Diritti delle vittime per paese

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Qual è la procedura da seguire per una domanda di risarcimento del danno da parte dell’autore del reato? (ad esempio, procedimento giudiziario, azione civile, costituzione di parte civile)

Per far valere richieste di carattere finanziario (ad esempio risarcimento di danno morale, spese mediche), le vittime possono:

  • avviare un’azione civile contro l’autore dei fatti, oppure
  • partecipare al procedimento penale contro l’indagato in qualità di parte civile.

Per far valere le proprie pretese come parte civile nel procedimento penale, occorre presentare una dichiarazione. Questa deve contenere una concreta descrizione quantitativa della richiesta di risarcimento del danno causato dal reato o del pregiudizio subito e deve dimostrare la legittimità di tali pretese (risarcimento, indennizzo) sia in relazione al motivo che all’importo. Un altro requisito è che il danno porti alla condanna dell’imputato.

La partecipazione al procedimento penale come parte civile dovrebbe essere dichiarata il prima possibile (idealmente sin dalla denuncia alla polizia). La dichiarazione può anche essere consegnata al pubblico ministero competente, messa a verbale previa presentazione della denuncia al tribunale competente o comunicata per iscritto in modo informale. Durante il procedimento la dichiarazione deve essere effettuata entro la chiusura del procedimento di assunzione delle prove. Anche la domanda di risarcimento deve essere quantificata concretamente prima di tale scadenza.

Il giudice ha ordinato all’autore del reato di versare un risarcimento del danno/un indennizzo. Come posso costringere l'autore a pagare?

Se il condannato non adempie all’obbligo di pagamento della somma stabilita, il creditore - ovvero la vittima a favore della quale è stato stabilito il risarcimento del danno - può chiedere l’esecuzione forzata con l’aiuto dell'organo giurisdizionale. In tal senso va presentata per iscritto o verbalmente una richiesta al Bezirksgericht (tribunale distrettuale) competente (richiesta di esecuzione). Il termine per far valere l’indennizzo riconosciuto con sentenza definitiva è di 30 anni; oltre questo termine il diritto è prescritto.

Se i beni del condannato sono stati confiscati, la vittima ha diritto a ottenere il versamento dell’indennizzo che le è stato riconosciuto a partire dai beni confiscati dallo Stato.

Se l’autore del reato si rifiuta di pagare, posso ottenere un anticipo da parte dello Stato? A quali condizioni?

Può essere concesso un anticipo solo se il pagamento è impedito dall’esecuzione di una pena, ad esempio quando l’autore non può percepire redditi per via dell’esecuzione di una pena detentiva nei suoi confronti o se questi si trova in condizioni di indigenza a seguito del pagamento di una sanzione pecuniaria. Per beneficiare di questo anticipo, è necessario che alla parte civile sia stato riconosciuto in via definitiva un indennizzo per omicidio, lesioni personali, danno alla salute o al patrimonio. In determinati casi il pagamento anticipato è escluso (ad esempio, esistenza di altri diritti a prestazioni dello Stato, reato per partecipazione a rissa o grave negligenza).

Il pagamento anticipato deve essere richiesto all'organo giurisdizionale penale competente.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

Le vittime di reati possono ottenere prestazioni finanziarie dallo Stato se:

  • non sono potute tornare al lavoro a causa di un congedo per malattia o di un trattamento medico di follow-up, subendo per questo motivo una riduzione del reddito;
  • hanno dovuto seguire una psicoterapia o sottoporsi a un intervento di crisi o ad ogni altro trattamento finalizzato a un miglioramento delle loro condizioni di salute;
  • necessitano di un trattamento ortopedico;
  • i loro occhiali o le loro protesi dentali sono stati danneggiati;
  • necessitano di un trattamento riabilitativo;
  • devono ricevere cure (in tal caso possono essere versati assegni e indennizzi di cura);
  • sono non vedenti (in questo caso può essere riconosciuto un assegno per persona non vedente).

Le vittime che abbiano subito gravi lesioni personali dopo il 31 maggio 2009 possono ottenere un indennizzo forfetario per danno morale.

I superstiti di vittime di reati ottengono:

  • un reddito sostitutivo per la perdita dei mezzi di sostentamento (se la vittima è deceduta e il/la coniuge e/o i figli non hanno più i mezzi di sostentamento);
  • cure mediche (ad esempio, psicoterapia) o cure ortopediche;
  • il rimborso delle spese funerarie fino a un importo massimo stabilito.

Ho diritto a un risarcimento se l’imputato non viene condannato?

Se l’imputato non viene condannato, la persona lesa deve rivolgersi a un organo giurisdizionale civile. Essa può promuovere un’azione di risarcimento del danno dinanzi agli organi giurisdizionali civili.

Ho diritto a un aiuto pecuniario, nell'attesa di una decisione sulla mia richiesta di indennizzo?

No.

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021

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