto le spese sostenute prima della domanda non sono rimborsate.
Le informazioni e il modulo di richiesta del patrocinio a spese dello Stato possono essere ottenuti presso il proprio avvocato, presso una maison de la justice et du droit , il municipio, il tribunale del luogo del domicilio o il tribunale incaricato della pratica. Il modulo può essere inoltre scaricato al seguente link: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.
[1] Condizioni relative alle risorse finanziarie per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato:
Per valutare la necessità del patrocinio a spese dello Stato, le autorità tengono conto delle risorse percepite dal richiedente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno antecedente la domanda. Queste risorse comprendono tutti i tipi di reddito, ad eccezione delle prestazioni familiari e di alcune prestazioni sociali. Sono prese in considerazione anche le risorse del coniuge, dei figli a carico e di tutte le persone che vivono abitualmente con il richiedente in comunione domestica.
Le spese legate a un’istanza possono, con alcune riserve, essere coperte dalla propria assicurazione di tutela giudiziaria quando questa copre parzialmente o totalmente gli oneri dell’avvocato, le spese dell’ufficiale giudiziario, le spese processuali o di transazione o ancora le spese peritali.
In caso contrario, quando il tribunale pronuncia la condanna e al momento della liquidazione del danno, il richiedente può chiedere che queste spese siano poste a carico del condannato.
Se al termine dell’indagine il procuratore della Repubblica decide di archiviare la denuncia, il ricorso può essere presentato rivolgendosi al procuratore generale della corte d’appello nella cui circoscrizione si trova il tribunale che ha archiviato la causa.
Se il procuratore generale è del parere che fossero necessarie delle azioni giudiziarie, può ordinare al procuratore di promuovere un’azione legale. Se invece ritiene che il ricorso sia ingiustificato, comunica all’interessato che non darà seguito al ricorso.
Inoltre se la denuncia presentata al procuratore della Repubblica è stata archiviata o se sono trascorsi tre mesi da tale denuncia, è possibile sporgere denuncia direttamente costituendosi parte civile dinanzi al giudice istruttore competente.
Infine è possibile far citare direttamente il presunto autore del reato dinanzi al tribunale chiedendo a un ufficiale giudiziario di consegnargli la convocazione. In tal caso occorre versare un deposito il cui importo è stabilito dal tribunale in base alle risorse di colui che ha richiesto la citazione.
La data del processo viene comunicata e si può assistere all’udienza. In alcuni casi, però, il processo non è pubblico ed è quindi possibile rimanere in aula solo per il tempo della propria testimonianza. Se il processo non è pubblico (porte chiuse), si ha l’autorizzazione ad assistere all’intero processo solo se ci si è costituiti parte civile.
Durante tutto il processo si ha diritto a essere assistiti da un’associazione di sostegno alle vittime senza che debbano essere soddisfatte particolari condizioni. I membri di queste associazioni possono assistere l’interessato al momento della domanda di costituzione di parte civile; essi possono essere presenti durante le varie udienze e aiutare gli interessati a capire gli atti e le decisioni dei magistrati.
L’interessato che ha difficoltà a comprendere o a esprimersi in francese viene assistito da un interprete appositamente convocato.
In udienza la parte civile ha la possibilità di far convocare dei testimoni oppure di opporsi all’audizione di determinati testimoni.
La vittima o la parte civile ha la possibilità di fare domande ai testimoni e all’accusato/imputato tramite il presidente del tribunale o della corte.
È infine possibile presentare conclusioni (osservazioni scritte) - sugli aspetti tecnici del procedimento, la legge e/o i fatti della causa - alle quali il giudice è tenuto a rispondere.
Una volta che i fatti sono portati a conoscenza della giustizia o dei servizi di polizia e di gendarmeria, la vittima viene contattata per essere ascoltata.
Il suo compito non è quello di ricercare l’autore dei fatti, né di provarne la colpevolezza; questo ruolo spetta al procuratore della Repubblica. La vittima può tuttavia essere chiamata a fornire qualsiasi elemento o indizio utile al fine di far conoscere la verità (certificati medici, identità dei testimoni, ecc.).
La vittima può scegliere di costituirsi parte civile - in tal caso ha diritto a chiedere un risarcimento del danno subito - e di essere assistita da un avvocato.
I servizi di polizia o di gendarmeria procedono all’audizione della vittima non appena viene sottoposta loro un’indagine. Durante quest’audizione essi informano sistematicamente la vittima del suo diritto di:
La vittima deve comparire dinanzi al tribunale/alla corte; deve inoltre testimoniare, se è convocata come testimone.
La parte civile non è tenuta a essere presente di persona, se è rappresentata da un avvocato. Se però la parte civile è assente e non è rappresentata, si presume che essa rinunci all’istanza, a meno che non abbia scritto al tribunale o alla corte per far conoscere l’oggetto della sua richiesta.
La parte civile e la vittima chiamata a comparire per rendere una testimonianza dinanzi al tribunale o alla corte possono chiedere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione all’udienza se la domanda viene presentata durante il processo.
Durante l’udienza è possibile rendere dichiarazioni e presentare prove, ma queste devono rispettare il principio del contraddittorio ed essere trasmesse in anticipo sia alla difesa (al presunto autore dei fatti e/o al suo avvocato) che al procuratore della Repubblica.
È possibile costituirsi parte civile da soli o con l’aiuto del proprio avvocato.
Occorre inoltre determinare l’entità del risarcimento richiesto (somma di denaro destinata a riparare il danno materiale, le sofferenze e la perdita di tempo derivante dai fatti subiti) e in tal senso si può essere assistiti da un’associazione di sostegno alle vittime.
Durante il processo la vittima viene informata del diritto di costituirsi parte civile, di beneficiare dell’assistenza di un avvocato e di ottenere, a certe condizioni, il patrocinio a spese dello Stato, oltre che della possibilità di essere assistita da un’associazione di sostegno alle vittime.
La vittima che si è costituita parte civile viene informata della possibilità, in alcuni casi, di rivolgersi alla Commissione di risarcimento delle vittime di reato per ottenere il risarcimento se il tribunale ha così disposto.
Presso il Tribunal correctionnel (Tribunale correzionale) e il Tribunal de Police (Tribunale di polizia) non è possibile accedere direttamente ai documenti: occorre prima ottenere il consenso del procuratore.
Se però ci si è costituiti parte civile, è possibile consultarli direttamente o tramite il proprio avvocato, a seconda dei casi, o richiederne una copia.
Presso la corte d’assise è possibile ottenere gratuitamente copie dei verbali di contestazione del reato, le dichiarazioni scritte dei testimoni e le relazioni peritali, oltre che copie degli altri atti processuali.
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