Diritti delle vittime per paese

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Posso impugnare la sentenza?

Le vittime di un reato che sono parte offesa in un procedimento penale hanno il diritto di impugnare la sentenza.

Chiunque abbia diritto di impugnazione può presentare ricorso contro una sentenza di primo grado entro 15 giorni dalla data in cui ne è stata notificata la copia.

Possono impugnare la sentenza entrambe le parti della controversia, l'avvocato difensore e la parte offesa.

La parte offesa può impugnare la sentenza sulle motivazioni della decisione del giudice riguardo ai costi del procedimento penale o alla domanda di risarcimento dei danni. Tuttavia, se l'azione è deferita dalla parte offesa che agisce quale accusa privata al procuratore di Stato, la parte può presentare ricorso su ogni punto su cui è possibile impugnare una sentenza.

Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?

Le vittime che partecipano ai procedimenti penali quali parti offese possono presentare ricorso e chiedere il ripristino della situazione precedente.

Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

Le vittime e i testimoni possono rivolgersi ai dipartimenti specializzati dei tribunali di contea per chiedere informazioni e assistenza in qualunque momento del procedimento penale (o per reati minori), ma prima che venga emessa la sentenza.

Qualora vi si rivolgano dopo la pronuncia della sentenza, i dipartimenti forniranno loro informazioni pertinenti al loro ambito di competenza e li inviteranno a rivolgersi ad altri organismi e servizi specializzati nelle esigenze di vittime o testimoni.

Il servizio indipendente di assistenza per le vittime e i testimoni del ministero della Giustizia dà alle vittime, alle parti offese o alle loro famiglie informazioni sulla scarcerazione dell'autore del reato (rilascio automatico o condizionale). Tali informazioni sono fornite a tutte le vittime e parti offese di reati gravi, quali reati contro la vita e l'incolumità fisica, reati sessuali, reati violenti o crimini di guerra.

In casi eccezionali, laddove il servizio ritenga che una vittima di atti perduranti di violenza domestica o contro le donne richieda un sostegno supplementare coordinato, informa il coordinatore del servizio di contea competente in materia di prevenzione e lotta alla violenza domestica e alla violenza contro le donne del colloquio tenuto con la vittima e dei problemi di questa e chiede che il servizio di contea prenda le misure appropriate. Ove opportuno, tali informazioni vengono trasmesse anche al dipartimento di polizia e ai servizi di assistenza sociale competenti, laddove la vittima (minore/adulto) sia legalmente incapace, oppure agli uffici competenti in materia di libertà vigliata, qualora l'autore del reato sia stato rilasciato in libertà condizionale e sia tenuto a presentarsi regolarmente presso tali uffici.

In casi eccezionali, qualora il servizio ritenga, in base alle informazioni raccolte dalla vittima (di un reato diverso da quelli summenzionati), che la vittima richieda urgentemente ulteriore sostegno e protezione, può chiedere, previo consenso della vittima, l'intervento del dipartimento di polizia competente.

Il sostegno alle vittime è fornito anche da organizzazioni della società civile, subito dopo il reato, durante il procedimento penale e a processo concluso, cioè dopo la pronuncia della sentenza definitiva. Il sostegno e l'assistenza forniti dalle organizzazioni della società civile dipendono dai loro ambiti di competenza.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

La sentenza scritta contenente le istruzioni sui mezzi di ricorso esperibili è notificata all'attore, al convenuto e al suo difensore, alla parte offesa (laddove abbia diritto di impugnazione), alla parte i cui beni sono stati confiscati in seguito alla sentenza e alla persona giuridica cui devono essere sottoposti a confisca.

Alle parti offese che non godono del diritto di impugnazione, la sentenza è notificata in base a quanto previsto dalla legge, insieme a una nota sulla possibilità di chiedere il ripristino della situazione precedente. La sentenza definitiva è notificata alla parte offesa su richiesta.

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Conformemente alla legge in materia di procedura penale, la vittima che lo richiede è informata dalla polizia, senza indebiti ritardi, della fine della pena detentiva o della custodia cautelare per l'autore del reato, tranne nei casi in cui la divulgazione di tale informazione possa mettere a rischio l'autore del reato. La vittima è inoltre informata di eventuali misure di protezione ordinate per la sua tutela.

Gli istituti penitenziari e le carceri non informano il servizio per le vittime e i testimoni dell'evasione di un detenuto, ma ne inviano notifica esclusivamente alla polizia; tuttavia è in programma un'imminente modifica di tali norme.

Le vittime hanno il diritto di essere informate senza indugio, quando ne facciano richiesta, del rilascio del detenuto dalla pena detentiva o dalla custodia cautelare, della sua evasione o scarcerazione, nonché delle misure prese nell'interesse della sicurezza della vittima.

Le vittime di reati gravi, ossia reati contro la vita e l'incolumità fisica, reati sessuali, reati violenti e crimini di guerra, vengono informati della scarcerazione automatica o condizionale dell'autore del reato.

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

Le dichiarazioni rese dalla vittima di un reato violento e altre informazioni pertinenti di cui la vittima è in possesso sono prese in considerazione laddove si ritenga che, in seguito alla decisione, all'autore del reato potrebbe essere concesso di trascorrere il fine settimana fuori dall'istituto penitenziario o dal carcere. Le dichiarazioni della vittima sono integrate nel fascicolo relativo alla liberazione condizionale. Tuttavia i regolamenti attualmente in vigore non prevedono un coinvolgimento della vittima nella decisione e/o la possibilità di impugnare tale decisione.

Ultimo aggiornamento: 27/03/2023

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