Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2024.

Diritti delle vittime per paese

Inghilterra e Galles

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Quali informazioni posso ottenere dalle autorità una volta che il reato si è verificato (ad es. polizia, pubblico ministero), ma anche prima di denunciarlo?

Avete il diritto di ottenere informazioni scritte su cosa aspettarvi dal sistema giudiziario penale, ad esempio l'opuscolo informativo per le vittime di reato, o i recapiti di un sito Internet su cui trovare queste informazioni.

A seconda del tipo di reato, delle vostre circostanze personali o della pertinenza rispetto a una fase specifica delle indagini o del procedimento penale, dovranno esservi fornite sin dal primo contatto con la polizia le informazioni seguenti:

  • dove e come ottenere consulenza o sostegno, ivi compreso l'accesso all'assistenza sanitaria, un'eventuale assistenza specialistica (anche psicologica) e una sistemazione alternativa;
  • cosa fare per presentare una denuncia relativa a un reato e chi contattare per eventuali domande sul caso;
  • eventuali misure di protezione, se disponibili;
  • come ottenere un risarcimento;
  • quali sono i meccanismi accessibili se la vittima non si trova in Inghilterra o nel Galles;
  • l'eventuale disponibilità di servizi di interpretazione e traduzione;
  • come sporgere denuncia nei confronti di un fornitore di servizi;
  • se sono disponibili servizi di giustizia riparativa;
  • come recuperare le spese sostenute in qualità di testimone in un processo penale.

Avete diritto ad accedere ai servizi di sostegno alle vittime in ogni momento, sia che abbiate denunciato un reato o meno, nonché dopo la conclusione delle indagini e dell'azione penale.

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

Avete il diritto di ricevere i servizi definiti nel presente codice se il reato è avvenuto in Inghilterra o Galles o se detti servizi riguardano un procedimento penale condotto in Inghilterra o nel Galles. [1]

[1] L'ammissibilità al risarcimento da parte dell'autorità preposta al risarcimento dei danni subiti dalle vittime di reato può dipendere dalla residenza o dalla cittadinanza, fatti salvi i casi riconosciuti di vittime della tratta di esseri umani oppure qualora vi venga concesso l'asilo politico, la protezione umanitaria o un permesso discrezionale a rimanere sul territorio.

Se denuncio un reato, quali informazioni riceverò?

La polizia è tenuta a fornirvi le seguenti informazioni:

  • un avviso di ricevimento scritto della denuncia presentata, che indichi gli elementi essenziali del reato. L'avviso di ricevimento scritto può essere trasmesso con lettera, notifica elettronica via e-mail, messaggio di testo o manoscritto. Potete chiedere che non vi venga recapitato e, laddove ritenga che l'invio dell'avviso scritto possa procurarvi un danno (ad esempio, nei casi di violenza domestica), la polizia può approvare la vostra richiesta;
  • una spiegazione chiara di cosa attendersi dal sistema giudiziario penale nel momento in cui denunciate un reato o siete contattati nel corso delle indagini in quanto vittime;
  • una valutazione della vostra volontà di ricevere assistenza e, in tal caso, del tipo di aiuto o sostegno di cui potreste avere bisogno. Ciò vi aiuterà a capire se rientrate in una delle tre categorie di vittime per le quali può essere necessario un sostegno specifico e per determinare se potete beneficiare di misure speciali e in che misura. I servizi di sostegno alle vittime possono effettuare una valutazione più dettagliata per conto della polizia;
  • informazioni scritte su cosa attendersi dal sistema giudiziario penale, ad esempio l'opuscolo informativo per le vittime di reato, o i recapiti di un sito internet dove trovare le stesse informazioni, il prima possibile e non oltre 5 giorni lavorativi dalla denuncia del reato o dal momento in cui siete contattati in quanto vittima nel corso delle indagini;
  • informazioni sulla frequenza degli aggiornamenti riguardo al caso dopo il colloquio con la polizia;
  • una spiegazione, entro 5 giorni lavorativi dalla sua formulazione, della decisione di non proseguire le indagini su un reato;
  • la comunicazione della chiusura delle indagini senza colpevole e delle ragioni di tale decisione.

Avete il diritto di ricevere dalla polizia informazioni sui servizi di sostegno alle vittime, inclusi i contatti, in modo da poter accedere all'assistenza in qualunque momento.

Avete inoltre il diritto di essere informati dalla polizia e di ricevere entro 5 giorni lavorativi una spiegazione nel caso in cui un sospettato:

  • sia messo in stato di fermo;
  • sia sottoposto a interrogatorio formale;
  • venga rilasciato senza capi di accusa;
  • venga rilasciato su cauzione oppure qualora vengano modificate o annullate le condizioni della cauzione.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso dell'indagine e del processo)?

Se non comprendete o parlate inglese potete chiedere di essere assistiti da un interprete in una lingua di vostra conoscenza:

  • al momento della denuncia di un reato [1];
  • negli interrogatori dinanzi alla polizia; e
  • durante le deposizioni in qualità di testimone.

Se non comprendete o parlate inglese, potete chiedere una traduzione dei seguenti documenti:

  • l'avviso di ricevimento scritto della denuncia presentata;
  • se essenziale ai fini dell'interrogatorio o dell'udienza in tribunale prendere visione di un documento trasmessovi, una copia delle parti pertinenti del documento;
  • il documento di notificazione della data, dell'ora e del luogo del processo; e
  • l'esito del procedimento penale, ove previsto dal presente codice, e per lo meno una breve motivazione della decisione emessa, se disponibile.

[1] Se non parlate inglese potete denunciare il reato in una lingua che conoscete o avvalendovi della assistenza linguistica necessaria.

In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso di minore; se ho una disabilità)?

In base al codice delle vittime, i fornitori di servizi sono tenuti a fornirvi informazioni in un linguaggio semplice e accessibile, adottando le misure appropriate (ad esempio, l'utilizzo di EasyRead, dell'alfabeto Braille o di un intermediario registrato) per permettervi di capire e farvi capire. Nel valutare tali misure, i fornitori di servizi devono tenere conto di tutte le caratteristiche personali pertinenti, che possono influire sulla vostra capacità di capire e farvi capire.

Esistono diversi opuscoli informativi, redatti in un linguaggio semplice e disponibili in vari formati.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

L'articolo 56 del Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 [legge del 2004 sulla violenza domestica e sulle persone offese da tale reato] prevede che il ministero della Giustizia (MoJ) esternalizzi mediante sovvenzioni i servizi nazionali di assistenza alle vittime. Ricorre alle concessioni anche per i Police and Crime Commissioners (commissari di polizia e anticrimine) per quanto concerne l'affidamento/la fornitura di servizi di sostegno psicologico e di assistenza pratica alle vittime di reato, in conformità all'articolo 143 dell'Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2004 [legge del 2014 in materia di comportamenti antisociali, criminalità e mantenimento dell'ordine].

La polizia automaticamente mi indicherà un punto di sostegno alle vittime?

La polizia vi spiegherà che le vostre informazioni saranno trasmesse ai servizi di sostegno alle vittime entro 2 giorni lavorativi dalla data della denuncia. Potete chiedere alla polizia di non inviare i vostri dati ai servizi di sostegno alle vittime.

Se siete vittima di un reato sessuale o di violenza domestica, o se siete un congiunto del defunto, la polizia chiederà il vostro consenso esplicito prima di inviare i vostri dati ai servizi di sostegno alle vittime.

Com'è protetta la mia privacy?

Qualora debbano condividere informazioni a norma del codice delle vittime, i fornitori di servizi devono procedere a una condivisione efficace e conforme agli obblighi previsti dalla legge del 1998 sulla protezione dei dati e da altre normative pertinenti.

Devo denunciare il reato prima di avere accesso ai servizi di assistenza alle vittime?

No, potete accedere ai servizi di sostegno alle vittime in ogni momento, sia che abbiate denunciato un reato o meno e dopo il termine delle indagini e dell'azione penale.

Protezione personale se sono in situazione di pericolo

Quali tipi di protezione sono disponibili?

Quando una vittima denuncia un reato a un fornitore di servizi responsabile per le indagini su un reato, quest'ultimo si adopererà affinché le vittime siano oggetto di una valutazione individuale per individuare le specifiche misure di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure di protezione specifiche o da misure speciali nel corso dell'interrogatorio o da misure speciali nel corso della deposizione.

La natura della valutazione dipenderà da tutte le circostanze, ivi compresa la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima. La valutazione terrà conto delle caratteristiche personali della vittima, delle sue opinioni nonché della natura e delle circostanze del reato.

Laddove, a seguito della valutazione individuale, il fornitore di servizi rilevi che una vittima abbia esigenze di protezione specifiche e potrebbe beneficiare di misure di protezione speciali nel corso dell'interrogatorio, il fornitore di servizi competente per le indagini su un reato deve garantire altresì, fatti salvi i vincoli operativi e pratici, che:

  • se possibile, tutti gli interrogatori con la vittima siano condotti dalla stessa persona, a condizione che ciò non pregiudichi il corretto svolgimento delle indagini;
  • l'interrogatorio della vittima minorenne si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati a tale scopo;
  • gli interrogatori siano condotti da o mediante professionisti specializzati in materia; e
  • nei casi di violenza sessuale, basata sul genere o domestica, alla vittima sia data la possibilità di essere interrogata da una persona dello stesso sesso. Di norma queste richieste vengono accolte, ove possibile, a meno che ciò non pregiudichi il corretto svolgimento delle indagini.

Nell'ipotesi improbabile di una fuga del sospettato in libertà condizionale, ove possibile la polizia, una volta venuta a conoscenza della fuga o ricevuta la notizia dal carcere, dal servizio per i giovani autori di reati, dall'ospedale o dal centro di detenzione per immigrati, vi informerà dell'accaduto e delle eventuali misure adottate per la vostra protezione, qualora si rilevi che il sospettato rappresenti un serio rischio per voi.

Chi mi può offrire protezione?

Quando una vittima denuncia un reato, il fornitore di servizi responsabile per l'indagine dei reati deve garantire che la vittima sia sottoposta a una valutazione individuale, intesa a individuare eventuali esigenze specifiche di protezione. Nella maggior parte dei casi l'autorità competente è la polizia.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per veder se rischio ulteriori pregiudizi da parte dell'autore del reato?

Tutte le vittime di reato hanno diritto a una valutazione da parte della polizia, volta a individuare le eventuali esigenze o il tipo di sostegno necessario, ivi compreso se e in che misura potete beneficiare di misure speciali. La lunghezza e il contenuto della valutazione dipendono dalla gravità del reato e dalle vostre esigenze specifiche. La valutazione terrà conto delle vostre caratteristiche personali, della natura e delle circostanze del reato, nonché della vostra opinione. Più informazioni potrete fornire durante la valutazione, più il livello di sostegno sarà mirato alle vostre esigenze individuali.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per veder se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'indagine e del processo)?

Tutte le vittime di reato hanno diritto a una valutazione da parte della polizia, volta a individuare le eventuali esigenze o il tipo di sostegno necessario, ivi compreso se e in che misura potete beneficiare di misure speciali. La durata e il contenuto della valutazione dipendono dalla gravità del reato e dalle vostre esigenze specifiche. La valutazione terrà conto delle vostre caratteristiche personali, della natura e delle circostanze del reato, nonché della vostra opinione. Più informazioni potrete fornire durante la valutazione, più il livello di sostegno sarà mirato alle vostre esigenze individuali.

Quali tutele sono disponibili per le vittime molto vulnerabili?

Potete beneficiare di diritti speciali previsti dal codice delle vittime quale vittima vulnerabile[1] laddove la qualità delle prove addotte possa essere influenzata da condizioni quali:

  1. si soffre di disturbi mentali ai sensi del Mental Health Act 1983 legge sulla salute mentale del 1983];
  2. si ha altrimenti una significativa compromissione intellettiva e di funzionamento sociale; o
  3. si è portatori di una disabilità fisica o si soffre di un disturbo fisico.

[1] Questo aspetto si basa sui criteri di cui all'articolo 16 del Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 [legge del 1999 sulla giustizia minorile e sulle prove penali], in base ai quali il tribunale può determinare l'ammissibilità a misure speciali (cfr. commi 1.13-1.15 del capitolo 1).

Sono un minorenne. Ho dei diritti speciali?

Potete beneficiare di diritti speciali previsti dal codice delle vittime in qualità di vittima vulnerabile [1], se al momento del reato eravate minorenni. Si intende inclusa l'ammissibilità a godere di misure speciali in caso di testimonianza in tribunale.

[1] Questo aspetto si basa sui criteri di cui all'articolo 16 del Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 [legge del 1999 sulla giustizia minorile e sulle prove penali], in base ai quali il tribunale può determinare l'ammissibilità a misure speciali (cfr. commi 1.13-1.15 del capitolo 1).

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

In base a quanto stabilito dal codice delle vittime, i familiari prossimi del defunto hanno il diritto di ricevere i servizi necessari in quanto vittime del più grave dei reati.

Un membro della mia famiglia è stato una vittima di reato — quali sono i miei diritti?

Rappresentanti familiari delle vittime di reato con disabilità o di vittime che in seguito al reato hanno subito lesioni tali da non riuscire a comunicare.

Se avete una disabilità o avete subito in seguito a un reato lesioni tali da non permettervi di comunicare, potete - o un vostro familiare stretto può farlo per conto vostro - nominare un rappresentante familiare che agisca quale punto di contatto unico per l'erogazione dei servizi previsti dal presente codice.

Genitori o tutori di vittime minorenni

Se siete stati vittime di un reato e siete minorenni, potete ricevere - direttamente o attraverso i vostri genitori o tutori - i servizi previsti dal presente codice [1].

[1] A condizione che i vostri genitori o tutori non siano indagati, né accusati dalla polizia in relazione al reato in questione oppure se sussistono ragionevoli motivi che inducono il fornitore di servizi coinvolto a ritenere che il fatto che il genitore o tutore riceva detti servizi non sia nel vostro migliore interesse.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

La giustizia riparativa è il processo che riunisce le vittime e gli autori dei reati per trovare una risoluzione amichevole della controversia.

La giustizia riparativa è volontaria - non è necessario parteciparvi, e sia l'autore che la vittima del reato devono accettarla prima che possa avere luogo. Potete chiedere di partecipare alla giustizia riparativa nel momento che vi è più opportuno o potreste essere invitato a parteciparvi perché è stato l'autore del reato a richiederla. Anche se entrambe le parti desiderano parteciparvi, questa soluzione potrebbe non essere opportuna e il mediatore farà una valutazione al riguardo.

Saranno messe in atto le misure opportune per garantire che gli incontri cui acconsentirete a partecipare siano sicuri. Durante gli incontri con l'autore del reato sarà sempre presente un mediatore esperto. Se l'autore del reato ha ammesso la propria colpevolezza e intende partecipare a un incontro o comunicare con voi, potrete spiegargli le ripercussioni causatevi dall'accaduto. Potete quindi decidere se ottenere delle scuse o convenire su un'attività che l'autore del reato dovrà intraprendere per rimediare al danno causato.

La giustizia riparativa non equivale alla risoluzione comunitaria. La risoluzione comunitaria è uno strumento informale di polizia che consente alla polizia di affrontare in modo più proporzionato i reati meno pericolosi e i comportamenti antisociali al di fuori del sistema giudiziario penale formale. Le risoluzioni comunitarie si rivolgono principalmente agli autori di un primo reato che hanno espresso un vero e proprio rimorso e la cui vittima ha accettato di non volere che la polizia intraprenda un'azione formale.

Dove posso trovare la legislazione che stabilisce i miei diritti?

Il codice di condotta per le vittime di reato ("il codice delle vittime") è elaborato ai sensi dell'articolo 32 della legge del 2004 sulla violenza domestica e sulle persone offese da tale reato ("DVCVA 2004") ad esso è stata data attuazione con l'ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 33, DVCVA 2004la legge del 2004 sulla violenza domestica e sulle persone offese da tale reato (codice di prassi delle vittime), ordinanza 2015 ("strumento legislativo 2015 n. 1817") è stata presentata al Parlamento il 23 ottobre 2015 ed è entrata in vigore il 16 novembre 2015 con una versione riveduta del codice delle vittime.

Il codice delle vittime definisce i servizi che devono essere forniti in Inghilterra e Galles alle vittime di reato dalle principali organizzazioni che operano nel settore della giustizia penale (introduzione, capitolo 1-4) e altre organizzazioni con funzioni analoghe (capitolo 5), cui è fatto riferimento con l'espressione "fornitori di servizi". Il codice delle vittime specifica i diritti delle vittime di reati e i doveri reciproci dei fornitori di servizi interessati.

Il capitolo 3 del codice delle vittime stabilisce, in un linguaggio comprensibile per i minori, i servizi che devono essere forniti a questi ultimi. Va letto congiuntamente all'introduzione e ai capitoli 1 e 2 del codice delle vittime.

Il codice delle vittime, l'introduzione, comma 1 e il capitolo 5, comma 1 garantiscono che gli obiettivi generali della direttiva siano presi in considerazione dalle autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del codice delle vittime.

I diritti sanciti dal codice delle vittime si applicano a tutte le vittime, indipendentemente dalla loro residenza.

Articolo 56, della legge del 2004 sulla violenza domestica e sulle persone offese da tale reato: Il ministero della Giustizia esternalizza mediante sovvenzioni i servizi nazionali di assistenza alle vittime. Ricorre alle concessioni anche per i Police and Crime Commissioners (commissari di polizia e anticrimine - PCC) per quanto concerne l'affidamento/la fornitura di servizi di sostegno psicologico e di assistenza pratica alle vittime di reato, in conformità all'articolo 143 della legge del 2014 in materia di comportamenti antisociali, criminalità e mantenimento dell'ordine.

La clausola 3 dell'accordo di sovvenzione tra ministero della Giustizia e commissari di polizia e anticrimine prevede che i servizi commissionati dai PCC siano conformi alla direttiva sulle vittime, in particolare agli articoli 8 e 9. La clausola 4 stabilisce che i servizi commissionati o forniti debbano soddisfare le condizioni elencate all'articolo 8, paragrafo 1.

Ultimo aggiornamento: 05/09/2018

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