È possibile denunciare un reato presso il pubblico ministero competente, in forma scritta, orale o con altre modalità.
Chiunque sporga denuncia oralmente è informato delle conseguenze della falsa dichiarazione. Le denunce in forma orale vengono trascritte e quelle sporte per telefono o ricorrendo ad altri mezzi di telecomunicazione, se possibile, registrate elettronicamente e trascritte in un verbale formale.
Alle vittime è consegnata una notifica scritta del ricevimento della denuncia, in cui sono contenute le informazioni di base sul reato. Le vittime che non parlano né capiscono la lingua utilizzata dalle autorità possono denunciare il reato nella propria lingua e saranno assistite da un interprete o un terzo che parli e capisca sia la lingua dell'autorità competente che quella della vittima. Le vittime che non parlano né capiscono la lingua utilizzata dalle autorità possono chiedere di ricevere gratuitamente una traduzione della notifica scritta nella loro lingua.
Se una denuncia di reato è presentata a un organo giurisdizionale, alla polizia o alla procura sbagliata, questa è ricevuta e inoltrata immediatamente alla procura.
Il pubblico ministero iscrive immediatamente la denuncia di reato nel relativo registro, salvo diversa disposizione di legge.
Nel caso in cui il pubblico ministero riceva soltanto notizia di un reato o una segnalazione dalla vittima, egli provvede a redigere una nota formale e registrarla nel relativo registro e procede come previsto dalla legge.
Se la denuncia non contiene informazioni dettagliate sul reato, in altri termini se il pubblico ministero non può identificare il reato denunciato, iscrive il fatto nell'apposito registro e chiede al denunciante di fornire ulteriori informazioni entro 15 giorni.
Se il denunciante ignora la richiesta di ulteriori informazioni, il pubblico ministero redige una nota ufficiale al riguardo. Una volta scaduto il termine per la presentazione di ulteriori informazioni, il pubblico ministero è tenuto a segnalarlo al procuratore capo entro otto giorni. Il procuratore capo può chiedere che la denuncia sia iscritta nel registro delle notizie di reato.
Due mesi dopo avere presentato una denuncia o una segnalazione, la vittima o la parte offesa può inviare al pubblico ministero una domanda di informazioni sui provvedimenti presi in seguito alla denuncia/segnalazione. Il pubblico ministero è tenuto a rispondere entro un termine ragionevole, in ogni caso non superiore ai 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta, ad eccezione dei casi in cui la risposta possa pregiudicare il procedimento. Qualora decida di non fornire tali informazioni, il pubblico ministero è tenuto a informarne la vittima/parte offesa.
La vittima che partecipa ai procedimenti penali quale parte offesa ha il diritto di essere informata dell'esito del procedimento.
Oltre ai suddetti diritti, prima dell'interrogatorio, le vittime di reati sessuali e tratta di esseri umani hanno diritto a ricevere una consulenza legale gratuita e può essere assegnato loro un rappresentante. Il costo del consulente/rappresentante è a carico dello Stato.
Le vittime minorenni godono di tutti i suddetti diritti nonché del diritto a un rappresentante pagato dallo Stato.
Le vittime minorenni hanno diritto al patrocinio gratuito primario e secondario. Tale assistenza è erogata gratuitamente alle vittime di reati violenti che chiedono il risarcimento della lesione subita in quanto vittime di reato.
La legge sul patrocinio gratuito prevede un'assistenza giudiziaria di tipo primario e secondario.
Il patrocinio gratuito primario concerne le informazioni legali generali, la consulenza legale, l'invio di documenti agli enti pubblici, alla Corte europea dei diritti umani e alle organizzazioni internazionali conformemente ai trattati internazionali e alle norme di procedura interne, la rappresentanza nei procedimenti dinanzi alle autorità pubbliche e l'assistenza legale nelle procedure di risoluzione stragiudiziale.
Il patrocinio gratuito primario può essere concesso in ogni ambito legale se:
Le persone che intendano accedere al patrocinio gratuito primario devono occuparsi direttamente di contattare chi offre questi servizi.
Il patrocinio gratuito secondario concerne la consulenza legale, l'avvio di un procedimento per la tutela dei diritti dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, la rappresentanza nei procedimenti giudiziari, il patrocinio gratuito nelle controversie amichevoli e l'esenzione dal pagamento delle spese legali e delle spese processuali.
Il patrocinio gratuito secondario può essere concesso se:
Il patrocinio gratuito secondario è approvato senza una previa valutazione della situazione economica dell'attore se la persona che ne fa richiesta è:
Le persone che facciano richiesta di patrocinio gratuito secondario devono trasmettere all'ufficio competente un apposito modulo.
Gli imputati dichiarati colpevoli sono tenuti, in base a una ordinanza del giudice, a sostenere le spese della causa, a meno che non possano chiedere un'esenzione piena o parziale.
Qualora un procedimento penale sia sospeso o il giudice assolva l'imputato o lasci cadere le accuse, la decisione/sentenza del tribunale deve stabilire che le spese del procedimento penale ai sensi dell'articolo 145, comma 2, paragrafi da 1 a 5, della legge pertinente, le spese inevitabili sostenute dall'imputato e l'onorario dell'avvocato difensore sono a carico dello Stato, salvo sia diversamente previsto dalla legge.
Nel caso in cui la denuncia sia respinta, le vittime possono decidere di proseguire individualmente l'azione penale.
Se il pubblico ministero ritiene che non vi siano motivi di perseguire un reato perseguibile d'ufficio o uno degli individui segnalati, deve informarne la vittima entro otto giorni informandola inoltre della possibilità di proseguire individualmente l'azione penale. Deve agire analogamente anche un giudice, se emette una decisione che interrompe il procedimento perché il pubblico ministero ha rifiutato il procedimento in altri casi.
In base alla legge in materia, la parte offesa di un procedimento penale ha il diritto di:
Le vittime di reato sono persone fisiche che hanno subito un danno fisico o psicologico, un danno materiale o una grave violazione dei diritti e delle libertà fondamentali quale conseguenza diretta del reato. Sono considerati vittime di reato anche il coniuge, il partner, il compagno, il convivente e i discendenti, o in assenza di questi ultimi, gli ascendenti o i fratelli/le sorelle della persona deceduta quale conseguenza diretta del reato, nonché altre persone legalmente mantenute dal defunto.
Per "parte offesa" si intende una vittima di un reato o una persona giuridica che ha subito un danno a causa del reato e che partecipa a procedimenti penali in qualità di parte offesa.
Il ruolo di una parte o di un partecipante al procedimento non dipende dalla volontà di una persona, ma dal ruolo che svolge rispetto alla questione penale. Tutti possono partecipare al procedimento in uno di questi ruoli, a seconda delle circostanze previste dalle normative. La scelta riguarda i diritti che intendono esercitare in quanto parte offesa o vittima di reato.
La vittima ha diritto a:
La vittima di un reato che è parte offesa in un procedimento penale ha il diritto di:
Oltre ai diritti delle vittime ai sensi di suddetta legge, le vittime minorenni godono dei seguenti diritti:
Oltre ai diritti delle vittime di cui all'articolo 43 della legge di cui sopra, le vittime di crimini sessuali e di tratta di esseri umani godono dei seguenti diritti:
Durante la fase istruttoria, le vittime di reato costituitesi parti civili o parti offese possono attirare l'attenzione su tutti i fatti e presentare prove che siano essenziali per accertare il reato, individuare gli autori e presentare le domande nell'ambito della relativa azione di risarcimento danni.
Sia prima che in qualsiasi momento del procedimento penale, la procura e l'organo giurisdizionale devono considerare la possibilità che l'imputato risarcisca la parte offesa per eventuali perdite causate dal reato. Devono inoltre informare la parte offesa di determinati diritti previsti dalla legge (ad esempio il diritto della persona offesa di esprimersi nella propria madrelingua, il diritto di presentare un'azione legale di risarcimento dei danni, ecc.).
Le persone che potrebbero avere informazioni sul reato, l'autore del reato o altre circostanze pertinenti possono essere citate a comparire quali testimoni.
Le parti offese, le parti offese che agiscono in qualità di ricorrenti e le parti civili possono essere interrogate come testimoni.
La parte civile gode degli stessi diritti del pubblico ministero, ad eccezione dei diritti di cui solo un'autorità statale può godere.
In base alla legge in materia, la parte offesa ha il diritto di:
Una vittima che intenta un'azione penale gode degli stessi diritti del pubblico ministero, ad eccezione dei diritti di cui solo un'autorità statale può godere.
La parte civile gode degli stessi diritti del pubblico ministero, ad eccezione dei diritti di cui solo un'autorità statale può godere. Le parti civili sono soggette alle stesse disposizioni procedurali che si applicano alle parti offese e agli attori.
In udienza il presidente del tribunale invita tutte le parti a esporre le prove che intendono presentare all'udienza principale. Ciascuna parte è invitata a presentare osservazioni sulle prove presentate dall'altra.
Durante la fase istruttoria, le vittime di reato costituitesi parti civili o parti offese possono attirare l'attenzione su tutti i fatti e presentare prove che siano essenziali per accertare il reato, individuare gli autori e presentare le domande nell'ambito dell'azione di risarcimento danni.
La vittima di un reato che è parte offesa in un procedimento penale ha il diritto di:
La vittima di reato che è parte offesa in un procedimento penale può accedere ai fascicoli del caso.
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