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Diritti delle vittime per paese

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Posso presentare ricorso contro una condanna o nel caso in cui l’imputato non è dichiarato colpevole?

È possibile proporre un ulteriore ricorso?

Quali sono i miei diritti quando la condanna diventa esecutiva?

Maggiori informazioni

Posso presentare ricorso contro una condanna o nel caso in cui l’imputato non è dichiarato colpevole?

Se avete presentato una richiesta di risarcimento danni come parte civile nel procedimento penale, potete presentare appello se il giudice non accoglie la vostra richiesta di risarcimento oppure se ritenete che il risarcimento stabilito dal giudice sia troppo esiguo. Non potete presentare ricorso se l'imputato non è dichiarato colpevole o se ritenete che la condanna sia troppo mite nei confronti dell'imputato (Il pubblico ministero può presentare appello al riguardo).

Occorre affrettarsi a decidere poiché per i procedimenti penali qualsiasi impugnazione va presentata entro 15 giorni. Si deve depositare il ricorso presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza contestata. Si possono avere ulteriori informazioni presso la cancelleria. Nel caso sia stato presentato appello il caso sarà preso in esame ex novo anche nel merito da un organo giurisdizionale di grado superiore. Riceverete un avviso della data e del luogo. Il procedimento d'appello è molto simile a quello del procedimento di primo grado. Non occorre costituirsi di nuovo come parte civile, ma non potete costituirvi parte civile per la prima volta nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata appellata.

Non potete impugnare pienamente con un ricorso in punto di fatto e di diritto le pronunce della Corte d'assise; tuttavia potete adire la Corte di Cassazione in punto di diritto.

È possibile proporre un ulteriore ricorso?

La sentenza emessa in seguito a una impugnazione con effetto devolutivo (in sede d'appello) non può essere impugnata di nuovo pienamente.

Non potete impugnare pienamente con un ricorso in punto di fatto e di diritto le pronunce della Corte d'assise; tuttavia potete adire la Corte di Cassazione in punto di diritto.

La Corte di cassazione non esaminerà i fatti relativi alla causa e controllerà solo l'eventuale verificarsi di violazioni procedurali oppure l'errata applicazione o interpretazione della legge. La Corte di cassazione può solo confermare o annullare la sentenza, ma non può espletare nuove prove o giudicare nel merito. Se la Corte di cassazione decide di annullare la sentenza in tutto o in parte, la causa viene rinviata a un altro organo giudiziario dello stesso grado di giudizio della corte che aveva emesso la sentenza annullata dalla Cassazione. La decisione della Corte di cassazione non è vincolante rispetto al nuovo organo giurisdizionale che dovrà pronunciarsi ulteriormente.

Quali sono i miei diritti quando la condanna diventa esecutiva?

Occorre tenere presente che quale parte lesa non sarete informati automaticamente della sentenza emessa dal giudice (a meno che non vi siate costituiti parte civile nel procedimento penale). Se voi o il vostro avvocato non eravate presenti al momento della pronuncia della sentenza, dovete contattare le autorità medesime o chiedere al personale del centro di giustizia di informarvi.

In quanto parte lesa in base a determinate condizioni potete chiedere di essere informati o ascoltati relativamente al modo in cui la sentenza dovrà essere comunicata ad esempio per quanto riguarda i permessi concessi al detenuto, la semilibertà, la sorveglianza elettronica, la libertà provvisoria con la possibilità di espulsione o estradizione in un altro paese, o la libertà condizionata.

Se la vostra richiesta come parte civile è stata accolta, a certe condizioni potete chiedere di essere informati o ascoltati qualora alla persona condannata sia stata concessa una pena sostitutiva.

Altrimenti potete chiedere di essere riconosciuti come parte lesa presentando istanza al giudice per l'esecuzione delle sentenze. La vostra istanza sarà ammessa se il giudice decide che avete un interesse legittimo.

In certi casi, in qualità di persone offese da un reato godete dei seguenti diritti:

  • ricevere informazioni sulle decisioni relative all'esecuzione della condanna (tra queste: il primo permesso concesso al detenuto, la sorveglianza elettronica, la libertà condizionata, ecc.);
  • proporre condizioni specifiche da imporre eventualmente all'imputato;
  • essere interrogati con riferimento a condizioni specifiche da imporre eventualmente all'imputato nel vostro interesse.

Potete chiedere ad esempio di:

  • essere ascoltati dal giudice con riferimento alle eventuali condizioni da imporre all'imputato nel caso in cui venga adottata una decisione sulla sorveglianza elettronica;
  • potete chiedere al giudice di comunicarvi l'eventuale concessione all'imputato della libertà condizionale;
  • potete chiedere di essere informati sull'eventuale decisione del Ministero della Giustizia di concedere la libertà condizionata.

Se desiderate beneficiare di qualcuno di questi diritti dovete compilare e firmare un modulo di dichiarazione per le persone offese da un reato e presentarlo o inviarlo alla cancelleria dell'organo giudiziario competente per l'esecuzione delle pene o a un centro di giustizia.

Alle udienze del giudice per l'esecuzione delle pene potete essere assistiti e/o rappresentati da un avvocato in qualsiasi momento. Se ad esempio dovete assistere a un'udienza, potete anche chiedere l'aiuto di un'organizzazione di sostegno alle persone offese da un reato o da un servizio di sostegno alle parti lese o presso gli uffici preposti all'assistenza delle persone offese da un reato presso l'organo giudiziario competente.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi al centro di giustizia, agli uffici preposti all'assistenza delle persone offese da un reato o al vostro avvocato.

La mediazione per il risarcimento dei danni può essere sempre avviata durante e dopo l'esecuzione della condanna (sia nel caso in cui l'imputato stia scontando la pena in prigione, sia nel caso in cui non sia detenuto).

Maggiori informazioni

  • Legge del 17 maggio 2006 sulla posizione giuridica esterna delle persone condannate alla reclusione e sui diritti delle persone offese da un reato relativamente alle modalità di esecuzione della pena – in francese o in fiammingo.
Ultimo aggiornamento: 16/12/2015

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